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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 693/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , CP_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. TELESI ALESSIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 05/06/2004.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/06/2004 da nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al Controparte_2
n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SALGAREDA alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso sul figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre.
2. La casa coniugale sita in via Bolzano, 1/B a Salgareda, di proprietà di entrambi i genitori, rimane assegnata alla sig.ra affinché vi continui ad abitare con CP_1
il figlio minore Per_1
3. I genitori dovranno rispettivamente informarsi sull'educazione del figlio sulle Per_1
condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza. Le
decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno concordate preventivamente tra i genitori.
4. Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore Per_1
- 1 pomeriggio alla settimana, indicativamente il mercoledì compreso il pernotto,
compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni scolastici ed CP_2
extrascolastici del figlio, riaccompagnando a scuola il giorno successivo;
- un week end ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola (nel periodo non scolastico
2 dal sabato pomeriggio) alla domenica sera alle 20.00 quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare;
- durante le festività natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio, fermo restando che trascorrerà il giorno di Natale con un Per_1
genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
- ad anni alterni durante le festività pasquali, per periodi equamente distribuiti, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta Per_1
con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, per 15 giorni anche non consecutivi;
- durante la festa ed il compleanno del papà (di converso se la festa ed il compleanno della mamma ricadranno nei giorni spettanti al padre il figlio starà con la madre);
- i ponti e le festività infrasettimanali saranno suddivise in modo alternato;
- i genitori precisano che nei giorni del compleanno del figlio e in tutte le altre ricorrenze che riguardano lo stesso, essi si impegnano a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno, si impegnano altresì a fare in modo che mantenga costanti rapporti con i nonni materni e paterni;
Per_1
- in ogni altra occasione, concordata tra i genitori, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio minore.
Nel rispetto di quanto convenuto i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno il figlio ed a consentire contatti telefonici con l'altro genitore.
5. Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_2
alla sig.ra la somma di €. 420,00 entro il 20 di ogni mese, Per_1 CP_1
somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
6. Il sig. si impegna a versare a titolo di adeguamento Istat per gli anni Controparte_2
pregressi la somma di €. 2.580,00 mediante deposito nel libretto postale intestato al figlio n. 0824731269. Per_1
3 7. Tanto il sig. che la sig.ra si impegnano a versare ciascuno la CP_2 CP_1
somma di €. 351,00 annuali per il premio assicurativo della polizza n. 30044963 contratta con Cod. ILF64R125. Controparte_3
8. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso – Allegato
3) (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
9. Le spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature di marca e/o firma effettuate per il figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_1
10. L'assegno unico universale o eventuali assegni per il figlio saranno percepiti al 100 %
dalla sig.ra CP_1
11. I signori e stabiliscono che la deduzione degli CP_1 Controparte_2
oneri di famiglia di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, relativa al figlio, verranno beneficiate al 50 % ciascuno.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui nulla viene previsto a titolo di assegno di mantenimento divorzile.
13. I genitori si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti a loro intestati e al figlio minore Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 693/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , CP_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. TELESI ALESSIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 05/06/2004.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 11/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/06/2004 da nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al Controparte_2
n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SALGAREDA alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso sul figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre.
2. La casa coniugale sita in via Bolzano, 1/B a Salgareda, di proprietà di entrambi i genitori, rimane assegnata alla sig.ra affinché vi continui ad abitare con CP_1
il figlio minore Per_1
3. I genitori dovranno rispettivamente informarsi sull'educazione del figlio sulle Per_1
condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza. Le
decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno concordate preventivamente tra i genitori.
4. Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore Per_1
- 1 pomeriggio alla settimana, indicativamente il mercoledì compreso il pernotto,
compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni scolastici ed CP_2
extrascolastici del figlio, riaccompagnando a scuola il giorno successivo;
- un week end ogni 15 giorni dal sabato all'uscita da scuola (nel periodo non scolastico
2 dal sabato pomeriggio) alla domenica sera alle 20.00 quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare;
- durante le festività natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio, fermo restando che trascorrerà il giorno di Natale con un Per_1
genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore;
- ad anni alterni durante le festività pasquali, per periodi equamente distribuiti, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta Per_1
con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno, per 15 giorni anche non consecutivi;
- durante la festa ed il compleanno del papà (di converso se la festa ed il compleanno della mamma ricadranno nei giorni spettanti al padre il figlio starà con la madre);
- i ponti e le festività infrasettimanali saranno suddivise in modo alternato;
- i genitori precisano che nei giorni del compleanno del figlio e in tutte le altre ricorrenze che riguardano lo stesso, essi si impegnano a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno, si impegnano altresì a fare in modo che mantenga costanti rapporti con i nonni materni e paterni;
Per_1
- in ogni altra occasione, concordata tra i genitori, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio minore.
Nel rispetto di quanto convenuto i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno il figlio ed a consentire contatti telefonici con l'altro genitore.
5. Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_2
alla sig.ra la somma di €. 420,00 entro il 20 di ogni mese, Per_1 CP_1
somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
6. Il sig. si impegna a versare a titolo di adeguamento Istat per gli anni Controparte_2
pregressi la somma di €. 2.580,00 mediante deposito nel libretto postale intestato al figlio n. 0824731269. Per_1
3 7. Tanto il sig. che la sig.ra si impegnano a versare ciascuno la CP_2 CP_1
somma di €. 351,00 annuali per il premio assicurativo della polizza n. 30044963 contratta con Cod. ILF64R125. Controparte_3
8. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso – Allegato
3) (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
9. Le spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature di marca e/o firma effettuate per il figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_1
10. L'assegno unico universale o eventuali assegni per il figlio saranno percepiti al 100 %
dalla sig.ra CP_1
11. I signori e stabiliscono che la deduzione degli CP_1 Controparte_2
oneri di famiglia di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, relativa al figlio, verranno beneficiate al 50 % ciascuno.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui nulla viene previsto a titolo di assegno di mantenimento divorzile.
13. I genitori si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti a loro intestati e al figlio minore Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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