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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8291 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 27256/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. IE Controparte_1 C.F._1 OL e IE LUCIANO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 85, PORTICI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di domicilio
[...] in VIA NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: aggravamento per rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-12-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che, con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, n. 3867 dell'8-2-2021, aveva ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “interstiziopatia polmonare da amianto”, con postumi invalidanti nella misura del 6% esponeva che, in data 12-12-2023, aveva invano richiesto, a seguito di aggravamento della patologia, il riconoscimento di un grado percentuale invalidante pari al 70% ed i conseguenti benefici economici. Dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente nella misura CP_2 del 60% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei e degli interessi legali. Ritualmente instaurato il contradittorio, si costituiva l' che eccepiva la decadenza della CP_2 domanda di aggravamento essendo scaduto il termine di 15 anni, decorrenti dalla denuncia della malattia professionale del 2007; nel merito sosteneva la infondatezza della domanda.
******* E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di aggravamento. Va premesso che, trattandosi di malattia denunciata in data 22-10-2007 (v. sentenza n. 3867 del 2011 in atti), trova applicazione, anche per la disciplina della revisione, il d.lgs 38/2000 (v., da ultimo, Cass. n. 21743 del 08/10/2020). L'art. 13, co. 4, del dlgs 38/2000 prevede, per quanto più rileva, che “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Ne consegue che, per lo specifico settore delle malattie asbesto correlate, come nella fattispecie in esame, l'aggravamento è rilevante senza limiti temporali e anche in presenza di precedenti revisioni ai fini del riconoscimento della rendita ovvero della sua rideterminazione. La domanda nel merito è parzialmente fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da interstiziopatia polmonare con placche pleuriche da amianto e distrofia fibro-enfisematosa, in conseguenza del significativo peggioramento del quadro clinico, risultante dagli esami strumentali di misurazione della capacità respiratoria (v. relazione HRTC torace del 6-10-2021); tale patologia è correlata all'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società , come già accertato giudizialmente (v. sentenza n. 3867/2011 in atti) . Parte_1 Non inficiano tali conclusioni i rilievi formulati dalla difesa dell' in ordine alla CP_2 ascrivibilità del peggioramento alla sola patologia da BPCO con sindrome fibro-enfisermatosa, di natura non professionale, perché avente origine da tabagismo. In proposito occorre rilevare che, come chiarito anche nella relazione peritale, “il meccanismo patogenetico della sindrome fibro-enfisematosa può riconoscere la fibrosi come primum movens e, quindi, l'origine pneumoconiotica;
l'ostruzione cronica delle vie aeree, in particolare in presenza di una compromissione delle piccole vie aeree, come da recente aggiornamento dei criteri di Helsinki, può anche essere correlata all'esposizione professionale all'amianto”. Nella specie, peraltro, la natura professionale della patologia da BPCO è stata oggetto di accertamento giudiziale, passato in cosa giudicato. Tanto si ricava dall'esame della sentenza già intervenuta tra le parti che, in ordine alle patologie denunciate, tra le quali anche la stessa , ne Pt_2 ha unitariamente riconosciuto l'origine professionale per esposizione ad amianto. Ad abundantiam, peraltro, una volta accertata, come nella specie, la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia, anche eventualmente in termini di concausalità, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia (v. ex multis Cass. n. 28458 del 05/11/2024), condizione che il CTU ha dato per scontato non sussistesse e, in ogni caso, è accertamento precluso dalla precedente statuizione giudiziale. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 40%, con la decorrenza dal 12-12-2023, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 6% già riconosciuto dall' . CP_2 Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, alla stregua delle argomentazioni esposte, va riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente soppressa nella misura del 40% sin dalla data dell'aggravamento, ascrivibile al mese di dicembre 2023, con condanna dell' al pagamento CP_2 dei conseguenti ratei ed interessi secondo legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, così provvede: A) in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 40% a decorrere dal 12-12-2023; per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente i ratei conseguenti, oltre gli interessi secondo legge;
CP_2 B) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, CP_2 comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 12/11/2025 .
2 il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 27256/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. IE Controparte_1 C.F._1 OL e IE LUCIANO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 85, PORTICI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CONCETTA PETRILLO, con elezione di domicilio
[...] in VIA NUONA POGGIOREALE ANG. VIA S. LAZZARO NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: aggravamento per rendita CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-12-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che, con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, n. 3867 dell'8-2-2021, aveva ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “interstiziopatia polmonare da amianto”, con postumi invalidanti nella misura del 6% esponeva che, in data 12-12-2023, aveva invano richiesto, a seguito di aggravamento della patologia, il riconoscimento di un grado percentuale invalidante pari al 70% ed i conseguenti benefici economici. Dopo aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto alla rendita per inabilità permanente nella misura CP_2 del 60% o di quella minore o maggiore da determinarsi mediante consulenza tecnica, in relazione alla malattia professionale, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei e degli interessi legali. Ritualmente instaurato il contradittorio, si costituiva l' che eccepiva la decadenza della CP_2 domanda di aggravamento essendo scaduto il termine di 15 anni, decorrenti dalla denuncia della malattia professionale del 2007; nel merito sosteneva la infondatezza della domanda.
******* E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di aggravamento. Va premesso che, trattandosi di malattia denunciata in data 22-10-2007 (v. sentenza n. 3867 del 2011 in atti), trova applicazione, anche per la disciplina della revisione, il d.lgs 38/2000 (v., da ultimo, Cass. n. 21743 del 08/10/2020). L'art. 13, co. 4, del dlgs 38/2000 prevede, per quanto più rileva, che “La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Ne consegue che, per lo specifico settore delle malattie asbesto correlate, come nella fattispecie in esame, l'aggravamento è rilevante senza limiti temporali e anche in presenza di precedenti revisioni ai fini del riconoscimento della rendita ovvero della sua rideterminazione. La domanda nel merito è parzialmente fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione. Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto da interstiziopatia polmonare con placche pleuriche da amianto e distrofia fibro-enfisematosa, in conseguenza del significativo peggioramento del quadro clinico, risultante dagli esami strumentali di misurazione della capacità respiratoria (v. relazione HRTC torace del 6-10-2021); tale patologia è correlata all'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società , come già accertato giudizialmente (v. sentenza n. 3867/2011 in atti) . Parte_1 Non inficiano tali conclusioni i rilievi formulati dalla difesa dell' in ordine alla CP_2 ascrivibilità del peggioramento alla sola patologia da BPCO con sindrome fibro-enfisermatosa, di natura non professionale, perché avente origine da tabagismo. In proposito occorre rilevare che, come chiarito anche nella relazione peritale, “il meccanismo patogenetico della sindrome fibro-enfisematosa può riconoscere la fibrosi come primum movens e, quindi, l'origine pneumoconiotica;
l'ostruzione cronica delle vie aeree, in particolare in presenza di una compromissione delle piccole vie aeree, come da recente aggiornamento dei criteri di Helsinki, può anche essere correlata all'esposizione professionale all'amianto”. Nella specie, peraltro, la natura professionale della patologia da BPCO è stata oggetto di accertamento giudiziale, passato in cosa giudicato. Tanto si ricava dall'esame della sentenza già intervenuta tra le parti che, in ordine alle patologie denunciate, tra le quali anche la stessa , ne Pt_2 ha unitariamente riconosciuto l'origine professionale per esposizione ad amianto. Ad abundantiam, peraltro, una volta accertata, come nella specie, la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia, anche eventualmente in termini di concausalità, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia (v. ex multis Cass. n. 28458 del 05/11/2024), condizione che il CTU ha dato per scontato non sussistesse e, in ogni caso, è accertamento precluso dalla precedente statuizione giudiziale. Il C.T.U. inoltre, sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 40%, con la decorrenza dal 12-12-2023, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante rispetto al 6% già riconosciuto dall' . CP_2 Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Pertanto, alla stregua delle argomentazioni esposte, va riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita per inabilità permanente soppressa nella misura del 40% sin dalla data dell'aggravamento, ascrivibile al mese di dicembre 2023, con condanna dell' al pagamento CP_2 dei conseguenti ratei ed interessi secondo legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, così provvede: A) in accoglimento della domanda, dichiara che il ricorrente ha diritto alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 40% a decorrere dal 12-12-2023; per l'effetto, condanna l' a pagare al ricorrente i ratei conseguenti, oltre gli interessi secondo legge;
CP_2 B) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, CP_2 comprensivi di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 12/11/2025 .
2 il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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