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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO PE SC, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5851/2023 depositato il 22/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD3CRPF00072 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di recupero cred. d'Imposta n. TD3CRPF00072 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, notificato in data 31/03/2023 per il recupero di credito compensato pari ad € 18.000,00 oltre sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta. 2018 – 2019.
Il ricorrente ha eccepito:
· Rilievo di cui al sub 8)a – Limite di aiuti fissato dal Trattato U.E.
· Rilievo di cui al sub 8)b - Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 55 del TUIR.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di recupero, con condanna delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, precisando che l'atto di recupero per credito inesistente, pari a euro 18.000,00 oltre sanzioni e interessi, è stato emesso in quanto l'azienda agricola, non essendo
“titolare di reddito d'impresa”, non avrebbe potuto fruire del beneficio di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per l'assenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025 la corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
Per come indicato nell'atto di recupero, per fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, è necessario il possesso del requisito soggettivo previsto dal citato comma 98, il quale dispone che il credito d'imposta è attribuito «alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna». I destinatari di tale beneficio sono, pertanto, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 917/1986, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Quanto sopra è confermato dalla circolare n. 34/E del 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla normativa in parola.
Nel caso di specie, l'Ufficio, a seguito dell'esame della documentazione contabile e fiscale richiesta con l'invito n. I00145/2023, notificato in data 15.03.2023, ha riscontrato che l'attività esercitata non rientra nell'ambito dell'art. 32 del DPR n. 917/1986, il quale definisce il reddito agrario come «la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole su di esso», né nell'ambito del reddito d'impresa di cui all'art. 55 del medesimo DPR. Conseguentemente, l'azienda agricola, non essendo titolare di reddito d'impresa, non avrebbe potuto fruire del beneficio di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, per assenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge. Con l'atto di recupero impugnato, non è pertanto in contestazione il superamento del limite di 18.000,00 previsto dalla normativa sopra richiamata, bensì
l'assenza del requisito soggettivo. Il ricorrente non ha esibito documentazione valida atta a dimostrare di essere titolare di redditi idonei a usufruire del succitato credito.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate, spese che liquida in complessivi € 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO PE SC, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5851/2023 depositato il 22/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TD3CRPF00072 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di recupero cred. d'Imposta n. TD3CRPF00072 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, notificato in data 31/03/2023 per il recupero di credito compensato pari ad € 18.000,00 oltre sanzioni ed interessi per il periodo d'imposta. 2018 – 2019.
Il ricorrente ha eccepito:
· Rilievo di cui al sub 8)a – Limite di aiuti fissato dal Trattato U.E.
· Rilievo di cui al sub 8)b - Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 55 del TUIR.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di recupero, con condanna delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, precisando che l'atto di recupero per credito inesistente, pari a euro 18.000,00 oltre sanzioni e interessi, è stato emesso in quanto l'azienda agricola, non essendo
“titolare di reddito d'impresa”, non avrebbe potuto fruire del beneficio di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per l'assenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025 la corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
Per come indicato nell'atto di recupero, per fruire del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, è necessario il possesso del requisito soggettivo previsto dal citato comma 98, il quale dispone che il credito d'imposta è attribuito «alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna». I destinatari di tale beneficio sono, pertanto, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 917/1986, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Quanto sopra è confermato dalla circolare n. 34/E del 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla normativa in parola.
Nel caso di specie, l'Ufficio, a seguito dell'esame della documentazione contabile e fiscale richiesta con l'invito n. I00145/2023, notificato in data 15.03.2023, ha riscontrato che l'attività esercitata non rientra nell'ambito dell'art. 32 del DPR n. 917/1986, il quale definisce il reddito agrario come «la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole su di esso», né nell'ambito del reddito d'impresa di cui all'art. 55 del medesimo DPR. Conseguentemente, l'azienda agricola, non essendo titolare di reddito d'impresa, non avrebbe potuto fruire del beneficio di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, per assenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge. Con l'atto di recupero impugnato, non è pertanto in contestazione il superamento del limite di 18.000,00 previsto dalla normativa sopra richiamata, bensì
l'assenza del requisito soggettivo. Il ricorrente non ha esibito documentazione valida atta a dimostrare di essere titolare di redditi idonei a usufruire del succitato credito.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. V, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate, spese che liquida in complessivi € 780,00, oltre accessori di legge, se dovuti.