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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n. q. di genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore C.F._2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. RICCI Persona_1 C.F._3
FRANCESCO giusta procura in atti;
attori contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giulio Agnelli giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità di genitori della Parte_1 Parte_2
minore , adivano l'intestato Tribunale spiegando che il giorno 26.09.2019, ore 07,30 Persona_1
circa, in via dei Girasoli di Ascoli Piceno, la loro figlia stava attraversando la sede Persona_1
stradale servendosi delle apposite strisce pedonali con il semaforo verde allorquando era investiva dall'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF di proprietà di e condotta dal medesimo. Controparte_2
Poiché a seguito del sinistro la ragazza riportava importanti lesioni personali residuando, in capo alla stessa, una menomazione della validità psico-fisica, anche in considerazione dei risvolti psicologici pagina 1 di 10 dell'incidente, chiedevano stragiudizialmente alla compagnia di assicurazioni del mezzo il risarcimento.
In data 09/08/2021 la Compagnia Assicurativa offriva la somma di € 14.850,00 mediante CP_1
deposito in un libretto a risparmio ma la citata somma non era mai incassata dagli odierni attori che, ritenendo l'offerta incongrua rispetto all'effettivo danno subito, chiedevano al Tribunale “Piaccia al
Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva del Sig. , Controparte_2 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente condannarlo in solido con la Compagnia Assicurativa Controparte_3
tenuta al pagamento in forza di contratto RCA ed in base al D. lgs. 07/09/2005 n. 209, a risarcire in favore di e , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà parentale Parte_1 Parte_2
sulla figlia minore , la somma di € 117.385,08 o quella diversa anche maggiore che Persona_1
parrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta della parte attrice. Sosteneva la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella causazione dell'evento, avendo la stessa attraversato con il semaforo rosso. Riteneva, poi, del tutto sproporzionata la richiesta risarcitoria avanzata dalle parti attrici e concludeva chiedendo “voglia
l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda siccome infondata. In subordine, ridurla siccome sproporzionata”.
Nessuno si costituiva per , nonostante la ritualità della notifica, cosicchè ne era Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Il procedimento era istruito mediante prove orali ed espletata una CTU;
mutato il giudice istruttore, era chiamato all'udienza del 20 dicembre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, in quella sede, trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In particolare, parte attrice, all'esito della CTU così precisava le proprie conclusioni “Piaccia al
Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_2 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannarlo in solido con la compagnia assicurative , tenuta CP_1
al pagamento in forza di contratto RCA ed in base al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, a risarcire in favore di
e , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore , la somma di € 61.920,20 come quantificabile in base alle risultanze Persona_1
pagina 2 di 10 della CTU me-dico-legale esperita in corso di causa da intendersi totalmente accolte da parte attrice, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con costi della CTU espletata a totale carico di parte convenuta.”
Parte convenuta, invece, confermava le conclusioni già precisate.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La domanda proposta dall'attrice è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., secondo il quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, come noto, prevede una presunzione di colpa in carico al conducente che, in caso di investimento pedonale, può vincere tale presunzione dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cassazione n. 9856/2022).
La responsabilità del conducente è quindi esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento - situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale - sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'urto sia avvenuto mentre l'attrice stava attraversando la sede stradale, sulle strisce pedonali, mentre non sono state in alcun modo provate dalla parte convenuta condizioni di tempo o di luogo idonee ad impedire al conducente di avvistare il pedone.
Né parte convenuta dimostrava l'esistenza di una condotta imprevedibile ed eccezionale del pedone.
Pertanto, pur essendo pacifica la circostanza per cui il conducente abbia tenuto una velocità di guida rientrante nei limiti imposti non è, tuttavia, dimostrato che vi sia stata una oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed evitare l'investimento. Inoltre, essendo l'incidente consumatosi nel pieno centro cittadino, in prossimità di un attraversamento pedonale, in pieno giorno, è chiaro che non potrebbe in alcun modo affermarsi superato l'onere gravante sullo stesso di aver “fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
D'altro canto, anche la circostanza dedotta dalla parte convenuta e relativa all'attraversamento da parte del pedone con il rosso non ha trovato alcun supporto probatorio nel corso del presente procedimento pagina 3 di 10 con la conseguenza che la responsabilità per l'evento non può che essere integralmente attribuita al conducente in forza della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
E nemmeno potrebbe ritenersi l'esistenza di circostanze idonee a diminuire il risarcimento ex art. 1227
c.c. secondo il quale, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
È noto, infatti, che anche in questo caso l'onere della prova grava su colui che intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c. – norma applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale
- una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227.1, c.c. (Cassazione, n. 842/2020).
Pertanto, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone e di conseguenza ridurre eventualmente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (ex multis Cassazione, n. 3964/2014).
Nel caso di specie, non avendo la parte convenuta dimostrato l'esistenza di un comportamento colposo della parte attrice, anzi, essendo pacifico che la stessa si trovava sulle strisce pedonali al momento dell'urto, non può dirsi raggiunta, nemmeno sotto tale profilo, la prova posta a carico della parte convenuta.
Deve, dunque, ritenersi accertato negativamente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno.
Passando, ora, alla quantificazione del danno, è' stata conferita apposita consulenza tecnica al fine di valutare la consistenza del danno non patrimoniale subito da . Persona_1
La consulenza effettuata – che appare, nel complesso, metodologicamente corretta, avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari per l'espressione del giudizio tecnico - ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 12 C.T.U.), affermando che residuano postumi consistenti in “lievi esiti algo disfunzionali di trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare con rilievo strumentale di ipolordosi e grossolana protrusione disco erniaria secondaria postero mediana paramediana, parzialmente espulsa L4-L5. Esiti di trauma contusivo
pagina 4 di 10 distorsivo alla spalla bil con rilievo RMN di lesione di I-II grado del tendine del sovraspinoso. Turbe algo disfunzionali al ginocchio destro con rilievo strumentale di distrazione del LCE e persistenza di piccola area teso elastica alla gamba sinistra. Esiti cicatriziali all'orecchio sinistro. Disturbo
Disadattativo di grado moderato con alterazione dell'emotività”.
Alla luce di ciò ha pertanto ritenuto sussistente l'invalidità temporanea assoluta (100%) per giorni 5,
l'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 25, una ITP al 50% per 30 giorni ed un'ulteriore ITP al 25% per giorni 30 con postumi permanenti residuati nella misura del 12-13%.
Posto ciò, ritiene questo giudice di dover far sostanzialmente proprie le conclusioni cui è giunto il
C.T.U. nominato in corso di causa dal momento che le stesse risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, oltre che prive di vizi logici o giuridici.
Precisato quanto sopra e passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, il danno conseguente ad incidenti stradali è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Tuttavia, in relazione alle lesioni macropermanenti, quale quella che ci occupa, benchè la tabella unica sia stata di recente pubblicata ed entrata in vigore a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa potrà essere applicata ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del
Codice delle Assicurazioni private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno pagina 5 di 10 patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, da sempre condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e pagina 6 di 10 la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se – innanzitutto allegati e, in secondo luogo - provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione potrebbe essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3,
Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass.
15733/22).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
pagina 7 di 10 Conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che, nel caso di specie, non sono state né provate, né allegate dalla parte attrice.
Tra l'altro tali ulteriori conseguenze nella sfera psichica sono state già considerate dal CTU nella quantificazione percentuale dell'invalidità biologica permanente posto che, come visto, il consulente del Tribunale considerava, tra i postumi invalidanti residuati, anche l'accertato – da parte dello specialista di cui si è avvalso il CTU - “disturbo Disadattativo di grado moderato con alterazione dell'emotività” oltre che la componente dinamico relazionale (cfr. pag. 12 relazione CTU).
A fronte di ciò ed in assenza di prova – anche indiziaria – dell'esistenza di ulteriori conseguenze rispetto a quelle che, un qualunque altro soggetto avrebbe patito a fronte delle medesime lesioni, non potrà essere riconosciuta all'attrice né la personalizzazione, né il danno morale.
Ed infatti può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal CTU, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Sul punto, infatti, lo stesso CTU attestavano che le accertate “menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dalla perizianda”.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (14 anni) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 36.125,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 2.972,04 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 2.156,25 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
pagina 8 di 10 - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 862,50 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00).
Per un totale di € 41.443,75 attuali dovuto all'attrice per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712).
A tale importo deve aggiungersi il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari a complessivi € 2082,20 di cui 610 euro per consulenza medico legale di parte (cfr. doc. 3), ritenute – anche dal CTU - causalmente ed immediatamente riconducibili al sinistro che ci occupa, oltre che congrue. Sono da escludersi, invece, spese future, in considerazione della stabilizzazione dei postumi e le spese per il cellulare, in assenza di prova della causale riconducibilità delle stesse al sinistro.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (in base a quanto effettivamente liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario.
Infine, le spese della C.T.U. andranno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 881 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità esclusiva del sig. proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto:
- condanna , in solido con la compagnia assicurativa del veicolo Controparte_2 CP_1
, al risarcimento, in favore degli attori della somma di euro € 41.443,75 attuali, a
[...]
titolo di danno non patrimoniale e alla complessiva somma di € 2082,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella pagina 9 di 10 somma complessiva di € 7600,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 27 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 881/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n. q. di genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore C.F._2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. RICCI Persona_1 C.F._3
FRANCESCO giusta procura in atti;
attori contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giulio Agnelli giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e in qualità di genitori della Parte_1 Parte_2
minore , adivano l'intestato Tribunale spiegando che il giorno 26.09.2019, ore 07,30 Persona_1
circa, in via dei Girasoli di Ascoli Piceno, la loro figlia stava attraversando la sede Persona_1
stradale servendosi delle apposite strisce pedonali con il semaforo verde allorquando era investiva dall'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF di proprietà di e condotta dal medesimo. Controparte_2
Poiché a seguito del sinistro la ragazza riportava importanti lesioni personali residuando, in capo alla stessa, una menomazione della validità psico-fisica, anche in considerazione dei risvolti psicologici pagina 1 di 10 dell'incidente, chiedevano stragiudizialmente alla compagnia di assicurazioni del mezzo il risarcimento.
In data 09/08/2021 la Compagnia Assicurativa offriva la somma di € 14.850,00 mediante CP_1
deposito in un libretto a risparmio ma la citata somma non era mai incassata dagli odierni attori che, ritenendo l'offerta incongrua rispetto all'effettivo danno subito, chiedevano al Tribunale “Piaccia al
Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva del Sig. , Controparte_2 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente condannarlo in solido con la Compagnia Assicurativa Controparte_3
tenuta al pagamento in forza di contratto RCA ed in base al D. lgs. 07/09/2005 n. 209, a risarcire in favore di e , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà parentale Parte_1 Parte_2
sulla figlia minore , la somma di € 117.385,08 o quella diversa anche maggiore che Persona_1
parrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni contestando sia nell'an che nel quantum la richiesta della parte attrice. Sosteneva la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella causazione dell'evento, avendo la stessa attraversato con il semaforo rosso. Riteneva, poi, del tutto sproporzionata la richiesta risarcitoria avanzata dalle parti attrici e concludeva chiedendo “voglia
l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda siccome infondata. In subordine, ridurla siccome sproporzionata”.
Nessuno si costituiva per , nonostante la ritualità della notifica, cosicchè ne era Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Il procedimento era istruito mediante prove orali ed espletata una CTU;
mutato il giudice istruttore, era chiamato all'udienza del 20 dicembre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, in quella sede, trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In particolare, parte attrice, all'esito della CTU così precisava le proprie conclusioni “Piaccia al
Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_2 proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannarlo in solido con la compagnia assicurative , tenuta CP_1
al pagamento in forza di contratto RCA ed in base al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, a risarcire in favore di
e , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà parentale sulla Parte_1 Parte_2 figlia minore , la somma di € 61.920,20 come quantificabile in base alle risultanze Persona_1
pagina 2 di 10 della CTU me-dico-legale esperita in corso di causa da intendersi totalmente accolte da parte attrice, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con costi della CTU espletata a totale carico di parte convenuta.”
Parte convenuta, invece, confermava le conclusioni già precisate.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
La domanda proposta dall'attrice è da ricondurre nell'alveo dell'art. 2054 comma 1 c.c., secondo il quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, come noto, prevede una presunzione di colpa in carico al conducente che, in caso di investimento pedonale, può vincere tale presunzione dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cassazione n. 9856/2022).
La responsabilità del conducente è quindi esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento - situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale - sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'urto sia avvenuto mentre l'attrice stava attraversando la sede stradale, sulle strisce pedonali, mentre non sono state in alcun modo provate dalla parte convenuta condizioni di tempo o di luogo idonee ad impedire al conducente di avvistare il pedone.
Né parte convenuta dimostrava l'esistenza di una condotta imprevedibile ed eccezionale del pedone.
Pertanto, pur essendo pacifica la circostanza per cui il conducente abbia tenuto una velocità di guida rientrante nei limiti imposti non è, tuttavia, dimostrato che vi sia stata una oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed evitare l'investimento. Inoltre, essendo l'incidente consumatosi nel pieno centro cittadino, in prossimità di un attraversamento pedonale, in pieno giorno, è chiaro che non potrebbe in alcun modo affermarsi superato l'onere gravante sullo stesso di aver “fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
D'altro canto, anche la circostanza dedotta dalla parte convenuta e relativa all'attraversamento da parte del pedone con il rosso non ha trovato alcun supporto probatorio nel corso del presente procedimento pagina 3 di 10 con la conseguenza che la responsabilità per l'evento non può che essere integralmente attribuita al conducente in forza della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
E nemmeno potrebbe ritenersi l'esistenza di circostanze idonee a diminuire il risarcimento ex art. 1227
c.c. secondo il quale, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
È noto, infatti, che anche in questo caso l'onere della prova grava su colui che intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c. – norma applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale
- una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227.1, c.c. (Cassazione, n. 842/2020).
Pertanto, è necessario accertare in concreto la colpa del pedone e di conseguenza ridurre eventualmente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (ex multis Cassazione, n. 3964/2014).
Nel caso di specie, non avendo la parte convenuta dimostrato l'esistenza di un comportamento colposo della parte attrice, anzi, essendo pacifico che la stessa si trovava sulle strisce pedonali al momento dell'urto, non può dirsi raggiunta, nemmeno sotto tale profilo, la prova posta a carico della parte convenuta.
Deve, dunque, ritenersi accertato negativamente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno.
Passando, ora, alla quantificazione del danno, è' stata conferita apposita consulenza tecnica al fine di valutare la consistenza del danno non patrimoniale subito da . Persona_1
La consulenza effettuata – che appare, nel complesso, metodologicamente corretta, avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari per l'espressione del giudizio tecnico - ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 12 C.T.U.), affermando che residuano postumi consistenti in “lievi esiti algo disfunzionali di trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare con rilievo strumentale di ipolordosi e grossolana protrusione disco erniaria secondaria postero mediana paramediana, parzialmente espulsa L4-L5. Esiti di trauma contusivo
pagina 4 di 10 distorsivo alla spalla bil con rilievo RMN di lesione di I-II grado del tendine del sovraspinoso. Turbe algo disfunzionali al ginocchio destro con rilievo strumentale di distrazione del LCE e persistenza di piccola area teso elastica alla gamba sinistra. Esiti cicatriziali all'orecchio sinistro. Disturbo
Disadattativo di grado moderato con alterazione dell'emotività”.
Alla luce di ciò ha pertanto ritenuto sussistente l'invalidità temporanea assoluta (100%) per giorni 5,
l'invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% per giorni 25, una ITP al 50% per 30 giorni ed un'ulteriore ITP al 25% per giorni 30 con postumi permanenti residuati nella misura del 12-13%.
Posto ciò, ritiene questo giudice di dover far sostanzialmente proprie le conclusioni cui è giunto il
C.T.U. nominato in corso di causa dal momento che le stesse risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, oltre che prive di vizi logici o giuridici.
Precisato quanto sopra e passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, il danno conseguente ad incidenti stradali è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Tuttavia, in relazione alle lesioni macropermanenti, quale quella che ci occupa, benchè la tabella unica sia stata di recente pubblicata ed entrata in vigore a partire dal 5 marzo 2025, la stessa, per espressa previsione normativa potrà essere applicata ai sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore. Ne discende che, nel caso di specie, in continuità con quanto ritenuto in passato dalla condivisibile ed assolutamente maggioritaria giurisprudenza, al fine di garantire uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale, saranno ancora applicabili – nei casi di cui all'art. 138 del
Codice delle Assicurazioni private – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Tali tabelle, infatti, oltre alla “vocazione nazionale” - evidenziata anche dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.
In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice.
Sul punto è bene ricordare come, alla luce del costante orientamento della Corte di Cassazione, non è più ammesso il riconoscimento di molteplici voci di liquidazione del danno non patrimoniale e ciò al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie. Com'è noto, infatti, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno pagina 5 di 10 patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, da sempre condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Più di recente è stato precisato dalla Cassazione, con la sentenza del 17/01/2018 n. 901, che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni
Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Da ciò discende che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti occorrerà valutare rigorosamente, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus rispetto alla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e pagina 6 di 10 la Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è il danno alla sfera non patrimoniale, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, il quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di diversi aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se – innanzitutto allegati e, in secondo luogo - provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.
Seguendo tale insegnamento, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione potrebbe essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale).
Proprio in relazione al danno morale è ormai pacifico “il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (v. Sez. 3,
Sentenza n. 25164 del 10/11/2020); da tali premesse discende che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto
3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)” (così Cass.
15733/22).
In conclusione, per dirla con le parole della più recente Corte di Cassazione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513).
pagina 7 di 10 Conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che, nel caso di specie, non sono state né provate, né allegate dalla parte attrice.
Tra l'altro tali ulteriori conseguenze nella sfera psichica sono state già considerate dal CTU nella quantificazione percentuale dell'invalidità biologica permanente posto che, come visto, il consulente del Tribunale considerava, tra i postumi invalidanti residuati, anche l'accertato – da parte dello specialista di cui si è avvalso il CTU - “disturbo Disadattativo di grado moderato con alterazione dell'emotività” oltre che la componente dinamico relazionale (cfr. pag. 12 relazione CTU).
A fronte di ciò ed in assenza di prova – anche indiziaria – dell'esistenza di ulteriori conseguenze rispetto a quelle che, un qualunque altro soggetto avrebbe patito a fronte delle medesime lesioni, non potrà essere riconosciuta all'attrice né la personalizzazione, né il danno morale.
Ed infatti può certamente dirsi che nella percentuale di invalidità biologica correttamente e motivatamente riconosciuta dal CTU, andranno ricomprese tutte le ripercussioni negative – considerate quali conseguenze dirette ed immediate dell'errore medico - che l'attrice ha subito e subirà per il resto della propria esistenza alla stregua di un qualunque altro soggetto nella medesima condizione.
Sul punto, infatti, lo stesso CTU attestavano che le accertate “menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dalla perizianda”.
In conclusione, relativamente al danno non patrimoniale, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (14 anni) posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno non patrimoniale patito come segue:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 36.125,00 attuali. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) pari ad € 2.972,04 in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea totale appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 75% appare equo liquidare la somma di € 2.156,25 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 50% appare equo liquidare la somma di € 1725,00 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00);
pagina 8 di 10 - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea parziale al 25% appare equo liquidare la somma di € 862,50 attuali (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00).
Per un totale di € 41.443,75 attuali dovuto all'attrice per tutte le conseguenze dannose subite sul piano non patrimoniale.
Su tale somma dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia. Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato l'illecito e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95
n.1712).
A tale importo deve aggiungersi il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, pari a complessivi € 2082,20 di cui 610 euro per consulenza medico legale di parte (cfr. doc. 3), ritenute – anche dal CTU - causalmente ed immediatamente riconducibili al sinistro che ci occupa, oltre che congrue. Sono da escludersi, invece, spese future, in considerazione della stabilizzazione dei postumi e le spese per il cellulare, in assenza di prova della causale riconducibilità delle stesse al sinistro.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (in base a quanto effettivamente liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario.
Infine, le spese della C.T.U. andranno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 881 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità esclusiva del sig. proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Fiat Punto tg. EP190SF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto:
- condanna , in solido con la compagnia assicurativa del veicolo Controparte_2 CP_1
, al risarcimento, in favore degli attori della somma di euro € 41.443,75 attuali, a
[...]
titolo di danno non patrimoniale e alla complessiva somma di € 2082,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella pagina 9 di 10 somma complessiva di € 7600,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 27 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
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