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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300857 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in oggetto formulando specifici motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita l'Amministrazione Finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, le parti hanno rinunciato alla richiesta di sospensiva ed hanno concordemente rilevato che, con atto di autotutela n°0088274 del 23.7.2025,
l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, per cui le parti hanno richiesto entrambe la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte ha trattenuto, quindi, la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio che risulta accertato l'intervento del potere di autotutela dell'Amministrazione Finanziaria resistente che, con atto n°0088274 del 23.7.2025, ha annullato il provvedimento impugnato.
A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1742/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300857 2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in oggetto formulando specifici motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita l'Amministrazione Finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, le parti hanno rinunciato alla richiesta di sospensiva ed hanno concordemente rilevato che, con atto di autotutela n°0088274 del 23.7.2025,
l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, per cui le parti hanno richiesto entrambe la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte ha trattenuto, quindi, la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio che risulta accertato l'intervento del potere di autotutela dell'Amministrazione Finanziaria resistente che, con atto n°0088274 del 23.7.2025, ha annullato il provvedimento impugnato.
A ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.