Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 5.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 11384/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. AZZARELLO ANTONIO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. Controparte_1
TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
e rapp.ta e difesa dall' avv. LUPONIO Controparte_2
SAMANTHA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato il 23.6.2022, la società di cui in epigrafe, premesso che, con avviso di addebito n. 371 2022 00026001 86 000, “formato” notificato via
p.e.c. il 15 maggio 2022, intimava il pagamento di complessivi € 10.695,35 CP_1
(comprensivi degli addebiti di riscossione): ciò in relazione ad un "recupero benefici normativi e contributivi” ex art.1 commi 1175 e1176 l. 296/2006 e correlato DM.
24 ottobre 2007 e succ. mod. ed int. [mesi giugno-luglio-agosto 2021].
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, previa interinale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta intimazione/avviso di addebito : l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
sede di Napoli-Soccavo; per l'effetto, l'illegittimità dell'avviso di addebito qui CP_1 opposto, per il quale si chiede l'annullamento con privazione di qualsivoglia effetto giuridico”, con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' eccependo che CP_1
l'avviso di addebito oggetto di causa è relativo a benefici contributivi ex art. 1 goduti nei periodi 06/2021, 07/2021 e 08/2021, periodi in cui non vi era una regolarità contributiva, come evidenziato dall'invito a regolarizzare dell'08.10.2021. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: Controparte_3
“preliminarmente ed in rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'azione proposta per carenza di legittimazione e/o titolarità passiva dell' rispetto a tutti i motivi di Controparte_4 opposizione ex art. 24 D.Lvo 46/99 sollevati dalla ricorrente e che investono esclusivamente l'an della pretesa creditoria e non vizi di atti e comportamenti di riscossione coattiva, allo stato neanche ancora avviata;
nel merito e in ogni caso in via subordinata: respingere in toto l'opposizione proposta per tutti i motivi sviluppati nel presente atto ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provata”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dalla del difetto di CP_5 legittimazione passiva. Ed invero la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente l'avviso di addebito n. 371 2022 00026001 86 000, “formato” e notificato via p.e.c. il 15 maggio 2022, dall' con cui esso intimava il pagamento di complessivi € CP_1
10.695,35 (comprensivi degli addebiti di riscossione): ciò in relazione ad un
"recupero benefici normativi e contributivi” ex art.1 commi 1175 e1176 l. 296/2006
e correlato DM. 24 ottobre 2007 e succ. mod. ed int. [mesi giugno-luglio-agosto
2021.
Pertanto, nessuna doglianza può essere fatta valere nei confronti dell' la CP_5 quale è estranea all'intera vicenda.
Passando al merito, va premesso che il debito contributivo contestato con l'impugnato avviso di addebito deriva dai modelli DM10; tali modelli sono compilati dal datore di lavoro per denunciare mensilmente all' le retribuzioni CP_1 mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' delle agevolazioni e degli sgravi. CP_1
Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al
Fisco.
Il modello DM10 va sempre trasmesso anche in caso di saldo uguale a zero ovvero di perfetta coincidenza delle somme a debito ed a credito in esso esposte, e ciò al fine di assicurare comunque la corretta esposizione degli imponibili contributivi.
I modelli DM10 presentati dalle aziende sono sottoposti, dopo la loro presentazione, ad una procedura di controllo.
Da tale controllo può risultare:
• un'ulteriore somma dovuta dall'Azienda rispetto a quanto esposto nel saldo finale del DM 10/2 (cd nota di rettifica passiva),
• un credito a favore del datore di lavoro (cd. nota di rettifica attiva).
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2022 00026001 86 000 emesso per il recupero delle INADEMPIENZE 3035, 3036, 3037 relative alle note di rettifica da DM10 per i periodi 06/2021, 07/2021 e 08/2021.
Le note di rettifica in esame risultano emesse in applicazione dell'art. 1 co. 1175 della legge 296/2006.
Più precisamente, l'AVA n. 371 2022 00026001 86 000 in questa sede impugnato
è relativo a benefici contributivi ex art. 1 goduti nei periodi 06/2021, 07/2021 e 08/2021, periodi in cui non vi era una regolarità contributiva, come evidenziato dall'invito a regolarizzare dell'08.10.2021.
Al suddetto invito l'azienda doveva ottemperare entro 15 giorni, cosa che nella specie non è avvenuta o, quantomeno, la parte non ha provato di avervi provveduto.
In conseguenza di ciò, correttamente l' emetteva Durc negativo. CP_1
Correttamente, dunque, le agevolazioni contributive godute nei periodi 06/2021,
07/2021 e 08/2021 (in cui non vi era regolarità contributiva a causa delle inadempienze feb./ott. 2020 di cui all'avviso di addebito n.
37120210000637507000, né sospensione dell'AVA) sono state revocate.
L'avviso di addebito n. 37120210000637507000 è stato sospeso dal novembre
2021 al gennaio 2023, data in cui si è concluso il giudizio R.G. 16323/2021
(relativo alle inadempienze 3032, 3033, 3034 - NOTE DI RETTIFICA DA DM10 per i periodi 10/2020, 11/2020 e 12/2020) con la sentenza del 19.01.2023, favorevole all'Istituto previdenziale.
In conclusione, con la suddetta sentenza del 19.01.2023, di cui non vi è prova in atti del ricorso in appello, venivano accertate le inadempienze 3032, 3033, 3034 di cui alle NOTE DI RETTIFICA DA DM10 per i periodi 10/2020, 11/2020 e
12/2020 riportate nell'avviso di addebito n. 37120210000637507000.
Tali inadempienze, pertanto, determinavano la revoca anche delle agevolazioni contributive ex art. 1 godute nei periodi 06/2021, 07/2021 e 08/2021 e l'emissione dell'AVA n. 371 2022 00026001 86 000 oggi impugnato, in quanto l'invito a regolarizzare dell'08.10.2021 non è stato ottemperato.
Conseguentemente, la mancanza di regolarità contributiva ha comportato il legittimo recupero da parte dell' delle agevolazioni per i periodi oggetto di CP_1 causa.
Stante la novità della questione e la particolare complessità della vicenda per cui
è causa si ritiene sussistano giusti motivi per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6 rigetta l'opposizione; compensa le spese di giudizio fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 5/6/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo