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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1869/2024 tra Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE intimato e
CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Oggi 10.10.25 ad ore 15,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. BARBI MICHELANGELO Parte_1
Per l'avv. LACHI MASSIMILIANO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente conclude insistendo sulle istanze di prova ed opponendosi alle istanze probatorie avversarie ed in subordine si riporta alle conclusioni già rassegnate Parte convenuta conclude riportandosi alle note conclusive del 29.9.25 insistendo nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni rassegnate nelle note conclusive
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 10 ottobre 2025 il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:30 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBI Parte_1 C.F._1
dell' SANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAMOLLIA N. 65 53100 SIENA presso il difensore avv. BARBI MICHELANGELO
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACHI CP_1 C.F._2 tivament zo Telematicopresso il difensore avv. LACHI MASSIMILIANO
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti opponente: rigettare l'intimazione di sfratto notificata il 16 maggio 2024 in virtù di tutto quanto dedotto ed eccepito in fatto e diritto negli sc via riconvenzionale - accertata e dichiarata l'esistenza del testamento olografo di . ordinare la pubblicazione del testamento .. Persona_1 oppure .. disporre la pubblicazione del rafo mediante la copia prodotta in giudizio - condannare parte opposta al risarcimento del danno derivante dalla ritardata pubblicazione del testamento olografo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. opposta: In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda stante il mancato rispetto del dettato dell'art. 418 c.p.c. In via principale: confermare l'intimazione di sfratto notificata il 16. 4 per i motivi sin qui dedotti .. rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra con la Pt_1 memoria integrativa del 20.01.2025 in quanto priva di qualsivoglia fondamento giuridico ale
Svolgimento del processo ritualmente notificata chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti di CP_1
per cessazione del mpo terminato relativo all'immobile sito in CP_2 ona via dello Stadio 1/c occupato dalla , contratto regolarmente registrato ed a Pt_1 seguito di regolare disdetta pagina 2 si costituiva in opposizione la comodataria rilevando che la stessa doveva considerarsi comproprietaria del bene in forza di testamento olografo e pertanto il suo possesso non poteva considerarsi come comodato, che vi era sul bene la comproprietà di due minori e che non erano state richieste le necessarie autorizzazioni al Giudice Tutelare
Il GI si riservava e all'esito veniva emessa ordinanza di rilascio con mutamento del rito le parti, dopo la mediazione obbligatoria risultata negativa, chiedevano termini per memorie integrative parte opposta eccepiva la piena legittimazione attiva della comproprietaria ad agire anche per CP_1 gli altri, pur quando questi fo a autorizzazione del GT;
co a sussistenza di un testamento olografo del sig mai prodotto, e che comunque vi erano motivi per Persona_1 un'eventuale sua impugnazio altresì come la sottoscrizione del contratto di comodato fosse successiva alla pretesa scoperta del testamento parte opponente si riportava alle difese già svolte e chiedeva in via riconvenzionale che fosse accertata l'esistenza del testamento e disposta la sua pubblicazione con risarcimento dei danni per il ritardo nelle successive memorie le parti confermavano le proprie posizioni alla udienza di discussione il GI rilevava che la parte opponente formulando la sua domanda riconvenzionale aveva omesso la richiesta di spostamento dell'udienza di discussione e assegnava alle parti termine per memorie sul punto all'esito delle prdette memorie, a scioglimento di riserva, era fissata la presente udienza di discussione
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata con conferma dell'ordinanza di convalida ed altresì con rigetto della domanda riconvenzionale per improcedibilità preliminarmente, pur essendo questione non suscitata dall'opponente, si ricorda che la giurisprudenza ha ormai riconosciuto l'applicabilità della convalida di sfratto anche all'ipotesi di comodato privo di durata con recesso ad nutum del comodante (Tribunale di Roma, Sez. VI, ord. del 23/05/2023, Tribunale di Brescia Sent. del 18/03/2024)
Sulle questioni inerenti le contestazioni svolte dall'opponente sulla legittimazione attiva della CP_1 si ritiene sufficiente riportarsi a quanto segnalato nell'ordinanza del 14.9.24 relativamente alla necessità che l'attività posta in essere per le minori, di cui era stata richiesta la citazione, avesse l'avallo del Giudice Tutelare (Corte appello Venezia sez. I, 01/07/2020, n.1669)
“L'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 320 c.c. è richiesta nel caso in cui il genitore esercente la potestà intenda promuovere giudizi relativi ad atti di straordinaria amministrazione, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, ma non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” e pertanto non appare necessaria in questo caso ove l'azione tende a riportare all'interno del patrimonio delle minori un bene attualmente occupato da terzi senza alcun frutto relativamente all'azione svolta in via esclusiva dalla (Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, CP_1
n.845) “I comproprietari di un bene concesso in locaz no pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di pagina 3 rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso)” e pertanto l'azione anche della sola intimante appare di per sé sufficiente
La mancata integrazione del contraddittorio in questa fase discende dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale come appresso
Le oglianze presentate dall'opponente attengono invece al, presunto, testamento olografo del sig ed al riconoscimento della comodataria quale comproprietaria dell'immobile in forza di CP_1 dis testamentaria ha formulato espressa domanda riconvenzionale (chiedendo anche i danni per mancata CP_3 ione) per accertare l'esistenza del testamento olografo e ordinarne la pubblicazione con eventuale ricostruzione
Tale domanda si presenta però come improcedibile in quanto formulata solo nella memoria integrativa senza contestualmente richiedere lo spostamento dell'udienza di discussione (art 418 cpc)
Infatti secondo la giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3549) “L'art. 418 c.p.c. si applica al rito locatizio, disciplinato dall'art. 447-bis c.pc.. Pertanto, ove venga proposta domanda riconvenzionale, è necessario che venga richiesta la modifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e che quindi venga emesso un nuovo decreto ai sensi del comma 2 art. 418 cit.”
E' vero che tale impostazione rigorosa è stata recentemente corretta (vedasi Corte di appello di Roma, sentenza del 5.1.2023 “secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria” (Cass. n. 13963/2005; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 3696/2012). Ne consegue che la domanda riconvenzionale ben può essere formulata –come avvenuto nel caso che ne occupa- direttamente con la comparsa di costituzione depositata in occasione dell'opposizione alla convalida di sfratto, con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, “la domanda riconvenzionale che sia proposta già nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c.(Cass. n. 28419/2016)” od anche (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17772, 21 giugno 2023) “Nel procedimento per convalida di sfratto, qualora l'intimato si sia costituito con difensore nella fase sommaria formulando domanda riconvenzionale, non è necessario chiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. nel momento in cui, a seguito del mutamento del rito, vengano depositate memorie integrative che si limitino a precisare e specificare meglio la riconvenzionale già proposta. La necessità di richiedere, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione sussiste infatti solo nel caso in cui la domanda riconvenzionale venga proposta ex novo nella memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c. che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Il momento preclusivo per la proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non coincide con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, c.p.c., ma con il deposito della memoria integrativa. Nel passaggio dalla cognizione sommaria a quella piena è quindi ammissibile una precisazione dell'originaria domanda riconvenzionale, senza necessità di richiedere lo spostamento dell'udienza” e ancora (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3696 del 9 marzo 2012) “Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in pagina 4 cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, terzo comma, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.".
Tutte le precedenti sentenze hanno comunque considerato ammissibile la presentazione della domanda riconvenzionale nel rito locatizio con la comparsa di costituzione nella fase sommaria senza necessità di applicazione degli artt. 416 e 418 cpc, ma sempre rimarcando che una volta mutato il rito l'obbligo di richiesta di spostamento di udienza permane a pena di decadenza.
A tale obbligo non si può sottrarre in questo caso invece l'opponente, considerato che solo per ragioni di semplificazione istruttoria erano stati fissati due termini per le memorie essendo stata fissata espressamente udienza di discussione
Da ciò quindi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata
Conseguentemente, come già riferito nell'ordinanza di mutamento del rito, se allo stato sussiste piena certezza della presenza di un valido contratto di comodato sottoscritto dalle parti, non sussiste invece ad oggi alcun testamento che possa fare prova (anche indiziaria) del diritto di comproprietà dell'opposta.
Infatti l'intimante ha contestato la sussistenza in sé e per sé del documento depositato (con screenshot), negando in radice la sua esistenza, il che si ritiene sia contestazione più che adeguata come disconoscimento le domande istruttorie, tutte collegate alla domanda riconvenzionale, debbono pertanto essere rigettate
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto il contratto di comodato tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Camucia Cortona via dello Stadio 1/c conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 14-17/09/25 rigetta l'opposizione spiegata dall'intimata e dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla stessa
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
512,00 per compe i convalida ed € mpensi della fase di opposizione (DM 55/2014 scaglione 1.100/5.200 valore medio senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 90,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale.
Arezzo, 10.10.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1869/2024 tra Parte_1
RICORRENTE/OPPONENTE intimato e
CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Oggi 10.10.25 ad ore 15,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. BARBI MICHELANGELO Parte_1
Per l'avv. LACHI MASSIMILIANO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte opponente conclude insistendo sulle istanze di prova ed opponendosi alle istanze probatorie avversarie ed in subordine si riporta alle conclusioni già rassegnate Parte convenuta conclude riportandosi alle note conclusive del 29.9.25 insistendo nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni rassegnate nelle note conclusive
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli
pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 10 ottobre 2025 il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:30 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBI Parte_1 C.F._1
dell' SANDRA, elettivamente domiciliato in VIA CAMOLLIA N. 65 53100 SIENA presso il difensore avv. BARBI MICHELANGELO
RICORRENTE/OPPONENTE intimato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACHI CP_1 C.F._2 tivament zo Telematicopresso il difensore avv. LACHI MASSIMILIANO
CONVENUTO/OPPOSTO intimante
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da propri atti opponente: rigettare l'intimazione di sfratto notificata il 16 maggio 2024 in virtù di tutto quanto dedotto ed eccepito in fatto e diritto negli sc via riconvenzionale - accertata e dichiarata l'esistenza del testamento olografo di . ordinare la pubblicazione del testamento .. Persona_1 oppure .. disporre la pubblicazione del rafo mediante la copia prodotta in giudizio - condannare parte opposta al risarcimento del danno derivante dalla ritardata pubblicazione del testamento olografo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. opposta: In via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda stante il mancato rispetto del dettato dell'art. 418 c.p.c. In via principale: confermare l'intimazione di sfratto notificata il 16. 4 per i motivi sin qui dedotti .. rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra con la Pt_1 memoria integrativa del 20.01.2025 in quanto priva di qualsivoglia fondamento giuridico ale
Svolgimento del processo ritualmente notificata chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti di CP_1
per cessazione del mpo terminato relativo all'immobile sito in CP_2 ona via dello Stadio 1/c occupato dalla , contratto regolarmente registrato ed a Pt_1 seguito di regolare disdetta pagina 2 si costituiva in opposizione la comodataria rilevando che la stessa doveva considerarsi comproprietaria del bene in forza di testamento olografo e pertanto il suo possesso non poteva considerarsi come comodato, che vi era sul bene la comproprietà di due minori e che non erano state richieste le necessarie autorizzazioni al Giudice Tutelare
Il GI si riservava e all'esito veniva emessa ordinanza di rilascio con mutamento del rito le parti, dopo la mediazione obbligatoria risultata negativa, chiedevano termini per memorie integrative parte opposta eccepiva la piena legittimazione attiva della comproprietaria ad agire anche per CP_1 gli altri, pur quando questi fo a autorizzazione del GT;
co a sussistenza di un testamento olografo del sig mai prodotto, e che comunque vi erano motivi per Persona_1 un'eventuale sua impugnazio altresì come la sottoscrizione del contratto di comodato fosse successiva alla pretesa scoperta del testamento parte opponente si riportava alle difese già svolte e chiedeva in via riconvenzionale che fosse accertata l'esistenza del testamento e disposta la sua pubblicazione con risarcimento dei danni per il ritardo nelle successive memorie le parti confermavano le proprie posizioni alla udienza di discussione il GI rilevava che la parte opponente formulando la sua domanda riconvenzionale aveva omesso la richiesta di spostamento dell'udienza di discussione e assegnava alle parti termine per memorie sul punto all'esito delle prdette memorie, a scioglimento di riserva, era fissata la presente udienza di discussione
Motivi della decisione
L'opposizione va rigettata con conferma dell'ordinanza di convalida ed altresì con rigetto della domanda riconvenzionale per improcedibilità preliminarmente, pur essendo questione non suscitata dall'opponente, si ricorda che la giurisprudenza ha ormai riconosciuto l'applicabilità della convalida di sfratto anche all'ipotesi di comodato privo di durata con recesso ad nutum del comodante (Tribunale di Roma, Sez. VI, ord. del 23/05/2023, Tribunale di Brescia Sent. del 18/03/2024)
Sulle questioni inerenti le contestazioni svolte dall'opponente sulla legittimazione attiva della CP_1 si ritiene sufficiente riportarsi a quanto segnalato nell'ordinanza del 14.9.24 relativamente alla necessità che l'attività posta in essere per le minori, di cui era stata richiesta la citazione, avesse l'avallo del Giudice Tutelare (Corte appello Venezia sez. I, 01/07/2020, n.1669)
“L'autorizzazione del Giudice Tutelare di cui all'art. 320 c.c. è richiesta nel caso in cui il genitore esercente la potestà intenda promuovere giudizi relativi ad atti di straordinaria amministrazione, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, ma non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” e pertanto non appare necessaria in questo caso ove l'azione tende a riportare all'interno del patrimonio delle minori un bene attualmente occupato da terzi senza alcun frutto relativamente all'azione svolta in via esclusiva dalla (Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, CP_1
n.845) “I comproprietari di un bene concesso in locaz no pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di pagina 3 rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso)” e pertanto l'azione anche della sola intimante appare di per sé sufficiente
La mancata integrazione del contraddittorio in questa fase discende dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale come appresso
Le oglianze presentate dall'opponente attengono invece al, presunto, testamento olografo del sig ed al riconoscimento della comodataria quale comproprietaria dell'immobile in forza di CP_1 dis testamentaria ha formulato espressa domanda riconvenzionale (chiedendo anche i danni per mancata CP_3 ione) per accertare l'esistenza del testamento olografo e ordinarne la pubblicazione con eventuale ricostruzione
Tale domanda si presenta però come improcedibile in quanto formulata solo nella memoria integrativa senza contestualmente richiedere lo spostamento dell'udienza di discussione (art 418 cpc)
Infatti secondo la giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3549) “L'art. 418 c.p.c. si applica al rito locatizio, disciplinato dall'art. 447-bis c.pc.. Pertanto, ove venga proposta domanda riconvenzionale, è necessario che venga richiesta la modifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e che quindi venga emesso un nuovo decreto ai sensi del comma 2 art. 418 cit.”
E' vero che tale impostazione rigorosa è stata recentemente corretta (vedasi Corte di appello di Roma, sentenza del 5.1.2023 “secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “nel procedimento per convalida di sfratto, nel quale sia stata proposta opposizione, il momento di preclusione della proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non si identifica con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., ma con il deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 cod. pro. civ. dispositiva della prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Ne consegue che la riconvenzionale ben può essere proposta dall'intimato con detta memoria” (Cass. n. 13963/2005; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 3696/2012). Ne consegue che la domanda riconvenzionale ben può essere formulata –come avvenuto nel caso che ne occupa- direttamente con la comparsa di costituzione depositata in occasione dell'opposizione alla convalida di sfratto, con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, “la domanda riconvenzionale che sia proposta già nella fase sommaria non è soggetta all'osservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c., in quanto il rito del lavoro si applica solo dopo il passaggio alla fase ordinaria ex art. 667 c.p.c.(Cass. n. 28419/2016)” od anche (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17772, 21 giugno 2023) “Nel procedimento per convalida di sfratto, qualora l'intimato si sia costituito con difensore nella fase sommaria formulando domanda riconvenzionale, non è necessario chiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. nel momento in cui, a seguito del mutamento del rito, vengano depositate memorie integrative che si limitino a precisare e specificare meglio la riconvenzionale già proposta. La necessità di richiedere, a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione sussiste infatti solo nel caso in cui la domanda riconvenzionale venga proposta ex novo nella memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c. che dispone la prosecuzione del giudizio secondo le regole della cognizione piena. Il momento preclusivo per la proposizione della domanda riconvenzionale dell'intimato non coincide con il deposito della comparsa di risposta ai sensi dell'art. 660, quinto comma, c.p.c., ma con il deposito della memoria integrativa. Nel passaggio dalla cognizione sommaria a quella piena è quindi ammissibile una precisazione dell'originaria domanda riconvenzionale, senza necessità di richiedere lo spostamento dell'udienza” e ancora (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3696 del 9 marzo 2012) “Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in pagina 4 cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, terzo comma, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.".
Tutte le precedenti sentenze hanno comunque considerato ammissibile la presentazione della domanda riconvenzionale nel rito locatizio con la comparsa di costituzione nella fase sommaria senza necessità di applicazione degli artt. 416 e 418 cpc, ma sempre rimarcando che una volta mutato il rito l'obbligo di richiesta di spostamento di udienza permane a pena di decadenza.
A tale obbligo non si può sottrarre in questo caso invece l'opponente, considerato che solo per ragioni di semplificazione istruttoria erano stati fissati due termini per le memorie essendo stata fissata espressamente udienza di discussione
Da ciò quindi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata
Conseguentemente, come già riferito nell'ordinanza di mutamento del rito, se allo stato sussiste piena certezza della presenza di un valido contratto di comodato sottoscritto dalle parti, non sussiste invece ad oggi alcun testamento che possa fare prova (anche indiziaria) del diritto di comproprietà dell'opposta.
Infatti l'intimante ha contestato la sussistenza in sé e per sé del documento depositato (con screenshot), negando in radice la sua esistenza, il che si ritiene sia contestazione più che adeguata come disconoscimento le domande istruttorie, tutte collegate alla domanda riconvenzionale, debbono pertanto essere rigettate
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto il contratto di comodato tra le parti avente ad oggetto l'immobile posto in Camucia Cortona via dello Stadio 1/c conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 14-17/09/25 rigetta l'opposizione spiegata dall'intimata e dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla stessa
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
512,00 per compe i convalida ed € mpensi della fase di opposizione (DM 55/2014 scaglione 1.100/5.200 valore medio senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 90,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale.
Arezzo, 10.10.2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 5