Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1319/2015 R.G. avente ad oggetto “morte” e vertente:
T R A
, , , , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nonchè in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pallara, giusta Persona_1
mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Paolis, giusta mandato in atti. Controparte_1
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 27.11.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.02.2015, , , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio la , per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto nell'incidente accaduto in data 28.07.2011 alle ore 00,45 circa in agro di Salice Per_2
Salentino.
All'uopo, deducevano che: alla guida della propria motocicletta Kawasaki, stava Per_2
percorrendo la S.P. 109 in direzione Torre Lapillo e che, giunto all'intersezione con la S.P. 107, al km
che l'impatto provocava un
“traumatismo a livello toracico” e, conseguentemente, la morte del motociclista;
che la causa dell'incidente era da attribuire all'assenza di apposita segnalazione che rendesse visibile l'aiuola spartitraffico in mancanza di pubblica illuminazione;
che pertanto la di Lecce, in qualità di CP_1
Ente proprietario, custode e manutentore della strada luogo del tragico evento, doveva ritenersi responsabile dell'occorso. Chiedevano pertanto di essere risarciti per il danno morale e da perdita del rapporto parentale sofferto in conseguenza della prematura scomparsa di , cui il padre Per_2
, e i fratelli , , , e erano molto legati, nonchè per i Per_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
danni patrimoniali rivenienti dalla distruzione della motocicletta del de cuius, da dividere pro quota;
chiedeva, inoltre, il ristoro delle spese funerarie sopportate. Parte_5
Si costituiva la , in persona del proprio Presidente/legale rappresentante p.t., Controparte_1
facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. In particolare, nel contestare le deduzioni avversarie, sosteneva di aver assolto ogni onere manutentivo posto a proprio carico dalla normativa in materia con riguardo alla strada luogo del sinistro, perfettamente asfaltata e priva di anomalie, lungo la quale erano posizionati vari segnali stradali che preannunciavano l'imminenza della rotatoria, imponevano di moderare la velocità al di sotto del limite massimo di 50 km/h e di dare la precedenza;
precisava, inoltre, di non essere tenuto a dotare di illuminazione i nodi di tipo 3 (intersezioni a raso), come quello in questione, se non in presenza di particolari condizioni ambientali locali (nebbia o foschia), nella specie inesistenti. Escludeva, pertanto, il proprio coinvolgimento nel sinistro in cui perse la vita attribuendo a Per_2
quest'ultimo l'esclusiva responsabilità dell'evento, per aver tenuto una condotta di guida imprudente, viaggiando di notte ad una velocità (70-80 km/h) superiore a quella massima consentita e comunque non commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada. Contestava, in ogni caso, anche il quantum della pretesa attorea, anche in ragione della natura unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale e di una sua inammissibile duplicazione risarcitoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita con l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di infortunistica stradale, elaborata dal Prof. . Persona_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Unico, invitate le parti a precisare le conclusioni, tratteneva la causa per la decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche e, con successiva ordinanza del 03.09.2019, rimetteva la causa sul ruolo, rilevando che le comparse conclusionali avevano evidenziato un punto di contrasto tra le parti (in ordine all'allocazione della palina segnaletica contro la quale era avvenuto l'impatto del corpo della vittima) che rendeva necessario un approfondimento istruttorio e richiamando per tali chiarimenti il CTU Guida. Stante la rinuncia all'incarico del predetto consulente, veniva nominato in sostituzione il CTU
[...]
Per_4
A seguito della scomparsa del compianto avv. , con comparsa di costituzione depositata Persona_5
il 14.05.2022 si costituiva l'avv. Antonio Pallara quale nuovo difensore degli attori , Parte_1
, , e , anche in qualità di eredi del proprio padre , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Persona_1
deceduto nelle more del giudizio.
All'udienza del 20.10.2022 parte convenuta contestava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da
, ed in calce alle procure alle liti conferite ai propri difensori e il Parte_5 Parte_1 Parte_2
Tribunale riservava di decidere sul punto unitamente al merito.
All'udienza del 27.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si respinge l'eccezione avanzata dalla difesa dell'Ente convenuto in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli attori , ed in calce Parte_5 Parte_1 Parte_2
alle procure alle liti conferite agli avv.ti , prima, e Antonio Pallara, poi, poichè tali Persona_5
documenti, recanti la sottoscrizione “per autentica” dei suddetti difensori, fanno piena prova fino a querela di falso (nella specie non proposta) della provenienza delle dichiarazioni ivi contenute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 e 2703 c.c. Com'è stato affermato dalla Suprema Corte: “La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e
125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.” (Cass. Civ. sent. n. 17473/2015).
Nel merito, l'indagine sulla fondatezza delle pretese risarcitorie è subordinata alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa, potendosi utilizzare a tal fine qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche le prove raccolte nel corso delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale n. 4381/2011 RGNR contro ignoti
(conclusosi con l'archiviazione), che entrano nel presente giudizio come prove precostituite atipiche.
Ebbene, il complesso degli elementi probatori raccolti ha dimostrato l'infondatezza delle domande proposte.
In particolare, procedendo cronologicamente a partire dal rilevamento tecnico descrittivo dei
Carabinieri di Salice Salentino, si osserva che gli stessi, intervenuti sul luogo circa 20 minuti dopo i fatti, indicavano condizioni di tempo sereno senza limitazioni di visibilità; pavimentazione asfaltata senza anomalie;
illuminazione mancante;
segnaletica verticale indicante la rotatoria posizionata a 200 m, poi di nuovo a 150 m e a 100 m;
segnaletica verticale di dare la precedenza a 150 m;
i rilievi fotografici effettuati nello stesso momento mostrano che il terzo palo posizionato nell'aiuola spartitraffico, sormontato da pannello delineatore modulare, era inclinato in avanti di circa 45 gradi;
la scarpa destra del conducente era posizionata all'interno dell'aiuola spartitraffico, alla fine della sua lunghezza;
la moto era a terra ai piedi della rotatoria, sulla strada asfaltata;
il cadavere era all'interno della rotatoria, sull'erba, come anche il casco.
Sulla base di tali rilievi i Carabinieri elaboravano una presunta dinamica del sinistro, rappresentata graficamente dallo schizzo planimetrico ivi allegato: “[...] all'intersezione con rotatoria stradale
Avetrana – Salice Salentino, per cause ignote, impattava e senza cadere saliva con la moto sull'isola precedente la rotatoria percorrendola fino al termine dei circa 13 metri, alla fine della quale urtava il segnale verticale di indicazione di direzione, perdeva il controllo della moto e sbalzato cadeva a circa
12 metri, mentre la moto scivolava per terra e si arrestava ai piedi della rotatoria.”.
La dinamica appena descritta è stata in gran parte confermata dalla consulenza elaborata su incarico del PM dal perito , nei termini di seguito riportati (pag. 22 della relazione): “...nell'inserirsi Per_6
nella canalizzazione dell'ingresso alla rotatoria, formata da un'aiuola spartitraffico a goccia posta al centro della carreggiata, impattava con la ruota anteriore contro il cordolo dell'aiuola a goccia e, proseguendo all'interno della stessa, finiva contro una palina della segnaletica, che abbatteva. L'urto faceva perdere completamente al il controllo del mezzo e la moto proseguendo in avanti finiva Pt_5
con la ruota anteriore contro il cordolo della rotatoria centrale, dove si arrestava, coricandosi sul lato destro”.
Inoltre, dopo aver escluso l'urto diretto con altro veicolo, la collisione con animali, lo scoppio degli pneumatici o altre avarie meccaniche, nonché anomalie dello stato dei luoghi che avrebbero potuto contribuire alla perdita di controllo del mezzo, il consulente concludeva individuando quale causa del sinistro la velocità tenuta dal stimata in 70-80 km/h a fronte del limite appositamente segnalato Pt_5
di 50 Km/h, “che non gli ha consentito il controllo del mezzo in una situazione viaria regolarmente segnalata e in condizioni ambientali precarie (ore notturne)” (pag. 24 della relazione).
Una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente è offerta dal CTU Prof. , Persona_3
nominato nel presente procedimento, che, però, non risulta condivisibile poiché, come già osservato dal Tribunale con ordinanza del 03.09.2019, nel ricostruire la dinamica dell'incidente il perito equivoca il posizionamento della palina segnaletica contro la quale andò ad impattare il corpo del Pt_5 collocandola all'interno della rotatoria anziché dell'aiuola spartitraffico, come invece palesemente ritratto nelle foto dell'epoca e comunque definitivamente confermato dal CTU Persona_4
nominato successivamente per fornire chiarimenti sul punto. Ciononostante, si rileva che anche a parere del CTU “può avere avuto correlazione con Per_3
l'incidente la velocità di spostamento della moto lungo la provinciale, velocità che certamente influenzò la traiettoria del prima del contatto contro il cordolo dell'isola spartitraffico.”. Pt_5
Pertanto, concludendo in ordine alla dinamica del sinistro, deve ritenersi che il a causa Pt_5 dell'elevata velocità di percorrenza, superiore a quella consentita e comunque non adeguata alle circostanze di luogo e di tempo, abbia urtato con la ruota anteriore della moto contro il cordolo dell'aiuola spartitraffico per poi proseguire la sua corsa all'interno della stessa, decedendo a seguito del violento impatto contro una palina della segnaletica ivi collocata. Dopo l'urto contro la palina insistente nell'aiuola spartitraffico, lo sviluppo maggiormente plausibile è che il corpo del e il Pt_5
suo mezzo seguirono autonome traiettorie, come prospettato dai CC di Salice Salentino, anche in considerazione della posizione in cui vennero rinvenuti il casco e la scarpa della vittima e della circostanza che l'ispezione del mezzo aveva evidenziato la “presenza di varie deformazioni derivate solo dall'uscita di strada e dall'impatto contro i cordoli dell'aiuola spartitraffico” (pag. 12 della relazione del CTU ).
Quanto affermato trova riscontro anche nella relazione del medico legale Dott. , CTU Persona_7
nominato nell'ambito del procedimento penale, il quale ha attribuito la causa della morte del motociclista ad arresto cardio-respiratorio per sfondamento toracico bilaterale: in particolare, confrontando i rilievi desunti dall'esame necroscopico con la “la segnalazione redatta dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Salice Salentino”, il Dott. ha concluso affermando che “la morte Per_7
è in rapporto di causalità materiale con lesioni di natura traumatica compatibili con il sinistro stradale descritto”. D'altra parte, come si evince chiaramente dalla memoria conclusionale del 29.03.2019 a firma dell'avv. , gli stessi attori ritengono che fu l'impatto del corpo della vittima contro la Persona_5
palina segnaletica a farlo “morire sul colpo per schiacciamento della cassa toracica, come accertato dal medico che ha effettuato la ricognizione cadaverica” (pag. 4).
A questo punto, al fine di escludere del tutto la responsabilità dell' convenuto per i fatti di causa, occorre accertare che quest'ultimo abbia rispettato gli obblighi impostigli dalla normativa di settore per la costruzione delle intersezioni stradali, applicabile nel caso di specie, e, nel caso di irregolarità, che le stesse non siano state in rapporto causale con l'evento.
In primo luogo, è infondata la doglianza circa l'assenza di apposita segnalazione che rendesse visibile l'aiuola spartitraffico in mancanza di pubblica illuminazione, a confutazione della quale si riportano le considerazioni svolte a riguardo dal CTU : “La strada è munita di segnaletica orizzontale e verticale che guida l'utenza, preavvertendola sin da una distanza di 200 metri della presenza della rotatoria e relativa canalizzazione. L'assenza di pubblica illuminazione, anche se di notevole aiuto, viene superata dalla segnaletica di preavviso” (pag. 24). Anche il CTU documentava l'esistenza di copiosa Per_3
segnaletica verticale, tra cui pannelli delineatori modulari con integrazione del dispositivo a “luce propria” posto sulla stessa palina, progettato proprio per rendere visibile il segnale anche in condizioni di scarsa visibilità, come di notte o in presenza di nebbia.
Inoltre, premesso che, in base alla normativa applicabile nella specie, “per le intersezioni a raso
l'illuminazione è obbligatoria solo nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli”, deve concludersi sul punto nel senso che “non essendo il una terra soggetta a nebbie costanti, l'illuminazione dei rondò Pt_6
extraurbani è dunque un optional” (pagg. 26 e 27 relazione CTU Guida).
Quanto ad alcune irregolarità del tratto stradale in questione, riscontrate dal suddetto consulente prendendo come parametro la normativa regolamentare di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 170/2006, si osserva preliminarmente che tale normativa non prevede l'adeguamento delle rotatorie di precedente costruzione a carico dell'Ente proprietario e pertanto non
è applicabile al caso di specie in cui la costruzione è risultata precedente al 1987. In ogni caso, alla luce della ricostruzione del sinistro per come innanzi accertata, tali “irregolarità”, riguardanti la larghezza della corsia della rotatoria e i paletti delineatori di margine posizionati sull'isola centrale, non sembrano aver avuto alcuna incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro, atteso che, per contro, l'isola di accesso spartitraffico è risultata essere a norma (tav. 6), così come il posizionamento delle paline segnaletiche poste al suo interno (pag. 42), mentre l'asserita insormontabilità del relativo cordolo risulta smentita tanto dalle convincenti argomentazioni del CTP quanto dalla accertata Per_8 circostanza che la moto del attraversò per lungo l'intera aiuola a goccia, necessariamente Pt_7
superandone il cordolo.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, può ragionevolmente affermarsi che l'unica causa del sinistro mortale in cui perse la vita fratello degli odierni attori, vada individuata nella Per_2
condotta di guida imprudente della vittima, in assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Ente convenuto.
Tanto comporta il rigetto delle domande proposte dagli attori, senza che sia necessario esaminare altri aspetti critici delle medesime.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 07.02.2015, da , Parte_1 [...]
, , , in proprio nonchè in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei confronti della;
Persona_1 Controparte_1 condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'Ente convenuto, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 150,00 per spese ed in euro 12.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Lecce, 18.02.2025. Il giudice unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.