Articolo 3 della Legge 10 luglio 1984, n. 325
Articolo 2
Versione
2 agosto 1984
Art. 3.

All'onere di L. 2.198.500.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione del capitolo n.
2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere di L. 1.500.000.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 agosto 1984