Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 972
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancato deposito del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non è stato depositato in atti, ma solo documentazione. Tale vizio non è sanabile nemmeno dalla tardiva costituzione dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 972
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 972
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo