Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 96 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 96 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: costituzione di servitù coattiva
TRA con sede legale in Vignola (MO), Parte_1
Via per Sassuolo n. 1415 (c.f. ), in persona dell'Amministratore unico e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
PAOLA BERTELLO (c.f. indirizzo PEC C.F._2
) ed ELENA MOLINERI (c.f. Email_1
; indirizzo PEC ) C.F._3 Email_2
presso le quali ha eletto domicilio in Cuneo, Viale Angeli n. 1;
ATTRICE
E
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
23.11.1955, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti
CHIAFFREDO PEIRONE (c.f. ; fax 0175/45768; indirizzo C.F._5
PEC e GIOVANNI PEIRONE (c.f. Email_3
; fax 0175/475968; indirizzo PEC C.F._6
1
ZO (CN), Piazza Garibaldi n. 34;
CONVENUTO
NONCHÉ
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._7
27.11.1952 e (c.f. , nato a Controparte_3 C.F._8
ZO (CN) il 3.2.1951, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv.
CHIARA SICCARDI (c.f. ; fax 0171/436714; indirizzo PEC C.F._9
presso la quale hanno eletto domicilio in Cuneo, Email_5
Piazza Galimberti n. 11;
CONVENUTI
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._10
30.7.1935, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. FABRIZIO
FILIPPONI (c.f. ; fax 0175/571081; indirizzo PEC C.F._11
presso il quale ha eletto domicilio in Email_6
ZO (CN), Piazza Cavour n. 6;
TERZA CHIAMATA/LITISCONSORTE NECESSARIO
E
(c.f. ), nato a [...] il P_ C.F._12
19.11.1977, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. LUCA
MARTINO (c.f. ), con studio in ZO, Corso Roma n. 23, C.F._13
elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo PEC:
Email_7
INTERVENUTO/ATTORE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 5.12.2024. In particolare:
- per parte attrice: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, preso atto della documentazione prodotta, preso atto della CTU esperita,
2 Nel merito
In via principale
- Accertare e costituire servitu' coattiva di passaggio, pedonale e veicolare anche con mezzi agricoli, a favore dei fondi di proprietà già di - oggi di Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], P_
Regione RU EA, (C.F ), - contraddistinti al foglio CodiceFiscale_14
55, nella specie, a favore dei mappali 54 e 57 lungo l'accesso contraddistinto nella Ctu come accesso “C”, in quanto accesso già esistente e piu' diretto, e a favore dei mappali 96 e 97 lungo l'accesso contraddistinto come accesso “E”, con corresponsione ai proprietari dei fondi serventi degli indennizzi di accesso come quantificati dal Ctu;
In subordine
- Accertare e costituire servitu' coattiva di passaggio, pedonale e veicolare anche con mezzi agricoli, a favore dei fondi di proprietà già di - oggi di Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], P_
Regione RU EA, (C.F ), - contraddistinti al foglio CodiceFiscale_14
55, nella specie, a favore dei mappali 54 e 57 lungo l'accesso contraddistinto nella Ctu come accesso “A” e a favore dei mappali 96 e 97 lungo l'accesso contraddistinto come accesso “E”, con corresponsione ai proprietari dei fondi serventi degli indennizzi di accesso come quantificati dal Ctu.
Con il favore di spese ed onorari del presente giudizio nonché spese di CTU, oltre rimborso forf. 15%, CPA ed IVA come per legge”;
- per il convenuto : “Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis Controparte_1
rejectis; previa ammissione ed esperimento degli incombenti (anche istruttori) che del caso;
respingere ogni domanda nei confronti del conchiudente e/o comunque assolversi il conchiudente medesimo da ogni domanda contro di lui proposta;
col favore delle spese ed onorari di causa, C.T.U. compresa”;
- per i convenuti e : “Voglia il Tribunale Ill.mo, Controparte_2 Controparte_3
reiectis contrariis previe le declaratorie di rito e del caso;
in via processuale
1) previa acquisizione del decreto di trasferimento trascritto e volturato a favore
3 di accertare e dichiarare che l'intervento volontario appare P_ qualificabile come adesivo autonomo e per l'effetto integrare anche per
l'interveniente la condizione di procedibilità rappresentata dalla P_ mediazione obbligatoria, stante l'estensione del perimetro della lite;
2) convocare il CTU geom. a chiarimenti in quanto: Per_1
- in merito al quesito sub b) il CTU non ha chiarito se il fondo sia o meno intercluso;
- in merito ai quesiti sub c) e d) il CTU non ha risposto in maniera corretta in subordine fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
in via ulteriormente subordinata, confidano rispettosamente nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI nel merito
- rigettare la domanda giudiziale di accertamento e di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare, anche con mezzi agricoli, a favore dei fondi di proprietà già di ora di contraddistinti a CT Parte_1 P_
al Foglio 55 mappali 54-57-96-97, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per essere indeterminata nelle conclusioni stante la mancata individuazione dei mappali a carico dei quali detta servitù dovrebbe essere costituita;
in via riconvenzionale nei confronti di per effetto e in Controparte_4
stretta conseguenza delle difese svolte dalla medesima terza chiamata
- accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio
a carico dei fondi di cui al Foglio 55 mappali 3-46-56-68 in titolarità della terza chiamata GN per l'accesso e a favore dei fondi di cui Controparte_4
al Foglio 55 mappali 54-57-96-97 in titolarità di parte attrice ora Parte_1
P_
in ogni caso con il favore delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”;
- per la terza chiamata (litisconsorte necessaria) “Voglia il Controparte_4
Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
4 previe declaratorie facti et iuris del caso, previ gli incombenti anche istruttori che di ragione, segnatamente ammissione delle prove per interpello e testi dedotte sub nn. dal n. 1 al n. 11 della memoria ex art. 183, 6° co. n.2 cpc in data 10/02/23 con
i testi ivi indicati;
in via preliminare: dato atto dell'avvenuto trasferimento a terzi dei fondi asseritamente interclusi, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree e/o comunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
in ogni caso, dichiararsi l'estraneità della conchiudente dalla presente vertenza, dato atto che nei confronti della stessa non
è proposta domanda alcuna, e/o comunque mandarsi assolta la conchiudente da ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto come in diritto per le ragioni esposte in atti;
in subordine, pel solo caso in cui dovesse ritenersi che il passaggio, pedonale e/o con mezzi, dell'attrice debba passare attraverso i fondi della conchiudente e/o pronunciarsi di conseguenza nei confronti della conchiudente determinare un congruo indennizzo in favore della stessa con particolare riguardo al deprezzamento che i beni subirebbero in caso di costituzione di servitù su di essi gravante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
- per la parte intervenuta : “Voglia il tribunale Ill.mo, tenuto conto P_ delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, qui condivise, in accoglimento delle domande proposte da Parte_3
1) accertare e dichiarare che i fondi di proprietà , già P_ Parte_1
distinti a catasto terreni del Comune di ZO Foglio 55 mappali nn. 54,
[...]
57, 96 e 150 (già 97) sono interclusi ex art. 1051 c.c., siccome circondati da fondi altrui e privi di uscita sulla via pubblica, e per l'effetto
2) accertare e dichiarare il diritto dell'interveniente attuale P_
proprietario esclusivo dei predetti fondi - ad ottenere il passaggio sui fondi vicini per le eSIenze della coltivazione ed il conveniente uso dei propri fondi, e per
l'effetto;
3) costituire servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare, anche con mezzi agricoli, in favore dei fondi di proprietà distinti al C.T. Comune di P_
5 ZO al F. 55 mappali 54, 57, 96 e 150, a gravare sui fondi serventi di proprietà dei convenuti secondo la soluzione “Via di accesso C + E” di cui alla relazione peritale geom.
1.12.2023 in atti, e segnatamente sui mappali Per_1
distinti a C.T. Comune di ZO F. 55 mappale n. 109 di proprietà
[...]
e F. 55 mappali 52, 68 e 56 di proprietà , CP_3 Controparte_4
4) In via subordinata, costituire servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare, anche con mezzi agricoli, in favore dei fondi di proprietà P_
distinti al C.T. Comune di ZO al F. 55 mappali 54, 57, 96 e 150, a gravare sui fondi di proprietà dei convenuti secondo la soluzione “Via di accesso A + E” di cui alla relazione peritale geom.
1.12.2023 in atti, e segnatamente sui Per_1
mappali distinti a C.T. Comune di ZO F. 55 mappale n. 3 di proprietà
, F. 55 mappale n. 109 di proprietà e F. Controparte_4 Controparte_3
55 mappali 52, 68 e 56 di proprietà ; Controparte_4
5) In ogni caso demandando al CTU nominato in via suppletiva l'esatta individuazione dei fondi serventi gravati dalla costituita servitù prediale e del sedime del passaggio pedonale e veicolare, quanto a collocazione sui fondi serventi anche rispetto ai confini di proprietà di terzi e quanto a larghezza in relazione alle eSIenze attuali della coltivazione dei fondi dominanti;
6) In ogni caso offre il pagamento in favore dei proprietari dei fondi serventi delle indennità ex art. 1053 c.c., nella misura stabilita dal c.t.u.;
7) Con condanna dei convenuti e , Controparte_3 Controparte_4
proprietari dei fondi serventi, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in favore dell'interveniente;
8) Spese di c.t.u. a carico delle parti soccombenti e Controparte_3 CP_4
in via esclusiva”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
6 Con atto di citazione ritualmente notificato, – nella Parte_3
rivendicata qualità di proprietaria di fondi interclusi censiti al Catasto Terreni del
Comune di ZO (CN), Foglio 55, mappali 54, 55, 96 e 97 acquistati con scrittura privata del 1.12.2006 autenticata dal Notaio in Vignola, Rep. n. Persona_2
73242 Racc. n. 29024, trascritta alla Conservatoria dei R.I. di ZO in data
11.12.2006 – ha convenuto in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere, a beneficio dei suddetti terreni, la costituzione Controparte_3
di servitù di passaggio pedonale e carraio sui fondi di proprietà di questi ultimi.
In particolare, a sostegno della propria azione, parte attrice ha allegato che:
- i fondi di sua proprietà sono interclusi, non avendo accesso alla pubblica via,
Strada Regione RU EA (cfr. mappa catastale prodotta da parte attrice sub doc. 2);
- non essendo stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria con i proprietari dei terreni intercludenti, in data 19.6.2020, l'attrice ha depositato domanda di mediazione obbligatoria all'Organismo di mediazione presso il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo nei confronti di , Controparte_3 [...]
e (R.G.M. 118/2020, doc. 6); CP_2 Controparte_4
- in forza di provvedimento autorizzativo del Mediatore del 13.10.2020, la predetta procedura di mediazione è stata estesa a , il quale tuttavia non Controparte_1 vi ha aderito, non presentandosi all'incontro fissato (cfr. docc. 7 e 8).
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.5.2022 si è costituito in giudizio il convenuto , contestando la sussistenza del presupposto Controparte_1 dell'interclusione dei fondi, posto che l'accesso ai terreni di cui ai mappali 96 e 97 di parte attrice sarebbe sempre stato praticato, per la prima parte, utilizzando la medesima via di accesso ai fondi censiti ai mappali 54 e 57 e, da questi ultimi,
“attraverso la capezzagna insistente sui mappali n. 68 e n. 56” di proprietà di
Controparte_4
I convenuti e si sono costituiti in giudizio con Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2022 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. “in quanto risulta omesso o risultare assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc, stante la
7 mancata proposizione della domanda giudiziale nei confronti di CP_4
quale proprietaria esclusiva dei fondi identificati a CT Foglio 55 mappali
[...]
3-46-56-68” e chiedendo, in subordine, l'evocazione in giudizio iussu iuidicis della suddetta , in qualità di litisconsorte necessario;
nel merito, hanno chiesto il CP_4
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 7.6.2022, questo Giudice, alla luce delle difese svolte dai convenuti e delle risultanze catastali in atti, ha ordinato la chiamata in causa di CP_4
ex art. 107 c.p.c., ritualmente eseguita da parte attrice.
[...]
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria estraneità alle pretese attoree alla luce delle circostanze dedotte dalla stessa parte attrice (la quale ha affermato di aver praticato il passaggio esclusivamente attraverso i fondi delle altre parti convenute); in subordine, per il caso di accertato e/o costituto passaggio a carico dei propri fondi, ha chiesto il riconoscimento di un congruo indennizzo.
Espletata la CTU ed acquisita la relazione peritale e tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio è intervenuto ex art. 105 c.p.c. in qualità di P_
nuovo proprietario dei fondi per i quali è chiesta la costituzione della servitù coattiva, in forza di decreto di trasferimento emesso in data 21.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Cuneo all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 27/2023 R.G.E. promossa da nei confronti dell'odierna attrice, facendo proprie tutte le Parte_4 domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
All'udienza figurata del 5.12.2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Intervento di P_
1. In via preliminare di rito, va evidenziato come l'intervento svolto da P_
, in qualità di nuovo proprietario dei fondi originariamente appartenenti alla
[...]
società attrice, configuri un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso pienamente legittima ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. civ.
n. 415/1973) e che comporta l'assunzione dell'interveniente che (come in specie)
8 abbia accettato il contraddittorio sulle domande formulate verso il suo dante causa, svolgendo difese nel merito, della veste di parte processuale in qualità di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo, non potendosi qualificare il suo intervento come adesivo dipendente (Cass. civ. n. 17151/2008).
1.1. In particolare, assumendo la posizione di parte e non quella di terzo (Cass. civ.
n. 15674/2007), il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie (Cass. civ. n. 10490 /2001).
1.2. Inoltre, il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale, che – in difetto di consenso all'estromissione – continua a svolgersi tra le parti originarie, dando soltanto luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, consentendo che la sentenza spieghi piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, talché del tutto inconferente alla fattispecie è l'eccezione di “inopponibilità” del trasferimento di proprietà intervenuto in corso di causa formulata dei convenuti CP_3
1.3. In ogni caso, sotto tale profilo, pur volendo qualificare tale ultima eccezione sub specie di contestazione della prova del trasferimento di proprietà intervenuto in corso di causa (ed anche tralasciando di affrontare la rilevanza della questione, tenuto conto della natura reale della pronuncia richiesta), è sufficiente evidenziare come, nel costituirsi, abbia prodotto il decreto di trasferimento emesso in data P_
21/11/2024 del Tribunale Ordinario di Cuneo in esito alla procedura esecutiva immobiliare n. 27/2023 R.G.E. promossa da nei confronti della Parte_4
società attrice esecutata – evidenziando, peraltro, l'intervenuto Parte_1 aggiornamento catastale involgente il mappale n. 97, divenuto n. 155 (“è intervenuto, con prot. 2023/172752 del 21.12.2023, l'aggiornamento catastale che ha portato alla costituzione di una unità di categoria F/6 al C.E.U. F. 55 n. 149 (pozzo irriguo), con soppressione dell'originario mappale F. 55 n. 97 e costituzione del nuovo mappale F.
55 n. 150 di superficie 01.52.70 cl. 2 R.D. 587.6 R.A. 180.2”: cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di intervento di – integrando tale documentazione con P_
quella, sopravvenuta (e come tale pacificamente ammissibile ex art. 153 c.p.c.),
9 attestante l'intervenuta trascrizione del decreto di trasferimento in data 12/12/2024 con nota di trascrizione registro generale n. 8685 e particolare n. 7105 (v. ispezione ipotecaria prodotta dal SI. in sede di memoria di replica). P_
2. Neppure risulta accoglibile l'eccezione, formulata dai convenuti
[...]
e , di improcedibilità dell'intervento (erroneamente CP_2 Controparte_3 qualificato come “adesivo autonomo”) svolto da per mancato P_
esperimento della mediazione obbligatoria.
E ciò per un duplice ordine di ragioni.
2.1. In primo luogo, detto intervento non comporta alcuna “estensione del perimetro della lite” posto che l'interventore ex art. 111 c.p.c. – il quale, ex lege, accetta il processo “in statu e termini” – nella specie si è limitato a chiedere l'accoglimento delle domande originariamente formulate dall'attrice (propria dante causa).
2.2. Inoltre, va evidenziato come lo scopo del legislatore che ha introdotto la mediazione obbligatoria è quello di aumentare i casi di composizione extragiudiziale della lite ma pur sempre con una ridotta limitazione del principio della ragionevole durata del processo. Ne discende, ad avviso di questo giudice, che debbano essere escluse dall'ambito della mediazione obbligatoria tutte le domande diverse da quella proposta con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto, da un lato, l'esperimento del procedimento di mediazione in questi casi non sarebbe in ogni caso idoneo a sortire l'effetto di chiudere il giudizio in corso e, dall'altro, comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con l'art. 111 della
Costituzione.
2.2.1. A supporto di tale conclusione milita peraltro il dato testuale dell'art. 5 D.
Lgs. 28/2010, laddove prevede che l'improcedibilità vada eccepita dal “convenuto”, in tal modo evidenziando che l'improcedibilità si riferisce solo alle domande dell'originario attore.
2.2.2. Inoltre, non può farsi a meno di evidenziare che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. civ. n. 967/2004). Ed infatti, le limitazioni al diritto di azione (tale
10 deve intendersi l'obbligo del previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria) sono ammissibili e compatibili con il dettato costituzionale (art. 24
Cost.) solo a condizione che siano temporanee, fondate sulla salvaguardia di interessi generali e costituiscano un modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (Corte Cost., sent. 4 marzo 1992, n. 82).
Eccezione di nullità della citazione – Integrità del contraddittorio
3. Sempre in rito, si reputa opportuno affrontare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dai convenuti in sede di comparsa di costituzione, sia CP_3
pure non reiterata a fronte della intervenuta chiamata in causa di
[...]
. CP_4
3.1. Al riguardo è noto che nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. 4,
c.p.c. si verifica solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4) dell'art. 163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 11751/2013).
3.2. Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto notificato e dal suo petitum
(costituzione di servitù coattiva di passaggio) emergono sufficientemente gli elementi che sorreggono la causa petendi (asserita interclusione dei fondi di proprietà attorea), sicché non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa dei convenuti, le cui puntuali difese ed eccezioni, fin dalla comparsa di costituzione, dimostrano anzi che gli stessi hanno ben inteso il contenuto dell'avversa domanda.
4. Quanto al diverso profilo prospettato nella formulazione dell'eccezione in commento (ovvero la nullità per mancata evocazione in giudizio di
[...]
) è opportuno evidenziare che, l'orientamento prevalente della CP_4
giurisprudenza al momento della proposizione della domanda, affermava che in tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non
11 essere tenuto a subire la servitù perché l'attore è già titolare di altra servitù su fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto;
infatti, il proprietario del fondo asseritamente intercluso, il proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva ed il proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla pubblica via non sono titolari di un unico rapporto inscindibile (Cass. civ. n. 7468/2015).
4.1. Talché qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell'art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio;
infatti, l'attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi (Cass. civ. n. 6069/2006).
4.2. Di recente, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando tale orientamento, hanno statuito che, in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso “deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto” (Cass., Sez. Un.,
n. 1900/2025). Pertanto, mentre la legittimazione attiva alla costituzione coattiva della servitù compete al proprietario del fondo intercluso (nonché al superficiario, all'usufruttuario e all'enfiteuta), dal lato passivo la legittimazione compete a tutti i proprietari dei fondi potenzialmente destinati ad essere gravati dalla servitù di passaggio, in qualità di litisconsorti necessari.
4.3. Tanto premesso, nel caso di specie, essendo stato, su istanza dei convenuti, integrato il contraddittorio nei confronti di quale proprietaria Controparte_4
dei terreni intercludenti censiti ai mappali nn. 3, 46, 56 e 68, risulta in ogni caso preservata l'utilità della odierna pronuncia, talché è possibile procedere oltre.
12 Inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti CP_3
5. Sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta “in via riconvenzionale” dai convenuti e nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., in quanto Controparte_4
tardiva.
5.1. Come noto, infatti, la possibilità di precisare e modificare le domande sancita dall'art. 183, co. 6 n. 1) c.p.c. (ante riforma Cartabia) non deve intendersi quale possibilità di proporre domande nuove.
5.2. In particolare, si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando viene mutato il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera precisazione della domanda
(emendatio libelli) l'ipotesi in cui si incida sulla causa petendi, così da risultare modificata soltanto la interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (ex multis
Cass. civ. n. 752/2005).
5.3. Nella specie, è evidente dal tenore complessivo della comparsa costitutiva dei SI.ri che, in essa, alcuna domanda fosse stata specificamente formulata nei CP_3
confronti di essendosi gli stessi limitati a chiederne Controparte_4
l'intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. solo in via subordinata alla mancata declaratoria di nullità della citazione e “quale proprietaria esclusiva dei fondi identificati a CT Foglio 55 mappali 3-46-56-68 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria”.
Merito
6. Superati i problemi processuali e passando al merito, occorre premettere che parte attrice, benché nell'atto citazione evidenzi di aver sempre praticato un passaggio preesistente per accedere ai propri fondi dalla pubblica via (cfr. punto 4 e 6 dell'atto di citazione, pagg. 2-3), non ha domandato l'accertamento del corrispondente diritto di servitù (evidenziando, a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti, l'assenza di qualsivoglia titolo che ne comprovi l'esistenza e le modalità di esercizio nonché dei presupposti utili ai fini dell'acquisto del diritto per usucapione, trattandosi peraltro di passaggio esercitato per “mera tolleranza” dei
13 proprietari). Piuttosto ha chiesto espressamente la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c., affermando che i terreni di sua proprietà – essendo circondati da fondi di proprietà di terzi – debbono ritenersi assolutamente interclusi.
Del resto, l'esistenza di un passaggio è cosa ben diversa dall'esistenza di un diritto di servitù, le cui fattispecie costitutive, com'è noto, sono solo quelle tipiche indicate dal legislatore (art. 1031 c.c.).
7. Occorre, pertanto, verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1051
c.c. per la costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore dei fondi di proprietà di parte attrice (oggi di proprietà dell'intervenuto, ). P_
7.1. Ai sensi della disposizione citata, la costituzione della servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo è subordinata all'esistenza di alcuni presupposti e, precisamente: la mancanza di un accesso alla via pubblica – intendendo come tale tanto la strada pubblica quanto quella c.d. vicinale, soggetta a servitù di pubblico transito – ovvero l'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio
(interclusione assoluta o relativa del fondo) e la necessità del passaggio ai fini della coltivazione del fondo o del suo conveniente uso, necessità che dev'essere collegata a concrete eSIenze del fondo dominante e non a mere eSIenze personali del proprietario di esso, disgiunte dalla coltivazione del fondo o dal suo conveniente uso
(Cass. civ. n. 8105/1997).
7.2. Va, altresì, precisato che il proprietario di un fondo intercluso – e, come tale, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene – nel convenire in giudizio i proprietari dei fondi finitimi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando poi al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda servitus viae, attesi i criteri (di cui all'art. 1051 c.c.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere,
14 commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile
(Cass. civ. n. 10045/2008).
8. Ebbene, quanto al primo aspetto, il CTU nominato – visionati i luoghi di causa – ha accertato che “dal sopralluogo eseguito...e in seguito a rilievo topografico sovrapposto alla mappa catastale, si può chiaramente evincere che non ci sono vie di accesso al fondo proprietà della parte attrice che si dipartono alla via pubblica” e che lo stesso non dispone “allo stato attuale vie di accesso liberamente acconsentite su fondi altrui” (pag. 3, lett. b della relazione peritale).
8.1. Sotto tale profilo, va evidenziato come – in ossequio al superiore principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. – spettava eventualmente ai convenuti dimostrare, al fine di paralizzare la pretesa attorea, l'esistenza di una preesistente servitù in favore dei fondi attorei, tale da escludere il presupposto dell'interclusione di cui all'art. 1051 c.c. garantendo una forma di cd. uscita indiretta.
8.2. Tale onere, tuttavia, non si reputa assolto: i convenuti, infatti, si sono limitati a contestare la scelta attorea di procedere ex art. 1051 c.c. anziché sotto forma di
“confessoria servitutis”, non fornendo alcuna prova positiva dell'esistenza (oltre che dell'estensione) di una preesistente servitù di passaggio, legittimamente esercitabile dal proprietario dei fondi attorei.
8.3. Del tutto generiche si appalesano le allegazioni svolte dai convenuti TI in ordine all'esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
8.3.1. A tal riguardo è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
15 Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
8.3.2. Come emerge dalla norma, quindi, affinché possa configurarsi un acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: 1) l'esistenza di due fondi attualmente divisi ed un tempo posseduti dallo stesso proprietario;
2) la presenza di cose poste o lasciate dal proprietario in uno stato dal quale risulta la servitù; 3) la separazione tra i due fondi;
4) l'assenza di una disposizione (contraria) relativa alla servitù.
8.3.4. Tali elementi devono essere provati da colui che deduce la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass civ. n.
3773/1996) ed invece, nella specie, neppure risultano compiutamente allegati, posto che, nella comparsa di costituzione, i convenuti si sono limitati ad evidenziare CP_3
che “I mappali 54-57-96-97, lungi dall'essere interclusi, hanno sempre avuto accesso alla pubblica via meglio individuata come Strada RU EA, attraverso passaggi ben visibili da sempre praticati e insistenti sui fondi di proprietà della GN
, come si acclarerà con la necessaria ispezione dei luoghi e la Controparte_4
disamina degli atti di provenienza che appaiono ricondurre la fattispecie alla servitù per destinazione del padre di famiglia”, affermazione integralmente riportata anche in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. (v. precisazione sub 2 a pag. 2), ove per la prima volta è stata proposta apposita domanda riconvenzionale diretta al relativo accertamento (della cui inammissibilità si è già detto sopra).
8.4. Peraltro, come correttamente evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale, negli atti notarili di trasferimento non si rinviene alcuna indicazione specifica e puntuale di una servitù di passaggio in favore dei terreni oggetto di causa (se non “la frase di rito che viene riportata solitamente negli atti “con le servitù attive e passive, gli oneri inerenti di qualsiasi specie” e questa frase di rito è stata riportata in modo più o meno simile, in tutti gli atti notarili di passaggio di proprietà a partire dall'atto notarile a rogito del 12.02.1993 rep. 31677/8546 in cui la SI.ra Persona_3
acquistava i mappali Fg. 55 n. 54 e 57 e nei successivi atti Parte_5
notarili in cui la SI.ra vendeva gli stessi mappali alla Società Parte_5
16 Costruendo 2006 (atto del 18.10.2006 a rogito Notaio del Genio) e nella Per_4
successiva scrittura privata autenticata Not. del 1.12.2006 per Persona_2 cessione ramo d'azienda in cui i mappali passano dalla Società Costruendo 2006
s.r.l. a , pag. 3 relazione del CTU). Parte_3
È nota, infatti, la natura “di stile” della clausola secondo cui la “vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze” (cfr. Cass. civ. n. 5699/2001)
8.5. Deve, quindi, ritenersi dimostrata l'interclusione dei fondi oggetto di causa, individuati al Catasto Terreni del Comune di ZO al Foglio 55, mappali 54, 57, 96
e 150 (già 97).
9. Stante l'accertata interclusione di tali fondi, deve quindi essere costituita in loro favore una servitù coattiva di passaggio.
9.1. A tal fine reputa il Tribunale che la soluzione preferibile, alla luce dei criteri ermeneutici poc'anzi rammentati, è quella che utilizza gli accessi sub “C” (per raggiungere i mappali Fg. 55 nn. 54 e 57) ed “E” (per raggiungere i mappali Fg. 55 nn. 96 ed ex 97, ora 155), meglio rappresentata nell'elaborato grafico allegato sub 1 della relazione peritale, che, per comodità si riporta di seguito:
17 9.2. In particolare, la via di accesso sub C, individuata con il colore verde, si diparte dalla strada comunale e insiste, per il primo tratto, in parte (mq. 270,00) sulla proprietà del SI. (mappale n. 109) ed in parte (mq. 5,00) sulla Controparte_3
proprietà della SI.ra (mappale n. 108), per poi tornare per un breve Controparte_2
tratto (mq. 95,00) sulla proprietà della SI.ra (tratto rosso sul Controparte_4
mappale Fg. 55 n. 52), mentre la via di accesso sub E, rappresentata con il colore rosa, costeggia sul confine sud i mappali Fg. 55 nn. 68 e 56 (di proprietà della SI.ra
, che occupa per un totale di mq. 414,00 e rappresenta, in ogni Controparte_4 caso, l'unica forma possibile di accesso ai mappali nn. 96 e 97 (ora 155).
9.3. Tale soluzione appare maggiormente conforme ai criteri codicistici della maggiore brevità del passaggio e del minor peso imposto ai fondi serventi: infatti, anche se detto percorso non risulta essere stato mai finora praticato (circostanza irrilevante ai fini del presente giudizio), lo stesso risulta già tracciato e praticato dai proprietari dei fondi serventi, oltre ad essere più diretto e comodo rispetto agli altri accessi.
9.4. Né paiono dirimenti, in senso contrario, le risultanze della sopravvenuta relazione del Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale di ASLCN1 del
28.9.2023 a seguito di controllo presso l'Azienda Agricola Assunta di CP_6
dalla quale emergerebbe, ad avviso dei convenuti e
[...] Controparte_2 [...]
, la necessità di implementare gli sbarramenti per l'accesso diretto alla CP_3 stalla nonché i livelli di pulizia (segnatamente, mantenere l'erba sfalciata e rimuovere il materiale non inerente all'allevamento) e di costruire di una piazzola di disinfezione con apparecchiatura fissa a pressione in caso di accesso con mezzi agricoli nell'area di stabulazione e governo degli animali. Ed infatti, le asserite
“complicazioni gestionali e burocratiche” (cfr. la memoria di replica dei convenuti e del 24.2.2025, pag. 3) che deriverebbero dal Controparte_3 Controparte_2
transito sul percorso C sono del tutto generiche posto che dalla relazione dell'ASLCN1 non emerge alcun riferimento alla via di accesso ai fondi serviti, bensì alla sola “area di stabulazione e governo degli animali”.
9.5. D'altronde, la soluzione A (+ E) di cui all'elaborato peritale – che finirebbe per gravare quasi esclusivamente sulla proprietà di – concerne Controparte_4
18 un passaggio, non più praticato da circa 3 anni, su strada sterrata, più lungo e disagevole rispetto a quello sub C, considerato anche il tratto curvilineo graficamente rappresentato.
9.6. Il passaggio attraverso la soluzione B (+ E), poi, non risulta praticabile per le ridotte dimensioni della via (mt.
3.08 di larghezza e mt.
2.73 di altezza nel punto più alto e mt.
2.26 nel punto più basso), inadatte al transito con i più moderni mezzi agricoli (quali, ad esempio, le mietitrebbie) e, in definitiva, inadeguato al conveniente uso dei fondi interclusi, adibiti a frutteto.
9.7. Quanto, infine, all'accesso attraverso il percorso D (+ E), si osserva – in aggiunta a quanto anzidetto – che lo stesso si pone in contrasto con il criterio del minor aggravio per il fondo da asservire, tenuto conto della vocazione di detto terreno alla coltivazione e della necessaria riduzione di una porzione di esso da destinarsi detto scopo, con conseguente “disagio non indifferente” alla proprietà del convenuto
. Inoltre, la costituzione della servitù sul primo tratto D (che, in ottemperanza CP_1
alle disposizioni comunali in materia di nuove strade, andrebbe asfaltato per i primi cinquanta metri e dotato di uno spazio di manovra per il cambio di direzione) non pare rispondere neppure al requisito della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica sotto il profilo dell'onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati, determinando un onore indennitario eccessivo per il fondo dominante.
10. Va, quindi, emessa sentenza costitutiva della servitù coattiva di passaggio, pedonale e carraio, in favore dei fondi di proprietà attorea (individuati al Catasto
Terreni del Comune di ZO, Foglio 55, mappali 54, 57, 96 e 150, già 97) – ora di proprietà di – ed a carico dei fondi identificati al medesimo Foglio 55, P_
mappali nn. 108 (proprietà della convenuta ), 109 (proprietà del Controparte_2
convenuto 68 e 56 (proprietà di , lungo il Controparte_3 Controparte_4 percorso individuato dal CTU nell'elaborato n. 1 allegato alla relazione in atti mediante accesso “C+E”.
11. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1053 c.c., dev'essere riconosciuto ai titolari dei fondi serventi così individuati (ed anche in assenza di espressa domanda,
19 trattandosi di onere imposto ex lege) di una congrua indennità, proporzionata ai danni direttamente derivanti dalla costituzione della servitù coattiva.
11.1. A tal riguardo, reputa il Tribunale che possa condividersi la valutazione espressa dal nominato CTU, in quanto coerente con i dati obiettivi riscontrati e logicamente motivata e, come tale, immune da censure.
11.2. In particolare, considerato che il passaggio verrebbe esercitato perlopiù su tracciati già in uso, il CTU non ha ravvisato possibili danni per i fondi serventi.
Piuttosto, individuato il valore di questi ultimi in Euro 10,00 al mq (circa 38.000,00
Euro a giornata piemontese), quantificate le spese sostenute dai proprietari di detti terreni per la costituzione e il mantenimento del tracciato esistente in Euro 8,00 al mq. e considerata una riduzione di un mezzo (1/2) tenuto conto che le vie di accesso esistenti sono usate anche dagli stessi proprietari, l'ausiliario è giunto a quantificare l'indennizzo dovuto dal proprietario dei fondi dominanti, in forza della pronuncia richiesta, nei seguenti importi (v. pag. 9 relazione, a cui si rimanda integralmente):
- indennizzo per l'accesso ai terreni individuati al Foglio 55, mappali 54 e 57 secondo la soluzione prescelta C:
➢ Euro 2.430,00 in favore della proprietà di;
Controparte_3
➢ Euro 153,00 in favore della proprietà di;
Controparte_2
➢ Euro 950,00 in favore della proprietà di Controparte_4
- indennizzo per l'accesso ai fondi censiti al Foglio 55, mappali 96 e 150 (già 97) attraverso il percorso E, corrispondente ad Euro 4.140,00 in favore della proprietà di Controparte_4
11.3. Neppure valgono ad inficiare la bontà della suddetta quantificazione le contestazioni svolte dalla difesa di circa la congruità Controparte_4 dell'indennizzo, posto che, come già evidenziato dal CTU nel replicare alle osservazioni del relativo CTP (le quali, per vero, paiono incentrate più sull'ipotesi di accesso sub A, non accolta), “... il passaggio previsto insiste su strada sterrata già esistente e attualmente percorsa, inoltre sulle capezzagne non vi sono piantumazioni per cui non si possono calcolare frutti pendenti laddove l'area interessata dal passaggio non presenti delle colture in atto”; inoltre “il C.T.U. ha dato una valutazione di 38.000,00€ a giornata, forse lievemente superiore rispetto ai valori in
20 comune commercio in quella zona, lo stesso C.T.P. Geom. asserisce nelle Per_5
sue osservazioni che il valore in quella zona si attesti sui 32.000,00€/g.ta per cui eventuali indennizzi accessori sono già coperti dalla valutazione generosa dell'area”
(v. pag. 7 allegato alla perizia).
11.4. Ne deriva che, a titolo di indennità ex art. 1153 c.c., sono dovuti complessivi
Euro 5.090,00 in favore di Euro 2.430,00 in favore di Controparte_4 [...]
ed Euro 153,00 in favore di . CP_3 Controparte_2
11.5. Trattandosi di debiti di valuta, su tali importi sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della odierna pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
11.6. Detti importi, in ragione della successione intervenuta in corso di causa nel diritto controverso, dovranno essere corrisposti da , in quanto attuale P_
proprietario dei fondi in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo.
12. Si precisa, infine, che la presente sentenza è soggetta a trascrizione, a cura della parte interessata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2651 e 2643 n. 4)
c.c.
Spese
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e della CP_3
terza chiamata/litisconsorte necessaria e si liquidano come da Controparte_4
dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in favore dell'attrice Parte_6
e del successore intervenuto in ragione delle fasi di giudizio
[...] P_
rispettivamente svolte, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile-media complessità), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente espletata.
14. Quanto al rapporto tra parte attrice ed il convenuto , reputa Controparte_1
il Tribunale che – sebbene la domanda attorea non abbia trovato accoglimento nei suoi confronti – l'effettiva esistenza di un possibile accesso praticabile ed insistente sui suoi fondi, come riscontrata dal CTU con soluzione (D+E) esclusa da questo giudice, integri grave ed eccezionale ragione giustificante l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
15. Parimenti, reputa il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto processuale tra
21 i convenuti e posto che, in ragione dei sopravvenuto CP_3 Controparte_4
principio espresso dalla citata pronuncia resa recentemente dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (sent. n. 1900/2025), la partecipazione di quest'ultima al giudizio sarebbe stata in ogni caso necessaria.
16. Le spese di CTU – che debbono ritenersi circoscritte all'acconto già corrisposto in corso di causa, stante l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione ex art. 71 co. 2 D.P.R. n. 115/2002 (dichiarata con separato decreto) – sono poste definitivamente a carico dei soccombenti convenuti e CP_3 Controparte_4
in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda originariamente promossa da Parte_6
e fatta propria da , succeduto nel diritto controverso,
[...] P_
costituisce in favore dei fondi individuati al Catasto Terreni del Comune di
ZO, Foglio 55, mappali 54, 57, 96 e 150 (già 97) ed a carico dei fondi identificati al medesimo Catasto Terreni Foglio 55, mappali nn. 108 (proprietà della convenuta ), 109 (proprietà del convenuto Controparte_2 [...]
), 68 e 56 (proprietà di , la servitù coattiva di CP_3 Controparte_4
passaggio, pedonale e carraio, lungo il percorso individuato dal CTU nell'elaborato n. 1 allegato alla relazione in atti mediante accesso “C+E”; per l'effetto:
2) condanna al pagamento, in favore di P_ Controparte_4 dell'importo di Euro 5.090,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.;
3) condanna al pagamento, in favore di , P_ Controparte_3 dell'importo di Euro 2.430,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.;
22 4) condanna al pagamento, in favore di , dell'importo P_ Controparte_2
di Euro 153,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.;
5) dichiara tenuto il competente Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente sentenza, ove richiesto, con esonero da ogni responsabilità;
6) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
7) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di CP_3 Controparte_4
8) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di , e in solido fra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
loro;
9) condanna , e in solido Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fra loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione e in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. Parte_3
55/2014 in € 264,00 per esborsi ed € 5.431,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
10) condanna , e in solido Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fra loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione e in favore di P_
, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 3.562,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
11) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra parte attrice ed il convenuto;
Controparte_1
12) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra i convenuti e CP_3
Controparte_4
Così deciso in Cuneo il 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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