Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34783/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Maria Laura Amato
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/10/2024 e vertente TRA
Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita C.F. 2 in data 19/05/1992
Residenza in VIA UGO TOMMEI 5 MILANO rappresentato e difeso dall'Avv. VENGU ELENA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 3 Controparte 1
Luogo e data di nascita: C.F. 2 in data 26/07/1974
Residenza in VIA UGO TOMMEI 5 MILANO;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 ottobre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO EX ART 473 BIS. 49 C.P.C.
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 marzo 2025 pronunciare sentenza parziale di separazione personale dei coniugi
[…]
Parte 1 in relazione al e Controparte 1 matrimonio contratto a Matara (Sri Lanka) il 02.08.2017, autorizzandoli a vivere separati e nulla disponendo in ordine contributivo, essendo i medesimi economicamente indipendenti l'uno dall'altra;
898/1970;
• decorso il termine di legge - qualora non sia intervenuta riconciliazione dei coniugi – dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, confermando i provvedimenti assunti in sede di separazione in relazione al matrimonio contratto tra il ricorrente, il Signor e la resistente, la Signora Parte 1 in data 02.08.2017;Controparte_1 ordinare alla cancelleria di trasmettere la sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sri Lanka il 02/08/2017, atto non trascritto in Italia.
Dall'unione non sono nati figli
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/10/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e, ex art 473 bis. 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
140 c.p.c, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Io sono andato via di casa ad agosto 2023.
Non vedo mia moglie dal 2023.
Ci sentiamo per la posta e per le bollette.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sull' ulteriore corso del procedimento.
Parte attrice ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.: la causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza con riferimento a detta domanda.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 34783 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 che
[...] e CP 1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Sri Lanka il02/08/2017, atto non trascritto in Italia:
2. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo
4. Manda al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.