Articolo 15 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 gennaio 1981
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Versione
2 novembre 1990
Art. 15. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (( 1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo ))
Entrata in vigore il 2 novembre 1990