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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 5385 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1
), elettivamente presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'Avv. Cutietta Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione.
RICORRENTE
e
Controparte_1
, (C.F.: ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
studio dell'Avv. Tommaso Angela, che lo rappresenta e difende,
giusta procura allegata alla comparsa.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
rilevato che, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c. in data 29 aprile 2024, , n.q. di Parte_1
condomino dello stabile sito in nella CP_1 Controparte_1
, chiedeva l'annullamento della delibera adottata
[...]
dall'assemblea di condominio in seconda convocazione il 9 aprile
2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., (allegando di aver ricevuto l'avviso di convocazione soltanto tre giorni prima la data dell'assemblea) e dell'art. 1130 bis c.c. (allegando che il rendiconto approvato in quella sede dall'assemblea era carente del registro di contabilità), contestando, comunque, nel merito l'attendibilità del rendiconto approvato (relativo all'annualità 2023) perché
l'amministratore aveva omesso di iscrivere i crediti dallo stesso vantati nei confronti del;
CP_1
rilevato che, con comparsa del 10 settembre 2024, si costituiva il condominio rilevando, preliminarmente, che la delibera impugnata era stata sostituita dalla delibera approvata dall'assemblea il 25 giugno 2024 e replicando, nel merito, che il ricorrente era a propria volta debitore del condominio e che l'omessa iscrizione nel rendiconto dei suoi controcrediti era dipesa dalla mancata produzione dei titoli costitutivi delle suddette pretese;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
atteso che la causa, istruita mediante produzione documentale, perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
ritenuto, preliminarmente, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, essendo pacifico oltre che documentalmente provato che il 25 giugno 2024 l'assemblea ordinaria abbia approvato una nuova delibera avente il medesimo oggetto di quella qui impugnata ed immune dai vizi denunciati dal ricorrente (cfr. Cass. n. 5997/2022 “la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi
le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino
che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione
nello stesso senso della precedente”);
osservato che, in tali casi, in mancanza di diversa e concorde determinazione delle parti, le spese di lite debbono essere regolate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (il quale impone di individuare all'esito di una delibazione allo stato degli atti quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa ove non fosse sopravvenuta la causa estintiva del giudizio);
ritenuto dunque che, ove l'assemblea non avesse sostituito la delibera qui impugnata, la domanda del ricorrente sarebbe stata accolta perché, in disparte da ogni altra considerazione, è
documentalmente provato che questi abbia ricevuto l'avviso di convocazione soltanto tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, in violazione del combinato disposto degli artt. 1136
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
c.c. e 66 dip. att. c.c., dovendosi osservare che, per pacifico indirizzo,
entro il suddetto termine legale dilatorio la convocazione deve essere non soltanto inviata al destinatario, ma anche dallo stesso conosciuta ai sensi dell'art. 1334 c.c. (ovvero ai sensi dell'art. 1335
c.c. pervenuta nella sua sfera conoscibilità cfr. Cass., n. 18635/2021) e che, in caso contrario, il condomino irregolaremnte convocato ha diritto di impugnare l'atto senza dover allegare e dimostrare l'esistenza di uno specifico e ulteriore interesse alla sua rimozione,
atteso che la norma violata è posta specificamente a tutela del suo interesse partecipativo alla gestione dei beni comuni (cfr., fra le altre, Cass., n. 17294/2020);
ritenuto, dunque, che le spese di lite - liquidate ai sensi del
DM n. 147/22, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile
- complessità bassa), escludendo i compensi per la fase istruttoria
(attesa la natura meramente documentale del giudizio) e applicando i parametri minimi per tutte le restanti fasi (in considerazione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto e della condotta collaborativa posta in essere dal condominio, il quale, una volta preso atto dei vizi denunciati dal ricorrente, ha prontamente sostituito la delibera impugnata) in euro 518,00 per esborsi e in euro
1.770,00 per compensi oltre accessori come per legge - debbano essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA il Controparte_1
a rifondere in favore di le spese
[...] Parte_1
di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi e in euro 1.770,00 per compensi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 5385 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1
), elettivamente presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'Avv. Cutietta Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione.
RICORRENTE
e
Controparte_1
, (C.F.: ), in persona del suo
[...] P.IVA_1
amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
studio dell'Avv. Tommaso Angela, che lo rappresenta e difende,
giusta procura allegata alla comparsa.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
rilevato che, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c. in data 29 aprile 2024, , n.q. di Parte_1
condomino dello stabile sito in nella CP_1 Controparte_1
, chiedeva l'annullamento della delibera adottata
[...]
dall'assemblea di condominio in seconda convocazione il 9 aprile
2024 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., (allegando di aver ricevuto l'avviso di convocazione soltanto tre giorni prima la data dell'assemblea) e dell'art. 1130 bis c.c. (allegando che il rendiconto approvato in quella sede dall'assemblea era carente del registro di contabilità), contestando, comunque, nel merito l'attendibilità del rendiconto approvato (relativo all'annualità 2023) perché
l'amministratore aveva omesso di iscrivere i crediti dallo stesso vantati nei confronti del;
CP_1
rilevato che, con comparsa del 10 settembre 2024, si costituiva il condominio rilevando, preliminarmente, che la delibera impugnata era stata sostituita dalla delibera approvata dall'assemblea il 25 giugno 2024 e replicando, nel merito, che il ricorrente era a propria volta debitore del condominio e che l'omessa iscrizione nel rendiconto dei suoi controcrediti era dipesa dalla mancata produzione dei titoli costitutivi delle suddette pretese;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
atteso che la causa, istruita mediante produzione documentale, perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
ritenuto, preliminarmente, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, essendo pacifico oltre che documentalmente provato che il 25 giugno 2024 l'assemblea ordinaria abbia approvato una nuova delibera avente il medesimo oggetto di quella qui impugnata ed immune dai vizi denunciati dal ricorrente (cfr. Cass. n. 5997/2022 “la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quando il secondo deliberato modifichi
le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal condomino
che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione
nello stesso senso della precedente”);
osservato che, in tali casi, in mancanza di diversa e concorde determinazione delle parti, le spese di lite debbono essere regolate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (il quale impone di individuare all'esito di una delibazione allo stato degli atti quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa ove non fosse sopravvenuta la causa estintiva del giudizio);
ritenuto dunque che, ove l'assemblea non avesse sostituito la delibera qui impugnata, la domanda del ricorrente sarebbe stata accolta perché, in disparte da ogni altra considerazione, è
documentalmente provato che questi abbia ricevuto l'avviso di convocazione soltanto tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, in violazione del combinato disposto degli artt. 1136
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
c.c. e 66 dip. att. c.c., dovendosi osservare che, per pacifico indirizzo,
entro il suddetto termine legale dilatorio la convocazione deve essere non soltanto inviata al destinatario, ma anche dallo stesso conosciuta ai sensi dell'art. 1334 c.c. (ovvero ai sensi dell'art. 1335
c.c. pervenuta nella sua sfera conoscibilità cfr. Cass., n. 18635/2021) e che, in caso contrario, il condomino irregolaremnte convocato ha diritto di impugnare l'atto senza dover allegare e dimostrare l'esistenza di uno specifico e ulteriore interesse alla sua rimozione,
atteso che la norma violata è posta specificamente a tutela del suo interesse partecipativo alla gestione dei beni comuni (cfr., fra le altre, Cass., n. 17294/2020);
ritenuto, dunque, che le spese di lite - liquidate ai sensi del
DM n. 147/22, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile
- complessità bassa), escludendo i compensi per la fase istruttoria
(attesa la natura meramente documentale del giudizio) e applicando i parametri minimi per tutte le restanti fasi (in considerazione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto e della condotta collaborativa posta in essere dal condominio, il quale, una volta preso atto dei vizi denunciati dal ricorrente, ha prontamente sostituito la delibera impugnata) in euro 518,00 per esborsi e in euro
1.770,00 per compensi oltre accessori come per legge - debbano essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA il Controparte_1
a rifondere in favore di le spese
[...] Parte_1
di lite che liquida in euro 518,00 per esborsi e in euro 1.770,00 per compensi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso a Palermo, lì 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile