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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6562/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Ilaria De
Leonardis, e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via
ID OS n. 12
RICORRENTE
E
, domiciliato nella fase sommaria presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Antonio Arnese D'Atteo
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dall'udienza del 15.10.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che l'unica parte costituita ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'8.09.2023, l' ha agito in giudizio per accertare Pt_1
l'insussistenza del diritto di a percepire il reddito di Controparte_1 cittadinanza per assenza dei requisiti di legge.
In particolare, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 28.02.2023, agiva in giudizio per ottenere il ripristino del reddito di Controparte_1 cittadinanza ex legge n. 26/2019, deducendo: di avere ottenuto, a seguito di istanza del 20.10.2020, il beneficio del reddito di cittadinanza;
che con nota del
18.07.2021 tale beneficio gli era revocato dall' per mancanza del requisito Pt_1 della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni;
che analogamente erano respinte le successive istanze del 19.01.2021, del 24.03.2021 e del 01.02.2022; che, inoltre, con una serie di missive dell'1.02.2022, del 16.02.2022, del
25.05.2022 e del 31.08.2022 l' chiedeva anche la restituzione di importi Pt_1 erogati a titolo di reddito di cittadinanza;
che nelle more si recava presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Andria e produceva elementi per dimostrare la propria residenza nel territorio comunale, come contratto di locazione e ricevute di pagamento del canone locatizio;
che, in ogni caso, risultava che dal 15.12.2016 fino alla reiscrizione avvenuta il 18.12.2020 era cancellato per irreperibilità anagrafica dall'anagrafe del Comune di Andria;
che egli ha sempre risieduto nel suddetto
Comune, come conferma il contratto di locazione registrato prodotto, con la conseguenza che la relativa cancellazione è illegittima;
che la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Andria per irreparabilità dal 2016 al 2020 era illegittima, e quindi non sussistevano elementi ostativi alla concessione del reddito di cittadinanza.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del ricorso., costituitosi in Pt_1 giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, evidenziando
l'assenza dei presupposti per la tutela cautelare e la legittimità del comportamento dell' stante quanto risultante dall'anagrafe del Comune di Andria. Pt_1
Con ordinanza del 30.04.2023 il ricorso era respinto.
2 Proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare, con provvedimento dell'11.07.2023, il reclamo era accolto e l' era condannato a ripristinare il Pt_1 reddito di cittadinanza dalla domanda amministrativa del 20.10.2020.
Ciò posto, con il ricorso in esame l' ha introdotto il giudizio di merito al fine di Pt_1 accertare l'insussistenza del diritto di a percepire il reddito Controparte_1 di cittadinanza per assenza dei requisiti con condanna alla relativa restituzione. In particolare, sulla base del fatto che dal 15.12.2016 al 22.10.2020 l' isultava CP_1 essere stato irreperibile all'anagrafe del Comune di Andria, ente competente alla verifica del requisito anagrafica e le domande di r.d.c. erano state revocate.
Le parti resistenti nel giudizio di merito, pur regolarmente citate in giudizio con ricorso notificato il 12.10.2023, non si sono costituite e con ordinanza del 3.06.2024 ne era dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.l. n.4/19, il Reddito di cittadinanza
è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. (…)”
Quanto ai controlli ex post, deve ritenersi legittimo l'operato dell' che, dopo Pt_1 aver proceduto a erogare la prestazione, ha effettuato le verifiche in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la relativa concessione.
3 Il citato art. 2 del d.l. n. 4/2019, infatti, nel disciplinare i requisiti personali, reddituali e patrimoniali, prevede espressamente, come si evince dalla formulazione della norma, che essi debbano sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in questione sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura. Di ciò vi è ulteriore conferma nell'art. 3 comma 5, del d.l. n.
4/2019, secondo cui “Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi”.
Inoltre, in caso di insussistenza dei presupposti per il conseguimento del beneficio, è previsto uno specifico trattamento sanzionatorio dal successivo art. 7,
a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca
o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
Tale norma, inoltre, per quel che più specificamente rileva in questa sede, prevede che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale norma consente, quindi, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio, che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc nonché alla richiesta di restituzione di indebito.
Si tratta di una disciplina speciale che opera con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, e che, come tale, è destinata, in tale ambito, a
4 prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale in virtù della regola generale per cui lex specialis (posterior) derogat (priori) generali.
2. Applicando tali norme al caso di specie, deve osservarsi che è pacifico che la revoca del beneficio inizialmente riconosciuto in favore della ricorrente è avvenuta per la mancanza del requisito di cui al n. 2) ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.l.
n.4/19, ossia la residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni.
In particolare, la revoca è scaturita dal fatto che l'odierno resistente è risultato cancellato per irreperibilità nei registri anagrafici del Comune di Andria per il periodo dal 16.12.2016 al 17.12.2020, il che non consente di ritenere dimostrata la sussistenza della residenza continuativa per almeno dieci anni in Italia.
Tale circostanza ha trovato conferma nel corso del presente giudizio: infatti, dando attuazione, sia pur tardivamente, all'ordine di esibizione e di acquisizione di informazioni indirizzato al del 3.06.2024, quest'ultimo, in Controparte_2 data 5.02.2025 ha depositato copia del fascicolo integrale relativo alla posizione anagrafica di da cui risulta che quest'ultimo in data Controparte_1
15.12.2016 è stato cancellato anagraficamente per irreperibilità anagrafica accertata dal . Controparte_2
Il provvedimento è accompagnato da documentazione che comprova la regolarità
e completezza delle verifiche svolte dal che ha effettuato più Controparte_2 accessi presso l'indirizzo indicato come di residenza/dimora abituale senza alcun esito.
Nulla, peraltro, ha provato nel presente giudizio di merito l' rimasto CP_1 contumace.
Né può condividersi quanto prospettato da quest'ultimo nella fase sommaria, che ha trovato in parte riconoscimento nell'ordinanza collegiale dell'11.07.2024.
Deve osservarsi, infatti, che non vi sono elementi per ritenere che la cancellazione operata dal sia illegittima, e ciò, tanto più in considerazione Controparte_2 della documentazione trasmessa dal . Controparte_2
Sul punto, inoltre, deve osservarsi che la cancellazione per irreperibilità è frutto di un procedimento amministrativo che postula che il cittadino risulti irreperibile o in seguito a operazioni di censimento generale della popolazione o allorquando il cittadino, a seguito di ripetuti accertamenti anagrafici, risulti irreperibile.
5 Nel caso di specie la cancellazione per irreperibilità, nei limiti in cui può essere sindacata in questa sede, è avvenuta per un consistente periodo di tempo (dal dicembre 2016 al dicembre 2020), durante il quale non risulta che l' abbia CP_1 sollevato alcuna contestazione, né formulato alcuna istanza tesa a confutare l'erroneità della risultanza anagrafica.
Né può ritenersi che la prova possa essere stata fornita con la documentazione, prodotta nella fase sommaria, con cui si intendeva dimostrare la locazione di immobile sito nel Comune di Andria. Sul punto, infatti, assume rilievo decisivo e assorbente la circostanza osservarsi che il ricorrente ha depositato copia di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel lontano aprile del 2003 stipulato con la formula c.d. “4+4”, dal che consegue, quindi, che tale contratto, anche a volerlo ritenere automaticamente prorogato nel 2007, deve presumersi in ogni caso cessato nell'aprile 2011 o al massimo nel 2015, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 431/98, dovendosi escludere la possibilità di un rinnovo tacito quadriennale del contratto di locazione sine die, non consentito dalla legge
(cfr. tra le altre, Cass. n. 1881/2016)
Ne consegue, quindi, che per il periodo successivo, che peraltro coincide, almeno in parte, con quello oggetto di cancellazione dall'anagrafe, non risulta fornita la prova della stipula di un contratto di locazione validamente registrato, il che esclude che possa conferirsi certezza alla presunta dimora abituale presso l'indirizzo del suddetto immobile.
Né tale prova può ritenersi fornita attraverso le ricevute di pagamento del canone prodotte in atti che, per quanto evidenziato, risulterebbero riferite a una locazione la cui valida esistenza non può comunque ritenersi provata e che, quindi, non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di una residenza presso il suddetto immobile.
Ciò comporta, quindi, la legittimità del comportamento dell' che, Pt_1 riscontrando la mancanza dell'elemento della continuità della residenza anagrafica, con particolare riferimento agli ultimi due anni antecedenti la proposizione della domanda amministrativa, ha correttamente, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 26/2019, escluso il riconoscimento del reddito di cittadinanza in favore dell' in virtù di quanto emerso dai registri anagrafici, CP_1
6 con la declaratoria di cancellazione anagrafica per irreperibilità dal 15.12.2017 al dicembre 2020.
Alla luce di ciò, la domanda proposta dall' va accolta e va accertata e Pt_1 dichiarata l'insussistenza del diritto di a percepire il Controparte_1 reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione all' di quanto percepito a tale titolo. Pt_1
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra l' e il Pt_1 CP_2
, tenuto conto della posizione sostanziale e processuale di
[...] quest'ultimo sussistono e del fatto che non è ravvisabile una posizione di vera e propria soccombenza processuale, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali. Relativamente al l e le spese, Controparte_3 Pt_1 Controparte_1 comprese quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6652/2023, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di a percepire il reddito di Controparte_1 cittadinanza nel periodo in contestazione, con condanna di quest'ultimo alla restituzione all' di quanto percepito a tale titolo;
Pt_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore dell' , comprensive di quelle della fase sommaria, che liquida in € Pt_1
43,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compenso (€ 2.400,00 per la fase sommaria ed € 2.600,00 per il giudizio di merito), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3. compensa le spese tra il e l' . Controparte_2 Pt_1
Trani, 23.10.2025 Il giudice dott. Luca CAPUTO
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