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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 10972/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 20/08/1953 (c.f. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25/11/1957 (c.f. ) entrambi residenti a [...]C.F._2
VIA VALSESIA 45, rappresentati e difesi dall'avv. LE DONNE
ROBERTO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...]C.F._3
PETRONI 38
ADOTTANDA 2
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e hanno Parte_1 Parte_2 proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a [...] il [...], CP_1
avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda veniva accolta nella famiglia degli odierni adottanti circa venti anni fa, nell'ambito dei progetti di accoglienza dei bambini bielorussi;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottanda, nonché l'assenso dei figli biologici degli adottanti, sigg.ri e;
Persona_1 Persona_2 preso atto che entrambi i genitori dell'adottanda sono deceduti, come da certificati in atti;
rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1 Pt_2
e diretta all'adozione di ,
[...] CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ , Pt_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 23/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 10972/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 20/08/1953 (c.f. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25/11/1957 (c.f. ) entrambi residenti a [...]C.F._2
VIA VALSESIA 45, rappresentati e difesi dall'avv. LE DONNE
ROBERTO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e residente a [...]C.F._3
PETRONI 38
ADOTTANDA 2
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che e hanno Parte_1 Parte_2 proposto istanza di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a [...] il [...], CP_1
avendo instaurato con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intendono dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda veniva accolta nella famiglia degli odierni adottanti circa venti anni fa, nell'ambito dei progetti di accoglienza dei bambini bielorussi;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso degli adottanti e dell'adottanda, nonché l'assenso dei figli biologici degli adottanti, sigg.ri e;
Persona_1 Persona_2 preso atto che entrambi i genitori dell'adottanda sono deceduti, come da certificati in atti;
rilevato che gli adottanti hanno dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e Parte_1 Pt_2
e diretta all'adozione di ,
[...] CP_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ , Pt_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 23/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)