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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
05.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente procedura con domicilio in Napoli Via A. De Gasperi n° 55 c/o Ufficio Legale rappresentato e Pt_1
difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, tutti con procura generali alle liti per atto notar di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569); Persona_1
Appellante
e nata a [...] il [...], e residente in Controparte_1
Marcianise (CE), alla Via Monte Oliveto n. 36 – C.F. – quale C.F._1 procuratrice di se medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capodrise (CE) 81020, alla Via Greco n. 29;
Appellata
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica in data 14.09.2022, l' ha impugnato la Pt_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione di giudice del lavoro, n. 719/22 pubbl. il 16.03.2022 con la quale, in accoglimento della domanda, erano state dichiarate non dovute le somme per i contributi dovuti alla gestione separata di cui agli avvisi di addebito n. 328 2016 00078198 40 e n. 328 2017 00052359 38 impugnati, per l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione in questione, relativa agli anni 2009 e 2010.
L'appellante, in particolare, sostiene che per l'anno 2009 la scadenza dei versamenti del saldo unico 2010, inizialmente fissata al 16.06.2010 era stata prorogata alla data del
06.07.2010, con dpcm del 10.06.2010 pubblicato in G.U. n.141/2010 in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore e che, pertanto, al momento in cui la richiesta di pagamento per l'anno 2009 è stata ricevuta dall'appellata (ossia in data 30.06.2015), la prescrizione quinquennale non era ancora maturata. Quanto al 2010, allo stesso modo la data di scadenza doveva porsi in data 06.07.2011, pertanto, tenuto conto che il primo atto interruttivo da parte dell' risulta notificato in data 07.07.2016, anche in tal caso Pt_1 nessuna prescrizione è maturata. In subordine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non operante la causa di sospensione della prescrizione contemplata dall'art.2941 n.8 c.c. per la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la condanna dell'appellata al pagamento delle somme di cui agli indicati avvisi e vinte le spese di lite.
L'avv. si è costituita in giudizio assumendo la fondatezza nel merito della CP_1
pretesa azionata in primo grado ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza odierna di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo in parte fondato.
Osserva la Corte che il primo giudice ha rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale della contribuzione alla gestione separata dovuta dall'avv. per CP_1
gli anni 2009 e 2010 considerato come dies a quo della prescrizione il momento in cui i contributi dovevano essere versati e non risultando ritualmente provata la comunicazione di iscrizione. Ciò posto, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2, comma 26 l. n. 335/1995 dispone che “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione Pt_1 generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Dunque, la Gestione separata è un fondo pensionistico a carattere residuale Pt_1
introdotto dalla legge di riforma n.335/1995, la cui finalità è quella di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.
Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti peculiari, in quanto, a differenza delle altre, non è caratterizzata da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto. Invero
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010).
La natura residuale della suindicata gestione trova conferma nell'art.6 d.m. n.
281/1996 che, nel disciplinare le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
In tale quadro va esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art.2, comma 26
l.n.335/1995, e cioè l'art. 18 c.12 Dl n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui
“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono Pt_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.
La Suprema Corte, esaminando tale norma, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata sia obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, Pt_1 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1,
TU n.917/14986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav. 18/12/2017 n. 30344).
Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussista Pt_1 anche per coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo che comporti l'iscrizione ad appositi albi professionali, ma non sia soggetta ad un versamento contributivo, e quindi sia inidonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Né al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla suindicata gestione, rileva il versamento di un contributo integrativo, avendo la Suprema Corte affermato che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (cfr. Cass. sez. lav.18/12/2017 n.30344, nonché
32166/2018, 32167/2018 e n.2019/3799 già richiamate). Quindi il versamento del contributo integrativo non è idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, per cui non rileva ai fini dell'esonero dall'iscrizione nella gestione separata.
Peraltro, la suindicata disciplina ha di recente superato il vaglio di legittimità.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n.104 del 2022, ha affermato: “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l' dei soggetti che esercitano per professione Pt_1
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti;
essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della
"universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l'istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello
Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”.
Con riferimento alla prescrizione, non vi è dubbio dell'applicazione del termine quinquennale.
In ordine al dies a quo del termine ai sensi l'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995 n.335 pacificamente applicabile all'ipotesi di specie, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Recentemente, la Corte di Cassazione, nel confermare il principio appena esposto e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,
“anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per
l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. nr. 10273 del 2021, richiamata da Cass.n.37699 del 2021).
Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e, quindi, di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del
2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000).
Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione” (Cass.n. 10273 del
2021); “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte,
Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).
Ciò posto, per l'anno 2009, viene in rilievo il differimento del termine di cui all'art.1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18,
d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio
2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).
Pertanto, il dies a quo del pagamento dei contributi per l'anno 2009 va individuato nel 6 luglio 2010 con la conseguenza che, in ragione della data di notifica dell'avviso bonario versato in atti dall' , ossia in data 30.6.2015 (cfr. doc. n. 3 parte appellante), Pt_1
alcuna prescrizione è maturata in relazione ad essi.
Con riferimento ai redditi del 2010, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 prevedeva: “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Pertanto, il dies a quo del pagamento dei contributi per l'anno 2010 va individuato nel 6 luglio 2011 con la conseguenza che nella specie, come già accertato dal primo giudice, è maturata la prescrizione in quanto dagli atti allegati dall'Ente appellante - contrariamente a quanto dallo stesso dedotto - risulta quale primo atto interruttivo la notifica dell'avviso di iscrizione avvenuta solo in data 23-29.12.2017 (cfr. doc. n. 5 parte appellante).
Passando all'esame dell'altro motivo di censura, non può condividersi l'assunto difensivo dell' in relazione alla questione della sospensione della prescrizione ex art. Pt_1
2941 comma 8 cod. civ., sul presupposto della mancata compilazione del quadro RR.
Il Collegio presta, infatti, adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sesta Sez. ordinanza n.11643/2022; Cass. n. 17769/2015), che, con riferimento all'occultamento doloso, afferma che non sussiste una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
E' stato chiarito come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. rir.7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).
L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n.
5083 del 2014).
Nella specie, l' afferma la sussistenza dell'ipotesi di sospensione della Pt_1
prescrizione sulla scorta della mera omessa compilazione del quadro RR, dunque, in base ad una mera presunzione che, per quanto già evidenziato, è ex se inidonea, non offrendo, inoltre, alcun altro elemento di valutazione.
Passando al merito, relativamente ai contributi per l'anno 2009 di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 00078198 40 va rimarcato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività autonoma, ma anche nel caso di attività occasionale da cui derivi reddito superiore al limite indicato nell'articolo 44 comma 2 decreto 269/2003. Il detto obbligo, (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 - 01), è espressione del principio di universalizzazione della tutela assicurativa ex articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, destinato ad operare anche nel caso di iscrizione ad altra cassa e non precluso dal versamento di contribuzione integrativa (atteso che questa non attribuisce copertura e dunque non può rilevare per escludere la tutela).
Tali conclusioni sono state affermate dalla Corte di Cassazione, che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale
(oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n.
326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del
2021).
Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei
“soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio
2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”.
Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate,
l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro
5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00” (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio homínís, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. nr. 4419 del 2021).
Sulla stessa scia motivazionale va, altresì, segnalata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26330 del 12 settembre 2023, che, nel ribadire quanto già affermato nelle precedenti pronunce, ha ulteriormente rilevato: “…….che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte di un reddito di euro 1.600,00 per l'anno
2009 - come allegato dalla stessa appellata – si ritiene sussistente il requisito dell'abitualità considerando che la risultava iscritta all'albo dei praticanti CP_1 avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria CV sin dal 2004, con regolare accensione di P.Iva e conseguiva l'abilitazione professionale nell'anno 2010, circostanze che, unitamente alla produzione di un reddito ed in assenza di contraria puntuale allegazione, lasciano ragionevolmente presumere la sussistenza del predetto requisito.
Ciò posto, l'odierna appellata è tenuta al pagamento alla gestione separata dei Pt_1 soli contributi per l'anno 2009 di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 00078198 40.
In tale senso va riformata la sentenza di primo grado.
In ragione dell'avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione dirimente in epoca successiva alla presentazione del ricorso introduttivo e tenuto conto dell'esito complessivi del giudizio, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello annulla l'avviso di addebito n. 328 2017 00052359
38 e rigetta nel resto la domanda proposta da Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, lì 5.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Francesca Gomez de Ayala Dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
05.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente procedura con domicilio in Napoli Via A. De Gasperi n° 55 c/o Ufficio Legale rappresentato e Pt_1
difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente, tutti con procura generali alle liti per atto notar di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569); Persona_1
Appellante
e nata a [...] il [...], e residente in Controparte_1
Marcianise (CE), alla Via Monte Oliveto n. 36 – C.F. – quale C.F._1 procuratrice di se medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capodrise (CE) 81020, alla Via Greco n. 29;
Appellata
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica in data 14.09.2022, l' ha impugnato la Pt_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione di giudice del lavoro, n. 719/22 pubbl. il 16.03.2022 con la quale, in accoglimento della domanda, erano state dichiarate non dovute le somme per i contributi dovuti alla gestione separata di cui agli avvisi di addebito n. 328 2016 00078198 40 e n. 328 2017 00052359 38 impugnati, per l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione in questione, relativa agli anni 2009 e 2010.
L'appellante, in particolare, sostiene che per l'anno 2009 la scadenza dei versamenti del saldo unico 2010, inizialmente fissata al 16.06.2010 era stata prorogata alla data del
06.07.2010, con dpcm del 10.06.2010 pubblicato in G.U. n.141/2010 in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore e che, pertanto, al momento in cui la richiesta di pagamento per l'anno 2009 è stata ricevuta dall'appellata (ossia in data 30.06.2015), la prescrizione quinquennale non era ancora maturata. Quanto al 2010, allo stesso modo la data di scadenza doveva porsi in data 06.07.2011, pertanto, tenuto conto che il primo atto interruttivo da parte dell' risulta notificato in data 07.07.2016, anche in tal caso Pt_1 nessuna prescrizione è maturata. In subordine, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non operante la causa di sospensione della prescrizione contemplata dall'art.2941 n.8 c.c. per la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la condanna dell'appellata al pagamento delle somme di cui agli indicati avvisi e vinte le spese di lite.
L'avv. si è costituita in giudizio assumendo la fondatezza nel merito della CP_1
pretesa azionata in primo grado ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza odierna di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo in parte fondato.
Osserva la Corte che il primo giudice ha rilevato il decorso del termine di prescrizione quinquennale della contribuzione alla gestione separata dovuta dall'avv. per CP_1
gli anni 2009 e 2010 considerato come dies a quo della prescrizione il momento in cui i contributi dovevano essere versati e non risultando ritualmente provata la comunicazione di iscrizione. Ciò posto, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2, comma 26 l. n. 335/1995 dispone che “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione Pt_1 generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Dunque, la Gestione separata è un fondo pensionistico a carattere residuale Pt_1
introdotto dalla legge di riforma n.335/1995, la cui finalità è quella di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.
Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti peculiari, in quanto, a differenza delle altre, non è caratterizzata da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto. Invero
l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010).
La natura residuale della suindicata gestione trova conferma nell'art.6 d.m. n.
281/1996 che, nel disciplinare le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.
In tale quadro va esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art.2, comma 26
l.n.335/1995, e cioè l'art. 18 c.12 Dl n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui
“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono Pt_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.
La Suprema Corte, esaminando tale norma, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata sia obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, Pt_1 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1,
TU n.917/14986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav. 18/12/2017 n. 30344).
Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussista Pt_1 anche per coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo che comporti l'iscrizione ad appositi albi professionali, ma non sia soggetta ad un versamento contributivo, e quindi sia inidonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Né al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla suindicata gestione, rileva il versamento di un contributo integrativo, avendo la Suprema Corte affermato che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (cfr. Cass. sez. lav.18/12/2017 n.30344, nonché
32166/2018, 32167/2018 e n.2019/3799 già richiamate). Quindi il versamento del contributo integrativo non è idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, per cui non rileva ai fini dell'esonero dall'iscrizione nella gestione separata.
Peraltro, la suindicata disciplina ha di recente superato il vaglio di legittimità.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n.104 del 2022, ha affermato: “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l' dei soggetti che esercitano per professione Pt_1
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti;
essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della
"universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l'istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello
Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”.
Con riferimento alla prescrizione, non vi è dubbio dell'applicazione del termine quinquennale.
In ordine al dies a quo del termine ai sensi l'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995 n.335 pacificamente applicabile all'ipotesi di specie, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).
L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Recentemente, la Corte di Cassazione, nel confermare il principio appena esposto e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,
“anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per
l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. nr. 10273 del 2021, richiamata da Cass.n.37699 del 2021).
Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e, quindi, di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del
2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000).
Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione” (Cass.n. 10273 del
2021); “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte,
Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).
Ciò posto, per l'anno 2009, viene in rilievo il differimento del termine di cui all'art.1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18,
d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio
2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b).
Pertanto, il dies a quo del pagamento dei contributi per l'anno 2009 va individuato nel 6 luglio 2010 con la conseguenza che, in ragione della data di notifica dell'avviso bonario versato in atti dall' , ossia in data 30.6.2015 (cfr. doc. n. 3 parte appellante), Pt_1
alcuna prescrizione è maturata in relazione ad essi.
Con riferimento ai redditi del 2010, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 prevedeva: “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Pertanto, il dies a quo del pagamento dei contributi per l'anno 2010 va individuato nel 6 luglio 2011 con la conseguenza che nella specie, come già accertato dal primo giudice, è maturata la prescrizione in quanto dagli atti allegati dall'Ente appellante - contrariamente a quanto dallo stesso dedotto - risulta quale primo atto interruttivo la notifica dell'avviso di iscrizione avvenuta solo in data 23-29.12.2017 (cfr. doc. n. 5 parte appellante).
Passando all'esame dell'altro motivo di censura, non può condividersi l'assunto difensivo dell' in relazione alla questione della sospensione della prescrizione ex art. Pt_1
2941 comma 8 cod. civ., sul presupposto della mancata compilazione del quadro RR.
Il Collegio presta, infatti, adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sesta Sez. ordinanza n.11643/2022; Cass. n. 17769/2015), che, con riferimento all'occultamento doloso, afferma che non sussiste una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
E' stato chiarito come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. rir.7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).
L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n.
5083 del 2014).
Nella specie, l' afferma la sussistenza dell'ipotesi di sospensione della Pt_1
prescrizione sulla scorta della mera omessa compilazione del quadro RR, dunque, in base ad una mera presunzione che, per quanto già evidenziato, è ex se inidonea, non offrendo, inoltre, alcun altro elemento di valutazione.
Passando al merito, relativamente ai contributi per l'anno 2009 di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 00078198 40 va rimarcato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività autonoma, ma anche nel caso di attività occasionale da cui derivi reddito superiore al limite indicato nell'articolo 44 comma 2 decreto 269/2003. Il detto obbligo, (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 - 01), è espressione del principio di universalizzazione della tutela assicurativa ex articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, destinato ad operare anche nel caso di iscrizione ad altra cassa e non precluso dal versamento di contribuzione integrativa (atteso che questa non attribuisce copertura e dunque non può rilevare per escludere la tutela).
Tali conclusioni sono state affermate dalla Corte di Cassazione, che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale
(oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n.
326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del
2021).
Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei
“soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio
2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”.
Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate,
l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro
5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00” (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio homínís, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. nr. 4419 del 2021).
Sulla stessa scia motivazionale va, altresì, segnalata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26330 del 12 settembre 2023, che, nel ribadire quanto già affermato nelle precedenti pronunce, ha ulteriormente rilevato: “…….che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte di un reddito di euro 1.600,00 per l'anno
2009 - come allegato dalla stessa appellata – si ritiene sussistente il requisito dell'abitualità considerando che la risultava iscritta all'albo dei praticanti CP_1 avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Santa Maria CV sin dal 2004, con regolare accensione di P.Iva e conseguiva l'abilitazione professionale nell'anno 2010, circostanze che, unitamente alla produzione di un reddito ed in assenza di contraria puntuale allegazione, lasciano ragionevolmente presumere la sussistenza del predetto requisito.
Ciò posto, l'odierna appellata è tenuta al pagamento alla gestione separata dei Pt_1 soli contributi per l'anno 2009 di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 00078198 40.
In tale senso va riformata la sentenza di primo grado.
In ragione dell'avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione dirimente in epoca successiva alla presentazione del ricorso introduttivo e tenuto conto dell'esito complessivi del giudizio, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello annulla l'avviso di addebito n. 328 2017 00052359
38 e rigetta nel resto la domanda proposta da Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, lì 5.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Francesca Gomez de Ayala Dr. Mariavittoria Papa