TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17566 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Torella, presso il cui studio sito in Aversa (CE), alla Via
Carlo Casalegno n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CP_1
[...]
P.I. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Steve Fucci e
Giuseppe Stellato, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), al C.so Garibaldi n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 338/2022 del Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 11/01/2022;
Conclusioni: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3/02/2025 il procuratore di parte appellante: “si riporta all'atto di citazione introduttivo del presente grado di appello e alle richieste ivi formulate.
Impugna e contesta le deduzioni formulate dall'avversa parte costituita in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Ancora una volta rileva che assolutamente privo di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello. In merito si rileva che l'atto di appello contiene tutte gli elementi dettati dal Codice di Procedura Civile in materia di contenuto minimo dell'atto con cui viene proposto gravame.
Ed invero dall'atto di citazione potranno agevolmente ricavarsi sia le parti della sentenza che sono oggetto di contestazione col gravame proposto, sia i motivi di gravame che la riforma che si va a chiedere delle statuizioni impugnate.
Quanto ai motivi di gravame si rileva che gli stessi sono assolutamente fondati per quanto già espresso in atto di citazione introduttivo cui in questa sede ci si riporta integralmente.
Per tali motivi si insiste e conclude per l'accoglimento dell'appello proposto, vinte le spese.
Si chiede quindi assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore di parte appellata: “nel richiamare la documentazione tutta, si riporta agli atti tutti nonché alle richieste e difese in essi formulate chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta, per quanto di ragione, tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, chiedendone il rigetto. L'avv. Fucci conclude come in atti e chiede, rigettarsi
l'appello perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza di I° grado n.
338/2022 resa dal GDP di Napoli in persona del Dott. Di Meo, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Altresì, chiede riservarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
- 2 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27/03/2018, adiva il Giudice di Pace di Napoli per sentire condannare Parte_1
La al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_2
non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
27/07/2017, alle ore 15:15 circa, all'interno del “Pineta Grande Hospital” allorquando la stessa, nel mentre percorreva a piedi il viale che dal parcheggio conduce all'ingresso della struttura, rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata riportando, così lesioni personali.
La costituitasi in giudizio aveva eccepito, in Parte_2
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria della struttura teatro dell'incidente nonché la nullità della domanda di parte attrice per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, poi, insisteva per il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata sia nell'an che nel quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché ctu medico-legale, il giudice di prime cure, con sentenza n. 338 pubblicata in data 11/01/2022, rigettava la domanda dell'attrice ritenendo che “l'evento dannoso, è piuttosto da ascriversi, alla distrazione, negligenza o imprudenza, della stessa attrice ed alla luce di ciò, la domanda non può che essere disattesa”, compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di ctu a carico di parte attrice.
con atto di appello, ritualmente notificato alla Parte_1
controparte in data 11/07/2022, ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza di primo grado criticando, con un unico articolato motivo, la valutazione delle testimonianze operata dal Giudice di Pace di Napoli.
Nello specifico parte appellante ha, in via preliminare, reiterato l'eccezione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di e in quanto dipendenti della Controparte_2 Parte_3 [...]
essendo, il primo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e CP_3
Protezione e, il secondo, Responsabile della manutenzione. In via gradata ha,
- 3 -
poi, rilevato anche l'inattendibilità dei predetti testi in quanto le dichiarazioni dagli stessi rese in giudizio erano contrastanti con i rilievi fotografici prodotti in atti. Di contro ha, poi, evidenziato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Ha, pertanto, insistito per la riforma integrale Testimone_1
della sentenza impugnata con accoglimento della domanda originariamente proposta.
In data 1/12/2022 si è costituita in giudizio La Parte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ha, poi, reiterato anche in tale grado di giudizio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non essere la stessa proprietaria della strada su cui si è verificato il sinistro;
nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello con conferma della sentenza di primo grado stante la corretta valutazione del materiale probatorio raccolto da parte del giudice di primo grado.
Dopo un primo rinvio per permettere l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, a seguito del deposito di note scritte con termine ultimo fissato per il giorno 4 febbraio 2025, è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 11/07/2022 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 11/01/2022; parimenti, risulta procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante nel rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c., ovvero in data 18/07/2022.
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste
- 4 -
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e ha, pertanto, insistito per la riforma integrale della sentenza di primo grado con condanna della controparte, unica responsabile del sinistro oggetto di causa, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla danneggiata, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
Ciò posto alla luce delle risultanze istruttorie va rigetta l'eccezione, reiterata anche in tale grado di giudizio, di carenza di legittimazione passiva della Parte_2
- 5 -
La società appellata si è, infatti, limitata ad affermare di non essere proprietaria della strada teatro del sinistro;
tuttavia, dal tenore delle testimonianze rese da e , il primo Controparte_2 Parte_3
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il secondo
Responsabile della manutenzione, è evidente che il luogo del sinistro si trovasse all'interno della clinica e quindi in un'area certamente sottoposta alla vigilanza e al controllo de Parte_2
Ciò posto il Tribunale, esaminate le testimonianze rese e il materiale fotografico allegato in atti, condivide la pronuncia di rigetto del Giudice di pace di Napoli ritenendo che la caduta per cui è causa sia addebitabile, in via esclusiva, all' incauta condotta della danneggiata.
Ed invero, la responsabilità del custode, come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione, “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30/06/2022).
Affinché sussista la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, pertanto, necessario che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso nonché il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova del caso fortuito inteso, nel senso più ampio, come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con specifico riferimento al comportamento del danneggiato, che nella fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte di Cassazione, già con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, aveva stabilito
- 6 -
che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Anche in epoca più recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sul punto fornendo precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito e più in generale ai fini di esonero di responsabilità del custode.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
n. 16034/2023 e n. 21064/2024).
- 7 -
La Corte, inoltre, ha precisato: - che, la condotta della vittima può integrare il caso fortuito ed escludere, quindi, integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 solo purché sia stata colposa;
- che al fine di stabilire se la condotta del danneggiato escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. ord. n. 8346 del 27 marzo 2024).
Nel caso fortuito rientra, quindi, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, ha contribuito al verificarsi di un danno.
Ebbene, così espressi i principi di diritto cui questo Tribunale intendere uniformarsi, appare evidente, dal compendio probatorio raccolto in corso di causa, l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Quanto all'esame delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado preme evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte appellante, i due dipendenti della , ben Controparte_3
potevano rendere dichiarazioni in giudizio non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c.
La norma citata prevede che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
- 8 -
Ebbene, per costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale, non potendo valere a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto.
Si ritiene, quindi, che tale interesse si identifichi con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c., sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è
l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o
l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n.
2075 del 29/01/2013 (Rv. 624950 - 01)).
Tanto chiarito, osserva il Tribunale che le testimonianze rese dai due dipendenti della non forniscono elementi in grado di Controparte_3
precisare le circostanze in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa.
Di ben diverso tenore e spessore è, invece, la dichiarazione resa dal figlio della danneggiata, presente al momento della Testimone_1
caduta, il quale ha riferito: “ ricordo che era la fine del mese di luglio 2017, verso le ore 15,00-15,30 circa, ed ero nel parcheggio della Controparte_3 sita in Castelvolturno in compagnia di mia madre
[...] Parte_1
, mio fratello ed un amico di famiglia
[...] Controparte_4
, allorquando mentre percorrevamo la strada interna Persona_1 alla clinica che parte dal parcheggio all'ingresso della stessa clinica, mia madre improvvisamente inciampò con il piede destro in Parte_1
un dissesto del tappeto di asfalto del detto viale che porta dal parcheggio all'ingresso della clinica…ricordo che la strada dove inciampò nel dissesto stradale probabilmente vi erano lavori in corso e lo deduco perché vi era
- 9 -
una recinzione arancione plastificata, ma preciso che non vi erano cartelli che indicassero che vi erano lavori in corso sul viale che porta dal parcheggio all'ingresso della clinica … ricordo dove era ubicato il dissesto del tappeto stradale, non era visibile in quanto era posizionato all'ombra di un grande albero di Pino, ed inoltre il dissesto non era visibile in quanto ricoperto da aghi di pino”.
Il teste ha, quindi, riferito che la madre è caduta a causa di un dissesto stradale non visibile in quanto ricoperto da aghi di pino.
Dunque, sulla base della testimonianza resa, ritiene il Tribunale che la caduta per cui è causa sia addebitabile esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta della la quale in condizioni di buona Pt_1
visibilità (il sinistro si è verificato in piena estate nel primo pomeriggio, il
27/07/2017 alle ore 15:15), nel percorrere il viale di media ampiezza che dal parcheggio conduce alla ha posto il piede Controparte_3
proprio su un di una buca ricoperta, nell'occasione, da aghi di pino. Ed invero, proprio perché la presenza di aghi di pino costituisce segnale inequivocabile di una sconnessione nel sottostante manto stradale, il pedone attento avrebbe dovuto evitare di camminarci sopra. A ciò si aggiunga anche che la presenza di aghi di pino rende il manto stradale particolarmente scivoloso: quindi, anche per tale ragione un pedone accorto, in condizioni di buona visibilità, avrebbe dovuto evitare di transitare su quell'area. ha, quindi, tenuto un comportamento connotato Parte_1
da colpa “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.2376 del 24/10/2024) che ha avuto efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento per cui è causa tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Sul punto è bene precisare che in tema di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
- 10 -
esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del 23/05/2023).
Per i motivi su esposti, l'appello proposto va rigettato con conferma integrale della sentenza n. 388 resa dal Giudice di pace di Napoli in data
11/01/2022.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14
e s.m. tenuto conto del valore della controversia (valore da 1.101,00 a
5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Infine, Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza n. 338/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 338/2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.786,40 per Parte_2
compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- 11 -
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 15 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17566 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ciro Torella, presso il cui studio sito in Aversa (CE), alla Via
Carlo Casalegno n. 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CP_1
[...]
P.I. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Steve Fucci e
Giuseppe Stellato, presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), al C.so Garibaldi n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 338/2022 del Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 11/01/2022;
Conclusioni: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3/02/2025 il procuratore di parte appellante: “si riporta all'atto di citazione introduttivo del presente grado di appello e alle richieste ivi formulate.
Impugna e contesta le deduzioni formulate dall'avversa parte costituita in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Ancora una volta rileva che assolutamente privo di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello. In merito si rileva che l'atto di appello contiene tutte gli elementi dettati dal Codice di Procedura Civile in materia di contenuto minimo dell'atto con cui viene proposto gravame.
Ed invero dall'atto di citazione potranno agevolmente ricavarsi sia le parti della sentenza che sono oggetto di contestazione col gravame proposto, sia i motivi di gravame che la riforma che si va a chiedere delle statuizioni impugnate.
Quanto ai motivi di gravame si rileva che gli stessi sono assolutamente fondati per quanto già espresso in atto di citazione introduttivo cui in questa sede ci si riporta integralmente.
Per tali motivi si insiste e conclude per l'accoglimento dell'appello proposto, vinte le spese.
Si chiede quindi assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore di parte appellata: “nel richiamare la documentazione tutta, si riporta agli atti tutti nonché alle richieste e difese in essi formulate chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta ancora una volta, per quanto di ragione, tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, chiedendone il rigetto. L'avv. Fucci conclude come in atti e chiede, rigettarsi
l'appello perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza di I° grado n.
338/2022 resa dal GDP di Napoli in persona del Dott. Di Meo, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Altresì, chiede riservarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
- 2 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 27/03/2018, adiva il Giudice di Pace di Napoli per sentire condannare Parte_1
La al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Parte_2
non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
27/07/2017, alle ore 15:15 circa, all'interno del “Pineta Grande Hospital” allorquando la stessa, nel mentre percorreva a piedi il viale che dal parcheggio conduce all'ingresso della struttura, rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata riportando, così lesioni personali.
La costituitasi in giudizio aveva eccepito, in Parte_2
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria della struttura teatro dell'incidente nonché la nullità della domanda di parte attrice per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, poi, insisteva per il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata sia nell'an che nel quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché ctu medico-legale, il giudice di prime cure, con sentenza n. 338 pubblicata in data 11/01/2022, rigettava la domanda dell'attrice ritenendo che “l'evento dannoso, è piuttosto da ascriversi, alla distrazione, negligenza o imprudenza, della stessa attrice ed alla luce di ciò, la domanda non può che essere disattesa”, compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di ctu a carico di parte attrice.
con atto di appello, ritualmente notificato alla Parte_1
controparte in data 11/07/2022, ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza di primo grado criticando, con un unico articolato motivo, la valutazione delle testimonianze operata dal Giudice di Pace di Napoli.
Nello specifico parte appellante ha, in via preliminare, reiterato l'eccezione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di e in quanto dipendenti della Controparte_2 Parte_3 [...]
essendo, il primo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e CP_3
Protezione e, il secondo, Responsabile della manutenzione. In via gradata ha,
- 3 -
poi, rilevato anche l'inattendibilità dei predetti testi in quanto le dichiarazioni dagli stessi rese in giudizio erano contrastanti con i rilievi fotografici prodotti in atti. Di contro ha, poi, evidenziato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Ha, pertanto, insistito per la riforma integrale Testimone_1
della sentenza impugnata con accoglimento della domanda originariamente proposta.
In data 1/12/2022 si è costituita in giudizio La Parte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame proposto
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ha, poi, reiterato anche in tale grado di giudizio l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per non essere la stessa proprietaria della strada su cui si è verificato il sinistro;
nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello con conferma della sentenza di primo grado stante la corretta valutazione del materiale probatorio raccolto da parte del giudice di primo grado.
Dopo un primo rinvio per permettere l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, a seguito del deposito di note scritte con termine ultimo fissato per il giorno 4 febbraio 2025, è stata riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 11/07/2022 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 11/01/2022; parimenti, risulta procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante nel rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c., ovvero in data 18/07/2022.
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste
- 4 -
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di Parte_1
ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e ha, pertanto, insistito per la riforma integrale della sentenza di primo grado con condanna della controparte, unica responsabile del sinistro oggetto di causa, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla danneggiata, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
Ciò posto alla luce delle risultanze istruttorie va rigetta l'eccezione, reiterata anche in tale grado di giudizio, di carenza di legittimazione passiva della Parte_2
- 5 -
La società appellata si è, infatti, limitata ad affermare di non essere proprietaria della strada teatro del sinistro;
tuttavia, dal tenore delle testimonianze rese da e , il primo Controparte_2 Parte_3
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il secondo
Responsabile della manutenzione, è evidente che il luogo del sinistro si trovasse all'interno della clinica e quindi in un'area certamente sottoposta alla vigilanza e al controllo de Parte_2
Ciò posto il Tribunale, esaminate le testimonianze rese e il materiale fotografico allegato in atti, condivide la pronuncia di rigetto del Giudice di pace di Napoli ritenendo che la caduta per cui è causa sia addebitabile, in via esclusiva, all' incauta condotta della danneggiata.
Ed invero, la responsabilità del custode, come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione, “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. n. 20943 del 30/06/2022).
Affinché sussista la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è, pertanto, necessario che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso nonché il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova del caso fortuito inteso, nel senso più ampio, come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Con specifico riferimento al comportamento del danneggiato, che nella fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte di Cassazione, già con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, aveva stabilito
- 6 -
che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Anche in epoca più recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sul punto fornendo precisazioni in ordine alla condotta del danneggiato ai fini della sua sussunzione nella nozione del caso fortuito e più in generale ai fini di esonero di responsabilità del custode.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. e la seconda dalle oggettive imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ.
n. 16034/2023 e n. 21064/2024).
- 7 -
La Corte, inoltre, ha precisato: - che, la condotta della vittima può integrare il caso fortuito ed escludere, quindi, integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 solo purché sia stata colposa;
- che al fine di stabilire se la condotta del danneggiato escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela” (ovviamente tali valutazioni dovranno essere operate esclusivamente ex ante e non ex post); escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. ord. n. 8346 del 27 marzo 2024).
Nel caso fortuito rientra, quindi, anche la scarsa diligenza della vittima, quando con la sua condotta imprudente, o semplicemente per disattenzione, ha contribuito al verificarsi di un danno.
Ebbene, così espressi i principi di diritto cui questo Tribunale intendere uniformarsi, appare evidente, dal compendio probatorio raccolto in corso di causa, l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Quanto all'esame delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado preme evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte appellante, i due dipendenti della , ben Controparte_3
potevano rendere dichiarazioni in giudizio non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c.
La norma citata prevede che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
- 8 -
Ebbene, per costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ha carattere personale, concreto ed attuale, non potendo valere a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto.
Si ritiene, quindi, che tale interesse si identifichi con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c., sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è
l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o
l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n.
2075 del 29/01/2013 (Rv. 624950 - 01)).
Tanto chiarito, osserva il Tribunale che le testimonianze rese dai due dipendenti della non forniscono elementi in grado di Controparte_3
precisare le circostanze in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa.
Di ben diverso tenore e spessore è, invece, la dichiarazione resa dal figlio della danneggiata, presente al momento della Testimone_1
caduta, il quale ha riferito: “ ricordo che era la fine del mese di luglio 2017, verso le ore 15,00-15,30 circa, ed ero nel parcheggio della Controparte_3 sita in Castelvolturno in compagnia di mia madre
[...] Parte_1
, mio fratello ed un amico di famiglia
[...] Controparte_4
, allorquando mentre percorrevamo la strada interna Persona_1 alla clinica che parte dal parcheggio all'ingresso della stessa clinica, mia madre improvvisamente inciampò con il piede destro in Parte_1
un dissesto del tappeto di asfalto del detto viale che porta dal parcheggio all'ingresso della clinica…ricordo che la strada dove inciampò nel dissesto stradale probabilmente vi erano lavori in corso e lo deduco perché vi era
- 9 -
una recinzione arancione plastificata, ma preciso che non vi erano cartelli che indicassero che vi erano lavori in corso sul viale che porta dal parcheggio all'ingresso della clinica … ricordo dove era ubicato il dissesto del tappeto stradale, non era visibile in quanto era posizionato all'ombra di un grande albero di Pino, ed inoltre il dissesto non era visibile in quanto ricoperto da aghi di pino”.
Il teste ha, quindi, riferito che la madre è caduta a causa di un dissesto stradale non visibile in quanto ricoperto da aghi di pino.
Dunque, sulla base della testimonianza resa, ritiene il Tribunale che la caduta per cui è causa sia addebitabile esclusivamente alla condotta imprudente e disattenta della la quale in condizioni di buona Pt_1
visibilità (il sinistro si è verificato in piena estate nel primo pomeriggio, il
27/07/2017 alle ore 15:15), nel percorrere il viale di media ampiezza che dal parcheggio conduce alla ha posto il piede Controparte_3
proprio su un di una buca ricoperta, nell'occasione, da aghi di pino. Ed invero, proprio perché la presenza di aghi di pino costituisce segnale inequivocabile di una sconnessione nel sottostante manto stradale, il pedone attento avrebbe dovuto evitare di camminarci sopra. A ciò si aggiunga anche che la presenza di aghi di pino rende il manto stradale particolarmente scivoloso: quindi, anche per tale ragione un pedone accorto, in condizioni di buona visibilità, avrebbe dovuto evitare di transitare su quell'area. ha, quindi, tenuto un comportamento connotato Parte_1
da colpa “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n.2376 del 24/10/2024) che ha avuto efficienza causale esclusiva nella determinazione dell'evento per cui è causa tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Sul punto è bene precisare che in tema di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
- 10 -
esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del 23/05/2023).
Per i motivi su esposti, l'appello proposto va rigettato con conferma integrale della sentenza n. 388 resa dal Giudice di pace di Napoli in data
11/01/2022.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14
e s.m. tenuto conto del valore della controversia (valore da 1.101,00 a
5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Infine, Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso sentenza n. 338/2022 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 338/2022 emessa dal Giudice di pace di Napoli;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 1.786,40 per Parte_2
compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- 11 -
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 15 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -