Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 944
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1953
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220 , sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1953