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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 59 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Magnani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
-Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Myriam Mengucci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 7 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
Silvia Mannelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 727 pubblicata in data 31.10.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare: rigettare la domanda di inammissibilità del proposto appello per tardività della notifica dell'atto di impugnazione, poiché trattandosi nel caso di specie di una causa scindibile --- considerato che la tardività della notifica, dovuta a mera svista, ha riguardato solo la parte della terza chiamata
[...]
la quale non è erede legittimario, né tantomeno soggetto chiamato CP_2
à --- non trova applicazione il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione; principio applicabile alle sole cause inscindibili (o tra loro dipendenti), mentre nel caso per cui è pendente il gravame, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 et 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio;
- in via principale: a) accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto di credito di
€ 56.449,49, o della minore o maggiore somma ritenuta e acclarata in corso di causa, oltre agli interessi fino al saldo, spettante agli eredi del de cuius Per_1
per le ragioni esposte in narrativa, ed a carico della Signora
[...] CP_2 effetto condannarla al pagamento in favore delle coeredi, b) accertare e dichiarare la quota ereditaria spettante al coniuge TE
, alla luce delle considerazioni svolte nel presente appello, fino alla Parte_1 concorrenza di € 148.982,84, oltre alla somma di € 60.000,00 pari al valore capitale monetario del diritto di abitazione sulla casa familiare, per un totale di € 208.982,84; c) assegnare beni mobili e immobili per il corrispondente importo;
d) nel caso in cui il bene ereditario costituito dall'appartamento sito in Fano, Via del bersaglio, 24/a, piano primo, censito al Fg. 53, Mp 2 sub. 5, del CT del Comune di Fano, rimanga assegnato a disporre che le Controparte_1
pagina 2 di 7 detrazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione del bagno compreso nell'appartamento, rimangano in capo alla Signora che aveva a Parte_1 suo tempo posto in essere la ristrutturazione e richie azioni;
- in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la Corte attribuisse al diritto di credito del de cuius
nei confronti della madre , la natura di liberalità, Persona_1 CP_2 iarare la quota ereditaria sp iuge TE Parte_1
, sommando ex art. 556 Cod. civile il valore del donatum (€ 56.449,49) ai
[...] el calcolo della quota di riserva;
infine aggiungendo il valore monetario del diritto di abitazione sulla casa familiare. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata Per_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE SUL RITO
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1 tardività della notifica dell'atto di impugnazione, perché l'at in appello è stato notificato in data 11.01.2023 alla sig.ra Controparte_1 litisconsorte necessaria ovvero convenuta in giudizio in ossia dopo la scadenza del termine per proporre appello, poiché la sentenza appellata è stata notificata dalla sig.ra alla sig.ra CP_2 Parte_1 presso il procuratore costituito in data 09.12.2022; IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
perché infondato in fatt per le ragioni e
[...] comparsa di costituzione e risposta, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 727/2022 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 31.10.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE SUL RITO
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1 tardività della notifica dell'atto di impugnazione, perché l'a in appello è stato notificato alla sig.ra in data 11.01.2023, CP_2 ovverodopo la scadenza del termine per lo, poiché la sentenza appellata è stata notificata alla sig.ra presso il procuratore Parte_1 costituito in data 09.12.2022;
pagina 3 di 7 IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2 perché infondato in fatto ed in d ioni esposte nell costituzione e risposta, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 727/2022 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 31.10.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
sorella di deceduto in data 11.10.2014, ha Controparte_1 Persona_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro vedova del de cuius, al Parte_1 fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario relitto;
ha a riguardo dedotto che il proprio fratello non aveva avuto figli e che la madre ha già CP_3 rinunciato all'eredità.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la convenuta ha chiesto di poter evocare in giudizio la madre del de cuius al fine di accertare il debito che quest'ultima avrebbe avuto nei confronti del figlio e di ottenere la restituzione del premio di una polizza che sarebbe stato indebitamente riscosso;
ha altresì eccepito il proprio diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare ai sensi dell'art. 540 c.c.; ha da ultimo chiesto che venga attestata l'autenticità delle sottoscrizioni presenti sull'atto con cui in data 23.12.1994 era stato costituito un vincolo pertinenziale su una corte contigua ad un immobile facente parte dell'asse ereditario.
Previa autorizzazione del giudice è stata evocata in giudizio la CP_3 quale si è costituita contestando di aver mai ricevuto alcunché da parte del proprio figlio;
ha altresì eccepito di avere legittimamente riscosso il premio derivante dalla polizza stipulata in proprio favore.
Non avendo avuto esito il tentativo di conciliazione avviato dal giudice, con sentenza in data 26.10.2022 il Tribunale di Pesaro ha sciolto la comunione ereditaria tra la e la assegnando all'una e all'altra gli immobili Per_1 Pt_1 ed i valori mobiliari ivi meglio descritti;
ha altresì previsto in favore della pagina 4 di 7 un conguaglio d'importo pari ad euro 22.000,00, nonché la restituzione Pt_1 della somma pari ad euro 683,00, ordinando anche la trascrizione della scrittura privata recante la data del 23.12.1994; ha poi rigettato ogni ulteriore domanda proposta dalla convenuta, ritenendo in particolare che le somme versate dal de cuius in favore della madre abbiano costituito una donazione e non un prestito;
ha da ultimo compensato integralmente le spese tra la e la Per_1 Pt_1 condannando invece quest'ultima alla refusione delle spese in favore della terza chiamata (da liquidare peraltro in favore dell'Erario, come precisato nel provvedimento di correzione in data 16.11.2022).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo la propria Pt_1 domanda volta ad ottenere che le somme versate dal de cuius in favore della madre vengano restituite alle eredi e che l'asse ereditario venga di conseguenza rideterminato;
ha altresì lamentato che vi sarebbe stato un errore nel calcolare la quota di propria spettanza, tenuto conto del valore del diritto d'abitazione.
Costituendosi nel presente grado, ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello per tardività della notifica;
nel merito, ha comunque contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita anche la associandosi alle eccezioni ed alle difese già Per_1 svolte dalla propria madre.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 30.10.2024, con assegnazione ad entrambe le parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente verificata la tempestività dell'appello notificato dalla ad entrambe le controparti in data 11.01.2023, tenuto conto Pt_1 che la sentenza di primo grado è stata notificata all'odierna appellante in data 09.12.2022 da parte della e in data 12.12.2022 da parte della CP_2
Per_1
pagina 5 di 7 Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla previsione dell'art. 326 comma II c.p.c., peraltro, “nel processo con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti” (cfr. Cass. sez. 6-3, ordinanza n.16141 del 19.05.2022); tale principio opera ogni qual volta “si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario")” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.14722 del 07.06.2018).
Nel caso di specie la stessa appellante prospetta come inscindibili le cause proposte nei confronti delle controparti, chiedendo che l'accertamento del credito vantato nei confronti della (oggetto del primo motivo di CP_2 gravame) determini una diversa ripartizione dell'asse ereditario nei confronti della (come richiesto nel secondo motivo di gravame). Per_1
La notifica della sentenza di primo grado a cura del procuratore della CP_2 ha pertanto avviato il decorso del termine per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio: s'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, proposto trentatré giorni dopo la notifica della sentenza di primo grado.
2. Tenuto conto dell'esito del presente grado, l'appellante dev'essere condannata a rifondere le spese nei confronti di entrambe le appellate, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115 del 2002 per porre a carico della un ulteriore importo a titolo Pt_1 di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 727 pubblicata in data 31.10.2022 dal Parte_1
Tribunale di Pesaro
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello.
PONE a carico di le spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
7.160,00 per compenso professionale per quanto riguarda ciascuna appellata, dando atto che la somma spettante per la difesa di dovrà essere CP_2 versata in favore dell'Erario, stante l'ammissione di tale appellata a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 59 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Magnani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
-Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Myriam Mengucci per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 7 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
Silvia Mannelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 727 pubblicata in data 31.10.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare: rigettare la domanda di inammissibilità del proposto appello per tardività della notifica dell'atto di impugnazione, poiché trattandosi nel caso di specie di una causa scindibile --- considerato che la tardività della notifica, dovuta a mera svista, ha riguardato solo la parte della terza chiamata
[...]
la quale non è erede legittimario, né tantomeno soggetto chiamato CP_2
à --- non trova applicazione il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione; principio applicabile alle sole cause inscindibili (o tra loro dipendenti), mentre nel caso per cui è pendente il gravame, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 et 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio;
- in via principale: a) accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto di credito di
€ 56.449,49, o della minore o maggiore somma ritenuta e acclarata in corso di causa, oltre agli interessi fino al saldo, spettante agli eredi del de cuius Per_1
per le ragioni esposte in narrativa, ed a carico della Signora
[...] CP_2 effetto condannarla al pagamento in favore delle coeredi, b) accertare e dichiarare la quota ereditaria spettante al coniuge TE
, alla luce delle considerazioni svolte nel presente appello, fino alla Parte_1 concorrenza di € 148.982,84, oltre alla somma di € 60.000,00 pari al valore capitale monetario del diritto di abitazione sulla casa familiare, per un totale di € 208.982,84; c) assegnare beni mobili e immobili per il corrispondente importo;
d) nel caso in cui il bene ereditario costituito dall'appartamento sito in Fano, Via del bersaglio, 24/a, piano primo, censito al Fg. 53, Mp 2 sub. 5, del CT del Comune di Fano, rimanga assegnato a disporre che le Controparte_1
pagina 2 di 7 detrazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione del bagno compreso nell'appartamento, rimangano in capo alla Signora che aveva a Parte_1 suo tempo posto in essere la ristrutturazione e richie azioni;
- in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui la Corte attribuisse al diritto di credito del de cuius
nei confronti della madre , la natura di liberalità, Persona_1 CP_2 iarare la quota ereditaria sp iuge TE Parte_1
, sommando ex art. 556 Cod. civile il valore del donatum (€ 56.449,49) ai
[...] el calcolo della quota di riserva;
infine aggiungendo il valore monetario del diritto di abitazione sulla casa familiare. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata Per_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE SUL RITO
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1 tardività della notifica dell'atto di impugnazione, perché l'at in appello è stato notificato in data 11.01.2023 alla sig.ra Controparte_1 litisconsorte necessaria ovvero convenuta in giudizio in ossia dopo la scadenza del termine per proporre appello, poiché la sentenza appellata è stata notificata dalla sig.ra alla sig.ra CP_2 Parte_1 presso il procuratore costituito in data 09.12.2022; IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
perché infondato in fatt per le ragioni e
[...] comparsa di costituzione e risposta, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 727/2022 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 31.10.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE SUL RITO
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1 tardività della notifica dell'atto di impugnazione, perché l'a in appello è stato notificato alla sig.ra in data 11.01.2023, CP_2 ovverodopo la scadenza del termine per lo, poiché la sentenza appellata è stata notificata alla sig.ra presso il procuratore Parte_1 costituito in data 09.12.2022;
pagina 3 di 7 IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2 perché infondato in fatto ed in d ioni esposte nell costituzione e risposta, e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 727/2022 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 31.10.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
sorella di deceduto in data 11.10.2014, ha Controparte_1 Persona_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Pesaro vedova del de cuius, al Parte_1 fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario relitto;
ha a riguardo dedotto che il proprio fratello non aveva avuto figli e che la madre ha già CP_3 rinunciato all'eredità.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la convenuta ha chiesto di poter evocare in giudizio la madre del de cuius al fine di accertare il debito che quest'ultima avrebbe avuto nei confronti del figlio e di ottenere la restituzione del premio di una polizza che sarebbe stato indebitamente riscosso;
ha altresì eccepito il proprio diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare ai sensi dell'art. 540 c.c.; ha da ultimo chiesto che venga attestata l'autenticità delle sottoscrizioni presenti sull'atto con cui in data 23.12.1994 era stato costituito un vincolo pertinenziale su una corte contigua ad un immobile facente parte dell'asse ereditario.
Previa autorizzazione del giudice è stata evocata in giudizio la CP_3 quale si è costituita contestando di aver mai ricevuto alcunché da parte del proprio figlio;
ha altresì eccepito di avere legittimamente riscosso il premio derivante dalla polizza stipulata in proprio favore.
Non avendo avuto esito il tentativo di conciliazione avviato dal giudice, con sentenza in data 26.10.2022 il Tribunale di Pesaro ha sciolto la comunione ereditaria tra la e la assegnando all'una e all'altra gli immobili Per_1 Pt_1 ed i valori mobiliari ivi meglio descritti;
ha altresì previsto in favore della pagina 4 di 7 un conguaglio d'importo pari ad euro 22.000,00, nonché la restituzione Pt_1 della somma pari ad euro 683,00, ordinando anche la trascrizione della scrittura privata recante la data del 23.12.1994; ha poi rigettato ogni ulteriore domanda proposta dalla convenuta, ritenendo in particolare che le somme versate dal de cuius in favore della madre abbiano costituito una donazione e non un prestito;
ha da ultimo compensato integralmente le spese tra la e la Per_1 Pt_1 condannando invece quest'ultima alla refusione delle spese in favore della terza chiamata (da liquidare peraltro in favore dell'Erario, come precisato nel provvedimento di correzione in data 16.11.2022).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo la propria Pt_1 domanda volta ad ottenere che le somme versate dal de cuius in favore della madre vengano restituite alle eredi e che l'asse ereditario venga di conseguenza rideterminato;
ha altresì lamentato che vi sarebbe stato un errore nel calcolare la quota di propria spettanza, tenuto conto del valore del diritto d'abitazione.
Costituendosi nel presente grado, ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello per tardività della notifica;
nel merito, ha comunque contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita anche la associandosi alle eccezioni ed alle difese già Per_1 svolte dalla propria madre.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 30.10.2024, con assegnazione ad entrambe le parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente verificata la tempestività dell'appello notificato dalla ad entrambe le controparti in data 11.01.2023, tenuto conto Pt_1 che la sentenza di primo grado è stata notificata all'odierna appellante in data 09.12.2022 da parte della e in data 12.12.2022 da parte della CP_2
Per_1
pagina 5 di 7 Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla previsione dell'art. 326 comma II c.p.c., peraltro, “nel processo con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti” (cfr. Cass. sez. 6-3, ordinanza n.16141 del 19.05.2022); tale principio opera ogni qual volta “si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario")” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.14722 del 07.06.2018).
Nel caso di specie la stessa appellante prospetta come inscindibili le cause proposte nei confronti delle controparti, chiedendo che l'accertamento del credito vantato nei confronti della (oggetto del primo motivo di CP_2 gravame) determini una diversa ripartizione dell'asse ereditario nei confronti della (come richiesto nel secondo motivo di gravame). Per_1
La notifica della sentenza di primo grado a cura del procuratore della CP_2 ha pertanto avviato il decorso del termine per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio: s'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, proposto trentatré giorni dopo la notifica della sentenza di primo grado.
2. Tenuto conto dell'esito del presente grado, l'appellante dev'essere condannata a rifondere le spese nei confronti di entrambe le appellate, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115 del 2002 per porre a carico della un ulteriore importo a titolo Pt_1 di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 727 pubblicata in data 31.10.2022 dal Parte_1
Tribunale di Pesaro
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello.
PONE a carico di le spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
7.160,00 per compenso professionale per quanto riguarda ciascuna appellata, dando atto che la somma spettante per la difesa di dovrà essere CP_2 versata in favore dell'Erario, stante l'ammissione di tale appellata a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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