Articolo 22 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 gennaio 1977
Art. 22.
Ai sensi dell' articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 70.163.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977