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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2324/2014 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1
dall'avv. Martino Daidone, presso il cui studio, sito in ANAgata di
IL (ME) via Nuova Residenza, è elettivamente domiciliato;
Attore-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n.16 (codice fiscale e P.I.V.A. ), rappresentata e difesa, come da procura P.IVA_1
in atti, dall'avv. Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata in
1 Barcellona Pozzo di OT (ME), via F. Rossitto n.5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Imbruglia;
Convenuta-
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-11-2024, svoltasi, giusta decreto dell'1-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (20
giorni per il deposito delle comparse conclusionali + 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, iscritto al n.
2324/2014 R.G., , esposte le proprie ragioni in fatto e in Parte_1
diritto, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e
[...]
dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle condizioni applicate ai
conti correnti n. 500007379 e n. 500000853 intercorsi tra le parti, nonché delle
condizioni che prevedono la capitalizzazione periodica degli interessi passivi
ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo
di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per
insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed
indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
2) Ritenere e
dichiarare nulle le clausole anatocistiche applicate in violazione dell'art. 1283
c.c., imprescrittibili secondo quanto previsto dall'art. 1422 c.c. 3) Ritenere e
2 dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che
impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto
corrente intercorso tra le parti o nei fogli condizioni;
4) Ritenere e dichiarare la
nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in
narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni
passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il
cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorsi tra le parti, e
per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella
data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di
effettuazione dell'operazione; 5) Ritenere e dichiarare che, per l'effetto
dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi di interessi sui conti risulta non valida
e/o indeterminata e/o contra legem e che, pertanto, il tasso di interesse
applicabile è quello legale;
6) Ritenere e dichiarare che il TAEG, ai fini della
rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo c.m.s., costi vari di
tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate ( a sfavore
del cliente) per le operazioni attive/passive; 7) Ritenere e dichiarare che per
alcuni periodi, come risulterà dalla espletanda c.t.u., vi è stato superamento del
tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti
interessi usurari, né alcun interesse, così come previsto dall'art. 1815 c.c.; 8)
Accertare la mancanza del contratto di conto corrente de quibus, la mancata e/o
valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e
dichiarare che in assenza della produzione dei contratti in esame, previsti con la
forma scritta, nessun interesse è dovuto per nullità dei contratti medesimi. In
subordine ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati
in eccedenza rispetto al tasso legale vigente pro-tempore e per l'effetto, e previa
3 consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base
ai criteri ivi indicati, rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal
tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che
extrafido, dalle spese con corretta applicazione della valuta secondo i criteri
indicati in narrativa;
9) Ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme
imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito
del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, rideterminare
l'esatto saldo contabile del conto corrente oggetto dell'accertamento negativo,
ricalcolando gli eventuali interessi attivi a favore del cliente, comprensive degli
interessi maturati dalla data della rideterminazione del saldo effettivo sino ad
oggi; 10) Da ultimo ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare
ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la CP_2
convenuta; 11) Ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale procuratogli dalla banca
mediante applicazione di clausole illegittime e per l'errata segnalazione alla
Centrale Rischi per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la
banca al pagamento a favore della società attrice di € 50.000,00 o della minore o
maggiore somma che il giudice riterrà equamente ristoratrice;
12) All'esito del
predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti dall'attore presso la
accertare e dichiarare a quanto ammonti il saldo effettivo degli stessi;
CP_2
Con vittoria di spese…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8-04-2015, si costituiva instando per “In via preliminare 1) Dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.5, D.Lgs. n.28/2010,
come novellato dall'art.84, comma 1, d.l. n. 69/2013, convertito con
4 modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98. 2)Dichiarare inammissibile la
domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'attrice, in quanto il rapporto di
c/c n.50007379 di cui è causa è ancora in essere e, per l'effetto, non disporre
alcuna statuizione di condanna della alla restituzione in favore CP_2
dell'attrice delle somme che verranno accertate eventualmente indebite;
In
subordine e senza recesso, nel merito: 2) Rigettare in toto la domanda avversaria
in quanto nulla, prescritta, infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e
tardiva. 3) In via gradata ed istruttoria, nella non temuta ipotesi che venga
disposta la C.T.U. contabile richiesta da controparte, si chiede che il ricalcolo
venga eseguito: - limitando la indagine contabile al decennio anteriore alla
notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 31/12/2014, per cui il ricalcolo non
potrà avere ad oggetto il periodo antecedente il 31/12/2014; - detraendo dal saldo
del conto ricalcolato le rimesse solutorie prescritte ed irripetibili, per l'importo
che sarà accertato in corso in causa;
- con l'applicazione del criterio di
contabilizzazione dei versamenti prima a fronte degli interessi e spese maturati
ad ogni riapertura trimestrale del conto, e poi eventualmente a fronte del
capitale; - con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori; - con applicazione dei tassi fissi di interesse concordati, nei limiti del
tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96, compensando eventuali
somme a debito del correntista con quelle accertate a credito della 4) Con CP_2
il favore delle spese e compensi del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 4-10-2016, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante consulenza tecnica d'ufficio
5 rimessa, sulla scorta dei quesiti di cui all'ordinanza del 28-11-2019, al dott. il quale, in data 12 gennaio 2021, depositava la Persona_1
propria relazione definitiva;
in data 15 aprile 2021, depositava la relazione sulle osservazioni di parte convenuta contenute nelle note del
16-02-2021 e, in data 11 aprile 2023, depositava la relazione integrativa sui quesiti di cui all'ordinanza del 20-01-2023.
Quindi, all'udienza del 19-9-2023, il G.I., ritenuto che “in considerazione
delle risultanze della relazione integrativa del CTU, della valorizzazione del
metodo n. 3 seguito dal CTU alla luce di Cass. Civ. Sez. I, n. 3858/2021 del
15.02.2021, nonché della rinuncia di parte attrice alla domanda risarcitoria,
prima di disporsi il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni,
appare opportuno verificare l'eventuale sussistenza di spazi transattivi della
controversia”, rinviava la trattazione all'udienza del 7 febbraio 2024,
all'esito della quale, tuttavia, in difetto dell'allegazione delle parti di un'eventuale volontà conciliativa della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2024, poi rinviata al 18-11-2024.
Come accennato, all'udienza del 18-11-2024, svoltasi, giusta decreto dell'1-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali + 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
In particolare, parte attrice, nelle note del 24-10-2024, precisava quanto segue: “Il sottoscritto avv. Martino Daidone, difensore di parte attrice, alla luce
6 delle risultanze della consulenza, conclude insistendo in tutti gli atti e verbali di
causa, ivi compresa la rinuncia contenuta nella memoria del 4.1.23” e nelle note del 12-11-2024, rassegnava le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Ciò premesso, precisa le conclusioni riportandosi a CP_1
quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si
riproducono: In via preliminare 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda
per violazione dell'art.5, D.Lgs. n.28/2010, come novellato dall'art.84, comma 1,
d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98.
2)Dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata
dall'attrice, in quanto il rapporto di c/c n.50007379 di cui è causa è ancora in
essere e, per l'effetto, non disporre alcuna statuizione di condanna della CP_2
alla restituzione in favore dell'attrice delle somme che verranno accertate
eventualmente indebite;
In subordine e senza recesso, nel merito: 2) Rigettare in
toto la domanda avversaria in quanto nulla, prescritta, infondata in fatto ed in
diritto, inammissibile e tardiva. 3) In via gradata ed istruttoria, nella non
temuta ipotesi che venga disposta la C.T.U. contabile richiesta da controparte, si
chiede che il ricalcolo venga eseguito: - limitando la indagine contabile al
decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 31/12/2014, per
cui il ricalcolo non potrà avere ad oggetto il periodo antecedente il 31/12/2014
detraendo dal saldo del conto ricalcolato le rimesse solutorie prescritte ed
irripetibili, per l'importo che sarà accertato in corso in causa;
- con
l'applicazione del criterio di contabilizzazione dei versamenti prima a fronte
degli interessi e spese maturati ad ogni riapertura trimestrale del conto, e poi
eventualmente a fronte del capitale;
- con l'applicazione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori;
- con applicazione dei tassi fissi di interesse
7 concordati, nei limiti del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L.108/96,
compensando eventuali somme a debito del correntista con quelle accertate a
credito della ) Con il favore delle spese e compensi del giudizio”. CP_2
2. Anzitutto, giova segnalare che parte attrice ha documentato l'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione (cfr. produzione del
30-6-2015) con la conseguenza che non si profila l'improcedibilità della domanda eccepita in comparsa dall'istituto di credito.
3. Ancora, rileva notare che, nelle note del 4-01-2023, depositate in occasione dell'udienza del 17 gennaio 2023, ha dichiarato Parte_1
espressamente di rinunciare alla domanda risarcitoria formulata in citazione.
A tale riguardo, si rammenta che siffatta dichiarazione esula dall'ambito applicativo dell'art. 306 c.p.c., non richiedendosi, infatti, l'accettazione della controparte, atteso che “La rinuncia alla domanda rientra fra i
poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio,
che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore
speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce
effetto senza l'accettazione della controparte.” (Tribunale Alessandria sez.
lav., 30/03/2021, n.78) e ancora che “La rinuncia alla domanda o ai suoi
singoli capi rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così sia dalla
rinunzia agli atti del giudizio - che può essere fatta solo dalla parte
personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306
c.p.c. - sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta
costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte
personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto
8 a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso” (Tribunale Ancona
Sez. spec. Impresa, 01/04/2021, n.441).
4. Nel merito, non è indifferente premettere che, come rimarcato dall'attore già nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 25-2-
20171, l'azione esperita dal non costituisce un'azione di Pt_1
ripetizione di indebito ma unicamente un'azione di accertamento
negativo in uno con l'azione diretta alla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali specificate nell'atto introduttivo.
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni preliminari opposte dalla convenuta sia in tema di inammissibilità sia in tema di prescrizione della domanda di ripetizione di indebito che, invero, non è stata formulata da
. Parte_1
In ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che “L'azione
di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in
conto corrente matura solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento
il credito diventa esigibile. Tuttavia ciò non esclude che, a conto ancora aperto, il
correntista abbia interesse ad ottenere l'eliminazione di poste illegittimamente
addebitate ed il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme, esercitando
un'azione di accertamento negativo” (Corte Appello Firenze Sez. spec.
Impresa, 29/08/2023, n.1764; cfr. anche interessante ricostruzione in
Tribunale Benevento sez. II, 11/09/2020, n.1185).
9 In sintesi, non si esclude che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa esperire un'azione di accertamento negativo volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole, ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, e il conseguente storno dell'annotazione indebita con il ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza,
individuazione e prova di un pagamento ed è, pertanto, proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
Se, pertanto, in linea generale, non è proponibile l'azione di ripetizione di indebito (che, nella specie, non è stata esperita) finché non vi sia stata la chiusura del conto corrente, residua, tuttavia, l'interesse del correntista ad esperire un'azione di accertamento negativo per le finalità di cui s'è
detto.
4.1. Tali considerazioni assumono maggiore pregnanza nella vicenda in esame, atteso che parte convenuta ha eccepito, già in comparsa, la prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
A tal proposito, però, va premesso che la controversia verte sul ricalcolo di due rapporti bancari ossia: il contratto di c/c ordinario n. 500007379
(già denominato con il n. 410202488 prima e 40550 poi) intrattenuto da con l'agenzia di ANAgata di IL Parte_1 Controparte_3
(già Banco di Sicilia). Il contratto è stato stipulato in data 4-02-1988 e non
10 risulta chiuso;
e il contratto di conto corrente n. 500000853 (già
denominato con il n. 2062) intrattenuto da con l'agenzia di Parte_1
ANAgata di IL (già Banco di Sicilia). Il Controparte_3
contratto risulta stipulato in data 11-05-2006 e chiuso il 21-10-2010.
Sennonché, in tema di eccezione del termine prescrizionale delle rimesse solutorie ante decennio (Cass. Civ. Sez. Unite n. 15895 del 13 giugno
2019), è opportuno chiarire che, in sede di mera azione di accertamento negativo del saldo, l' eccezione è improponibile .
Invero, può predicarsi la prescrizione soltanto con riferimento ad una domanda di ripetizione di indebito atteso che l' orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite (la quale, in ipotesi di conto corrente bancario, fa decorrere il termine prescrizionale, nel caso di rimesse a carattere solutorio, dalle singole rimesse, mentre, qualora i versamenti abbiano solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto) concerne esclusivamente l'azione di ripetizione di indebito.
D'altronde, si potrebbe ipotizzare il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore allega essere indebito.
Tale percorso argomentativo, che ruota intorno all'istituto di cui all'art. 2033 c.c., non è estensibile a fattispecie nelle quali non si configura una restituzione di somme.
Appare evidente, quindi, che, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre,
11 all'esito dell'eventuale declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche,
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Tale principio è stato confermato dalla S.C. nell'ordinanza n. 17634 del
21 giugno 2021 secondo cui “E' proprio in quest'ottica, d'altronde, che la
giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che, al fine di verificare
se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
preliminarmente procedere alla rideterminazione del saldo passivo del conto,
depurandolo da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di
credito, in modo tale da poter verificare, in base al reale importo del saldo, se
siano stati di volta in volta superati i limiti dell'affidamento concesso al
correntista, ed i versamenti da quest'ultimo eseguiti possano quindi qualificarsi
come solutori (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9141). Tale operazione, tuttavia,
in quanto volta all'individuazione della natura delle rimesse effettuate sul conto,
attiene anch'essa al profilo probatorio della prescrizione, configurandosi dal
punto di vista logico come un posterius rispetto all'allegazione dei fatti sui quali
la stessa si fonda, e restando pertanto estranea alla stessa, ai fini della quale,
come si è detto, risultano sufficienti la deduzione dell'inerzia del correntista e la
manifestazione della volontà di profittarne…" (vedi precedenti conformi
Cass. Civ. n. 23852 del 29 ottobre 2020; Cass. Civ. n. 28819 del
30.11.2017).
Di talché, l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sull'individuazione delle rimesse
12 solutorie ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (cfr. Cass. n. 9141 del 2020).
Per quanto sopra esposto, si può affermare che la corretta rideterminazione del saldo del conto ancora aperto prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi un problema di prescrizione soltanto in caso di domanda ex art. 2033 c.c.
poiché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l'intero rapporto può
dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa
solutoria o ripristinatoria e se sia dunque possibile la restituzione (cfr.
Tribunale di Locri del 2.07.2020).
4.2. Accertato, quindi, che, contrariamente all'assunto di il CP_1
ha esperito una mera azione di accertamento negativo, cui è Pt_1
estranea la domanda di ripetizione di indebito che non è stata formulata,
le superiori argomentazioni inducono a prescindere ai fini della definizione della presente controversia – ma solo limitatamente al
rapporto ancora in essere - dagli esiti della relazione integrativa del CTU
depositata in data 11-04-2023, dovendosi valutare come improponibili le eccezioni di prescrizione di cui alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta in relazione al rapporto derivante dal c/c ordinario n.
500007379, mentre tali eccezioni acquisiscono rilievo (e con esse l'integrazione peritale dell'11 aprile 2023) con riguardo al rapporto già
chiuso (conto corrente n. 500000853).
5. Ancora, va rammentato che, avuto riguardo alla natura dell'azione intrapresa (accertamento negativo), non è irrilevante perimetrare il profilo della ripartizione degli oneri probatori.
13 Sul tema, è sempre necessario individuare chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
E' evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga assunta dalla banca o dal correntista, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Del resto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso, pur sempre, sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., sez. I, 11
gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez.
III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n. 23229).
Né a differente soluzione potrebbe pervenirsi, nella specie, tenuto conto della richiesta di emettersi ordine di esibizione avanzata dall'attore (cfr.
memoria dell'11-3-2017) atteso che “A ciò si aggiunga che nessun rilievo può
assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione
relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non
14 estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni,
ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del
generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri
diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del
rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di
trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono
il fondamento della propria pretesa (cfr. Cass. 29 agosto 2023, n. 25417; Cass.
29 novembre 2022, n. 35039). Peraltro, la produzione del contratto scritto,
contenente la clausola sospettata di indeterminatezza, non è il solo mezzo di
prova consentito al correntista attore in ripetizione d'indebito. Questa Corte ha
già chiarito che la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è,
a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere
allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (Cass.
19 gennaio 2022, n. 1550): l'ordinanza appena ricordata menziona le
presunzioni, gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale
della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e il giuramento. In
termini generali non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le
presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale
della controparte, valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sia possibile
raggiungere lo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto
azionato (Cass. n. 1550/2022, n. 33874/2022, n. 35258/2022). La non
indispensabilità riposa, appunto, nell'evenienza che con altri mezzi di prova sia
possibile affermare che è dimostrato il contenuto delle pattuizioni, e di
conseguenza la loro invalidità ai fini della insussistenza del presupposto
costitutivo del debito (cfr. Cass. 29 novembre 2023, n. 33159; Cass. 4 aprile
15 2023, n. 9295; Cass. 3 aprile 2023, n. 9213)” (Cassazione civile sez. I,
29/02/2024, n.5369).
In sintesi, avuto riguardo alla data di genesi del rapporto di conto corrente ordinario n. 500007379 (già denominato con il n. 410202488
prima e 40550 poi) del 4-02-1988, può affermarsi che, nel caso in esame,
non sussiste(va) l'obbligo dell'istituto di credito di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente dal momento che tale obbligo, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.vo n. 385
del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però,
gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può
essere fatto valere, come pretenderebbe l'attore, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa.
Quanto, invece, al conto corrente n. 500000853 (già denominato con il n.
2062) stipulato in data 11-05-2006, che risulta chiuso il 21-10-2010, il CTU
ha verificato in atti la presenza di tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità con la conseguenza di rendere superflua l'istanza formulata dall'attore.
6. Tutto ciò premesso, le domande formulate da parte attrice in citazione,
in merito alle asserite nullità delle clausole dei contratti oggetto di vaglio da parte del CTU, risultano, solo in parte, fondate e vanno, quindi,
accolte nei limiti di cui sotto.
16 6.1. Invero, dalle risultanze della relazione peritale del dott. Per_1
depositata in data 12-01-2021, che appaiono congruamente
[...]
motivate, oltre che valide sul piano del metodo scientifico seguito anche in ordine alle allegate risposte alle osservazioni delle parti, è emerso quanto segue con riferimento al “C/C n.ro 5000007379, intrattenuto da
presso la banca (ex banco di Sicilia S.p.a.), Parte_1 Controparte_1
agenzia di ANAgata di IL. Gli estratti conto disponibili in atti senza
soluzione di continuità vanno dal 01.01.2004 al 30.09.2014. La ricostruzione
effettuata si riferisce a questo arco di periodo. Il saldo debitore del c/c al
30.09.2014 è pari a € 58.360,21 . Nell'ambito di tale importo del saldo sono state
isolate le seguenti competenze conteggiate dalla banca sul c/c (allegato n.ro 6):
Interessi creditori al netto della ritenuta fiscale: (€ 57,25)
- Interessi debitori: € 29.176,70
- Commissione di massimo scoperto e Disponibilità immediata fondi € 5.015,90
Spese di conto addebitate trimestralmente € 5.943,40
Totale € 40.078,75.
Tali importi sono inclusi nel saldo debitore di cui sopra, da cui verrà detratta la
differenza – calcolata però in relazione al periodo 2004-2014 – tra esse
competenze e quelle ricalcolate (allegato n.ro 7), secondo i seguenti criteri:
Utilizzo dei tassi d'interesse bancari (sia quale tasso debitore che creditore),
eliminazione della capitalizzazione trimestrale di competenze e spese;
eliminazione della commissione di massimo scoperto (allegato n.ro 7). Sulla
scorta di questi criteri, le competenze di cui sopra, sono state calcolate nei
seguenti importi:
- Interessi creditori al netto della ritenuta fiscale: (€ 39,62)
17 - Interessi debitori: € 8.621,18
- Spese di conto addebitate trimestralmente € 5.943,40
Totale € 14.524,96
Si calcola ora la differenza in favore del correntista tra le competenze nette
addebitate dalla banca e quelle sopra ricalcolate: € (40.078,75 – 14.524,96) = €
25.553,79;
Questa differenza va sottratta al saldo debitore da estratto conto bancario al
30.09.2014, ossia € 58.360,21: € (58.598,91 – 25.553,79) = € 33.042,12.
Questo il saldo debitore ricalcolato al 30.09.2014 secondo i criteri sopra
illustrati”.
Risultano, inoltre, adeguatamente e validamente motivate le risposte rese dal CTU alle osservazioni di parte convenuta contenute nella relazione del 15-04-2021. Tali risposte vanno recepite nella presente decisione.
Ne discende allora che – con riguardo al predetto c/c n. 5000007379- va accertato e dichiarato che il saldo a debito del correntista, come ricalcolato, risulta, alla data del 30-09-2014, pari alla somma di €
33.042,12.
Entro tali limiti, quindi, va accolta la domanda avanzata da parte attrice,
mentre tutte le altre doglianze dell'attore sono rimaste sfornite di prova e, pertanto, non meritano accoglimento, stante peraltro l'incompletezza della documentazione in atti.
6.2. Con riferimento, invece, al conto corrente n. 500000853 (già
denominato con il n. 2062) stipulato in data 11-05-2006 e che risulta chiuso il 21-10-2010, vanno recepite (per quanto sopra esposto) le
18 risultanze della relazione del CTU dell'11 aprile 2023, dovendosi prediligere il terzo metodo impiegato poiché – come correttamente esposto dal consulente d'ufficio – “…Tale ultimo metodo è frutto della più
recente elaborazione giurisprudenziale in materia di calcolo delle rimesse
solutorie, di cui alla sentenza Cass. Civ. Sez. I, n.ro 03858/2021 del 15.02.2021,
laddove è stabilito il seguente principio di diritto: “Nei contratti di conto
corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di
imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 comma 2° cod.
civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso
tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione
solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che
ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi
un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi
immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa
annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”.
In adesione a questo criterio, il dott. ha sviluppato l'allegato n. 6 Per_1
ove le rimesse solutorie sono state quantificate in complessivi € 19,34,
con la conseguenza che “C) applicando il Metodo 3) di cui sopra, il quantum
complessivo delle rimesse solutorie è pari a € 19,34 (allegato n. 6) somma che
andrà sottratta all'indebito ripetibile calcolato nella prima CTU, per cui il nuovo
importo ripetibile per interessi e cms non dovuti e ricalcolati è pari a;
€
(4.176,51 – 19.34) = € 4.157,17”.
19 Nella predetta relazione del 12-01-2021, si era accertato quanto segue:
“2): C/C n.ro 5000000853, intrattenuto da presso la banca Parte_1
(ex banco di Sicilia S.p.a.), agenzia di ANAgata di IL. Controparte_1
In atti sono presenti dall'inizio del rapporto – 11.05.2006 – alla sua chiusura del
21.102010, con giroconto al c/c 500007379 del saldo debitore di € 850,89.
(allegato n.ro 8):
- Interessi creditori al netto della ritenuta fiscale: (€ 0,11)
- Interessi debitori: € 7.280,16
Commissione di massimo scoperto e Disponibilità immediata fondi € 1.596,67
- Spese di conto addebitate trimestralmente € 677,77
Totale € 9.554,49;
Tali importi hanno concorso a determinare il saldo debitore di cui sopra, da cui
verrà detratta la differenza tra esse competenze e quelle ricalcolate (allegato n.ro
9) secondo i seguenti criteri:
Utilizzo dei tassi d'interesse bancari (sia quale tasso debitore che creditore),
eliminazione della capitalizzazione trimestrale di competenze e spese;
eliminazione della commissione di massimo scoperto (allegato n.ro 9).
Sulla scorta di questi criteri, le competenze di cui sopra, sono state calcolate nei
seguenti importi:
- Interessi creditori al netto della ritenuta fiscale: (€ 25,54)
- Interessi debitori: € 4.726,25
- Spese di conto addebitate trimestralmente € 677,27
Totale € 5.377,98
Si calcola ora la differenza in favore del correntista tra le competenze nette
addebitate dalla banca e quelle sopra ricalcolate:
20 € (9.554,49 – 5.377,98) = € 4.176,51;
Questa differenza va sottratta al saldo debitore da estratto conto bancario al
21.10.2010, ossia € 850,89 € (850,89 – 4.176,51) = - € 3.325,62 essendo questo
un saldo debitore in negativo, corrisponderà ad un saldo creditore per il
correntista”.
Di talché, dal raffronto tra le due relazioni si ricava un saldo creditore
pari ad € 3.306,28 (€ 850,89 – 4.157,17) che costituisce il risultato dell'accertamento richiesto alla data di chiusura del conto del 21-10-2010.
7. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite, stante la parziale soccombenza dell'attore, le stesse vanno compensate per la metà; mentre la restante metà va posta a carico di parte convenuta anch'essa soccombente in ragione del differente ricalcolo del saldo accertato in giudizio in relazione ad entrambi i rapporti.
Sicché, le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia, secondo il prospetto che segue;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
21 RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per compensazione )
€ -3.808,00
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
7.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, in considerazione degli esiti del ricalcolo compiuto dal CTU.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 2324/2014
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta e dichiara che, in relazione al contratto di conto corrente n.
5000007379, come ricalcolato limitatamente al periodo decorrente dall'1-
01-2004 al 30-09-2014, il saldo a debito del correntista risulta pari, alla data del 30-09-2014, alla somma di € 33.042,12;
2. Accerta e dichiara che, in relazione al contratto di conto corrente n.
500000853 (già denominato con il n. 2062) stipulato in data 11-05-2006,
risulta, alla data di chiusura del conto del 21-10-2010, un saldo creditore
pari ad € 3.306,28;
3. Dichiara rinunciata la domanda risarcitoria formulata in citazione da parte attrice;
4. Rigetta ogni altra domanda formulata in citazione perché infondata;
5. Compensa per metà le spese di lite;
6. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , della restante metà Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre al
22 rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA. e alla rifusione del C.U.
e dei diritti di cancelleria;
7. Pone definitivamente, a carico di parte convenuta, le spese di CTU,
come provvisoriamente liquidate in atti.
Così deciso in Patti, 11 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Eccepisce la convenuta l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito adducendo che, in conformità al principio sancito dall'art 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, ossia la mancanza della causa debendi e il pagamento indebito, sia a carico dell'attore. L'eccezione è semplicemente infondata. Nessuna azione di ripetizione di indebito è stata promossa dal concludente, ma semplicemente una azione di accertamento negativo…»