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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CICCHESE ROBERTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4162/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato in atti l'avviso di accertamento TARI senza depositare copia del ricorso e prova della sua notifica. Roma Capitale non è costituita tardivamente in giudizio instando per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l'annullamento solo parziale dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile perchè non risulta depositato in atti il ricorso, ma solo documentazione.
Nè il vizio radicale sopra rilevato può essere emendato dalla tardiva costituzione di Roma Capitale.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CICCHESE ROBERTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4162/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401441295 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato in atti l'avviso di accertamento TARI senza depositare copia del ricorso e prova della sua notifica. Roma Capitale non è costituita tardivamente in giudizio instando per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l'annullamento solo parziale dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile perchè non risulta depositato in atti il ricorso, ma solo documentazione.
Nè il vizio radicale sopra rilevato può essere emendato dalla tardiva costituzione di Roma Capitale.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.