Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1968, n. 1190
CASS
Sentenza 20 aprile 1968

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Nel sistema della legislazione vigente occorre tenere distinte le norme sulla elezione, eleggibilita e contenzioso elettorale da un lato ( tu 1960 n 570, modificato con l n 1147 del 1966) e le norme che attengono al funzionamento dell'ente pubblico e dei suoi organi debitamente eletti, dall'altro (tu della legge comunale e provinciale). Pertanto le questioni di decadenza per ineleggibilita od incompatibilita, in quanto incidono sul diritto subiettivo del cittadino di essere eletto componente della amministrazione comunale (ius activae civitatis) rientrano nella cognizione del giudice ordinario le questioni, di decadenza, invece, che riguardano il buon funzionamento dell'organo (nella specie, decadenza per ingiustificata e prolungata assenza della seduta del consiglio e della giunta comunale),incidendo su un interesse legittimo del singolo, esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario ed esattamente sono attribuite dalla legge comunale e provinciale alla cognizione del giudice amministrativo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1968, n. 1190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1190
    Data del deposito : 20 aprile 1968

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