Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NO, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2008 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 11/07/1989. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TURCHETTO ALESSANDRO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a NOVARA (NO) il 11/06/1984 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MAGNA LUANA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente 1. dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 02.09.2012 in NO tra la Sig.ra e il Sig. trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
NO dell'anno 2012 al n. 78, Parte II, Serie A, ordinando al competente ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di provvedere alle relative annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. fissi le seguenti condizioni riportate: a) affidamento del figlio in modo esclusivo alla madre, come indicato dalla ctu ed in considerazione Persona_1 delle ragioni di cui in atti, e della figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 Per_ presso la madre. I figli e avranno residenza presso la madre in NO, Viale Dante Alighieri n. Per_2
11. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere Per_2 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Pag. 1
- per sette giorni continuativi durante le ferie estive, comunicando il periodo prescelto previamente al coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
- per quanto riguarda le festività (Natale, S. Stefano, Pasqua e Pasquetta) GI le trascorrerà in modo alternato di anno in anno con il padre o la madre secondo il seguente schema, compatibilmente con i turni di lavoro: Natale + Pasquetta o S. Stefano + Pasqua. Per il Capodanno, trascorrerà i periodi di festività con i genitori ad anni alterni;
- dovrà sempre garantirsi alla madre durante tali periodi la possibilità di comunicazioni telefoniche mattina e pomeriggio con e la conoscenza aggiornata del luogo ove si trovano;
- come previsto dalla ctu, monitoraggio Per_2 delle visite del padre da parte dei servizi territorialmente competenti attraverso una serie di interventi atti a promuovere la genitorialità ed a tutelare il benessere psico-fisico dei minori;
affiancamento del Sig. nei momenti di CP_1 incontro con la figlia con un percorso educativo atto a riconoscere comportamenti adeguati e rispondenti alle Per_2 necessità della minore;
saranno i servizi territorialmente competenti a decidere quando il signor sarà CP_1 pronto ad affrontare di nuovo gli incontri con la figlia in completa autonomia. Per_ c) Disporre che il sig. provveda al mantenimento di e in via indiretta, mediante versamento CP_1 Per_2 Per_ alla sig.ra della somma di Euro 300,00 per ed € 400,00 per entro il giorno Parte_1 Per_2
10 di ogni mese, aggiornaabili secondo ISTAT, oltre al rimborso alla madre delle spese straordinarie, in misura della metà. Dette spese sono quelle di natura scolastica, sportiva, extrascolastica e medica come segue: A) Mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite ed esami specialistici prescritti dal medico curante effettuate a mezzo del SSN, b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, dermatologiche, fisioterapiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari erogati dal SSN, d) tickets sanitari, B) Mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) esame e visite specialistiche presso strutture private: 2) cure termali, visite e prodotti omeopatici;
le spese elencate nella categoria indicata con la lettera B potranno essere effettuate a favore dei figli previo assenso del padre e successiva esibizione della ricevuta. Le parti concordano che l'assenso dovrà pervenire per iscritto entro una settimana dalla richiesta scritta. C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, 2) libri di testo, materiale, corredo scolastico inizio anno riferiti al corso di studio seguito, anche in caso di scuola privata;
3) gite scolastiche senza pernottamento, 4) trasporto pubblico. D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
2) tasse universitarie private ed universitarie pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
3) corsi di specializzazione e master;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
viaggi e vacanze studio. Le spese scolastiche elencate nella categoria indicata con la lettera D dovranno essere effettuate a favore dei figli previo assenso del padre e successiva esibizione della ricevuta. E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
2) pre-scuola e doposcuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario;
3) spese per la patente. F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; 2) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori e/o dei genitori, 3) viaggi o vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
4) centro ricreativo e gruppo estivi;
5) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, 6) spese per l'acquisto di mezzo di locomozione. Le spese scolastiche elencate nella categoria indicata con la lettera F dovranno essere effettuate a favore dei figli previso assenso del padre. d) disporre a favore della madre il permesso all'espatrio con i figli per vacanze o esperienze ludiche o scolastiche.
Pag. 2 Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per parte resistente
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi è alcuna opposizione rispetto alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale e si chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con ogni conseguente adempimento presso lo stato civile. Per_ Per_
2. Affido di non vi è opposizione a che venga disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa, e che venga dato atto della totale assenza di rapporto tra padre e figlio, non certo per volontà o colpa del Sig. . Si chiede altresì che il Tribunale prenda atto della volontà delle parti di avviare il percorso di CP_1 Per_ disconoscimento della paternità, con conseguente azzeramento dell'assegno di mantenimento per
3. Affido di e regime di frequentazione che venga confermato l'affido condiviso di ad entrambi i Per_2 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un regime di frequentazione effettivo e concreto a favore del padre, da articolarsi come segue:
• Due fine settimana alternati al mese, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
• Un pomeriggio a settimana (preferibilmente il venerdì, dalle ore 15:00/16:00 alle ore 20:30, compatibilmente con i turni lavorativi del Sig. ; Controparte_1
• Vacanze estive: almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
• Festività natalizie e pasquali: alternanza annuale tra i genitori, secondo lo schema già adottato dal Tribunale di NO (es. Natale un anno con il padre, l'anno successivo con la madre;
Capodanno e Pasqua con alternanza simmetrica);
• Compleanni: presenza di entrambi i genitori, se possibile, o alternanza in caso di disaccordo;
• Piena libertà di contatto telefonico tra e il padre, anche durante i periodi di permanenza presso la Per_2 madre.
• Si chiede di ordinare interventi dei Servizi Sociali per monitorare il rispetto dei diritti di e favorire Per_2 il ripristino dei contatti con il padre e con il ramo parentale paterno e per favorire un ampliamento della frequentazione, nell'interesse di . Per_2
4. Mantenimento che il contributo di mantenimento per sia confermato nella misura di Euro 250,00 mensili, Per_2 come già stabilito dal Tribunale di NO, e che venga dato atto che tali somme sono state regolarmente versate, anche tramite il nonno paterno, il quale si riserva la ripetizione nei confronti del figlio. Si chiede che il mantenimento Per_ per sia azzerato in ragione della richiesta di disconoscimento e della totale assenza di rapporto, ovvero, in via subordinata, che sia mantenuto nella stessa misura prevista per . Per_2
5. Spese straordinarie che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive ed extrascolastiche) siano suddivise al 50% tra i genitori, secondo il protocollo del Tribunale di Torino e con le specificazioni già adottate dal Tribunale di NO.
6. Monitoraggio e servizi che sia confermato, per , il supporto educativo e il monitoraggio dei servizi sociali Per_2 solo se ritenuto realmente necessario e nella misura minima indispensabile, valorizzando la storia di una frequentazione sempre avvenuta senza alcun bisogno di intervento protettivo.
7. Rigetto delle domande avverse Si insiste per il rigetto di ogni ulteriore domanda avversaria, in particolare per quanto concerne l'aumento immotivato degli assegni di mantenimento e ogni richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale del Sig. . CP_1
Pag. 3 8. Spese Si chiede la compensazione delle spese di lite, ovvero la loro rifusione in caso di accoglimento delle domande della presente difesa.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/11/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 02.09.2012 a NO , trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di NO, anno 2012 al n. 78, Parte II, Serie A. Dalla relazione tra le parti nascevano i figli (in data 08/07/2015) e (in data Per_2 Per_1
04/10/2010). Con sentenza n. 607 del 27.10.2022, il Tribunale di NO pronunciava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e l'affidamento Per_2 del figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
• prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio di NPI e da parte dei Servizi Sociali per le finalità di cui in motivazione;
• collocazione e la residenza anagrafica di entrambi i minori presso la madre;
• regolamentazione del diritto di visita tra il padre e Per_2
• sospensione degli incontri padre/figlio;
• obbligo di di contribuire indirettamente al mantenimento dei figli mediante CP_1 corresponsione alla , l'importo mensile di € 550,00 (di cui euro 250,00 per la Parte_1 figlia ed euro 300,00 per il figlio ), Per_2 Per_1
• rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie;
• compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70.
Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione quanto a e chiedendo Per_1
l'affido esclusivo della minore Per_2
Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 27.5.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 4 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 607 del 27.10.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in data 02.09.2012 a NO;
Parte_1 Controparte_1
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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