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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2423 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, pendente
TRA
(c.f.: , in qualità di Socio accomandante e di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catanzaro via Purificato n° 18, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Francesco Pullano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione;
(P.I. ) e Parte_3 P.IVA_1
(c.f.: ), in persona del Curatore Fallimentare Avv. Parte_3 C.F._2
Eugenio Nucci, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, via L. Costanzo n.14, presso lo studio dell'Avv. Marco Reina che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al presente atto e del decreto di autorizzazione e di nomina del G.D. Dott.ssa del Persona_1
4.12.2017
- opponenti –
E
(P.I. ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(quest'ultima quale Società incorporante la ,
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V.
Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Larussa che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta a seguito di istanza di riassunzione;
- opposta –
NONCHE'
(P.I. ), e per essa in persona Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n.
81, presso lo studio dell'Avv. Grazia Gugliotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 - terza intervenuta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. in qualità di debitrice principale, nonché e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
213/2016 emesso in data 30.03.2016 dal Tribunale di Catanzaro, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 91.902,70, oltre interessi, derivante da:
- euro 74.708,38 quale saldo passivo del conto corrente n. 804856 al 30.09.2015;
- euro 17.194,32 quale debito in linea capitale del rapporto di mutuo al 06.01.2015.
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto: l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice
a favore della competenza territoriale del Tribunale di Crotone, ai sensi della clausola derogatrice la competenza territoriale di cui all'art. 10 del contratto di mutuo chirografario n° 12663590 del
06.11.2013; l'applicazione di interessi ultralegali e/o usurari;
la nullità delle applicate clausole anatocistiche;
l'applicazione delle spese di commissione di massimo scoperto e altre spese non dovute.
Hanno, inoltre, dedotto la nullità del contratto di mutuo per totale inesistenza di causa concreta e simulazione dello stesso.
Hanno dedotto, infine, la nullità del contratto di fideiussione per le medesime argomentazioni esplicitate nei confronti del contratto principale di mutuo chirografario.
Tanto premesso, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e hanno proposto domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in eccesso, nonché di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dei comportamenti commerciali scorretti ed illegittimi perpetrati dall'istituto bancario e, segnatamente, l'iscrizione della Parte_2
nell'Archivio Informatizzato degli assegni bancari e postali avvenuta in data del 13.6.2014 e l'iscrizione della alla “Centrale di Allarme Interbancaria”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto: che il foro convenzionale non era stato previsto nel contratto di mutuo de quo quale foro esclusivo e, dunque, che ciò non escluderebbe la competenza degli altri
2 fori previsti dalla legge;
che la NC opposta non avrebbe posto in essere alcun comportamento illegittimo, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, né coartato la volontà degli opponenti, inducendoli a sottoscrivere il contratto di mutuo e le fideiussioni. Ha poi contestato le eccezioni di nullità del contratto di conto corrente e di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la genericità e l'infondatezza delle contestazioni mosse, nonché la legittimità degli interessi applicati e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori su di esso operata. Ha dedotto, quindi, la correttezza del comportamento tenuto dalla e, conseguentemente, la piena validità del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
All'udienza del 20.06.2017, a fronte della dichiarazione di fallimento della e Parte_2
del socio accomandatario , il G.O.P. ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Parte_3
In data 04.07.2017 , in qualità di fideiussore della ha Parte_1 Parte_2
depositato ricorso per la riassunzione del giudizio e conseguentemente il Giudice ha fissato la nuova udienza di comparizione.
A seguito della riassunzione, si sono costituiti in giudizio il Controparte_6
e il sig. , in persona del curatore fallimentare, nonché la
[...] Parte_3 CP_1
già .
[...] Controparte_2
Espletati gli incombenti di rito, la causa è stata, quindi, istruita mediante c.t.u. contabile.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita la deducendo che nelle Controparte_4
more del giudizio il credito vantato dalla le era stato ceduto pro soluto Controparte_1 nell'ambito di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB
e che detta cessione in blocco (tra cui la posizione contrattuale in esame) era stata comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 6.6.2020 e ha insistito in tutte le difese, eccezioni, richieste e deduzioni, precedentemente svolte dalla cedente, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
Nell'udienza del 23.9.2022, la causa è stata introitata per la decisione e poi rimessa sul ruolo, con ordinanza del 30 marzo 2023, disponendo la comparizione del C.T.U., dott. , Persona_2
per rendere i necessari chiarimenti;
chiarimenti che sono stati forniti dal C.T.U., con apposita integrazione di perizia in data 21 giugno 2024.
All'udienza del 5.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta nuovamente in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente giova evidenziare che in ragione del sopravvenuto fallimento della società
e del suo accomandatario , la domanda di pagamento proposta dalla banca con Parte_3
3 l'ingiunzione di pagamento è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e del fideiussore dovrà essere revocato. Parte_3
Infatti, “nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica”
(Cass., sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6098, m. 588342, Cass., sez. 1^, 1 aprile 2005, n. 6918, m.
580237). Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606). E tale improcedibilità va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass., sez. I civ. n. 14981/06).
Residuano, pertanto, la domanda di pagamento nei confronti di , fideiussore Parte_1
della nonché la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti Parte_2
della NC opposta.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro a favore del Tribunale di Crotone, sollevata da parte opponente sul presupposto di quanto disposto dall'art. 10 del contratto di mutuo azionato in sede monitoria, che prevede quale foro competente per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, quello di
Crotone.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare l'art. 29 del codice di rito, ha chiarito ripetutamente che l'accordo delle parti, derogativo della competenza per territorio, non è idoneo ad attribuire al Tribunale ivi indicato una competenza esclusiva laddove ciò non sia espressamente pattuito. Ed infatti, “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 02/10/2020,
4 n.21010). Dunque, per attribuire al foro convenzionale carattere esclusivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., non risulta sufficiente che le parti abbiano pattuito la devoluzione al foro designato di “qualsiasi eventuale controversia”, poiché l'attribuzione al foro convenzionale del carattere di esclusività, pur non dovendo rivestire alcuna formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi ma deve discendere da inequivoca manifestazione di volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Nel caso in esame l'art. 10 del contratto di mutuo per cui è causa prevede che: “Foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello di Crotone.” (cfr. all.ti 2 e 3 del fascicolo del monitorio).
E pertanto, in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico foro competente - attraverso l'utilizzo di espressioni quali “esclusivo”,
“esclusivamente” o altre simili – la competenza del Tribunale di Crotone non può dirsi esclusiva, ma si aggiunge a quella dei fori già previsti dalla legge, e, dunque, non ha l'effetto di eliminare il concorso dei concorrenti fori delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. e delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., che consentono di radicare la competenza territoriale presso l'adito
Tribunale.
4. Ciò premesso, deve procedersi preliminarmente all'esame della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti, volta alla declaratoria della nullità del contratto di mutuo chirografario del 6.11.2013 e, conseguentemente, della fidejussione del 6.11.2013 n. 16024882, sul presupposto che il predetto mutuo sarebbe stato stipulato al solo fine di consolidare il credito della
NC e ripianare la l'esposizione debitoria del conto corrente n. 804856, il cui saldo debitore sarebbe viziato da anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto priva di causa ed altri addebiti non dovuti.
Ha inoltre dedotto che la avrebbe imposto la sottoscrizione del mutuo e delle CP_2
fideiussioni abusando della propria posizione dominante e che avrebbe violato l'obbligo di diligenza qualificata sulla stessa gravante, erogando il credito senza procedere ad un accurato esame del merito creditizio del cliente.
Le domane devono essere rigettate
Al riguardo mette conto richiamare quanto affermato dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite (n. 5841/2025) in merito al mutuo c.d. solutorio, che ha definitivamente sancito la legittimità del c.d. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme
5 vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
In particolare, con la suddetta pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
La conclusione è conforme all'orientamento accreditato, espresso di recente anche da Cass. civ. n. 23149/2022 secondo la quale “il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23149/2022, in senso conforme n.
37654/2021, n. 17194/15 e n. 1945/99).
E pertanto, la circostanza di fatto, che il conto corrente dovesse presentare un saldo attivo, anziché passivo e, dunque, l'inutilità della provvista (ove effettivamente destinata esclusivamente all'estinzione di quei debiti), per la parte mutuataria, non incide sulla causa, neppure quale funzione concreta del contratto: la consistenza esatta del saldo, infatti, alla stregua delle contestazioni sollevate in sede giudiziaria dalla è nozione molto posteriore al momento della Parte_2
conclusione del mutuo, ed allora (se non tuttora, sino alla definizione della controversie) sconosciuta.
Ne consegue che, anche ove le somme fossero state concretamente adoperate per ripianare una pregressa esposizione debitoria, ciò non determinerebbe in ogni caso la nullità del mutuo.
Nel caso di specie, inoltre, è pacifico e comunque documentato l'accredito dell'importo finanziato di euro 75.000,00 alla società così che, alla luce dei principi sopra Parte_2
esposti, va esclusa l'invalidità o inefficacia del contratto, restando irrilevante la destinazione finale della somma.
In ogni caso, l'asserito collegamento non risulta dimostrato.
6 Con specifico riguardo al collegamento negoziale tra un rapporto di conto corrente e un contratto di mutuo, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che tale collegamento è provato allorché ricorrano «sia il requisito oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario), sia il requisito soggettivo (costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale)» (Cass. n. 9475/2022).
In sostanza, la corte di legittimità ha già in più occasioni chiarito che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1,
Sent. n. 12567 del 2004).
Nel caso di specie parte opponente fonda la dedotta nullità sull'unica circostanza che il finanziamento in esame sia stato erogato mediante accredito sul conto corrente. E tuttavia, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, tale circostanza non può ritenersi sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo.
Stante la validità del contratto di mutuo in esame, ne consegue che non può concludersi per l'invalidità del contratto di fideiussione specifica n. 16024882 stipulato da e Parte_3
a garanzia delle obbligazioni assunte con il mutuo, anche se qualificato quale Parte_1 obbligazione accessoria di garanzia: in forza del principio “accessorium sequitur principale”, la validità del rapporto principale garantito si estende anche alle garanzie personali che, appunto, ad esso accedono.
Quanto all'ipotizzata concessione abusiva di credito, non è chiara la contestazione nel senso che non è stato esplicitato quale sarebbe il danno asseritamente patito dalla società (abusivamente) finanziata e, comunque, la violazione di regole di condotta non può dar luogo alla nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
Parimenti infondata è la domanda di annullamento del contratto di mutuo, sull'assunto che la
NC opposta avrebbe costretto gli opponenti alla sottoscrizione dello stesso. Ed infatti, parte
7 opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio del comportamento abusivo asseritamente tenuto dalla e tale da indurre coercitivamente la controparte alla stipula del mutuo CP_2
chirografario per cui è causa.
Infine, gli opponenti hanno dedotto, per vero del tutto genericamente, l'inefficacia e la nullità della clausola di cui al punto 8 della garanzia fideiussoria, stante l'omessa doppia sottoscrizione di validazione delle clausole vessatorie.
Orbene, costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 41994 del 30/12/2021 in materia di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust) quello per cui l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata.
Ma “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Ebbene, nessuna allegazione e nessuna prova è stata a tal fine offerta dagli opponenti, che ne erano onerati.
Ciò posto, giova rilevare che i fideiussori non hanno dedotto alcunché, limitandosi ad eccepire la nullità della clausola vessatoria senza precisare quali effetti deriverebbero dalla espunzione della predetta clausola.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
5. In relazione poi al contratto di conto corrente, gli opponenti hanno dedotto: l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c.;
l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati;
e l'applicazione delle spese di massimo scoperto e di altre spese non dovute.
Al riguardo, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/01) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne consegue che il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto di credito, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
8 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., n. 22123/09; Cass., n.
8718/00; Cass., n. 11417/97) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie parte opposta ha sicuramente adempiuto al proprio onere probatorio in relazione al rapporto di mutuo, per il quale risulta prodotto il contratto di finanziamento e la prova dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente n. 804856 (circostanze non contestate da parte opponente), e per il rapporto di conto corrente n. 804856, per il quale è stato prodotto il contratto e la serie integrale degli estratti conto dall'apertura fino al passaggio in sofferenza, come anche confermato dal TU (cfr. pag. 15 della consulenza depositata in data 1.10.2019).
Ebbene quanto al rapporto di conto corrente, questo Giudice ritiene, innanzitutto, di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., atteso che esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa e della normativa “ratione temporis” applicabile.
5.1. Per quanto concerne la dedotta illegittimità - e dunque nullità - della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, si osserva quanto segue.
Evitando di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle conseguenze della nullità della clausola anatocistica, è sufficiente, al riguardo, richiamare la pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass. civ., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418) che ha consolidato un orientamento ormai divenuto granitico, tale da diventare vero e proprio diritto vivente: dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
È, altresì, noto che - a seguito della novella introdotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto
1999 n. 342, che ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB (il quale ora dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”), nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato
9 attuazione alla normativa primaria - è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che passivi.
La predetta delibera ha stabilito, all'art. 7, che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore avrebbero dovuto essere adeguate alla nuova disciplina entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo l° luglio;
ha altresì stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna nonché mediante opportuna comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, mentre nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.
Sennonché, le condizioni contrattuali posteriori al 2000 - che prevedono la legittimità dell'anatocismo bancario trimestrale - sono senz'altro peggiorative di quelle anteriormente vigenti, per le quali nessuna forma di capitalizzazione sarebbe stata ammissibile: come già chiarito sopra, infatti, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi originariamente pattuita dalle parti comporta l'esclusione di qualsivoglia capitalizzazione nei rapporti tra banca e cliente;
pertanto, rispetto a tale regime, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, resa possibile in seguito alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, costituisce un peggioramento delle pregresse condizioni contrattuali (per tali dovendosi intendere - come ovvio - quelle risultanti dalle clausole valide pattuite tra le parti), con la conseguenza che l'approvazione della clientela è assolutamente necessaria (cfr. Trib. Lamezia Terme 18 aprile 2016).
In tal modo deve escludersi la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendosi invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19.05.2020,
n. 9140; Cass. 21.10.2019, nn. 26769 e 26779).
Nel caso di specie, pertanto deve essere ritenuta l'invalidità della previsione contrattuale del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante l'assenza di un uso normativo idoneo a derogare il precetto dettato dall'art. 1283 cod. civ., rilevando che per il periodo successivo al primo luglio 2000 non risulta l'approvazione specifica di alcuna clausola sulla capitalizzazione degli interessi, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, trattandosi di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
10 Di conseguenza, questi Tribunale ha dato incarico al TU di espungere dal ricalcolo dei rapporti di conto corrente la capitalizzazione degli interessi, poiché in presenza di una nullità della clausola anatocistica non deve essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Infine, si precisa che la Suprema Corte, Sezione 1^, con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024
(in CED Cassazione, Rv. 671966 - 01), ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del
2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione
è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
In conclusione, occorre fare riferimento al calcolo elaborato dal TU che ha eliminato ogni capitalizzazione.
5.2. Per quanto riguarda l'usurarietà degli interessi, gli opponenti hanno eccepito che, mediante l'inclusione della commissione di massimo scoperto nel T.E.G. e tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e delle spese a qualsiasi titolo corrisposte, secondo i criteri di cui alla legge 108/1996, sarebbe stato superato il tasso-soglia, con conseguente usurarietà degli interessi: ciò sul rilievo che, ai fini della determinazione del T.E.G., l'unica norma vincolante per il Giudice sia la disciplina recata dalla l. 108/1996, a nulla rilevando le circolari emesse dalla NC d'LI, in quanto sprovviste di portata normativa.
Anzitutto ai fini del calcolo dell'usura, si ritiene doveroso aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che “Le istruzioni della NC d'Itala in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate” (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).
Ed infatti, la formula indicata dalle Istruzioni della NC d'LI, come ritenuto da ripetuta e condivisibile giurisprudenza di legittimità, consente il rispetto del principio di simmetria ed omogeneità, in virtù del quale debbono essere utilizzati, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, di talché appare l'unica formula in concreto utilizzabile (Cass.
Civ., SS.UU., n. 12965/2016; Cass. Civ., n. 16303/2018; Cass. Civ., n. 26286/2019; Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020).
Tanto premesso, il consulente, dopo aver chiarito che, riguardo la metodologia di calcolo del
TEG del conto corrente in esame, “si è attenuto al dettato dell'art.2 della legge n.108/1996 che dispone: “…Il Ministro del Tesoro, sentiti la NC d'LI e l rileva trimestralmente il CP_7
T.E.G.M. (medio), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
11 quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall e dalla NC d'LI ai sensi degli CP_7
articoli 106 e 107 del D. lgs 1° Settembre 1993 n° 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura…”. Pertanto, concorrono a far parte del costo del denaro: gli interessi ultra legali, gli addebiti per la tenuta del conto, per i servizi di incasso e servizi accessori, per il rinnovo del fido, le spese sostenute per servizi assicurativi, la commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi;
escluse solo imposte e tasse.” (v. pagg. 6 e 7 integrazione peritale) e di avere effettuato tutte le comparazioni previste nel quesito in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte SS.UU. n.16303 del 20.6.2018, ha rilevato il superamento del tasso soglia nel I e II Trimestre 2001e nel IV trimestre 2009. Per tali trimestri, nei prospetti di rideterminazione del saldo contabile non ha applicato alcun interesse passivo.
Al riguardo si evidenzia che il superamento del “livello soglia d'usura” nei trimestri evidenziati dal C.T.U. è dipeso da una modifica unilaterale delle condizioni applicate dall'istituto, sicché è corretta l'eliminazione di ogni posta addebitata a titolo di costo del credito trattandosi nella sostanza di una nuova pattuizione intercorsa tra la banca e la società cliente formatasi a seguito del silenzio-assenso di quest'ultima a fronte delle modifiche comunicatele dalla prima.
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata, sia con riferimento al momento della stipula del contratto, sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio, l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali
“consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla
NC d'LI nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria (interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è
12 usurario ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni (v. in questi termini
Corte Appello di Venezia n. 973/2025).
Tali principi sono stati correttamente richiamati ed applicati dal consulente tecnico d'ufficio
(cfr. pp. 7 e 8 dell'integrazione peritale peritale), il quale ha concluso che “l'Istituto bancario ha effettuato una variazione in aumento dei tassi debitori entro-fido ed extra-fido (peggiorativa per il correntista)… Conferma, come già esposto nella precedente relazione, che tale variazione unilaterale possa configurarsi quale nuova pattuizione delle condizioni contrattuali e, nella fattispecie, il superamento del tasso soglia possa intendersi quale “usura genetica”.”.
5.3. Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della pattuizione della per Pt_4
mancanza di causa, atteso che la stessa sarebbe stata calcolata non sulla somma affidata e resa disponibile dalla ma, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il CP_2
trimestre) e per tutti i giorni di riferimento.
La doglianza appare del tutto infondata, in quanto, al riguardo, la giurisprudenza assolutamente consolidata (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 870/2006) ha sancito che “È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di per mancanza di Parte_5
causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n.
2/2009, la previsione della Commissione di trovava giustificazione nella Parte_5
funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.
Più di recente, la Suprema Corte, ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185/2008, nel disciplinare la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. civ., n. 12965/2016).
Infine, il ctu ha evidenziato che “nel contratto di apertura del conto corrente è stata prevista la percentuale di applicazione della commissione di massimo scoperto. Nello specifico risulta calcolata con periodicità trimestrale nella misura inizialmente pattuita e in linea con le condizioni contrattuali concordate;
ogni successiva variazione è stata comunicata con gli estratti conto periodicamente trasmessi al correntista” (v. pagg. 12 e 13 relazione peritale depositata in data
1.10.2019).
Sennonché, con riferimento alla commissione omnicomprensiva ha evidenziato che la stessa è stata calcolata e addebitata secondo le prescrizioni previste dall'art. 117 bis TUB e successive
13 modifiche e integrazioni;
tuttavia agli atti non si rinviene alcun documento dal quale possa evincersi l'avvenuta pattuizione tra le parti della commissione omnicomprensiva (v. pagg. 13 e 14 relazione peritale depositata in data). Tali importi, nella rideterminazione dei rispettivi saldi, devono essere, pertanto, espunti.
6. Alla luce di quanto esposto, ne consegue che deve essere condivisa l'ipotesi di ricalcolo, elaborata dal C.T.U. nella Tabella pag. 15 dell'integrazione alla relazione peritale, allegato n. 3, di talché il saldo complessivo del contratto di conto corrente n. 804956 va rideterminato da € -
74.708,38 in € -17.493,16 al 30.09.2015.
7. In via riconvenzionale, gli opponenti hanno, inoltre, chiesto condannarsi la NC opposta al risarcimento dei danni subiti, oltre che per aver addebitato interessi usurari ed anatocistici nonché ulteriori costi non dovuti, anche a causa dell'illegittima iscrizione presso l'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali di cui all'art. 10 bis della Legge 15.12.1990 n. 386, nonché dell'iscrizione del suo nominativo nella Centrale dei Rischi della NC d'LI per un importo non dovuto ed illegittimamente conteggiato, adducendo che, per tale ragione, la società sarebbe stata privata della possibilità di ottenere finanziamenti da altri Istituti di credito e di risanare la propria posizione debitoria.
Anche la suddetta domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Per quanto concerne l'illegittimità del protesto e la conseguente iscrizione del nominativo del medesimo nell'archivio CAI si osserva quanto segue.
In via di premessa,, va rilevato che l'emissione di un assegno in assenza di provvista costituisce un illecito amministrativo ai sensi della Legge 386/1990 (cfr. per la fattispecie art. 2) - così come modificata dal D.L. vo 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) - mentre, sul piano civilistico, si presta ad essere valutato sotto il duplice profilo dell'illecito civile o dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento. Le conseguenze che derivano dall'attuazione della condotta di cui sopra – così come ricavate dal R.D 1736/33 (Legge Assegni), dalla Legge
386/1990, nonché dalla Circolare 166009/2003 della NC d'LI – sono, in linea generale, le seguenti: l'emittente è passibile di sanzione ammnistrativa ai sensi dell' art. 2 L 386/1990 già sopra richiamato;
la banca trattaria deve dare corso alla levazione del protesto che consiste in un atto pubblico e formale con il quale un notaio, o altro pubblico ufficiale, accerta il mancato pagamento del titolo pubblicando detto inadempimento presso il registro informatico dei protesti;
il Prefetto, conseguenza solo eventuale, può emettere un provvedimento di interdizione pubblica nei confronti del traente;
quest'ultimo deve pagare una penale pari al 10% dell'importo indicato nell'assegno; la banca trattaria, anche questa conseguenza solo eventuale, può emettere ordine di revoca
14 dell'autorizzazione a quel correntista ad emettere assegni;
infine, la banca pagina 4 di 8 deve effettuare la segnalazione del nominativo del traente alla Centrale di Allarme Interbancaria (di poi
CAI); segue quindi la registrazione del “cattivo pagatore” in un database nazionale al fine di portare a conoscenza degli altri intermediari bancari del rischio di intrattenere rapporti giuridici e commerciali con il soggetto segnalato. Va, altresì, rilevato che, trattandosi di illecito istantaneo, esso si consuma con la presentazione del titolo all'incasso ex art. 34 L.A. (cfr. Cass. 19412/2017)
La ratio sottesa alle norme sopra riportate è quella di regolamentare un interesse generale di carattere economico e di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti assicurando tutela all' affidamento che la collettività ripone nell'assegno come mezzo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il bene giuridico tutelato, quindi, è la fede pubblica.
Orbene, nel caso di specie, l'attore sostiene la natura illegittima del protesto levato nei suoi confronti dalla banca convenuta. L'illegittimità vi è quando l'atto è stato generato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle norme da questa previste.
Ciò posto nel caso in esame l'attore ha affermato che in data 8.5.2014 la ha elevato CP_2
protesto dell'assegno per difetto di provvista, mentre in data 14.5.2014, a mezzo raccomandata ricevuta in data 21.5.2014 (v. doc. n. 4 fascicolo di parte opponente), ha inviato alla Parte_2
il preavviso di revoca con intimazione di pagamento dell'importo entro sessanta giorni, pena l'iscrizione del nominativo del medesimo nell'archivio CAI. Dai documenti prodotti da parte opponente risulta che in data 13.6.2014 il protesto è stato iscritto nel relativo registro (doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte attrice) e che la società ha effettuato il pagamento in Parte_2
data 2.7.2014 ricevendo, contestualmente, “Attestazione di pagamento tardivo” dalla NC.
Stante la sequenza dei fatti, così come delineata, deve ritenersi che la levata del protesto effettuata dalla banca convenuta, sia formalmente e sostanzialmente ineccepibile giacché avvenuta nel rispetto della normativa sopra delineata. Il protesto, infatti, è stato levato dopo la presentazione del titolo all'incasso (art. 34 L.A) e quindi quando l'illecito era già stato consumato. Non si ravvisa alcuna disposizione che consenta di evitare la levata del protesto in caso di traenza di un assegno in assenza di provvista e già presentato per l'incasso. Non si ravvisa neppure alcuna disposizione che consenta di ritenere che sia possibile evitare detta levata sulla scorta della sola attivazione della procedura di richiamo da parte del traente e senza che sia intervenuto l'immediato pagamento dell'importo dovuto o la immediata reintegrazione della provvista sul conto.
In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno, inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale in virtù del rapporto bancario intercorso tra le parti, appare generica ed infondata.
15 Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa”
e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto “verosimilmente” pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto)” (vds. Cass. n. 31537/2018). La stessa Suprema Corte, anche con riferimento al danno patrimoniale, ha precisato che “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento” (vds. Cass. n. 21865/2013).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitato a generiche allegazioni, riservando la quantificazione del danno con apposita perizia da depositarsi in corso di causa che, tuttavia, non è stata mai depositata.
Analogo ragionamento vale con riferimento alla domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima iscrizione nella Centrale dei Rischi della NC d'LI.
Anche al riguardo giova ricordare che il danno, patrimoniale e non, conseguente all'illegittima segnalazione nella C.R. non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza (cfr. Cass. n.
4881 del 3.4.2001, Cass. n. 20885 del 20.8.2019, Cass. n. 7594 del 28.3.2018); intanto si predica la risarcibilità del danno ingiusto in quanto il danneggiato ne alleghi e provi l'esistenza, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c.. Il risarcimento del danno ingiusto da illegittima segnalazione, invero, non può essere svincolato dall'accertamento dell'esistenza e della reale entità del danno, nonché del nesso causale tra la condotta, che si assume illecita, e il danno conseguenza, atteso che la funzione del risarcimento è di natura restitutoria e giammai sanzionatoria, essendo volto a ripristinare la sfera patrimoniale del danneggiato nella situazione antecedente all'ingiusta lesione.
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito la prova dell'esistenza di alcun danno.
In particolare, gli opponenti si sono riservati di provarne il quantum con un elaborato tecnico di parte che hanno dichiarato essere in corso di redazione ma che non hanno mai depositato.
16 8. In conclusione, l'opposizione può trovare accoglimento unicamente sotto i profili sopra evidenziati.
In ragione di ciò, deve revocarsi il decreto ingiuntivo con condanna del solo fideiussore
, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
34.687,48, di cui € 17.493,16 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 805846 ed €
17.194,32 per l'inadempimento del contratto di mutuo n. 12663590 del 6.11.2013, in luogo della maggior somma di € 91.902,70, di cui all'opposto decreto, oltre interessi, al tasso convenzionale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio, incluse le spese di C.T.U..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti della
[...]
e dell'accomandatario Parte_3 Parte_3
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 213/2016 emesso dal Tribunale di
[...]
Catanzaro in data 31.3.2016;
2. in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
213/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 31.3.2016 e condanna Parte_1
, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento in favore della
[...] CP_1
già , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., della somma di € 34.687,48, oltre interessi, al tasso convenzionale dalla data della domanda fino al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese le spese di
C.T.U., così come liquidate con separati decreti.
Catanzaro, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
17 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2423 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, pendente
TRA
(c.f.: , in qualità di Socio accomandante e di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catanzaro via Purificato n° 18, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Francesco Pullano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione;
(P.I. ) e Parte_3 P.IVA_1
(c.f.: ), in persona del Curatore Fallimentare Avv. Parte_3 C.F._2
Eugenio Nucci, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, via L. Costanzo n.14, presso lo studio dell'Avv. Marco Reina che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al presente atto e del decreto di autorizzazione e di nomina del G.D. Dott.ssa del Persona_1
4.12.2017
- opponenti –
E
(P.I. ) già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(quest'ultima quale Società incorporante la ,
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via V.
Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Larussa che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta a seguito di istanza di riassunzione;
- opposta –
NONCHE'
(P.I. ), e per essa in persona Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n.
81, presso lo studio dell'Avv. Grazia Gugliotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 - terza intervenuta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. in qualità di debitrice principale, nonché e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
213/2016 emesso in data 30.03.2016 dal Tribunale di Catanzaro, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 91.902,70, oltre interessi, derivante da:
- euro 74.708,38 quale saldo passivo del conto corrente n. 804856 al 30.09.2015;
- euro 17.194,32 quale debito in linea capitale del rapporto di mutuo al 06.01.2015.
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto: l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice
a favore della competenza territoriale del Tribunale di Crotone, ai sensi della clausola derogatrice la competenza territoriale di cui all'art. 10 del contratto di mutuo chirografario n° 12663590 del
06.11.2013; l'applicazione di interessi ultralegali e/o usurari;
la nullità delle applicate clausole anatocistiche;
l'applicazione delle spese di commissione di massimo scoperto e altre spese non dovute.
Hanno, inoltre, dedotto la nullità del contratto di mutuo per totale inesistenza di causa concreta e simulazione dello stesso.
Hanno dedotto, infine, la nullità del contratto di fideiussione per le medesime argomentazioni esplicitate nei confronti del contratto principale di mutuo chirografario.
Tanto premesso, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e hanno proposto domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in eccesso, nonché di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dei comportamenti commerciali scorretti ed illegittimi perpetrati dall'istituto bancario e, segnatamente, l'iscrizione della Parte_2
nell'Archivio Informatizzato degli assegni bancari e postali avvenuta in data del 13.6.2014 e l'iscrizione della alla “Centrale di Allarme Interbancaria”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto: che il foro convenzionale non era stato previsto nel contratto di mutuo de quo quale foro esclusivo e, dunque, che ciò non escluderebbe la competenza degli altri
2 fori previsti dalla legge;
che la NC opposta non avrebbe posto in essere alcun comportamento illegittimo, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, né coartato la volontà degli opponenti, inducendoli a sottoscrivere il contratto di mutuo e le fideiussioni. Ha poi contestato le eccezioni di nullità del contratto di conto corrente e di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la genericità e l'infondatezza delle contestazioni mosse, nonché la legittimità degli interessi applicati e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori su di esso operata. Ha dedotto, quindi, la correttezza del comportamento tenuto dalla e, conseguentemente, la piena validità del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
All'udienza del 20.06.2017, a fronte della dichiarazione di fallimento della e Parte_2
del socio accomandatario , il G.O.P. ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Parte_3
In data 04.07.2017 , in qualità di fideiussore della ha Parte_1 Parte_2
depositato ricorso per la riassunzione del giudizio e conseguentemente il Giudice ha fissato la nuova udienza di comparizione.
A seguito della riassunzione, si sono costituiti in giudizio il Controparte_6
e il sig. , in persona del curatore fallimentare, nonché la
[...] Parte_3 CP_1
già .
[...] Controparte_2
Espletati gli incombenti di rito, la causa è stata, quindi, istruita mediante c.t.u. contabile.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita la deducendo che nelle Controparte_4
more del giudizio il credito vantato dalla le era stato ceduto pro soluto Controparte_1 nell'ambito di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB
e che detta cessione in blocco (tra cui la posizione contrattuale in esame) era stata comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 6.6.2020 e ha insistito in tutte le difese, eccezioni, richieste e deduzioni, precedentemente svolte dalla cedente, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
Nell'udienza del 23.9.2022, la causa è stata introitata per la decisione e poi rimessa sul ruolo, con ordinanza del 30 marzo 2023, disponendo la comparizione del C.T.U., dott. , Persona_2
per rendere i necessari chiarimenti;
chiarimenti che sono stati forniti dal C.T.U., con apposita integrazione di perizia in data 21 giugno 2024.
All'udienza del 5.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta nuovamente in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente giova evidenziare che in ragione del sopravvenuto fallimento della società
e del suo accomandatario , la domanda di pagamento proposta dalla banca con Parte_3
3 l'ingiunzione di pagamento è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e del fideiussore dovrà essere revocato. Parte_3
Infatti, “nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica”
(Cass., sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6098, m. 588342, Cass., sez. 1^, 1 aprile 2005, n. 6918, m.
580237). Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi,
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606). E tale improcedibilità va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (Cass., sez. I civ. n. 14981/06).
Residuano, pertanto, la domanda di pagamento nei confronti di , fideiussore Parte_1
della nonché la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti Parte_2
della NC opposta.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Catanzaro a favore del Tribunale di Crotone, sollevata da parte opponente sul presupposto di quanto disposto dall'art. 10 del contratto di mutuo azionato in sede monitoria, che prevede quale foro competente per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, quello di
Crotone.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare l'art. 29 del codice di rito, ha chiarito ripetutamente che l'accordo delle parti, derogativo della competenza per territorio, non è idoneo ad attribuire al Tribunale ivi indicato una competenza esclusiva laddove ciò non sia espressamente pattuito. Ed infatti, “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 02/10/2020,
4 n.21010). Dunque, per attribuire al foro convenzionale carattere esclusivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., non risulta sufficiente che le parti abbiano pattuito la devoluzione al foro designato di “qualsiasi eventuale controversia”, poiché l'attribuzione al foro convenzionale del carattere di esclusività, pur non dovendo rivestire alcuna formula sacramentale, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi ma deve discendere da inequivoca manifestazione di volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Nel caso in esame l'art. 10 del contratto di mutuo per cui è causa prevede che: “Foro competente per ogni eventuale controversia sarà quello di Crotone.” (cfr. all.ti 2 e 3 del fascicolo del monitorio).
E pertanto, in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico foro competente - attraverso l'utilizzo di espressioni quali “esclusivo”,
“esclusivamente” o altre simili – la competenza del Tribunale di Crotone non può dirsi esclusiva, ma si aggiunge a quella dei fori già previsti dalla legge, e, dunque, non ha l'effetto di eliminare il concorso dei concorrenti fori delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. e delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., che consentono di radicare la competenza territoriale presso l'adito
Tribunale.
4. Ciò premesso, deve procedersi preliminarmente all'esame della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti, volta alla declaratoria della nullità del contratto di mutuo chirografario del 6.11.2013 e, conseguentemente, della fidejussione del 6.11.2013 n. 16024882, sul presupposto che il predetto mutuo sarebbe stato stipulato al solo fine di consolidare il credito della
NC e ripianare la l'esposizione debitoria del conto corrente n. 804856, il cui saldo debitore sarebbe viziato da anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto priva di causa ed altri addebiti non dovuti.
Ha inoltre dedotto che la avrebbe imposto la sottoscrizione del mutuo e delle CP_2
fideiussioni abusando della propria posizione dominante e che avrebbe violato l'obbligo di diligenza qualificata sulla stessa gravante, erogando il credito senza procedere ad un accurato esame del merito creditizio del cliente.
Le domane devono essere rigettate
Al riguardo mette conto richiamare quanto affermato dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite (n. 5841/2025) in merito al mutuo c.d. solutorio, che ha definitivamente sancito la legittimità del c.d. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme
5 vengono “automaticamente ed immediatamente” utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
In particolare, con la suddetta pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato che: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
La conclusione è conforme all'orientamento accreditato, espresso di recente anche da Cass. civ. n. 23149/2022 secondo la quale “il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23149/2022, in senso conforme n.
37654/2021, n. 17194/15 e n. 1945/99).
E pertanto, la circostanza di fatto, che il conto corrente dovesse presentare un saldo attivo, anziché passivo e, dunque, l'inutilità della provvista (ove effettivamente destinata esclusivamente all'estinzione di quei debiti), per la parte mutuataria, non incide sulla causa, neppure quale funzione concreta del contratto: la consistenza esatta del saldo, infatti, alla stregua delle contestazioni sollevate in sede giudiziaria dalla è nozione molto posteriore al momento della Parte_2
conclusione del mutuo, ed allora (se non tuttora, sino alla definizione della controversie) sconosciuta.
Ne consegue che, anche ove le somme fossero state concretamente adoperate per ripianare una pregressa esposizione debitoria, ciò non determinerebbe in ogni caso la nullità del mutuo.
Nel caso di specie, inoltre, è pacifico e comunque documentato l'accredito dell'importo finanziato di euro 75.000,00 alla società così che, alla luce dei principi sopra Parte_2
esposti, va esclusa l'invalidità o inefficacia del contratto, restando irrilevante la destinazione finale della somma.
In ogni caso, l'asserito collegamento non risulta dimostrato.
6 Con specifico riguardo al collegamento negoziale tra un rapporto di conto corrente e un contratto di mutuo, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che tale collegamento è provato allorché ricorrano «sia il requisito oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario), sia il requisito soggettivo (costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale)» (Cass. n. 9475/2022).
In sostanza, la corte di legittimità ha già in più occasioni chiarito che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1,
Sent. n. 12567 del 2004).
Nel caso di specie parte opponente fonda la dedotta nullità sull'unica circostanza che il finanziamento in esame sia stato erogato mediante accredito sul conto corrente. E tuttavia, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra riportate, tale circostanza non può ritenersi sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo.
Stante la validità del contratto di mutuo in esame, ne consegue che non può concludersi per l'invalidità del contratto di fideiussione specifica n. 16024882 stipulato da e Parte_3
a garanzia delle obbligazioni assunte con il mutuo, anche se qualificato quale Parte_1 obbligazione accessoria di garanzia: in forza del principio “accessorium sequitur principale”, la validità del rapporto principale garantito si estende anche alle garanzie personali che, appunto, ad esso accedono.
Quanto all'ipotizzata concessione abusiva di credito, non è chiara la contestazione nel senso che non è stato esplicitato quale sarebbe il danno asseritamente patito dalla società (abusivamente) finanziata e, comunque, la violazione di regole di condotta non può dar luogo alla nullità del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
Parimenti infondata è la domanda di annullamento del contratto di mutuo, sull'assunto che la
NC opposta avrebbe costretto gli opponenti alla sottoscrizione dello stesso. Ed infatti, parte
7 opponente non ha fornito alcun riscontro probatorio del comportamento abusivo asseritamente tenuto dalla e tale da indurre coercitivamente la controparte alla stipula del mutuo CP_2
chirografario per cui è causa.
Infine, gli opponenti hanno dedotto, per vero del tutto genericamente, l'inefficacia e la nullità della clausola di cui al punto 8 della garanzia fideiussoria, stante l'omessa doppia sottoscrizione di validazione delle clausole vessatorie.
Orbene, costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 41994 del 30/12/2021 in materia di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust) quello per cui l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata.
Ma “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Ebbene, nessuna allegazione e nessuna prova è stata a tal fine offerta dagli opponenti, che ne erano onerati.
Ciò posto, giova rilevare che i fideiussori non hanno dedotto alcunché, limitandosi ad eccepire la nullità della clausola vessatoria senza precisare quali effetti deriverebbero dalla espunzione della predetta clausola.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
5. In relazione poi al contratto di conto corrente, gli opponenti hanno dedotto: l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c.;
l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati;
e l'applicazione delle spese di massimo scoperto e di altre spese non dovute.
Al riguardo, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/01) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne consegue che il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto di credito, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
8 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., n. 22123/09; Cass., n.
8718/00; Cass., n. 11417/97) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso di specie parte opposta ha sicuramente adempiuto al proprio onere probatorio in relazione al rapporto di mutuo, per il quale risulta prodotto il contratto di finanziamento e la prova dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente n. 804856 (circostanze non contestate da parte opponente), e per il rapporto di conto corrente n. 804856, per il quale è stato prodotto il contratto e la serie integrale degli estratti conto dall'apertura fino al passaggio in sofferenza, come anche confermato dal TU (cfr. pag. 15 della consulenza depositata in data 1.10.2019).
Ebbene quanto al rapporto di conto corrente, questo Giudice ritiene, innanzitutto, di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., atteso che esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa e della normativa “ratione temporis” applicabile.
5.1. Per quanto concerne la dedotta illegittimità - e dunque nullità - della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista, si osserva quanto segue.
Evitando di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle conseguenze della nullità della clausola anatocistica, è sufficiente, al riguardo, richiamare la pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass. civ., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418) che ha consolidato un orientamento ormai divenuto granitico, tale da diventare vero e proprio diritto vivente: dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
È, altresì, noto che - a seguito della novella introdotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto
1999 n. 342, che ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB (il quale ora dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”), nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato
9 attuazione alla normativa primaria - è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che passivi.
La predetta delibera ha stabilito, all'art. 7, che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore avrebbero dovuto essere adeguate alla nuova disciplina entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo l° luglio;
ha altresì stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna nonché mediante opportuna comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, mentre nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.
Sennonché, le condizioni contrattuali posteriori al 2000 - che prevedono la legittimità dell'anatocismo bancario trimestrale - sono senz'altro peggiorative di quelle anteriormente vigenti, per le quali nessuna forma di capitalizzazione sarebbe stata ammissibile: come già chiarito sopra, infatti, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi originariamente pattuita dalle parti comporta l'esclusione di qualsivoglia capitalizzazione nei rapporti tra banca e cliente;
pertanto, rispetto a tale regime, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, resa possibile in seguito alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, costituisce un peggioramento delle pregresse condizioni contrattuali (per tali dovendosi intendere - come ovvio - quelle risultanti dalle clausole valide pattuite tra le parti), con la conseguenza che l'approvazione della clientela è assolutamente necessaria (cfr. Trib. Lamezia Terme 18 aprile 2016).
In tal modo deve escludersi la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendosi invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19.05.2020,
n. 9140; Cass. 21.10.2019, nn. 26769 e 26779).
Nel caso di specie, pertanto deve essere ritenuta l'invalidità della previsione contrattuale del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante l'assenza di un uso normativo idoneo a derogare il precetto dettato dall'art. 1283 cod. civ., rilevando che per il periodo successivo al primo luglio 2000 non risulta l'approvazione specifica di alcuna clausola sulla capitalizzazione degli interessi, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, trattandosi di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
10 Di conseguenza, questi Tribunale ha dato incarico al TU di espungere dal ricalcolo dei rapporti di conto corrente la capitalizzazione degli interessi, poiché in presenza di una nullità della clausola anatocistica non deve essere applicata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Infine, si precisa che la Suprema Corte, Sezione 1^, con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024
(in CED Cassazione, Rv. 671966 - 01), ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del
2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione
è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
In conclusione, occorre fare riferimento al calcolo elaborato dal TU che ha eliminato ogni capitalizzazione.
5.2. Per quanto riguarda l'usurarietà degli interessi, gli opponenti hanno eccepito che, mediante l'inclusione della commissione di massimo scoperto nel T.E.G. e tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e delle spese a qualsiasi titolo corrisposte, secondo i criteri di cui alla legge 108/1996, sarebbe stato superato il tasso-soglia, con conseguente usurarietà degli interessi: ciò sul rilievo che, ai fini della determinazione del T.E.G., l'unica norma vincolante per il Giudice sia la disciplina recata dalla l. 108/1996, a nulla rilevando le circolari emesse dalla NC d'LI, in quanto sprovviste di portata normativa.
Anzitutto ai fini del calcolo dell'usura, si ritiene doveroso aderire all'impostazione giurisprudenziale, peraltro prevalente, che afferma che “Le istruzioni della NC d'Itala in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate” (Tribunale di Milano, 3/6/2014, n. 7234).
Ed infatti, la formula indicata dalle Istruzioni della NC d'LI, come ritenuto da ripetuta e condivisibile giurisprudenza di legittimità, consente il rispetto del principio di simmetria ed omogeneità, in virtù del quale debbono essere utilizzati, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, di talché appare l'unica formula in concreto utilizzabile (Cass.
Civ., SS.UU., n. 12965/2016; Cass. Civ., n. 16303/2018; Cass. Civ., n. 26286/2019; Cass. Civ.,
SS.UU., n. 19597/2020).
Tanto premesso, il consulente, dopo aver chiarito che, riguardo la metodologia di calcolo del
TEG del conto corrente in esame, “si è attenuto al dettato dell'art.2 della legge n.108/1996 che dispone: “…Il Ministro del Tesoro, sentiti la NC d'LI e l rileva trimestralmente il CP_7
T.E.G.M. (medio), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
11 quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall e dalla NC d'LI ai sensi degli CP_7
articoli 106 e 107 del D. lgs 1° Settembre 1993 n° 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura…”. Pertanto, concorrono a far parte del costo del denaro: gli interessi ultra legali, gli addebiti per la tenuta del conto, per i servizi di incasso e servizi accessori, per il rinnovo del fido, le spese sostenute per servizi assicurativi, la commissione di massimo scoperto e disponibilità fondi;
escluse solo imposte e tasse.” (v. pagg. 6 e 7 integrazione peritale) e di avere effettuato tutte le comparazioni previste nel quesito in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte SS.UU. n.16303 del 20.6.2018, ha rilevato il superamento del tasso soglia nel I e II Trimestre 2001e nel IV trimestre 2009. Per tali trimestri, nei prospetti di rideterminazione del saldo contabile non ha applicato alcun interesse passivo.
Al riguardo si evidenzia che il superamento del “livello soglia d'usura” nei trimestri evidenziati dal C.T.U. è dipeso da una modifica unilaterale delle condizioni applicate dall'istituto, sicché è corretta l'eliminazione di ogni posta addebitata a titolo di costo del credito trattandosi nella sostanza di una nuova pattuizione intercorsa tra la banca e la società cliente formatasi a seguito del silenzio-assenso di quest'ultima a fronte delle modifiche comunicatele dalla prima.
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 24675/2017, ha negato la rilevanza dell'“usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della mera diminuzione dei tassi soglia. L'usurarietà genetica del rapporto deve però essere verificata, sia con riferimento al momento della stipula del contratto, sia con riguardo alle eventuali successive pattuizioni modificative. Tale condiviso orientamento, lungi dall'affermare l'irrilevanza dell'evoluzione dei tassi d'interesse praticati nel corso del rapporto, assume una rilevante portata applicativa nei contratti di durata, in particolar modo nel contratto di conto corrente e nei contratti di affidamento ad esso collegati, quali, ad esempio, l'apertura di credito e gli anticipi s.b.f., nei quali possono esservi nuove pattuizioni o modificazioni unilaterali
“consentite” tramite esercizio del c.d. ius variandi, modifiche che assumono una rilevanza affatto secondaria, potendo riguardare non solo i tassi d'interesse ma anche le commissioni e le spese, molte delle quali incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla
NC d'LI nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. In tali casi la violazione del tasso soglia usura di periodo configura un'ipotesi di usura originaria (interesse «convenuto» ex art. 1815, comma 2, c.c.), poiché il nuovo tasso pattuito non diventa usurario per effetto dell'abbassamento del tasso-soglia (c.d. usura sopravvenuta), ma è
12 usurario ab origine rispetto al suddetto tasso-soglia, con eventuale salvezza del periodo precedente disciplinato dalla pregressa lecita pattuizione del tasso d'interesse e gratuità degli interessi addebitati successivamente allo ius variandi o a espresse nuove pattuizioni (v. in questi termini
Corte Appello di Venezia n. 973/2025).
Tali principi sono stati correttamente richiamati ed applicati dal consulente tecnico d'ufficio
(cfr. pp. 7 e 8 dell'integrazione peritale peritale), il quale ha concluso che “l'Istituto bancario ha effettuato una variazione in aumento dei tassi debitori entro-fido ed extra-fido (peggiorativa per il correntista)… Conferma, come già esposto nella precedente relazione, che tale variazione unilaterale possa configurarsi quale nuova pattuizione delle condizioni contrattuali e, nella fattispecie, il superamento del tasso soglia possa intendersi quale “usura genetica”.”.
5.3. Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della pattuizione della per Pt_4
mancanza di causa, atteso che la stessa sarebbe stata calcolata non sulla somma affidata e resa disponibile dalla ma, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il CP_2
trimestre) e per tutti i giorni di riferimento.
La doglianza appare del tutto infondata, in quanto, al riguardo, la giurisprudenza assolutamente consolidata (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 870/2006) ha sancito che “È infondata, altresì, la contestazione degli addebiti per Commissione di per mancanza di Parte_5
causa in quanto, anche prima della riforma attuata col D.L n. 185/2008 e legge di conversione n.
2/2009, la previsione della Commissione di trovava giustificazione nella Parte_5
funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.
Più di recente, la Suprema Corte, ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185/2008, nel disciplinare la materia delle commissioni di massimo scoperto, “pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. civ., n. 12965/2016).
Infine, il ctu ha evidenziato che “nel contratto di apertura del conto corrente è stata prevista la percentuale di applicazione della commissione di massimo scoperto. Nello specifico risulta calcolata con periodicità trimestrale nella misura inizialmente pattuita e in linea con le condizioni contrattuali concordate;
ogni successiva variazione è stata comunicata con gli estratti conto periodicamente trasmessi al correntista” (v. pagg. 12 e 13 relazione peritale depositata in data
1.10.2019).
Sennonché, con riferimento alla commissione omnicomprensiva ha evidenziato che la stessa è stata calcolata e addebitata secondo le prescrizioni previste dall'art. 117 bis TUB e successive
13 modifiche e integrazioni;
tuttavia agli atti non si rinviene alcun documento dal quale possa evincersi l'avvenuta pattuizione tra le parti della commissione omnicomprensiva (v. pagg. 13 e 14 relazione peritale depositata in data). Tali importi, nella rideterminazione dei rispettivi saldi, devono essere, pertanto, espunti.
6. Alla luce di quanto esposto, ne consegue che deve essere condivisa l'ipotesi di ricalcolo, elaborata dal C.T.U. nella Tabella pag. 15 dell'integrazione alla relazione peritale, allegato n. 3, di talché il saldo complessivo del contratto di conto corrente n. 804956 va rideterminato da € -
74.708,38 in € -17.493,16 al 30.09.2015.
7. In via riconvenzionale, gli opponenti hanno, inoltre, chiesto condannarsi la NC opposta al risarcimento dei danni subiti, oltre che per aver addebitato interessi usurari ed anatocistici nonché ulteriori costi non dovuti, anche a causa dell'illegittima iscrizione presso l'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali di cui all'art. 10 bis della Legge 15.12.1990 n. 386, nonché dell'iscrizione del suo nominativo nella Centrale dei Rischi della NC d'LI per un importo non dovuto ed illegittimamente conteggiato, adducendo che, per tale ragione, la società sarebbe stata privata della possibilità di ottenere finanziamenti da altri Istituti di credito e di risanare la propria posizione debitoria.
Anche la suddetta domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Per quanto concerne l'illegittimità del protesto e la conseguente iscrizione del nominativo del medesimo nell'archivio CAI si osserva quanto segue.
In via di premessa,, va rilevato che l'emissione di un assegno in assenza di provvista costituisce un illecito amministrativo ai sensi della Legge 386/1990 (cfr. per la fattispecie art. 2) - così come modificata dal D.L. vo 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) - mentre, sul piano civilistico, si presta ad essere valutato sotto il duplice profilo dell'illecito civile o dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento. Le conseguenze che derivano dall'attuazione della condotta di cui sopra – così come ricavate dal R.D 1736/33 (Legge Assegni), dalla Legge
386/1990, nonché dalla Circolare 166009/2003 della NC d'LI – sono, in linea generale, le seguenti: l'emittente è passibile di sanzione ammnistrativa ai sensi dell' art. 2 L 386/1990 già sopra richiamato;
la banca trattaria deve dare corso alla levazione del protesto che consiste in un atto pubblico e formale con il quale un notaio, o altro pubblico ufficiale, accerta il mancato pagamento del titolo pubblicando detto inadempimento presso il registro informatico dei protesti;
il Prefetto, conseguenza solo eventuale, può emettere un provvedimento di interdizione pubblica nei confronti del traente;
quest'ultimo deve pagare una penale pari al 10% dell'importo indicato nell'assegno; la banca trattaria, anche questa conseguenza solo eventuale, può emettere ordine di revoca
14 dell'autorizzazione a quel correntista ad emettere assegni;
infine, la banca pagina 4 di 8 deve effettuare la segnalazione del nominativo del traente alla Centrale di Allarme Interbancaria (di poi
CAI); segue quindi la registrazione del “cattivo pagatore” in un database nazionale al fine di portare a conoscenza degli altri intermediari bancari del rischio di intrattenere rapporti giuridici e commerciali con il soggetto segnalato. Va, altresì, rilevato che, trattandosi di illecito istantaneo, esso si consuma con la presentazione del titolo all'incasso ex art. 34 L.A. (cfr. Cass. 19412/2017)
La ratio sottesa alle norme sopra riportate è quella di regolamentare un interesse generale di carattere economico e di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti assicurando tutela all' affidamento che la collettività ripone nell'assegno come mezzo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il bene giuridico tutelato, quindi, è la fede pubblica.
Orbene, nel caso di specie, l'attore sostiene la natura illegittima del protesto levato nei suoi confronti dalla banca convenuta. L'illegittimità vi è quando l'atto è stato generato fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle norme da questa previste.
Ciò posto nel caso in esame l'attore ha affermato che in data 8.5.2014 la ha elevato CP_2
protesto dell'assegno per difetto di provvista, mentre in data 14.5.2014, a mezzo raccomandata ricevuta in data 21.5.2014 (v. doc. n. 4 fascicolo di parte opponente), ha inviato alla Parte_2
il preavviso di revoca con intimazione di pagamento dell'importo entro sessanta giorni, pena l'iscrizione del nominativo del medesimo nell'archivio CAI. Dai documenti prodotti da parte opponente risulta che in data 13.6.2014 il protesto è stato iscritto nel relativo registro (doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte attrice) e che la società ha effettuato il pagamento in Parte_2
data 2.7.2014 ricevendo, contestualmente, “Attestazione di pagamento tardivo” dalla NC.
Stante la sequenza dei fatti, così come delineata, deve ritenersi che la levata del protesto effettuata dalla banca convenuta, sia formalmente e sostanzialmente ineccepibile giacché avvenuta nel rispetto della normativa sopra delineata. Il protesto, infatti, è stato levato dopo la presentazione del titolo all'incasso (art. 34 L.A) e quindi quando l'illecito era già stato consumato. Non si ravvisa alcuna disposizione che consenta di evitare la levata del protesto in caso di traenza di un assegno in assenza di provvista e già presentato per l'incasso. Non si ravvisa neppure alcuna disposizione che consenta di ritenere che sia possibile evitare detta levata sulla scorta della sola attivazione della procedura di richiamo da parte del traente e senza che sia intervenuto l'immediato pagamento dell'importo dovuto o la immediata reintegrazione della provvista sul conto.
In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno, inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale in virtù del rapporto bancario intercorso tra le parti, appare generica ed infondata.
15 Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa”
e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto “verosimilmente” pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto)” (vds. Cass. n. 31537/2018). La stessa Suprema Corte, anche con riferimento al danno patrimoniale, ha precisato che “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento” (vds. Cass. n. 21865/2013).
Nel caso in esame, parte opponente si è limitato a generiche allegazioni, riservando la quantificazione del danno con apposita perizia da depositarsi in corso di causa che, tuttavia, non è stata mai depositata.
Analogo ragionamento vale con riferimento alla domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima iscrizione nella Centrale dei Rischi della NC d'LI.
Anche al riguardo giova ricordare che il danno, patrimoniale e non, conseguente all'illegittima segnalazione nella C.R. non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza (cfr. Cass. n.
4881 del 3.4.2001, Cass. n. 20885 del 20.8.2019, Cass. n. 7594 del 28.3.2018); intanto si predica la risarcibilità del danno ingiusto in quanto il danneggiato ne alleghi e provi l'esistenza, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c.. Il risarcimento del danno ingiusto da illegittima segnalazione, invero, non può essere svincolato dall'accertamento dell'esistenza e della reale entità del danno, nonché del nesso causale tra la condotta, che si assume illecita, e il danno conseguenza, atteso che la funzione del risarcimento è di natura restitutoria e giammai sanzionatoria, essendo volto a ripristinare la sfera patrimoniale del danneggiato nella situazione antecedente all'ingiusta lesione.
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito la prova dell'esistenza di alcun danno.
In particolare, gli opponenti si sono riservati di provarne il quantum con un elaborato tecnico di parte che hanno dichiarato essere in corso di redazione ma che non hanno mai depositato.
16 8. In conclusione, l'opposizione può trovare accoglimento unicamente sotto i profili sopra evidenziati.
In ragione di ciò, deve revocarsi il decreto ingiuntivo con condanna del solo fideiussore
, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
34.687,48, di cui € 17.493,16 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 805846 ed €
17.194,32 per l'inadempimento del contratto di mutuo n. 12663590 del 6.11.2013, in luogo della maggior somma di € 91.902,70, di cui all'opposto decreto, oltre interessi, al tasso convenzionale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio, incluse le spese di C.T.U..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda di condanna nei confronti della
[...]
e dell'accomandatario Parte_3 Parte_3
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 213/2016 emesso dal Tribunale di
[...]
Catanzaro in data 31.3.2016;
2. in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
213/2016 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 31.3.2016 e condanna Parte_1
, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento in favore della
[...] CP_1
già , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., della somma di € 34.687,48, oltre interessi, al tasso convenzionale dalla data della domanda fino al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese le spese di
C.T.U., così come liquidate con separati decreti.
Catanzaro, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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