Art. 6.
Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall' articolo 159 del codice civile .
Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall' articolo 159 del codice civile .