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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 603/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. Parte_1
C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
C.F. C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_1
con l'avv. BERTOZZI ROBERTO e avv. IVAN CENNI C.F._3
OPPONENTI contro
C.F. , con l'Avv. BRANDI WILLIAM Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Argomentava parte opposta: - l'opponente non individua quale nocumento avrebbe patito in conseguenza della omessa correzione della nota di iscrizione a ruolo che, preme evidenziarlo, è relativa ad un giudizio diverso rispetto a quello per cui è causa, anche se con esso connesso - l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo o, in ogni caso,
è stato superato dall'attività dell'opponente che, nonostante l'omissione, ha correttamente spiegato opposizione avverso il monitorio, con ciò sanando eventuali vizi della nota di iscrizione a ruolo che, comunque, non potranno produrre alcuna nullità stante il principio della tassatività delle cause di nullità come contenuto nel codice di rito – la censura si riferisce al solo rapporto di finanziamento (doc.n.2), mentre non si può estendere allo scoperto di conto corrente - la contestazione sia posta in modo errato e non pertinente con il risultato che l'opponente vorrebbe perseguire - parte opponente denuncia che il contratto di finanziamento sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 c.c. poiché le somme sarebbero state elargite con la consapevolezza dell'istituto di credito
Pag. 2 di 14 dell'insolvenza dell'imprenditore e, quindi sussisterebbe una mancanza dell'oggetto e/o della causa (estratto da pag. 8 atto di citazione) – l'elaborazione giurisprudenziale relativa alla concessione abusiva del credito non dichiara la nullità del rapporto contrattuale ma riconosce eventualmente solo un diritto al risarcimento del danno qualora dl finanziamento sia derivato il depauperamento del patrimonio aziendale o abbia determinato un aggravamento dell'esposizione debitoria quale conseguenza dell'incolpevole affidamento dei terzi che indotti a ritenere che l'azienda fosse solvibile in conseguenza delle iniezioni di liquidità operate dalla banca, abbiano continuato a fare affari con l'imprenditore in decozione - la sanzione per la concessione abusiva del credito non è la nullità del contratto di finanziamento, ma è il risarcimento del danno che la banca, di concerto con gli amministratori, ha causato al ceto creditorio – nel caso di specie, l'avversario non ha provato, alcun depauperamento del patrimonio aziendale o incremento dell'esposizione debitoria verso terzi a cagione del finanziamento erogato dalla banca - non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (cafr Cass. n.
24725/21) – nel caso di specie non sussistevano indici che potessero indurre la a Pt_4
ritenere che l'imprenditore non sarebbe stato in grado di restituire il prestito ricevuto, né che l'eventuale condotta dell'istituto di credito abbia provocato un appesantimento delle passività o causato altro danno - il soggetto mutuato non ha dedotto quali sarebbero i danni sofferti a causa della presunta concessione abusiva del credito che, pertanto, costituisce una domanda che non può essere accolta - nemmeno con la produzione di cui sopra gli opponenti hanno allegato o provato l'esistenza, al tempo della sottoscrizione della fideiussione (anno 2018), di un accordo limitativo della concorrenza a cui quella fideiussione desse attuazione - gli opponenti non hanno fornito la prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate - era onere dei garanti fornire la prova di un'applicazione uniforme delle stesse tra gli istituti di credito in periodo coevo
Pag. 3 di 14 a quello di stipula del contratto impugnato e dimostrare che la banca si sia effettivamente avvalsa delle pattuizioni integranti profili di distorsione della concorrenza (all'interno del mercato creditizio nazionale) e/o di lesione della libertà contrattuale del fideiussore - i fideiussori dovevano dare prova che le clausole 2, 6 e 8 erano il frutto di intese concorrenziali confluite nel contratto (e che quindi le clausole negoziali non costituissero il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidatasi sul mercato) sia della lesione della propria libertà contrattuale e che tale comportamento abbia concretamente arrecato un danno risarcibile - la parte che intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi a detto schema ABI ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005 (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n. 10296/23,
Tribunale di Pordenone sentenza n. 190/2023/23, sentenza del Tribunale di Roma n.
9354/19, Tribunale di Monza n. 2053/18, Tribunale di Rovigo, ordinanza del 9 settembre 2018; Tribunale di Verona, ordinanza del 01 ottobre 2018; Corte d'Appello di
Milano, 20 novembre 2018, n. 5039; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16 gennaio
2019; Tribunale di Vicenza n. 414/19).
Evidenziava inoltre - come la giurisprudenza sia pressoché unanime nel ritenere che l'art. 1957 c.c. non sia applicabile qualora le parti abbiano concluso un contratto di autonomo d garanzia come nel caso di specie - la circostanza che il negozio giuridico dedotto in giudizio sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione lo si evince dal tenore letterale del documento stesso, allorché all'art. 7 si stabilisce che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio - dall'esame del contratto risulta:
1) l'impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di “annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi” (art. 2);
Pag. 4 di 14 2) l'obbligo di garantire le obbligazioni che dovessero essere dichiarate invalide nonché di restituire le somme allo stesso erogate (art. 7); 3) l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 8) – la qualificazione del negozio giuridico come contratto autonomo di garanzia risulta, di per sé, assorbente di ogni questione sollevata dall'avversario in relazione all'operatività della decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c..
Rilevava inoltre come all'atto della concessione del finanziamento (24.01.18) la società debitrice non si trovasse in condizione di insolvenza – l'inadempimento si è verificato dopo ben quattro anni dalla stipula del contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 ultima rata pagata il 13.01.22).
In punto di sollevata prescrizione/decadenza sottolineava quanto segue “…Anche a volere considerare come dies a quo la data di estinzione del rapporto (e cioè il giorno
13.10.2022), è del tutto palese che la banca opposta, avendo notificato il decreto ingiuntivo alla società debitrice in data 17.01.2023, a in data Parte_2
13.01.2023, a il 17.01.2023 e a il Parte_1 Parte_3
31.01.2023, non è incappata in alcuna decadenza (doc.n.15) …”
Ciò posto si ritiene che non sussista inadempimento della la quale ha Pt_4
ottemperato ai propri obblighi legali e negoziali.
Non vi è evidenza degli elementi essenziali ritenuti fondanti della responsabilità contrattuale: inadempimento, danno e nesso causale.
Gli obblighi di legge e i divieti che impongono di non fare ricorso al credito bancario quando la situazione finanziaria e patrimoniale della società imporrebbe di porre quest'ultima in liquidazione e di richiedere il fallimento si traggono dal contenuto concreto della diligenza professionale a cui deve essere improntata l'attività dell'organo gestorio (art. 1176, comma 2, c.c.).
Da tale disposizione, si evince la sussistenza, da un lato, di un divieto, per l'imprenditore, di aggravare il dissesto e di proseguire nell'attività d'impresa facendo ricorso al credito o in altro modo per mascherare il dissesto o l'insolvenza; dall'altro di un obbligo, per lo stesso imprenditore, di proporre istanza di fallimento, qualora ve ne siano i presupposti.
Pag. 5 di 14 La disciplina in questione risponde ad un principio di ordine pubblico, a cui è sotteso l'interesse economico della collettività, che mira ad evitare che possano continuare ad operare sul mercato imprese decotte che dovrebbero essere sottoposte a procedura liquidatoria concorsuale, al fine di evitare l'alterazione della concorrenza nel mercato e l'inquinamento dello stesso, con possibile propagazione della crisi.
Vero è che l'amministratore della società che continua ad esercitatore l'impresa facendo indebito ricorso al credito contravviene anche alle regole del mandato a cui egli dovrebbe improntare la propria condotta, in conformità con il contratto sociale: è evidente, infatti, che così facendo egli attua una condotta gravemente colposa, se non dolosa, in contrasto con le più elementari regole della sana gestione economica.
Oltre a doversi conformare a queste regole generiche di diligenza e di prudenza, le banche, fino al 31/12/2006, erano tenute a svolgere la loro funzione di erogazione del credito valutando il rischio del credito ad essa connesso in base alle indicazioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate con la Circolare n.
229 del 21/04/1999, integrate con successivi aggiornamenti, le quali, al punto 3.1
(Rischio di credito).
Quest'ultime prevedono: che l'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica;
che, nella fase istruttoria, le banche devono acquisire tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto;
che la documentazione acquisita deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato;
che essa deve permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute;
che nel caso di imprese sono acquisiti i bilanci e ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda; che le banche, per conoscere la situazione degli affidati anche nella fase di monitoraggio, devono accedere alle informazioni fornite dalla Centrale dei
Rischi; che le banche devono disporre di una base informativa continuamente aggiornata da cui risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni economiche
Pag. 6 di 14 e giuridiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie;
che le banche devono rilevare i passaggi a debito dei conti non affidati e gli sconfinamenti del credito accordato, contenendo questi rischi negli importi e nella frequenza.
Con l'entrata in vigore in data 1/01/2007 dell'accordo di Basilea II (ratificati nel 2004), la valutazione del merito creditizio imposta alle banche è divenuta ancora più stringente in quanto fondata sull'attribuzione del rating al cliente.
Non risulta dagli atti la contravvenzione della banca a queste regole di diligenza, generiche e specifiche o condotte gravemente colpose, commissive ed omissive, nell'asserito ricorso abusivo al credito (cfr. anche Cass. n. 99/17).
Non vi prova di un danno ingiusto suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma dell'art. 2043 derivante eventualmente dalla lesione esterna di un diritto di credito: da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto, precisando che, nell'ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile, come accade, appunto, con la disciplina normativa che regola il sistema bancario, la quale impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale che, nel caso in esame non sussiste.
Non è necessaria la prova che la banca fosse consapevole dello scopo perseguito dall'amministratore della società, che ad essa si è rivolto per ottenere gli affidamenti, non essendo richiesta una partecipazione dolosa all'illecito dell'organo gestorio: trattandosi di concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in quanto è sufficiente che la condotta sia stata connotata da colpa da parte della banca, non ravvisabile nel caso in esame.
Pag. 7 di 14 Per verificare la sussistenza di un collegamento eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentato occorre accertare, quanto alla condotta omissiva, se, secondo il giudizio fattuale tipico della causalità nell'omissione, di tipo ipotetico, fondato sul rapporto di equivalenza tra il non impedire un evento e il cagionarlo vi fosse stata la condotta doverosa omessa;
l'insolvenza si sarebbe già manifestata durante i quattro anni di affidamento e pagamento delle rate, dal 2018 al 2022 – ultima rata.
Al riguardo è condivisibile la tesi dell'opposta.
D'altra parte, nella causalità civile, si deve fare applicazione del criterio probatorio del più probabile che non (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 580 del 11/01/2008) e verificare quale, tra le diverse spiegazioni causali alternative astrattamente prospettabili sia, appunto, più probabile delle altre, tenuto conto che, nella causalità omissiva, come si è detto;
tale giudizio è necessariamente di tipo ipotetico.
Riguardo all'individuazione del danno, peraltro non provato, deve verificarsi caso per caso, se gli specifici inadempimenti come allegati siano astrattamente efficienti a produrre un tale danno, tenuto conto che possono reputarsi idonee in tal senso soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato poi nell'insolvenza.
Alla luce di quanto esposto, non sembra che vi siano ulteriori spazi per configurare, in capo alla banca neanche una responsabilità diretta della banca. come sopra specificata.
L'attività bancaria è soggetta ad obblighi di comportamento più stringenti rispetto a quelli comuni relativi all'ordinaria diligenza ed al dovere di 'neminem laedere', sicché
l'erogazione del credito si deve reputare abusiva quando viene effettuata o proseguita con dolo o colpa, senza un preventivo giudizio di meritevolezza del soggetto finanziato, oppure ad un soggetto che versi in stato di crisi conclamata.
In tali ipotesi la concessione abusiva di credito costituisce fonte di obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto finanziato e dunque è fonte di risarcimento del danno.
Tuttavia, va precisato che in simili ipotesi il danno non è configurabile 'in re ipsa', ma necessita una puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle altrui condotte che si assumono pregiudizievoli;
prova che allo stato non è stata fornita.
Pag. 8 di 14 Ciò posto, altro problema, all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni (salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c..
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa
Pag. 9 di 14 l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
Pag. 10 di 14 4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c.. (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine
Pag. 11 di 14 di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame non vi è illiceità della causa del rapporto di valuta né abuso del diritto da parte del beneficiario, la c.d. exceptio doli generalis seu presentis
Si devono inoltre richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di:
a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite,
11-01- 2008, n. 577); b. provare e dimostrare il danno patrimoniale subito;
c. provare il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla banca ed il danno patrimoniale dimostrato.
I sopra esposti principi sono espressi in adesione all'orientamento in base al quale l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno - al momento in della conclusione dei rapporti negoziali con la banca, è incontestabile che non esistesse alcuna previsione in merito;
non risultando provate le doglianze avversarie.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c..
Pag. 12 di 14 Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione.
Non vi prova di responsabilità alcuna in capo alla banca né, peraltro, degli asseriti danni;
legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio;
anche in tal senso sono condivisibili le deduzioni dell'opposta.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario/banca.
In conclusione, il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c.
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 603/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. Parte_1
C.F. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
C.F. C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_1
con l'avv. BERTOZZI ROBERTO e avv. IVAN CENNI C.F._3
OPPONENTI contro
C.F. , con l'Avv. BRANDI WILLIAM Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note di udienza in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Argomentava parte opposta: - l'opponente non individua quale nocumento avrebbe patito in conseguenza della omessa correzione della nota di iscrizione a ruolo che, preme evidenziarlo, è relativa ad un giudizio diverso rispetto a quello per cui è causa, anche se con esso connesso - l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo o, in ogni caso,
è stato superato dall'attività dell'opponente che, nonostante l'omissione, ha correttamente spiegato opposizione avverso il monitorio, con ciò sanando eventuali vizi della nota di iscrizione a ruolo che, comunque, non potranno produrre alcuna nullità stante il principio della tassatività delle cause di nullità come contenuto nel codice di rito – la censura si riferisce al solo rapporto di finanziamento (doc.n.2), mentre non si può estendere allo scoperto di conto corrente - la contestazione sia posta in modo errato e non pertinente con il risultato che l'opponente vorrebbe perseguire - parte opponente denuncia che il contratto di finanziamento sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 c.c. poiché le somme sarebbero state elargite con la consapevolezza dell'istituto di credito
Pag. 2 di 14 dell'insolvenza dell'imprenditore e, quindi sussisterebbe una mancanza dell'oggetto e/o della causa (estratto da pag. 8 atto di citazione) – l'elaborazione giurisprudenziale relativa alla concessione abusiva del credito non dichiara la nullità del rapporto contrattuale ma riconosce eventualmente solo un diritto al risarcimento del danno qualora dl finanziamento sia derivato il depauperamento del patrimonio aziendale o abbia determinato un aggravamento dell'esposizione debitoria quale conseguenza dell'incolpevole affidamento dei terzi che indotti a ritenere che l'azienda fosse solvibile in conseguenza delle iniezioni di liquidità operate dalla banca, abbiano continuato a fare affari con l'imprenditore in decozione - la sanzione per la concessione abusiva del credito non è la nullità del contratto di finanziamento, ma è il risarcimento del danno che la banca, di concerto con gli amministratori, ha causato al ceto creditorio – nel caso di specie, l'avversario non ha provato, alcun depauperamento del patrimonio aziendale o incremento dell'esposizione debitoria verso terzi a cagione del finanziamento erogato dalla banca - non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (cafr Cass. n.
24725/21) – nel caso di specie non sussistevano indici che potessero indurre la a Pt_4
ritenere che l'imprenditore non sarebbe stato in grado di restituire il prestito ricevuto, né che l'eventuale condotta dell'istituto di credito abbia provocato un appesantimento delle passività o causato altro danno - il soggetto mutuato non ha dedotto quali sarebbero i danni sofferti a causa della presunta concessione abusiva del credito che, pertanto, costituisce una domanda che non può essere accolta - nemmeno con la produzione di cui sopra gli opponenti hanno allegato o provato l'esistenza, al tempo della sottoscrizione della fideiussione (anno 2018), di un accordo limitativo della concorrenza a cui quella fideiussione desse attuazione - gli opponenti non hanno fornito la prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate - era onere dei garanti fornire la prova di un'applicazione uniforme delle stesse tra gli istituti di credito in periodo coevo
Pag. 3 di 14 a quello di stipula del contratto impugnato e dimostrare che la banca si sia effettivamente avvalsa delle pattuizioni integranti profili di distorsione della concorrenza (all'interno del mercato creditizio nazionale) e/o di lesione della libertà contrattuale del fideiussore - i fideiussori dovevano dare prova che le clausole 2, 6 e 8 erano il frutto di intese concorrenziali confluite nel contratto (e che quindi le clausole negoziali non costituissero il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidatasi sul mercato) sia della lesione della propria libertà contrattuale e che tale comportamento abbia concretamente arrecato un danno risarcibile - la parte che intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi a detto schema ABI ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005 (cfr. sentenza del Tribunale di Milano n. 10296/23,
Tribunale di Pordenone sentenza n. 190/2023/23, sentenza del Tribunale di Roma n.
9354/19, Tribunale di Monza n. 2053/18, Tribunale di Rovigo, ordinanza del 9 settembre 2018; Tribunale di Verona, ordinanza del 01 ottobre 2018; Corte d'Appello di
Milano, 20 novembre 2018, n. 5039; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16 gennaio
2019; Tribunale di Vicenza n. 414/19).
Evidenziava inoltre - come la giurisprudenza sia pressoché unanime nel ritenere che l'art. 1957 c.c. non sia applicabile qualora le parti abbiano concluso un contratto di autonomo d garanzia come nel caso di specie - la circostanza che il negozio giuridico dedotto in giudizio sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione lo si evince dal tenore letterale del documento stesso, allorché all'art. 7 si stabilisce che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio - dall'esame del contratto risulta:
1) l'impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di “annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi” (art. 2);
Pag. 4 di 14 2) l'obbligo di garantire le obbligazioni che dovessero essere dichiarate invalide nonché di restituire le somme allo stesso erogate (art. 7); 3) l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 8) – la qualificazione del negozio giuridico come contratto autonomo di garanzia risulta, di per sé, assorbente di ogni questione sollevata dall'avversario in relazione all'operatività della decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c..
Rilevava inoltre come all'atto della concessione del finanziamento (24.01.18) la società debitrice non si trovasse in condizione di insolvenza – l'inadempimento si è verificato dopo ben quattro anni dalla stipula del contratto di finanziamento (cfr. doc. 4 ultima rata pagata il 13.01.22).
In punto di sollevata prescrizione/decadenza sottolineava quanto segue “…Anche a volere considerare come dies a quo la data di estinzione del rapporto (e cioè il giorno
13.10.2022), è del tutto palese che la banca opposta, avendo notificato il decreto ingiuntivo alla società debitrice in data 17.01.2023, a in data Parte_2
13.01.2023, a il 17.01.2023 e a il Parte_1 Parte_3
31.01.2023, non è incappata in alcuna decadenza (doc.n.15) …”
Ciò posto si ritiene che non sussista inadempimento della la quale ha Pt_4
ottemperato ai propri obblighi legali e negoziali.
Non vi è evidenza degli elementi essenziali ritenuti fondanti della responsabilità contrattuale: inadempimento, danno e nesso causale.
Gli obblighi di legge e i divieti che impongono di non fare ricorso al credito bancario quando la situazione finanziaria e patrimoniale della società imporrebbe di porre quest'ultima in liquidazione e di richiedere il fallimento si traggono dal contenuto concreto della diligenza professionale a cui deve essere improntata l'attività dell'organo gestorio (art. 1176, comma 2, c.c.).
Da tale disposizione, si evince la sussistenza, da un lato, di un divieto, per l'imprenditore, di aggravare il dissesto e di proseguire nell'attività d'impresa facendo ricorso al credito o in altro modo per mascherare il dissesto o l'insolvenza; dall'altro di un obbligo, per lo stesso imprenditore, di proporre istanza di fallimento, qualora ve ne siano i presupposti.
Pag. 5 di 14 La disciplina in questione risponde ad un principio di ordine pubblico, a cui è sotteso l'interesse economico della collettività, che mira ad evitare che possano continuare ad operare sul mercato imprese decotte che dovrebbero essere sottoposte a procedura liquidatoria concorsuale, al fine di evitare l'alterazione della concorrenza nel mercato e l'inquinamento dello stesso, con possibile propagazione della crisi.
Vero è che l'amministratore della società che continua ad esercitatore l'impresa facendo indebito ricorso al credito contravviene anche alle regole del mandato a cui egli dovrebbe improntare la propria condotta, in conformità con il contratto sociale: è evidente, infatti, che così facendo egli attua una condotta gravemente colposa, se non dolosa, in contrasto con le più elementari regole della sana gestione economica.
Oltre a doversi conformare a queste regole generiche di diligenza e di prudenza, le banche, fino al 31/12/2006, erano tenute a svolgere la loro funzione di erogazione del credito valutando il rischio del credito ad essa connesso in base alle indicazioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia emanate con la Circolare n.
229 del 21/04/1999, integrate con successivi aggiornamenti, le quali, al punto 3.1
(Rischio di credito).
Quest'ultime prevedono: che l'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica;
che, nella fase istruttoria, le banche devono acquisire tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto;
che la documentazione acquisita deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato;
che essa deve permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute;
che nel caso di imprese sono acquisiti i bilanci e ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda; che le banche, per conoscere la situazione degli affidati anche nella fase di monitoraggio, devono accedere alle informazioni fornite dalla Centrale dei
Rischi; che le banche devono disporre di una base informativa continuamente aggiornata da cui risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni economiche
Pag. 6 di 14 e giuridiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie;
che le banche devono rilevare i passaggi a debito dei conti non affidati e gli sconfinamenti del credito accordato, contenendo questi rischi negli importi e nella frequenza.
Con l'entrata in vigore in data 1/01/2007 dell'accordo di Basilea II (ratificati nel 2004), la valutazione del merito creditizio imposta alle banche è divenuta ancora più stringente in quanto fondata sull'attribuzione del rating al cliente.
Non risulta dagli atti la contravvenzione della banca a queste regole di diligenza, generiche e specifiche o condotte gravemente colpose, commissive ed omissive, nell'asserito ricorso abusivo al credito (cfr. anche Cass. n. 99/17).
Non vi prova di un danno ingiusto suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma dell'art. 2043 derivante eventualmente dalla lesione esterna di un diritto di credito: da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto, precisando che, nell'ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile, come accade, appunto, con la disciplina normativa che regola il sistema bancario, la quale impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale che, nel caso in esame non sussiste.
Non è necessaria la prova che la banca fosse consapevole dello scopo perseguito dall'amministratore della società, che ad essa si è rivolto per ottenere gli affidamenti, non essendo richiesta una partecipazione dolosa all'illecito dell'organo gestorio: trattandosi di concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in quanto è sufficiente che la condotta sia stata connotata da colpa da parte della banca, non ravvisabile nel caso in esame.
Pag. 7 di 14 Per verificare la sussistenza di un collegamento eziologico tra la condotta della banca e il danno lamentato occorre accertare, quanto alla condotta omissiva, se, secondo il giudizio fattuale tipico della causalità nell'omissione, di tipo ipotetico, fondato sul rapporto di equivalenza tra il non impedire un evento e il cagionarlo vi fosse stata la condotta doverosa omessa;
l'insolvenza si sarebbe già manifestata durante i quattro anni di affidamento e pagamento delle rate, dal 2018 al 2022 – ultima rata.
Al riguardo è condivisibile la tesi dell'opposta.
D'altra parte, nella causalità civile, si deve fare applicazione del criterio probatorio del più probabile che non (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 580 del 11/01/2008) e verificare quale, tra le diverse spiegazioni causali alternative astrattamente prospettabili sia, appunto, più probabile delle altre, tenuto conto che, nella causalità omissiva, come si è detto;
tale giudizio è necessariamente di tipo ipotetico.
Riguardo all'individuazione del danno, peraltro non provato, deve verificarsi caso per caso, se gli specifici inadempimenti come allegati siano astrattamente efficienti a produrre un tale danno, tenuto conto che possono reputarsi idonee in tal senso soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato poi nell'insolvenza.
Alla luce di quanto esposto, non sembra che vi siano ulteriori spazi per configurare, in capo alla banca neanche una responsabilità diretta della banca. come sopra specificata.
L'attività bancaria è soggetta ad obblighi di comportamento più stringenti rispetto a quelli comuni relativi all'ordinaria diligenza ed al dovere di 'neminem laedere', sicché
l'erogazione del credito si deve reputare abusiva quando viene effettuata o proseguita con dolo o colpa, senza un preventivo giudizio di meritevolezza del soggetto finanziato, oppure ad un soggetto che versi in stato di crisi conclamata.
In tali ipotesi la concessione abusiva di credito costituisce fonte di obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto finanziato e dunque è fonte di risarcimento del danno.
Tuttavia, va precisato che in simili ipotesi il danno non è configurabile 'in re ipsa', ma necessita una puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle altrui condotte che si assumono pregiudizievoli;
prova che allo stato non è stata fornita.
Pag. 8 di 14 Ciò posto, altro problema, all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni (salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c..
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa
Pag. 9 di 14 l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
Pag. 10 di 14 4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c.. (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine
Pag. 11 di 14 di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame non vi è illiceità della causa del rapporto di valuta né abuso del diritto da parte del beneficiario, la c.d. exceptio doli generalis seu presentis
Si devono inoltre richiamare i principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., (cfr, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2014, n. 22987;
Cass. Civ., Sez. I, 12-06- 2014, n. 13381; Cass. Civ., Sez. III, 23-05-2014, n. 11524;
Cass. Civ., Sez. I, 30-01- 2013, n. 2185; Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039; Cass.
Civ., Sez. I, 24-05-2012, n. 8237; Cass. Civ., Sez. I, 29-10-2010, n. 22147; Cass. Civ.,
Sez. I, 17-2-2009, n. 3773 e Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26724) l'obbligo di:
a. allegare specificamente il preteso inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite,
11-01- 2008, n. 577); b. provare e dimostrare il danno patrimoniale subito;
c. provare il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla banca ed il danno patrimoniale dimostrato.
I sopra esposti principi sono espressi in adesione all'orientamento in base al quale l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno - al momento in della conclusione dei rapporti negoziali con la banca, è incontestabile che non esistesse alcuna previsione in merito;
non risultando provate le doglianze avversarie.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c..
Pag. 12 di 14 Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione.
Non vi prova di responsabilità alcuna in capo alla banca né, peraltro, degli asseriti danni;
legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso.
L'art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio;
anche in tal senso sono condivisibili le deduzioni dell'opposta.
Deve quindi ritenersi che il principio di buona fede e correttezza contrattuale, così come sostenuto dai principi solidaristici di matrice costituzionale, operi, in relazione agli interessi sottesi dai contraenti a loro esclusivo vantaggio, in funzione di riequilibrio generale ed astratto delle condizioni negoziali garantite dalla conoscenza del testo dei contratti nonché in concreto mediante la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario/banca.
In conclusione, il quadro probatorio complessivo induce a rigettare la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c.
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
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