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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – II Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1290/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa, a seguito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù Pt_1 Parte_2
di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Luciano Casale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via degli Scipioni n. 237
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Monica Ortenzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al viale
Parioli n. 87
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 572/2024, la diva CP_1 il Tribunale di Latina ed otteneva l'ingiunzione di pagamento n. 164/2024 nei confronti della per la somma di euro 8.784,00 oltre Pt_1 Parte_2
accessori e spese legali.
Fondava la domanda su fatture insolute.
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente e ritualmente proposto, la eccepiva, Pt_1 Parte_2
preliminarmente, l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, in favore del
Giudice di Pace di Latina, essendo il credito ingiunto inferiore ad euro
10.000,00.
Nel merito, disconosceva gli ordini di trasporto, come mai sottoscritti dalla società, non avendovi mai apposto la firma;
deducevano la carenza di prova del credito, nonché contestavano l'esistenza del credito, riportato solo in fatture, di provenienza unilaterale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la aderendo CP_1
preliminarmente all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte.
Nel merito affermava la fondatezza del credito e l'idoneità della documentazione versata in atti a provarne l'esistenza e l'ammontare.
Prodotta documentazione, la causa all'udienza del 20.5.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di incompetenza è fondata.
Parte attrice opponente ha eccepito correttamente con il primo atto utile,
l'atto di opposizione, l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina in favore del Giudice di Pace di Latina, essendo il credito ingiunto di importo inferiore ad euro 10.000,00 (euro 8.784,00).
Orbene ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Considerato che le norme di cui alla d.lgs. 149/2022 si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1.3.2023 e che secondo uniforme giurisprudenza, “nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n.
2 20596), essendo il ricorso monitorio stato depositato in data 9.2.2024, la competenza per valore sarà determinata ai sensi del novellato art. 7 c.p.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito
Tribunale di Latina, in favore del Giudice di Pace di Latina, territorialmente competente.
Tale incompetenza va dichiarata con sentenza, in quanto a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito segue la nullità del decreto ingiuntivo opposto (Cass. sez. I, 26.1.2016 n. 1372, Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cassazione 13242/2014 Cass. civile, sez.
III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 10981).
Né può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 38 comma 2 c.p.c.
In particolare, l'ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al
Giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione (Trib. Torino 22 dicembre
2014).
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, ai fini della regolazione delle spese, non trova applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed
3 inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite secondo gli ordinari criteri della soccombenza.
In accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina, essendo competente il Giudice di Pace di Latina e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che deve essere revocato, per essere stato emesso da un giudice incompetente;
infine, deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione dell'adesione alla eccepita incompetenza da parte dell'opposto (C. Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina per essere competente il Giudice di Pace di Latina;
b) per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso dal Tribunale di Latina in data 12.2.2024 che revoca;
c) fissa termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Giudice di Pace di Latina;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina lì 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – II Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1290/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa, a seguito dell'udienza del 20.5.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù Pt_1 Parte_2
di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Luciano Casale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via degli Scipioni n. 237
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Monica Ortenzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al viale
Parioli n. 87
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 572/2024, la diva CP_1 il Tribunale di Latina ed otteneva l'ingiunzione di pagamento n. 164/2024 nei confronti della per la somma di euro 8.784,00 oltre Pt_1 Parte_2
accessori e spese legali.
Fondava la domanda su fatture insolute.
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente e ritualmente proposto, la eccepiva, Pt_1 Parte_2
preliminarmente, l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, in favore del
Giudice di Pace di Latina, essendo il credito ingiunto inferiore ad euro
10.000,00.
Nel merito, disconosceva gli ordini di trasporto, come mai sottoscritti dalla società, non avendovi mai apposto la firma;
deducevano la carenza di prova del credito, nonché contestavano l'esistenza del credito, riportato solo in fatture, di provenienza unilaterale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la aderendo CP_1
preliminarmente all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte.
Nel merito affermava la fondatezza del credito e l'idoneità della documentazione versata in atti a provarne l'esistenza e l'ammontare.
Prodotta documentazione, la causa all'udienza del 20.5.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'eccezione di incompetenza è fondata.
Parte attrice opponente ha eccepito correttamente con il primo atto utile,
l'atto di opposizione, l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina in favore del Giudice di Pace di Latina, essendo il credito ingiunto di importo inferiore ad euro 10.000,00 (euro 8.784,00).
Orbene ai sensi dell'art. 7 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Considerato che le norme di cui alla d.lgs. 149/2022 si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1.3.2023 e che secondo uniforme giurisprudenza, “nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n.
2 20596), essendo il ricorso monitorio stato depositato in data 9.2.2024, la competenza per valore sarà determinata ai sensi del novellato art. 7 c.p.c.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito
Tribunale di Latina, in favore del Giudice di Pace di Latina, territorialmente competente.
Tale incompetenza va dichiarata con sentenza, in quanto a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito segue la nullità del decreto ingiuntivo opposto (Cass. sez. I, 26.1.2016 n. 1372, Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cassazione 13242/2014 Cass. civile, sez.
III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 10981).
Né può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 38 comma 2 c.p.c.
In particolare, l'ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta le parti dinanzi al
Giudice territorialmente competente secondo l'indicazione dell'attore opponente, non contestata dal convenuto opposto, senza revocare il provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza, funzionale ed inderogabile, a decidere l'opposizione (Trib. Torino 22 dicembre
2014).
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, ai fini della regolazione delle spese, non trova applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed
3 inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite secondo gli ordinari criteri della soccombenza.
In accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina, essendo competente il Giudice di Pace di Latina e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che deve essere revocato, per essere stato emesso da un giudice incompetente;
infine, deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Cassino, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione dell'adesione alla eccepita incompetenza da parte dell'opposto (C. Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina per essere competente il Giudice di Pace di Latina;
b) per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso dal Tribunale di Latina in data 12.2.2024 che revoca;
c) fissa termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Giudice di Pace di Latina;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina lì 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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