Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2665/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CAROLLO ANTONIO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.05.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, per le patologie da cui era affetto, presentava una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a decorrere dalla data di presentazione
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante il parziale accoglimento della domanda, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Pt_1
è in possesso del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno
[...] ordinario di invalidità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26/01/2019) e fino al mese di agosto 2022 ; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.05.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)