Art. 1. Articolo unico.
Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.
Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.