Art. 22.
Ai sensi dell' articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 70.163.000.000.
Ai sensi dell' articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 70.163.000.000.