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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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- 1. Guida al diritto (49/2024)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 15 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 891/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SIMONI SARA Parte_1 Per l'avv. LAVIZZARI GIANLUCA Parte_2
FAUSTO
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. CALVANI LORENZO, dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA
ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO e dell'avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO, elettivamente domiciliata in VIA BENVENUTO CELLINI 21 20129 MILANO, presso il difensore avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.05.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato assunto da , in data 11.07.2018, con Parte_3
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro di n. 39 ore settimanali, con qualifica di operaio specializzato OTI 104 CCNL Agricoltura Operai e CIPL
Firenze e Prato, per svolgere principalmente la mansione di responsabile di sala presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte);
b) di avere svolto, oltre alla mansione di responsabile di sala, anche quella di sommelier e di responsabile della cantina, per 5 giorni alla settimana, lavorando dalle 7.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 24.00/1.00/1.30, con accantonamento delle ore di lavoro straordinario in banca ore;
c) di avere svolto le proprie mansioni serenamente sino all'aprile 2019, quando iniziava ad essere fatto oggetto, da parte dello chef e della titolare di Controparte_1 Parte_2
condotte mobbizzanti, vessatorie, ostili, stressogene, consistite: nel suo illegittimo demansionamento, con sottrazione delle mansioni di responsabile di sala, attribuite ad altri
2 dipendenti via via assunti ( da fine agosto 2019 a maggio 2020, Persona_1 Per_2
[rectius ], da marzo 2021 a maggio 2021, , da maggio
[...] Per_3 Persona_4
2021 a giugno 2021, Sara Da Milano, da giugno 2021 ad agosto 2021, da Persona_5
ottobre 2021), e con adibizione a mansioni umili e meramente esecutive, quali quelle di lavapiatti/addetto al riassetto/pulizia e di raccoglitore di escrementi degli animali nel cortile, oltre alle mansioni di sommelier e di cameriere di sala;
nella sua esclusione e nel suo isolamento (tanto che ai neo assunti veniva vietato di parlare con lui e di frequentarlo al di fuori dell'ambiente lavorativo); nell'accusarlo falsamente di vendere vino ai clienti nel parcheggio della tenuta, senza autorizzazione, di percorrere troppo velocemente la strada sterrata di accesso alla tenuta, causando problemi con i vicini, di turbare la stabilità di due addetti alla cucina con battute infelici;
nel non fornirgli la nuova password del pc aziendale, nella sottrazione del pc, con attribuzione di un tablet obsoleto;
nel contattarlo continuamente fuori dall'orario di lavoro, per scaricare la merce dei fornitori, senza pagamento delle ore di lavoro straordinario;
nell'escluderlo dalle foto della tenuta e dello staff per il rinnovo del sito internet aziendale, nel non taggarlo sui social network della società e nell'eliminazione delle sue foto dal sito internet della tenuta, nel chiamarlo “il sindacalista” o “il comunista” a seguito della sua iscrizione alla CGIL;
nel modificare in termini peggiorativi le sue condizioni contrattuali (tra il maggio 2020 e il giugno 2021); nel denigrarlo durante l'evento Challenge
Ferrari, tenutosi nel marzo 2021;
d) che le predette condotte mobbizzanti, vessatorie, ostili e stressogene gli cagionavano un
“disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia associato ad un disturbo dei ritmi circadiani e del sonno”, che lo costringeva a sottoporsi a terapia farmacologica e psicologica
(v. doc. n. 8, 9, 10, 11 del fascicolo di parte);
e) di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, con lettera datata 6.11.2021, ricevuta l'8.11.2021, per “soppressione del posto di lavoro”, avendo il datore di lavoro deciso di esternalizzare le mansioni a lui assegnate (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte);
f) di avere impugnato il licenziamento con lettera dell'11.11.2021 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, l'esponente ha dedotto: a) la ritorsività/illiceità dell'intimato licenziamento, attesa la volontà datoriale di estromettere un lavoratore sgradito, che non si era dimesso, nonostante fosse stato sottoposto a mobbing e a illegittimo demansionamento e che, anzi, si era iscritto alla CGIL, a fronte dell'insussistenza del prospettato giustificato motivo oggettivo, non essendo le mansioni di responsabile di sala e di sommelier esternalizzabili, in quanto costituenti parte integrante del servizio di
3 ristorazione, ed essendo state le stesse attribuite al sig. b) l'illegittimità del recesso, Persona_5 per difetto del prospettato giustificato motivo oggettivo;
c) il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello di operaio specializzato super, ai sensi dell'art. 27 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e 10 CIPL Firenze e Prato;
d) l'illegittimità del demansionamento/dequalificazione e del mobbing/straining subiti, con conseguente diritto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via principale, accertato il carattere ritorsivo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. del licenziamento intimato al ricorrente, dichiararne la nullità ex art. 2 Dlgs 23/2015, per l'effetto, ordinare alla convenuta la reintegra del lavoratore nel posto in precedenza occupato 2)Condannare, pertanto la convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata dichiarata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria corrispondente alla retribuzione spettante per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione calcolate ex livello specializzato super rivendicato e all'orario full time come precisato in narrativa o il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali. -
In ipotesi accerti e dichiari che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per quanto dedotto e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a 6 mensilità (o diversa misura ritenuta di giustizia) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr e tenuto del livello specializzato super rivendicato e dell'orario di lavoro full time osservato dal ricorrete come precisato in narrativa (o il diverso livello e orario ritenuti di giustizia) (o il diverso importo ritenuto di giustizia). - Accerti e dichiari competere al ricorrente
l'inquadramento come operaio specializzato super Ccnl Operai agricoli e Cipl Firenze – Prato dal
11.07.2018, in luogo del livello operaio specializzato riconosciutogli, per i motivi esposti (o il diverso livello e decorrenza ritenuti di giustizia) con orario full time. - Condanni la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ad un operaio specializzato super e tenuto conto dell'orario di lavoro prestato dal ricorrente come precisato in narrativa (o il diverso orario che risulterà di giustizia) detratto il percepito. Con espressa riserva di agire in sperato giudizio per
l'accertamento del quantum debatur. - Accerti e dichiari la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società convenuta e descritto in narrativa, afferente agli atti vessatori e illeciti e/o mobbing/straining e/o demansionamento/dequalificazione subiti dal ricorrente. - Condanni la società convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile, da aprile 2019 (o nella diversa misura, minore o
4 maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura dell' 10% (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 22.373,00 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 50% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico; del danno esistenziale, quantificabili Parte_1
aumentando della misura del 30% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur e per tutto quanto successivamente maturato maturando. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanni la convenuta al pagamento delle spese mediche sostenute dal ricorrente come da fatture allegate o il diverso importo ritenuto di giustizia e/o in via equitativa. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il pagamento delle ore di straordinario illegittimamente accantonate in banca ore, per danno da usura per eccessivi straordinari, mancati riposi settimanali e intermedi, incidenza straordinari anche forfettizzati su altri istituti”.
Si è costituita in giudizio , eccependo la decadenza del Parte_3 ricorrente dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, per essere la dichiarazione allegata alla PEC del sindacato dell'11.11.2021 priva della sottoscrizione (anche digitale) del lavoratore, e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, attesi la legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della esternalizzazione della mansione di sommelier (attribuita al consulente esterno
[...]
, la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al ricorrente in relazione alle Tes_1 mansioni effettivamente espletate, l'insussistenza di mobbing/straining e dei conseguenti lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte all'udienza del 20.06.2023), con una CT medico legale (depositata il 26.05.2024), ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Su demansionamento, dequalificazione, mobbing/straining e sulle correlate domande risarcitorie
Il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato e pieno come operaio specializzato OTI 104 CCNL
Agricoltura Operai (Area 1) e CIPL Firenze e Prato, per svolgere “principalmente” la mansione di
5 responsabile di sala, presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
In ricorso, il ricorrente ha lamentato di essere stato fatto oggetto, a decorrere dall'aprile 2019, da parte dello chef (assunto nell'aprile 2019) e della titolare di condotte Controparte_1 Parte_2
mobbizzanti, vessatorie, ostili e, comunque, stressogene, come dettagliatamente sopra riportate alla lett.
c) della parte in fatto.
In memoria di costituzione, parte resistente ha negato di avere tenuto le lamentate condotte demansionanti/mobbizzanti/stressogene, sostenendo, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal lavoratore, che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino a tutta la prima metà del 2019, il ricorrente aveva lavorato prevalentemente in sala, sotto la supervisione della titolare Parte_2
occupandosi, successivamente, di svolgere le mansioni di sommelier e di responsabile della cantina, mentre la parte datoriale era alla continua ricerca di un maitre, che potesse sostituire la titolare.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato che: “sono stato in prova per 15 giorni presso la Testimone_2 Parte_3
, poi ho capito che il lavoro non faceva per me e sono andato via, io ero sottoposto a soprusi,
[...]
mentre facevo il servizio vedevo lo chef, nascosto, a spiare, non mi sentivo trattato come un professionista, ho avuto rapporti lavorativi con entrambe le parti, il periodo è marzo/aprile 2021, io dovevo essere responsabile di sala, direttore del ristorante, quando sono arrivato io, il ricorrente era responsabile di sala, io sarei dovuto subentrare al ricorrente come responsabile di sala, almeno questi erano gli accordi con la proprietà, ovvero gli accordi che avevo preso con la signora e con lo Pt_4
chef, il colloquio me lo hanno fatto loro due, dopo il mio arrivo il ricorrente faceva il sommelier. Sul
28: al mio arrivo ho visto che si respirava un'aria di tensione, in fase di colloquio mi era stato detto che il ricorrente non era gradito all'interno dell'ambiente lavorativo, non so perché mi sia stato detto, in quel frangente io non conoscevo nessuno, era semplicemente un colloquio di lavoro, lo chef faceva soprusi nei confronti del ricorrente, che era lì da più tempo, e poi anche nei miei confronti, ci si sentiva osservati in sala, spiati, non eravamo a nostro agio nel lavorare, lo chef si nascondeva Controparte_1
dietro un muro, nella sala antistante a quella del ristorante, e spiava il lavoro della sala, questo durante il servizio, ricordo l'evento Challenge Ferrari, il ricorrente veniva sempre richiamato durante il lavoro, soprattutto dallo chef e anche dalla proprietaria, lo chef era la persona di fiducia della proprietaria, il braccio destro della proprietaria, la mia impressione era questa, non mi è stato detto durante il colloquio, è quello che ho visto, in occasione dell'evento Challenge Ferrari io ho chiesto spiegazioni sul perché il ricorrente veniva richiamato, perché il ricorrente stava facendo il suo lavoro
e mi è stato detto che il ricorrente aveva bisogno di essere messo sotto pressione e che io non dovevo
6 avere rapporti extralavorativi con lui, io sono rimasto allibito e preciso che al termine dell'evento io mi sono complimentato con il ricorrente per il suo lavoro;
Sul 29: confermo il capitolo, preciso che con il ricorrente ho avuto solo un rapporto lavorativo di 15 giorni ADR avv. Stramaccia: il mio rapporto con lo chef è cambiato, presumo perché ho dato confidenza al ricorrente, lo chef mi faceva soprusi, dispetti, infatti sono andato via, con la proprietà il mio rapporto non è cambiato, io ho solo comunicato che sarei andato via, senza comunicare i motivi, perché secondo me la proprietà era
d'accordo con lo chef”.
La teste ha riferito che: “sono stata dipendente della dal luglio Testimone_3 Parte_3
2019 al giugno 2020, il rapporto è cessato perchè l'ambiente lavorativo non era più a me consono, non mi trovavo più bene con la proprietà, io mi occupavo dell'accoglienza degli ospiti, della reception, delle camere e supportavo la parte della comunicazione, attualmente non ho rapporti con parte resistente, né cause pendenti, ho conosciuto il ricorrente sul lavoro, al mio arrivo il ricorrente era responsabile di sala, si occupava di tutto quello che concerneva il servizio in sala , ed era sommelier;
Sul 3: io ho trovato il ricorrente come responsabile di sala e sommelier, da quanto ricordo, sistemava la sala, controllava vini e cantina, si occupava di tutto quello che riguardava il servizio serale, spesso gli ho anche dato una mano, poteva occuparsi anche di pranzi, quando c'erano, o delle colazioni degli
Per_ ospiti, all'epoca come camerieri di sala c'erano , poi entrò , da settembre Per_6 _1
2019, come responsabile di sala, le direttive ai camerieri credo le desse la signora , durante Parte_2 la serata c'era sempre , era presente, ma spesso era seduta al tavolo a cenare, per Pt_1 Parte_2
quanto riguarda menù e carta dei vini, venivano concertati tra il ricorrente e la cucina, ma era una attività alla quale io non partecipavo attivamente, io non facevo parte del servizio serale, mi è capitato di restare a dare una mano, se c'era il ricorrente si occupava lui del conto, mi è capitato di farlo anche io, di provvedere all'aggiornamento del software per la generazione del conto e l'emissione dello scontrino, preciso che il mio lavoro era diurno e che mi è capitato a volte di partecipare al servizio serale;
dei rapporti con i fornitori del vino si occupava il ricorrente, io l'ho aiutato a sistemare i file delle fatture;
Sul 4: il ricorrente iniziava il lavoro alle 15.00 fino alla chiusura, qualunque ora fosse, quando sono rimasta io si è finito alle 1.00, ovviamente la cucina chiudeva prima, ma poi c'era da mettere ordine in sala, se c'erano colazioni il ricorrente arrivava alle 7.00, ma dipendeva dalla presenza di ospiti, soprattutto nel fine settimana, in cui potevano capitare anche i pranzi, dalle 12.00 alle 14.00/15.00, a richiesta dei clienti, se non ricordo male il ristorante era aperto da martedì o mercoledì al sabato, la domenica era chiuso, comunque penso che il ricorrente lavorasse sei giorni su sette, anche per tenere i rapporti con i fornitori e per le colazioni, io lavoravo, da contratto, dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, è capitato di dovermi fermare la sera, per il servizio serale, per dare
7 una mano, o il fine settimana, per esigenze particolari, per eventi, mi è anche capitato di dormire in struttura, per motivi lavorativi, Sul 5: mi sembra che a settembre 2019 sia stato assunto , non _1 ricordo il cognome, che era stato assunto come maitre, responsabile di sala, e poi c'era mi Per_8
sembra, assunto come commis di sala, a quel punto il ricorrente è stato relegato come sommelier, si
Per_ occupava di vini e cantina, e sono rimasti per un paio di mesi, fino a fine stagione, mi _1
sembra che nel 2019 si chiuse il 31 ottobre, preciso che è poi rientrato alla riapertura della _1
Per_ stagione successiva, no, preciso che in struttura eravamo pochi, anche io mi trovavo ad asciugare i bicchieri la sera, il ricorrente ha lavato i piatti, ma era una cosa comune, richiesta quando non c'era il lavapiatti, o quando il lavapiatti aveva terminato il suo orario di lavoro, alla riapertura, post covid, a maggio 2020, non c'era il lavapiatti, quindi se ne occupava spesso il ricorrente, a volte è capitato anche a me, per il servizio del pranzo, spesso la sera io non c'ero, il ricorrente ha raccolto escrementi di animali nel cortile, prima del servizio serale bisognava fare un giro per verificare che non ci fossero escrementi di cani e pulire, se ne occupava principalmente il ricorrente, su richiesta della titolare, sarà capitato anche a di farlo, immagino;
Sul 10: ci sono stati momenti di _1 tensione, nell'ambito del rapporto lavorativo tra il ricorrente, lo chef e la titolare, inizialmente i rapporti erano più distesi, poi si sono inaspriti, a me è stato detto dalla titolare di non fare Parte_2
chiacchiericcio con il ricorrente, di non chiacchierare con lui, di non dargli confidenze e di riferire alla proprietà tutto quello che lui mi diceva, io all'inizio non capivo, perché i rapporti lavorativi mi erano sembrati normali, poi la situazione si è inasprita nel tempo, veniva chiesto di tenere sotto controllo il ricorrente, di riferire cosa faceva e cosa diceva, mi è stato detto dalla signora di Parte_2
non frequentarlo fuori dalla tenuta, a livello privato, l'unica spiegazione è che non si fidavano di lui, io mi sono poi resa conto della situazione lavorando con il ricorrente e con la proprietà, a me era stato detto di non fidarmi del ricorrente. Io inizialmente non conoscevo il ricorrente e conoscevo poco la proprietà, la signora era la mia titolare e ho cercato di seguire quello che mi aveva detto, Parte_2
però poi conoscendo il ricorrente non ho capito il perché di questi comportamenti della proprietà, non ne vedevo il motivo, i miei rapporti lavorativi con il ricorrente sono sempre stati molto buoni, successivamente io mi sono scusata con il ricorrente per avere avuto una inziale diffidenza nei suoi confronti;
Sull'11: mi ricordo che il ricorrente cercava di parlarmi nello spogliatoio e io gli dicevo che dovevo andare, lo stesso nelle pause caffè, non prendevo nemmeno il caffè con lui, non è bello entrare in un posto di lavoro e dovere evitare una persona, soprattutto perché non capivo la situazione, successivamente il mio rapporto con il ricorrente è migliorato e ci siamo trovati bene nel lavorare insieme;
Sul 12: è capitato spesso/molte volte che la signora mi chiedesse di cosa stavo Pt_2
parlando con il ricorrente e perché stavamo ridendo, io incrociavo il ricorrente nel pomeriggio, gli
8 davo una mano con le fatture o prendevamo un caffè in pausa, se la ci vedeva parlare poi mi Pt_2 faceva subito l'interrogatorio, era quell'atteggiamento che mi ha spinto a conoscere meglio il ricorrente, perché non ne capivo il motivo;
Sul 15: ricordo l'episodio, io non ero presente quella sera, il giorno dopo o giorni dopo me lo ha raccontato, conoscendo il cliente mi sembrava strano Parte_2 che avesse fatto una cosa del genere, successivamente l'episodio mi è stato riferito anche dal ricorrente;
il ricorrente inizialmente aveva la password, poi gli è stata tolta, tutte le volte che doveva sbloccare il computer doveva venire da me o da , ove presente, inizialmente c'era un tablet Parte_2
non molto funzionante, era difficoltoso lavorarci, non era adatto, era touch screen, non aveva la tastiera, io lo utilizzavo solo per estrarre le timbrature, il ricorrente utilizzava quello, fino a quando non è stato risistemato un vecchio pc, a spese del ricorrente, non ricordo se gli siano state rimborsate.
dava la colpa al ricorrente di non sapere usare il tablet, di non essere competente nel suo Parte_2
utilizzo, ma non era la strumentazione adatta per fare quel tipo di lavoro, per fare un foglio Excel ci volevano ore senza la tastiera, Sul 16: il ricorrente non era nel suo orario di servizio e spesso mi è capitato di chiamarlo a casa per farlo venire per scaricare i camion, mi è stato detto di chiamarlo per controllare le bolle e sistemare la merce, questo mi è stato detto da , con la quale io avevo Parte_2
rapporti, era lei la mia titolare, il ricorrente doveva venire anche solo per scaricare casse di vino o acqua e poi tornare nel pomeriggio per l'inizio del turno serale, preciso che le bolle avrei potuto anche firmale io;
io non so se il ricorrente si accordasse con i fornitori per gli orari delle consegne, comunque di solito i fornitori, per la mia esperienza vengono la mattina ed è difficile accordarsi sugli orari, soprattutto con i fornitori più grossi;
Sul 17: era stato assunto come maitre, Persona_1
responsabile di sala, si occupava di tutto quello che riguardava il sevizio in sala, non era sommelier e non se ne voleva occupare, io ricordo che la proprietà era alla continua ricerca di un responsabile di sala, che nel frattempo, era il ricorrente, ricordo che prima di c'era stata un'altra persona, _1 non ne ricordo il nome, ma poi non venne trovato l'accordo e il candidato non rimase nemmeno a fare la prova;
dopo l'arrivo del sig. il ricorrente faceva solo il sommelier, nei primi servizi ha _1
affiancato , il pomeriggio li vedevo in preparazione del servizio ed il ricorrente spiegava il _1
menù a , al quale credo che sia stata detta la stessa cosa che è stata detta a me, me lo riferì _1
, con il quale mi ero trovata molto bene lavorativamente, mi chiese se anche a me era stato _1
detto di non parlare con , anche lui si è posto le mie stesse domande, Sul 19: ricordo che il Pt_1 ricorrente è stato accusato di avere detto qualcosa a due addetti alla cucina (“ci buttano fuori, ci licenziano”), ricordo che la riunione era stata indetta per “la serenità di tutti”, ma io ricordo che nessuno era rimasto traumatizzato, ricordo che la proprietà non voleva che venissero dette certe cose, soprattutto ai collaboratori più giovani, io credo che si sia trattato di una normale battuta fatta a fine
9 servizio, ricordo che la situazione mi mise molto a disagio, io ero presente insieme ad altri due Co colleghi, e , che erano i due colleghi coinvolti nell'episodio, e la signora Testimone_4 Parte_2 disse che si doveva fare la riunione per mettere all'angolo , questo è successo nel pomeriggio, Pt_1 prima che il ricorrente arrivasse in servizio, l'obiettivo era quello di mettere in cattiva luce il ricorrente, io non avevo il coraggio di dire niente e venivo continuamente stimolata a parlare, a raccontare anche altri episodi in cui il ricorrente poteva essersi comportato male, questo è stato il momento in cui ho visto accanimento nei confronti del ricorrente. mi era sembrato tranquillo, Tes_4
Co non l'ho visto turbato, lui e mi sembravano più in difficoltà per essere stati costretti a parlare durante la riunione, comunque quella del ricorrente io l'ho percepita come una battuta fatta a fine serata, non ci ho trovato minacce o altro;
Sul 20: ho organizzato io lo shooting, il fotografo era un mio contatto e io mi sono occupata del nuovo sito, della comunicazione, era stato convocato tutto lo staff tranne il ricorrente, il ristorante era in chiusura, la brigata di cucina era già sciolta, ma i responsabili
c'erano tutti tranne il ricorrente, poi mi è stato chiesto dalla signora di togliere una foto Parte_2 della cantina in cui c'era il ricorrente, mi è stato detto di non mettere foto del ricorrente sul sito e di non taggarlo sui social della tenuta e del ristorante, ribadisco che io mi occupavo della comunicazione, con una agenzia esterna, preciso che nel novembre 2019 la guida Michelin aveva menzionato anche la cantina, il che è piuttosto inusuale per la prima stella, che si dà solo per la cucina, e che mi era stato vietato di menzionare il ricorrente nelle attività destinate alla comunicazione esterna;
il servizio fotografico è durato diverso tempo, è poi venuto fuori il discorso della necessità di
Per_ avere un profilo professionale, a quel punto il sig. , che non lo aveva, si è adeguato, al ricorrente non è stato richiesto di dotarsi di un profilo professionale e non è stato taggato;
Sul 22: ricordo che arrivò una lettera per delle trattenute sindacali, credo, era spaventata e mi chiese se Parte_2 Pt_1
mi aveva detto qualcosa, ricordo che c'era paura perchè il ricorrente era andato dal sindacato e che potesse fare qualcosa, credo che poi la situazione sia stata chiarita con;
(…) Sul 24: confermo Pt_1
il capitolo per quanto riguarda il divieto di tag e la rimozione delle foto del ricorrente dal sito della tenuta;
per il resto io non c'ero, mi è stato riferito da che il ricorrente veniva mandato fuori _1
dalla sala per evitare che i clienti lo salutassero e lo ringraziassero, preciso che era una new _1
entry, era lì da tempo, e lavoravano bene insieme, io avevo confidenza con Pt_1 _1 Pt_1
e spesso mi raccontava gli episodi accaduti durante il servizio serale;
ricordo che alla _1
riapertura della tenuta a maggio 2020, fummo convocati in tenuta, e, uno alla volta, ci sono state chieste/dette le nuove condizioni lavorative per la riapertura, il ricorrente ci rimase molto male, gli era stato chiesto un taglio dello stipendio, di circa 250 euro, credo, io contrattualmente avevo una situazione diversa, non mi avrebbero più dato il pranzo e poi le mie modifiche riguardavano le
10 mansioni, una riduzione di mansioni, che comunque era un processo già iniziato ante covid, precido che per accettare le modifiche dovevamo firmare un documento alla presenza della titolare, dello chef
e del consulente del lavoro, sig. Sul 27: dopo le dimissioni di , il ricorrente è tornato _10 _1
a svolgere le mansioni che svolgeva prima dell'arrivo di , preciso che è andato via _1 _1
10 giorni prima di me, in quel periodo l'unico che poteva ricoprire quel ruolo era il ricorrente, ancora non era arrivato nessun altro, (…) ADR avv. Stramaccia: la sera la signora era presente per Parte_2
eventi come proprietaria sella tenuta, altrimenti era presente per la cena, anche per cenare con il marito, di giorno era presente, ci dividevamo il lavoro, per fatture e fornitori, io lavoravo principalmente con lei, non poteva essere definita responsabile di sala, era la proprietaria, Parte_2 era presente agli eventi, se c'erano clienti particolari li accoglieva, ma non era lei a gestire il servizio, faceva la proprietaria, se c'era controllava la cucina e lo staff e faceva i conti, ma non era operativa.
Ad agosto 2019 io davo spesso una mano nel servizio serale, perché alcuni dipendenti erano in ferie, ed ho visto questo. Poi con l'arrivo di non c'è stato più bisogno del mio supporto. Il _1 ricorrente si occupava dell'accoglienza del cliente, della cerimonia di benvenuto, di portare i piatti, spiegarli, di preparare i cocktail, ecc., quando c'era dell'accoglienza dei clienti ne occupava _1
”. _1
Dalle dichiarazioni dei predetti testi – indifferenti rispetto alle parti, poiché, al momento dell'audizione testimoniale, gli stessi non avevano più alcun rapporto con queste ultime –, logiche, precise e circostanziate, è emersa la prova dell'illegittimo demansionamento (anche ai sensi dell'art. 2103, comma V, c.c.) subito dal ricorrente, con sottrazione delle mansioni – indicate nel contratto di assunzione come prevalenti – di responsabile di sala-maitre, via via attribuite ad altri lavoratori all'uopo assunti, residuando in capo al ricorrente le mansioni di sommelier e quelle, senz'altro inferiori, di cameriere di sala (si veda, a tal proposito, l'art. 10 CIPL Firenze e Prato, secondo il quale: “Sono qualificati i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: cameriere che, oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto alloggi ed altri ambienti, opera nel servizio di ristorazione”; sul punto, si vedano le dichiarazioni dei testi “il ricorrente lavorava in sala, portava i Controparte_1 piatti in tavola e li spiegava, faceva il cameriere (….) che io ricordi il ricorrente era sommelier e cameriere di sala” e “il ricorrente era sommelier, cameriere di sala (…) si occupava del Tes_5 servizio come cameriere (…) e faceva anche il cameriere”), oltre che di pulizia, anche del pollaio (si veda, sul punto, quanto dichiarato dal teste “potrebbe essere successo che il ricorrente Controparte_1 abbia pulito il pollaio e che gli sia stato chiesto” e dal teste in risposta al cap. n. 17, lett. Tes_5
D, della memoria di costituzione: “è sicuramente capitato”, nonché: “anche il ricorrente si è occupato di pulire l'ambiente”), riassetto, lavaggio dei piatti, ecc., nonché della sussistenza delle dedotte
11 condotte intenzionalmente mobbizzanti/vessatorie/ostili (consistite nell'isolamento e nella esclusione del ricorrente, con divieto per gli altri lavoratori di rivolgergli la parola, di dargli confidenza, di frequentarlo al fuori dell'ambiente lavorativo, nella sua esclusione dai profili social e dal sito internet della tenuta, nella sottrazione degli strumenti di lavoro, nella sottoposizione a rimproveri ingiustificati, anche in presenza di terze persone, ecc.), che ingeneravano nell'ambiente di lavoro un clima ostile, teso e stressogeno.
Al contrario, si evidenzia come i testi intimati da parte resistente, ovvero lo chef e il Controparte_1 sous chef al momento dell'audizione testimoniale, erano ancora dipendenti della Tes_5
resistente; in ogni caso, le dichiarazioni dei testi e relative alla circostanza che il CP_1 Tes_5
ricorrente non fosse mai stato il maitre del ristorante, sono smentite non solo dalle dichiarazioni dei testi e ma anche dalla stessa lettera del contratto di assunzione del ricorrente Per_3 Tes_3
(assunto per lo svolgimento prevalentemente di mansioni di responsabile di sala); peraltro, il teste CP_1
ha dichiarato che c'era l'intenzione di trovare un responsabile di sala, ma di non ricordare chi abbia svolto le relative mansioni nel periodo di causa (sempre sotto la supervisione di;
Parte_2
tuttavia, appare poco credibile che il teste non rammenti chi fosse il responsabile di sala, considerato il ruolo preminente assunto dallo chef all'interno del ristorante;
mentre il teste ha dichiarato Tes_5
che era stato assunto per ricoprire la mansione di responsabile di sala, che Persona_1 Tes_2
avrebbe dovuto svolgere le mansioni di responsabile di sala, che era
[...] Persona_5
responsabile di sala e sommelier, che si occupava della sala e del servizio, Testimone_1 dell'approvvigionamento delle merci, dei contatti con i fornitori, ecc.
Né vale ad escludere la sussistenza delle condotte ostili e vessatorie come emerse dalla espletata istruttoria orale la documentazione versata in atti da parte resistente, relativa a soli due episodi (festa in piscina del 28.08.2019 e gita del 23/25.01.2020), mentre le foto di cui ai doc. n. 30 e 31 del fascicolo di parte resistente si riferiscono a periodi antecedenti rispetto a quelli di cui hanno riferito i testi Per_3
e (19.04.2019 e 24.05.2019). Tes_3
Accertato l'inadempimento datoriale, deve ora esaminarsi il profilo relativo alla sussistenza del danno allegato dal ricorrente (non patrimoniale, da lesione del diritto alla sua salute psico-fisica) e del nesso di causalità tra le allegate condotte di demansionamento/mobbizzanti/vessatorie/ostili/stressogene ed il danno non patrimoniale eventualmente subito.
A tal proposito, si evidenzia che la nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni
12 della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente;
v. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128 - 01).
Ancora, si osserva che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto
13 profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (Rv. 650858 - 02).
Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Tanto premesso, nel caso in esame, la CT dott.ssa (la quale si è avvalsa dell'ausilio Persona_11
dello specialista psichiatra, dott. ) ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le _12
suindicate condotte datoriali demansionanti, vessatorie, ostili, stressogene e la malattia psichica lamentata dal lavoratore (“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”), ritenendo, tuttavia, che, allo stato, non sussistano postumi permanenti.
La CT ha, invece, accertato la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea di nove mesi (da suddividere in: - Inabilità temporanea parziale al 50% per un mese;
- Inabilità temporanea parziale al
25% per otto mesi).
A tale ultimo proposito, si evidenzia, tuttavia, che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea, quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto;
ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01).
14 Nel caso di specie, l'unica specifica domanda formulata in ricorso, supportata dalle relative allegazioni in fatto (si veda, in particolare, la CTP di cui al doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), riguarda il danno biologico permanente (quantificato nella misura del 10%), la cui sussistenza è stata esclusa all'esito della espletata CT medico legale, non essendovi, al contrario, specifica allegazione e domanda in relazione al danno biologico temporaneo, tanto che il quesito al CT è stato formulato limitatamente al danno biologico permanente (con conseguente accoglimento, sul punto, dell'osservazione sollevata dal CTP della resistente).
Infine, la CT ha quantificato l'ammontare delle spese mediche sostenute dal ricorrente in complessivi euro 2.182,00, in relazione al percorso psicoterapico effettuato dal 21.07.2021 al 22.04.2022 e alla relazione clinico psicologica.
Le conclusioni del CT sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, i CT di parte mosso osservazioni alla
CT (salvo quanto osservato dal CT di parte resistente in ordine alla circostanza che l'accertamento del danno biologico temporaneo non era oggetto del quesito, osservazione che deve essere accolta, come sopra specificato).
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.182,00, dovuta a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori di legge.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna di parte resistente al risarcimento del danno biologico permanente, avendo la CT accertato l'insussistenza di postumi permanenti, ed esistenziale, non essendo emerse conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit".
Al contrario, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, come emerse all'esito della espletata istruttoria orale, si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale e della reputazione del lavoratore (v. pag. n. 25 del ricorso) e del danno patrimoniale da dequalificazione.
In ordine al primo profilo di danno, si evidenzia che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011 (Rv. 616447 - 01).
15 Nel caso di specie, si ritiene sussistente la gravità della lesione, senz'altro superiore rispetto alla soglia di normale tollerabilità, considerato l'accertato demansionamento subito dal ricorrente e la lesione della sua immagine e reputazione professionale come emersa, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi e i quali hanno riferito che era stato detto loro, dal datore di lavoro, che il ricorrente Per_3 Tes_3 non era gradito nell'ambiente di lavoro, di non avere rapporti extra lavorativi con lui, di non dargli confidenza, di non parlare con lui, di non fidarsi di lui, di riferire tutto quello che il ricorrente diceva o faceva, ecc.
A tal proposito, si ritiene che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell'immagine professionale del ricorrente, per le condotte anzidette, possa essere liquidato, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ancora, per quanto attiene al danno alla professionalità, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di dequalificazione professionale, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009).
Ulteriormente, la Suprema Corte ha affermato che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo, a tal fine, essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, è stato considerato provato il danno lamentato dalla vice direttrice di un ufficio postale, che, dopo essere stata assegnata a mansioni di minore ampiezza, era stata vittima di condotte obiettivamente mortificanti, tra cui l'estromissione dalla commissione esaminatrice per un concorso interno e la sua sostituzione con un dipendente dell'area operativa, il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti di qualifica inferiore, il silenzio datoriale in risposta alle sue richieste di adeguamento delle mansioni;
v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21 del 03/01/2019 (Rv. 652445 – 01; v. altresì Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018 (Rv. 651145 - 01).
16 Ritiene il Tribunale che, a fronte dell'accertamento dell'inadempimento datoriale, come sopra descritto, il lavoratore abbia dato prova del danno subito, derivante da demansionamento e dequalificazione professionale (comportanti un impoverimento del suo patrimonio professionale), anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo, a tal fine, essere valutati la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta successivamente alla sottrazione delle mansioni di responsabile di sala (essendogli state attribuite mansioni – sicuramente inferiori – di cameriere di sala, oltre che di addetto alle pulizie/riassetto, lavaggio stoviglie).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si ritiene congruo, tenuto conto della durata del demansionamento (per i mesi da settembre
2019 a maggio 2020, detratti i documentati periodi di CIGO, e da marzo 2021 sino al novembre 2021, ovvero sino all'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo), fare riferimento ad una percentuale del 15% dell'ammontare della retribuzione mensile percepita dal lavoratore al momento della dequalificazione, oltre interessi e rivalutazione.
Si veda, in senso conforme, per quanto concerne l'individuazione della percentuale della retribuzione mensile da moltiplicare per i periodi di effettivo demansionamento, Tribunale di Firenze, sentenza del
28.01.2021, resa nel giudizio R.G.N. 2121/2018, est. dott.ssa Consani.
2. Sulla domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento rivendicato
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato come operaio specializzato OTI 104 CCNL Agricoltura
Operai (Area 1) e CIPL Firenze e Prato, per svolgere principalmente la mansione di responsabile di sala, presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte).
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, incombe sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Ora, l'art. 27 CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che: “Classificazione A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del
c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area
1ª Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze
17 e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2ª Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Area 3ª Declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.
L'art. 10 stabilisce che: “Parte specifica Sono specializzati super, i Controparte_3 Parte_5
seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: Il capo cuoco che con iniziativa autonoma ed operativa, nell'ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per lui, con funzioni di coordinamento e di controllo, disciplina tutto il lavoro inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando direttamente la preparazione di pasti, essendo il responsabile anche della fase di somministrazione. Il responsabile-manutentore degli impianti agrituristici, che con specifica capacità professionale, acquisita per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature inerenti l'attività agrituristica, effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, essendone responsabile. Coordina
l'attività degli altri addetti ed in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature. Istruttore ippico-responsabile del maneggio. (…) Parte specifica Agriturismo
Sono specializzati, i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: cuoco unico che presti l'attività in aziende in cui la struttura del servizio di ristorazione richiede autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali - Muratore - Pizzaiolo - addetto ai campi sportivi ed ai giuochi - manutentore aree verdi con patentino fitosanitario - gestore degli spacci aziendali compresa la vendita
a prodotti di fattoria - magazziniere - addetto al ricevimento, sistemazione ospiti, intrattenimento, con padronanza di lingue straniere”.
Il medesimo articolo stabilisce che in presenza di attività di lavoro nuove o non contemplate nei gruppi sopraindicati, la classificazione di appartenenza sarà decisa dalle parti firmatarie del Contratto
Collettivo, su richiesta di una delle parti (lavoratori, azienda, organizzazioni sindacali e RSU) entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.
Ciò posto, il lavoratore ha rivendicato in ricorso l'inquadramento nel superiore livello operaio specializzato super, facendo riferimento per analogia - non essendo specificamente contemplata la figura del responsabile di sala - al profilo professionale del capo cuoco, ricompreso nella classificazione degli operai specializzati super, mentre il cuoco unico è compreso nella classificazione
18 degli operai specializzati, rivendicando lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività dei camerieri e di approvvigionamento del vino.
Tuttavia, si ritiene non accoglibile la prospettazione di parte ricorrente, attesa l'insussistenza, nella contrattazione collettiva integrativa applicabile al rapporto di lavoro, di una clausola che rinvii, per le figure professionali non specificamente contemplate (quale quella del responsabile di sala), a figure di analogo contenuto professionale;
al contrario, la contrattazione collettiva integrativa prevede, in tale ipotesi, che la classificazione di appartenenza sarà decisa dalle parti firmatarie del contratto Collettivo, su richiesta di una delle parti (lavoratori, azienda, organizzazioni sindacali e RSU) entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro, procedura che non risulta essere stata attuata nel caso in esame, con conseguente rigetto della domanda di superiore inquadramento contrattuale proposta dal ricorrente.
3. Sul licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 6.11.2021
In primo luogo, parte resistente ha eccepito, in memoria di costituzione, la decadenza del ricorrente dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, per non essere stata la dichiarazione allegata alla PEC inviata dal sindacato , in data 11.11.2021, alle ore 11.23 CP_4
(con oggetto “impugnazione licenziamento ” e nel cui corpo si legge: “In allegato Parte_1 quanto in oggetto, per ordine e conto del sig. ”), sottoscritta (nemmeno con firma Parte_1
digitale) dal lavoratore (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente e n. 37 del fascicolo di parte resistente) ed essendo la successiva PEC della , con allegata diffida sottoscritta dal CP_4 lavoratore (con la quale lo stesso confermava l'impugnazione del licenziamento), pervenuta al datore di lavoro soltanto in data 17.01.2022 (oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento).
Sul punto, tuttavia, si richiama quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'08/07/2024 (Rv. 671925 - 01), secondo la quale l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una
PEC contenente un allegato file in "formato Word", non sottoscritto né dal ricorrente, né dal suo procuratore, non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore (nella specie, la
Suprema Corte, aderendo ad una impostazione sostanzialistica, contrapposta alla posizione formalistica assunta dalla Corte d'Appello, ha ritenuto valida e tempestiva l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, effettuata a mezzo PEC dal difensore del lavoratore, all'indirizzo della società datrice di lavoro, cui era allegato un file “word”, nel quale era contenuta la contestazione del
19 licenziamento per giusta causa, priva sia della sottoscrizione del lavoratore, che della sottoscrizione del difensore, evidenziando, altresì, che: “quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da
Cass. 12106 del 16/05/2017) “secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04;
Cass. n. 2826/2000)”).
In adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la svolta eccezione di decadenza deve essere respinta, essendo stato tempestivamente inoltrato alla parte datoriale, da parte dell'organizzazione sindacale (legittimata ex lege), un atto scritto idoneo allo scopo, riferibile con certezza al lavoratore (né parte resistente ha seriamente contestato in memoria di costituzione la riferibilità dello scritto al ricorrente), il quale, peraltro, lo ha successivamente confermato (con documento allegato alla PEC del 17.01.2022), nonché prodotto in giudizio, allegandolo al ricorso (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, parte ricorrente ha, in primo luogo, dedotto la ritorsività/illiceità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, la sua nullità, ai sensi dell'art. 2 D.lgs.
23/2015, avendo la datrice di lavoro inteso estromettere un lavoratore sgradito che, nonostante fosse stato demansionato e mobbizzato, non aveva inteso dimettersi ed anzi si era iscritto alla CGIL, a fronte, in ogni caso, della insussistenza del motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, non essendo le mansioni di responsabile di sala e di sommelier esternalizzabili, in quanto costituenti parte integrante ed essenziale del servizio di ristorazione.
Ora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo/illecito grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024 (Rv. 671589 - 01), secondo la quale: “
4. in linea di diritto è noto, ed è stato recentemente ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. 9 gennaio
2024, n. 741), che nella giurisprudenza di questa Corte, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato
l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011, in motivazione). Sicché, il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966; quest'ultimo, al pari della giusta causa
(art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo)
20 attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve avere efficacia determinativa e rileva “indipendentemente dal motivo formalmente addotto”, come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del
2012. Pertanto, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento
(Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011). E “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione).”).
Ancora, l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia); v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019 (Rv. 655062 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene insussistente il motivo oggettivo addotto a giustificazione dell'intimato licenziamento (per “soppressione del posto di lavoro”, avendo il datore di lavoro deciso di “esternalizzare le mansioni” assegnate al ricorrente;
v. doc. n. 12 del fascicolo di parte), poiché: il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 6.11.2021, mentre la dedotta “esternalizzazione” delle (sole, secondo la prospettazione di parte resistente) mansioni di
21 sommelier, con attribuzione delle stesse ad un lavoratore autonomo/consulente, Testimone_1
è avvenuta soltanto nell'aprile 2022 (v. doc. n. 40 del fascicolo di parte resistente), ovvero 5 mesi dopo il licenziamento intimato al ricorrente (né dalla lettera di licenziamento si evince che la dedotta esternalizzazione avrebbe avuto effetti soltanto dalla stagione successiva, non essendo state nemmeno indicate, nella predetta lettera, le mansioni oggetto della dedotta esternalizzazione); non sono state invece oggetto, sempre nella prospettazione della resistente, di alcuna “esternalizzazione” le mansioni di responsabile di sala, contrattualmente attribuite al ricorrente in via prevalente (seppure, di fatto, dallo stesso non continuativamente esercitate, a causa dell'accertato demansionamento), alle quali, pertanto, il lavoratore avrebbe potuto essere utilmente adibito, avendo, peraltro, parte resistente negato, in memoria di costituzione, che abbia svolto le mansioni di responsabile di sala Persona_5 dall'ottobre 2021 (v. punto 31, lett. c, della memoria di costituzione), né quelle di cameriere di sala, pure di fatto svolte dal ricorrente (si vedano, sul punto, le dichiarazioni dei testi e , con la CP_1 Tes_5
conseguenza che difetta il nesso di causalità tra la prospettata (futura) riorganizzazione/esternalizzazione e la soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, circostanza di per sé idonea, considerato il complesso delle risultanze probatorie, a rendere il recesso pretestuoso.
Pertanto, tenuto conto del complesso delle emergenze istruttorie, come sopra indicate, si ritiene sussistente il motivo illecito di cui all'art. 1345 c.c., dovendosi ravvisare quale unico motivo fondante il licenziamento la volontà datoriale di liberarsi di un lavoratore non gradito (si vedano, in particolare, le dichiarazioni del teste : “in fase di colloquio mi era stato detto che il ricorrente non era Per_3 gradito all'interno dell'ambiente lavorativo”), costituendo il recesso l'ultimo epilogo delle accertate condotte demansionanti/vessatorie/ostili e ponendosi lo stesso in stretta correlazione con le stesse, considerato che, diversamente da molti dei suoi colleghi, dimessisi a fronte del clima ostile presente sul luogo di lavoro, il ricorrente non aveva rassegnato le proprie dimissioni ed, anzi, si era iscritto al sindacato per la tutela dei propri diritti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità dell'intimato licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 (rubricato: Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale), secondo il quale: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
22 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 28/02/2024
n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
Pertanto, parte resistente deve essere condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, a favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
parte resistente deve essere, inoltre, condannata al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
23 SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto del 19.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
2.182,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di danno patrimoniale;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
2.000,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di danno non patrimoniale per lesione del suo diritto all'immagine e alla reputazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, di una somma a titolo di danno alla professionalità, quantificata nella misura del 15% dell'ammontare della retribuzione mensile percepita dal lavoratore al momento della dequalificazione, tenuto conto della durata del demansionamento (per i mesi da settembre 2019 a maggio 2020, detratti i documentati periodi di
CIGO, e da marzo 2021 sino al novembre 2021, ovvero sino all'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo), oltre interessi e rivalutazione;
- accerta e dichiara la nullità, per motivo illecito determinante, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente con lettera del 6.11.2021 e, per l'effetto, ex art. 2 D.lgs.
23/2015, condanna parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna parte resistente al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- per il resto, rigetta il ricorso;
24 - condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto del 19.03.2025, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
25
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 891/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Parte_2
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. SIMONI SARA Parte_1 Per l'avv. LAVIZZARI GIANLUCA Parte_2
FAUSTO
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 891/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA, dell'avv. CALVANI LORENZO, dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA
ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO e dell'avv. LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO, elettivamente domiciliata in VIA BENVENUTO CELLINI 21 20129 MILANO, presso il difensore avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.05.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato assunto da , in data 11.07.2018, con Parte_3
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro di n. 39 ore settimanali, con qualifica di operaio specializzato OTI 104 CCNL Agricoltura Operai e CIPL
Firenze e Prato, per svolgere principalmente la mansione di responsabile di sala presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte);
b) di avere svolto, oltre alla mansione di responsabile di sala, anche quella di sommelier e di responsabile della cantina, per 5 giorni alla settimana, lavorando dalle 7.00 alle 12.00 e dalle
17.00 alle 24.00/1.00/1.30, con accantonamento delle ore di lavoro straordinario in banca ore;
c) di avere svolto le proprie mansioni serenamente sino all'aprile 2019, quando iniziava ad essere fatto oggetto, da parte dello chef e della titolare di Controparte_1 Parte_2
condotte mobbizzanti, vessatorie, ostili, stressogene, consistite: nel suo illegittimo demansionamento, con sottrazione delle mansioni di responsabile di sala, attribuite ad altri
2 dipendenti via via assunti ( da fine agosto 2019 a maggio 2020, Persona_1 Per_2
[rectius ], da marzo 2021 a maggio 2021, , da maggio
[...] Per_3 Persona_4
2021 a giugno 2021, Sara Da Milano, da giugno 2021 ad agosto 2021, da Persona_5
ottobre 2021), e con adibizione a mansioni umili e meramente esecutive, quali quelle di lavapiatti/addetto al riassetto/pulizia e di raccoglitore di escrementi degli animali nel cortile, oltre alle mansioni di sommelier e di cameriere di sala;
nella sua esclusione e nel suo isolamento (tanto che ai neo assunti veniva vietato di parlare con lui e di frequentarlo al di fuori dell'ambiente lavorativo); nell'accusarlo falsamente di vendere vino ai clienti nel parcheggio della tenuta, senza autorizzazione, di percorrere troppo velocemente la strada sterrata di accesso alla tenuta, causando problemi con i vicini, di turbare la stabilità di due addetti alla cucina con battute infelici;
nel non fornirgli la nuova password del pc aziendale, nella sottrazione del pc, con attribuzione di un tablet obsoleto;
nel contattarlo continuamente fuori dall'orario di lavoro, per scaricare la merce dei fornitori, senza pagamento delle ore di lavoro straordinario;
nell'escluderlo dalle foto della tenuta e dello staff per il rinnovo del sito internet aziendale, nel non taggarlo sui social network della società e nell'eliminazione delle sue foto dal sito internet della tenuta, nel chiamarlo “il sindacalista” o “il comunista” a seguito della sua iscrizione alla CGIL;
nel modificare in termini peggiorativi le sue condizioni contrattuali (tra il maggio 2020 e il giugno 2021); nel denigrarlo durante l'evento Challenge
Ferrari, tenutosi nel marzo 2021;
d) che le predette condotte mobbizzanti, vessatorie, ostili e stressogene gli cagionavano un
“disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia associato ad un disturbo dei ritmi circadiani e del sonno”, che lo costringeva a sottoporsi a terapia farmacologica e psicologica
(v. doc. n. 8, 9, 10, 11 del fascicolo di parte);
e) di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, con lettera datata 6.11.2021, ricevuta l'8.11.2021, per “soppressione del posto di lavoro”, avendo il datore di lavoro deciso di esternalizzare le mansioni a lui assegnate (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte);
f) di avere impugnato il licenziamento con lettera dell'11.11.2021 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte).
Tanto premesso, l'esponente ha dedotto: a) la ritorsività/illiceità dell'intimato licenziamento, attesa la volontà datoriale di estromettere un lavoratore sgradito, che non si era dimesso, nonostante fosse stato sottoposto a mobbing e a illegittimo demansionamento e che, anzi, si era iscritto alla CGIL, a fronte dell'insussistenza del prospettato giustificato motivo oggettivo, non essendo le mansioni di responsabile di sala e di sommelier esternalizzabili, in quanto costituenti parte integrante del servizio di
3 ristorazione, ed essendo state le stesse attribuite al sig. b) l'illegittimità del recesso, Persona_5 per difetto del prospettato giustificato motivo oggettivo;
c) il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello di operaio specializzato super, ai sensi dell'art. 27 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e 10 CIPL Firenze e Prato;
d) l'illegittimità del demansionamento/dequalificazione e del mobbing/straining subiti, con conseguente diritto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via principale, accertato il carattere ritorsivo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. del licenziamento intimato al ricorrente, dichiararne la nullità ex art. 2 Dlgs 23/2015, per l'effetto, ordinare alla convenuta la reintegra del lavoratore nel posto in precedenza occupato 2)Condannare, pertanto la convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata dichiarata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria corrispondente alla retribuzione spettante per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione calcolate ex livello specializzato super rivendicato e all'orario full time come precisato in narrativa o il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali. -
In ipotesi accerti e dichiari che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per quanto dedotto e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a 6 mensilità (o diversa misura ritenuta di giustizia) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr e tenuto del livello specializzato super rivendicato e dell'orario di lavoro full time osservato dal ricorrete come precisato in narrativa (o il diverso livello e orario ritenuti di giustizia) (o il diverso importo ritenuto di giustizia). - Accerti e dichiari competere al ricorrente
l'inquadramento come operaio specializzato super Ccnl Operai agricoli e Cipl Firenze – Prato dal
11.07.2018, in luogo del livello operaio specializzato riconosciutogli, per i motivi esposti (o il diverso livello e decorrenza ritenuti di giustizia) con orario full time. - Condanni la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ad un operaio specializzato super e tenuto conto dell'orario di lavoro prestato dal ricorrente come precisato in narrativa (o il diverso orario che risulterà di giustizia) detratto il percepito. Con espressa riserva di agire in sperato giudizio per
l'accertamento del quantum debatur. - Accerti e dichiari la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società convenuta e descritto in narrativa, afferente agli atti vessatori e illeciti e/o mobbing/straining e/o demansionamento/dequalificazione subiti dal ricorrente. - Condanni la società convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile, da aprile 2019 (o nella diversa misura, minore o
4 maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura dell' 10% (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 22.373,00 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 50% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico; del danno esistenziale, quantificabili Parte_1
aumentando della misura del 30% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur e per tutto quanto successivamente maturato maturando. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanni la convenuta al pagamento delle spese mediche sostenute dal ricorrente come da fatture allegate o il diverso importo ritenuto di giustizia e/o in via equitativa. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il pagamento delle ore di straordinario illegittimamente accantonate in banca ore, per danno da usura per eccessivi straordinari, mancati riposi settimanali e intermedi, incidenza straordinari anche forfettizzati su altri istituti”.
Si è costituita in giudizio , eccependo la decadenza del Parte_3 ricorrente dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, per essere la dichiarazione allegata alla PEC del sindacato dell'11.11.2021 priva della sottoscrizione (anche digitale) del lavoratore, e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, attesi la legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della esternalizzazione della mansione di sommelier (attribuita al consulente esterno
[...]
, la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al ricorrente in relazione alle Tes_1 mansioni effettivamente espletate, l'insussistenza di mobbing/straining e dei conseguenti lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte all'udienza del 20.06.2023), con una CT medico legale (depositata il 26.05.2024), ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Su demansionamento, dequalificazione, mobbing/straining e sulle correlate domande risarcitorie
Il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato e pieno come operaio specializzato OTI 104 CCNL
Agricoltura Operai (Area 1) e CIPL Firenze e Prato, per svolgere “principalmente” la mansione di
5 responsabile di sala, presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
In ricorso, il ricorrente ha lamentato di essere stato fatto oggetto, a decorrere dall'aprile 2019, da parte dello chef (assunto nell'aprile 2019) e della titolare di condotte Controparte_1 Parte_2
mobbizzanti, vessatorie, ostili e, comunque, stressogene, come dettagliatamente sopra riportate alla lett.
c) della parte in fatto.
In memoria di costituzione, parte resistente ha negato di avere tenuto le lamentate condotte demansionanti/mobbizzanti/stressogene, sostenendo, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal lavoratore, che, dall'inizio del rapporto di lavoro e sino a tutta la prima metà del 2019, il ricorrente aveva lavorato prevalentemente in sala, sotto la supervisione della titolare Parte_2
occupandosi, successivamente, di svolgere le mansioni di sommelier e di responsabile della cantina, mentre la parte datoriale era alla continua ricerca di un maitre, che potesse sostituire la titolare.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato che: “sono stato in prova per 15 giorni presso la Testimone_2 Parte_3
, poi ho capito che il lavoro non faceva per me e sono andato via, io ero sottoposto a soprusi,
[...]
mentre facevo il servizio vedevo lo chef, nascosto, a spiare, non mi sentivo trattato come un professionista, ho avuto rapporti lavorativi con entrambe le parti, il periodo è marzo/aprile 2021, io dovevo essere responsabile di sala, direttore del ristorante, quando sono arrivato io, il ricorrente era responsabile di sala, io sarei dovuto subentrare al ricorrente come responsabile di sala, almeno questi erano gli accordi con la proprietà, ovvero gli accordi che avevo preso con la signora e con lo Pt_4
chef, il colloquio me lo hanno fatto loro due, dopo il mio arrivo il ricorrente faceva il sommelier. Sul
28: al mio arrivo ho visto che si respirava un'aria di tensione, in fase di colloquio mi era stato detto che il ricorrente non era gradito all'interno dell'ambiente lavorativo, non so perché mi sia stato detto, in quel frangente io non conoscevo nessuno, era semplicemente un colloquio di lavoro, lo chef faceva soprusi nei confronti del ricorrente, che era lì da più tempo, e poi anche nei miei confronti, ci si sentiva osservati in sala, spiati, non eravamo a nostro agio nel lavorare, lo chef si nascondeva Controparte_1
dietro un muro, nella sala antistante a quella del ristorante, e spiava il lavoro della sala, questo durante il servizio, ricordo l'evento Challenge Ferrari, il ricorrente veniva sempre richiamato durante il lavoro, soprattutto dallo chef e anche dalla proprietaria, lo chef era la persona di fiducia della proprietaria, il braccio destro della proprietaria, la mia impressione era questa, non mi è stato detto durante il colloquio, è quello che ho visto, in occasione dell'evento Challenge Ferrari io ho chiesto spiegazioni sul perché il ricorrente veniva richiamato, perché il ricorrente stava facendo il suo lavoro
e mi è stato detto che il ricorrente aveva bisogno di essere messo sotto pressione e che io non dovevo
6 avere rapporti extralavorativi con lui, io sono rimasto allibito e preciso che al termine dell'evento io mi sono complimentato con il ricorrente per il suo lavoro;
Sul 29: confermo il capitolo, preciso che con il ricorrente ho avuto solo un rapporto lavorativo di 15 giorni ADR avv. Stramaccia: il mio rapporto con lo chef è cambiato, presumo perché ho dato confidenza al ricorrente, lo chef mi faceva soprusi, dispetti, infatti sono andato via, con la proprietà il mio rapporto non è cambiato, io ho solo comunicato che sarei andato via, senza comunicare i motivi, perché secondo me la proprietà era
d'accordo con lo chef”.
La teste ha riferito che: “sono stata dipendente della dal luglio Testimone_3 Parte_3
2019 al giugno 2020, il rapporto è cessato perchè l'ambiente lavorativo non era più a me consono, non mi trovavo più bene con la proprietà, io mi occupavo dell'accoglienza degli ospiti, della reception, delle camere e supportavo la parte della comunicazione, attualmente non ho rapporti con parte resistente, né cause pendenti, ho conosciuto il ricorrente sul lavoro, al mio arrivo il ricorrente era responsabile di sala, si occupava di tutto quello che concerneva il servizio in sala , ed era sommelier;
Sul 3: io ho trovato il ricorrente come responsabile di sala e sommelier, da quanto ricordo, sistemava la sala, controllava vini e cantina, si occupava di tutto quello che riguardava il servizio serale, spesso gli ho anche dato una mano, poteva occuparsi anche di pranzi, quando c'erano, o delle colazioni degli
Per_ ospiti, all'epoca come camerieri di sala c'erano , poi entrò , da settembre Per_6 _1
2019, come responsabile di sala, le direttive ai camerieri credo le desse la signora , durante Parte_2 la serata c'era sempre , era presente, ma spesso era seduta al tavolo a cenare, per Pt_1 Parte_2
quanto riguarda menù e carta dei vini, venivano concertati tra il ricorrente e la cucina, ma era una attività alla quale io non partecipavo attivamente, io non facevo parte del servizio serale, mi è capitato di restare a dare una mano, se c'era il ricorrente si occupava lui del conto, mi è capitato di farlo anche io, di provvedere all'aggiornamento del software per la generazione del conto e l'emissione dello scontrino, preciso che il mio lavoro era diurno e che mi è capitato a volte di partecipare al servizio serale;
dei rapporti con i fornitori del vino si occupava il ricorrente, io l'ho aiutato a sistemare i file delle fatture;
Sul 4: il ricorrente iniziava il lavoro alle 15.00 fino alla chiusura, qualunque ora fosse, quando sono rimasta io si è finito alle 1.00, ovviamente la cucina chiudeva prima, ma poi c'era da mettere ordine in sala, se c'erano colazioni il ricorrente arrivava alle 7.00, ma dipendeva dalla presenza di ospiti, soprattutto nel fine settimana, in cui potevano capitare anche i pranzi, dalle 12.00 alle 14.00/15.00, a richiesta dei clienti, se non ricordo male il ristorante era aperto da martedì o mercoledì al sabato, la domenica era chiuso, comunque penso che il ricorrente lavorasse sei giorni su sette, anche per tenere i rapporti con i fornitori e per le colazioni, io lavoravo, da contratto, dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, è capitato di dovermi fermare la sera, per il servizio serale, per dare
7 una mano, o il fine settimana, per esigenze particolari, per eventi, mi è anche capitato di dormire in struttura, per motivi lavorativi, Sul 5: mi sembra che a settembre 2019 sia stato assunto , non _1 ricordo il cognome, che era stato assunto come maitre, responsabile di sala, e poi c'era mi Per_8
sembra, assunto come commis di sala, a quel punto il ricorrente è stato relegato come sommelier, si
Per_ occupava di vini e cantina, e sono rimasti per un paio di mesi, fino a fine stagione, mi _1
sembra che nel 2019 si chiuse il 31 ottobre, preciso che è poi rientrato alla riapertura della _1
Per_ stagione successiva, no, preciso che in struttura eravamo pochi, anche io mi trovavo ad asciugare i bicchieri la sera, il ricorrente ha lavato i piatti, ma era una cosa comune, richiesta quando non c'era il lavapiatti, o quando il lavapiatti aveva terminato il suo orario di lavoro, alla riapertura, post covid, a maggio 2020, non c'era il lavapiatti, quindi se ne occupava spesso il ricorrente, a volte è capitato anche a me, per il servizio del pranzo, spesso la sera io non c'ero, il ricorrente ha raccolto escrementi di animali nel cortile, prima del servizio serale bisognava fare un giro per verificare che non ci fossero escrementi di cani e pulire, se ne occupava principalmente il ricorrente, su richiesta della titolare, sarà capitato anche a di farlo, immagino;
Sul 10: ci sono stati momenti di _1 tensione, nell'ambito del rapporto lavorativo tra il ricorrente, lo chef e la titolare, inizialmente i rapporti erano più distesi, poi si sono inaspriti, a me è stato detto dalla titolare di non fare Parte_2
chiacchiericcio con il ricorrente, di non chiacchierare con lui, di non dargli confidenze e di riferire alla proprietà tutto quello che lui mi diceva, io all'inizio non capivo, perché i rapporti lavorativi mi erano sembrati normali, poi la situazione si è inasprita nel tempo, veniva chiesto di tenere sotto controllo il ricorrente, di riferire cosa faceva e cosa diceva, mi è stato detto dalla signora di Parte_2
non frequentarlo fuori dalla tenuta, a livello privato, l'unica spiegazione è che non si fidavano di lui, io mi sono poi resa conto della situazione lavorando con il ricorrente e con la proprietà, a me era stato detto di non fidarmi del ricorrente. Io inizialmente non conoscevo il ricorrente e conoscevo poco la proprietà, la signora era la mia titolare e ho cercato di seguire quello che mi aveva detto, Parte_2
però poi conoscendo il ricorrente non ho capito il perché di questi comportamenti della proprietà, non ne vedevo il motivo, i miei rapporti lavorativi con il ricorrente sono sempre stati molto buoni, successivamente io mi sono scusata con il ricorrente per avere avuto una inziale diffidenza nei suoi confronti;
Sull'11: mi ricordo che il ricorrente cercava di parlarmi nello spogliatoio e io gli dicevo che dovevo andare, lo stesso nelle pause caffè, non prendevo nemmeno il caffè con lui, non è bello entrare in un posto di lavoro e dovere evitare una persona, soprattutto perché non capivo la situazione, successivamente il mio rapporto con il ricorrente è migliorato e ci siamo trovati bene nel lavorare insieme;
Sul 12: è capitato spesso/molte volte che la signora mi chiedesse di cosa stavo Pt_2
parlando con il ricorrente e perché stavamo ridendo, io incrociavo il ricorrente nel pomeriggio, gli
8 davo una mano con le fatture o prendevamo un caffè in pausa, se la ci vedeva parlare poi mi Pt_2 faceva subito l'interrogatorio, era quell'atteggiamento che mi ha spinto a conoscere meglio il ricorrente, perché non ne capivo il motivo;
Sul 15: ricordo l'episodio, io non ero presente quella sera, il giorno dopo o giorni dopo me lo ha raccontato, conoscendo il cliente mi sembrava strano Parte_2 che avesse fatto una cosa del genere, successivamente l'episodio mi è stato riferito anche dal ricorrente;
il ricorrente inizialmente aveva la password, poi gli è stata tolta, tutte le volte che doveva sbloccare il computer doveva venire da me o da , ove presente, inizialmente c'era un tablet Parte_2
non molto funzionante, era difficoltoso lavorarci, non era adatto, era touch screen, non aveva la tastiera, io lo utilizzavo solo per estrarre le timbrature, il ricorrente utilizzava quello, fino a quando non è stato risistemato un vecchio pc, a spese del ricorrente, non ricordo se gli siano state rimborsate.
dava la colpa al ricorrente di non sapere usare il tablet, di non essere competente nel suo Parte_2
utilizzo, ma non era la strumentazione adatta per fare quel tipo di lavoro, per fare un foglio Excel ci volevano ore senza la tastiera, Sul 16: il ricorrente non era nel suo orario di servizio e spesso mi è capitato di chiamarlo a casa per farlo venire per scaricare i camion, mi è stato detto di chiamarlo per controllare le bolle e sistemare la merce, questo mi è stato detto da , con la quale io avevo Parte_2
rapporti, era lei la mia titolare, il ricorrente doveva venire anche solo per scaricare casse di vino o acqua e poi tornare nel pomeriggio per l'inizio del turno serale, preciso che le bolle avrei potuto anche firmale io;
io non so se il ricorrente si accordasse con i fornitori per gli orari delle consegne, comunque di solito i fornitori, per la mia esperienza vengono la mattina ed è difficile accordarsi sugli orari, soprattutto con i fornitori più grossi;
Sul 17: era stato assunto come maitre, Persona_1
responsabile di sala, si occupava di tutto quello che riguardava il sevizio in sala, non era sommelier e non se ne voleva occupare, io ricordo che la proprietà era alla continua ricerca di un responsabile di sala, che nel frattempo, era il ricorrente, ricordo che prima di c'era stata un'altra persona, _1 non ne ricordo il nome, ma poi non venne trovato l'accordo e il candidato non rimase nemmeno a fare la prova;
dopo l'arrivo del sig. il ricorrente faceva solo il sommelier, nei primi servizi ha _1
affiancato , il pomeriggio li vedevo in preparazione del servizio ed il ricorrente spiegava il _1
menù a , al quale credo che sia stata detta la stessa cosa che è stata detta a me, me lo riferì _1
, con il quale mi ero trovata molto bene lavorativamente, mi chiese se anche a me era stato _1
detto di non parlare con , anche lui si è posto le mie stesse domande, Sul 19: ricordo che il Pt_1 ricorrente è stato accusato di avere detto qualcosa a due addetti alla cucina (“ci buttano fuori, ci licenziano”), ricordo che la riunione era stata indetta per “la serenità di tutti”, ma io ricordo che nessuno era rimasto traumatizzato, ricordo che la proprietà non voleva che venissero dette certe cose, soprattutto ai collaboratori più giovani, io credo che si sia trattato di una normale battuta fatta a fine
9 servizio, ricordo che la situazione mi mise molto a disagio, io ero presente insieme ad altri due Co colleghi, e , che erano i due colleghi coinvolti nell'episodio, e la signora Testimone_4 Parte_2 disse che si doveva fare la riunione per mettere all'angolo , questo è successo nel pomeriggio, Pt_1 prima che il ricorrente arrivasse in servizio, l'obiettivo era quello di mettere in cattiva luce il ricorrente, io non avevo il coraggio di dire niente e venivo continuamente stimolata a parlare, a raccontare anche altri episodi in cui il ricorrente poteva essersi comportato male, questo è stato il momento in cui ho visto accanimento nei confronti del ricorrente. mi era sembrato tranquillo, Tes_4
Co non l'ho visto turbato, lui e mi sembravano più in difficoltà per essere stati costretti a parlare durante la riunione, comunque quella del ricorrente io l'ho percepita come una battuta fatta a fine serata, non ci ho trovato minacce o altro;
Sul 20: ho organizzato io lo shooting, il fotografo era un mio contatto e io mi sono occupata del nuovo sito, della comunicazione, era stato convocato tutto lo staff tranne il ricorrente, il ristorante era in chiusura, la brigata di cucina era già sciolta, ma i responsabili
c'erano tutti tranne il ricorrente, poi mi è stato chiesto dalla signora di togliere una foto Parte_2 della cantina in cui c'era il ricorrente, mi è stato detto di non mettere foto del ricorrente sul sito e di non taggarlo sui social della tenuta e del ristorante, ribadisco che io mi occupavo della comunicazione, con una agenzia esterna, preciso che nel novembre 2019 la guida Michelin aveva menzionato anche la cantina, il che è piuttosto inusuale per la prima stella, che si dà solo per la cucina, e che mi era stato vietato di menzionare il ricorrente nelle attività destinate alla comunicazione esterna;
il servizio fotografico è durato diverso tempo, è poi venuto fuori il discorso della necessità di
Per_ avere un profilo professionale, a quel punto il sig. , che non lo aveva, si è adeguato, al ricorrente non è stato richiesto di dotarsi di un profilo professionale e non è stato taggato;
Sul 22: ricordo che arrivò una lettera per delle trattenute sindacali, credo, era spaventata e mi chiese se Parte_2 Pt_1
mi aveva detto qualcosa, ricordo che c'era paura perchè il ricorrente era andato dal sindacato e che potesse fare qualcosa, credo che poi la situazione sia stata chiarita con;
(…) Sul 24: confermo Pt_1
il capitolo per quanto riguarda il divieto di tag e la rimozione delle foto del ricorrente dal sito della tenuta;
per il resto io non c'ero, mi è stato riferito da che il ricorrente veniva mandato fuori _1
dalla sala per evitare che i clienti lo salutassero e lo ringraziassero, preciso che era una new _1
entry, era lì da tempo, e lavoravano bene insieme, io avevo confidenza con Pt_1 _1 Pt_1
e spesso mi raccontava gli episodi accaduti durante il servizio serale;
ricordo che alla _1
riapertura della tenuta a maggio 2020, fummo convocati in tenuta, e, uno alla volta, ci sono state chieste/dette le nuove condizioni lavorative per la riapertura, il ricorrente ci rimase molto male, gli era stato chiesto un taglio dello stipendio, di circa 250 euro, credo, io contrattualmente avevo una situazione diversa, non mi avrebbero più dato il pranzo e poi le mie modifiche riguardavano le
10 mansioni, una riduzione di mansioni, che comunque era un processo già iniziato ante covid, precido che per accettare le modifiche dovevamo firmare un documento alla presenza della titolare, dello chef
e del consulente del lavoro, sig. Sul 27: dopo le dimissioni di , il ricorrente è tornato _10 _1
a svolgere le mansioni che svolgeva prima dell'arrivo di , preciso che è andato via _1 _1
10 giorni prima di me, in quel periodo l'unico che poteva ricoprire quel ruolo era il ricorrente, ancora non era arrivato nessun altro, (…) ADR avv. Stramaccia: la sera la signora era presente per Parte_2
eventi come proprietaria sella tenuta, altrimenti era presente per la cena, anche per cenare con il marito, di giorno era presente, ci dividevamo il lavoro, per fatture e fornitori, io lavoravo principalmente con lei, non poteva essere definita responsabile di sala, era la proprietaria, Parte_2 era presente agli eventi, se c'erano clienti particolari li accoglieva, ma non era lei a gestire il servizio, faceva la proprietaria, se c'era controllava la cucina e lo staff e faceva i conti, ma non era operativa.
Ad agosto 2019 io davo spesso una mano nel servizio serale, perché alcuni dipendenti erano in ferie, ed ho visto questo. Poi con l'arrivo di non c'è stato più bisogno del mio supporto. Il _1 ricorrente si occupava dell'accoglienza del cliente, della cerimonia di benvenuto, di portare i piatti, spiegarli, di preparare i cocktail, ecc., quando c'era dell'accoglienza dei clienti ne occupava _1
”. _1
Dalle dichiarazioni dei predetti testi – indifferenti rispetto alle parti, poiché, al momento dell'audizione testimoniale, gli stessi non avevano più alcun rapporto con queste ultime –, logiche, precise e circostanziate, è emersa la prova dell'illegittimo demansionamento (anche ai sensi dell'art. 2103, comma V, c.c.) subito dal ricorrente, con sottrazione delle mansioni – indicate nel contratto di assunzione come prevalenti – di responsabile di sala-maitre, via via attribuite ad altri lavoratori all'uopo assunti, residuando in capo al ricorrente le mansioni di sommelier e quelle, senz'altro inferiori, di cameriere di sala (si veda, a tal proposito, l'art. 10 CIPL Firenze e Prato, secondo il quale: “Sono qualificati i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: cameriere che, oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto alloggi ed altri ambienti, opera nel servizio di ristorazione”; sul punto, si vedano le dichiarazioni dei testi “il ricorrente lavorava in sala, portava i Controparte_1 piatti in tavola e li spiegava, faceva il cameriere (….) che io ricordi il ricorrente era sommelier e cameriere di sala” e “il ricorrente era sommelier, cameriere di sala (…) si occupava del Tes_5 servizio come cameriere (…) e faceva anche il cameriere”), oltre che di pulizia, anche del pollaio (si veda, sul punto, quanto dichiarato dal teste “potrebbe essere successo che il ricorrente Controparte_1 abbia pulito il pollaio e che gli sia stato chiesto” e dal teste in risposta al cap. n. 17, lett. Tes_5
D, della memoria di costituzione: “è sicuramente capitato”, nonché: “anche il ricorrente si è occupato di pulire l'ambiente”), riassetto, lavaggio dei piatti, ecc., nonché della sussistenza delle dedotte
11 condotte intenzionalmente mobbizzanti/vessatorie/ostili (consistite nell'isolamento e nella esclusione del ricorrente, con divieto per gli altri lavoratori di rivolgergli la parola, di dargli confidenza, di frequentarlo al fuori dell'ambiente lavorativo, nella sua esclusione dai profili social e dal sito internet della tenuta, nella sottrazione degli strumenti di lavoro, nella sottoposizione a rimproveri ingiustificati, anche in presenza di terze persone, ecc.), che ingeneravano nell'ambiente di lavoro un clima ostile, teso e stressogeno.
Al contrario, si evidenzia come i testi intimati da parte resistente, ovvero lo chef e il Controparte_1 sous chef al momento dell'audizione testimoniale, erano ancora dipendenti della Tes_5
resistente; in ogni caso, le dichiarazioni dei testi e relative alla circostanza che il CP_1 Tes_5
ricorrente non fosse mai stato il maitre del ristorante, sono smentite non solo dalle dichiarazioni dei testi e ma anche dalla stessa lettera del contratto di assunzione del ricorrente Per_3 Tes_3
(assunto per lo svolgimento prevalentemente di mansioni di responsabile di sala); peraltro, il teste CP_1
ha dichiarato che c'era l'intenzione di trovare un responsabile di sala, ma di non ricordare chi abbia svolto le relative mansioni nel periodo di causa (sempre sotto la supervisione di;
Parte_2
tuttavia, appare poco credibile che il teste non rammenti chi fosse il responsabile di sala, considerato il ruolo preminente assunto dallo chef all'interno del ristorante;
mentre il teste ha dichiarato Tes_5
che era stato assunto per ricoprire la mansione di responsabile di sala, che Persona_1 Tes_2
avrebbe dovuto svolgere le mansioni di responsabile di sala, che era
[...] Persona_5
responsabile di sala e sommelier, che si occupava della sala e del servizio, Testimone_1 dell'approvvigionamento delle merci, dei contatti con i fornitori, ecc.
Né vale ad escludere la sussistenza delle condotte ostili e vessatorie come emerse dalla espletata istruttoria orale la documentazione versata in atti da parte resistente, relativa a soli due episodi (festa in piscina del 28.08.2019 e gita del 23/25.01.2020), mentre le foto di cui ai doc. n. 30 e 31 del fascicolo di parte resistente si riferiscono a periodi antecedenti rispetto a quelli di cui hanno riferito i testi Per_3
e (19.04.2019 e 24.05.2019). Tes_3
Accertato l'inadempimento datoriale, deve ora esaminarsi il profilo relativo alla sussistenza del danno allegato dal ricorrente (non patrimoniale, da lesione del diritto alla sua salute psico-fisica) e del nesso di causalità tra le allegate condotte di demansionamento/mobbizzanti/vessatorie/ostili/stressogene ed il danno non patrimoniale eventualmente subito.
A tal proposito, si evidenzia che la nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni
12 della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente;
v. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128 - 01).
Ancora, si osserva che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
26972/2008) ha ridefinito la nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., quale categoria onnicomprensiva dei diversi tipi di pregiudizio – in precedenza catalogati come distinte categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) – inerenti sia alla lesione dell'integrità psicofisica, sia alla sofferenza morale soggettiva in sé considerata, sia alla compromissione della sfera del “fare areddituale” della persona – tutte componenti di un danno ritenuto senz'altro risarcibile quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato o abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Ai fini della liquidazione, la Corte ha indicato, come base di riferimento, il criterio di calcolo proprio del danno biologico, da “personalizzare” in ragione delle specifiche voci di pregiudizio ricorrenti nel caso concreto.
Quanto ai parametri per la valutazione del danno non patrimoniale si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha indicato le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, ferma la necessità per il giudice di procedere alla cd. personalizzazione in relazione alle voci di danno non strettamente inerenti la lesione della integrità psicofisica, quale il danno esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nelle alterazioni della personalità, nello sconvolgimento esistenziale: “Le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione in diminuzione. Ove peraltro, si tratti di dover risarcire i cd. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del danno c.d. “danno esistenziale”, ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione di siffatto
13 profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.” (Cass. Sez.
3 sent. n. 14402/2011).
Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (Rv. 650858 - 02).
Sempre in tema di liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha indicato l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3 sent. n. 7272/2012; Cass., ordinanza n.
33770/18).
Tanto premesso, nel caso in esame, la CT dott.ssa (la quale si è avvalsa dell'ausilio Persona_11
dello specialista psichiatra, dott. ) ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le _12
suindicate condotte datoriali demansionanti, vessatorie, ostili, stressogene e la malattia psichica lamentata dal lavoratore (“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”), ritenendo, tuttavia, che, allo stato, non sussistano postumi permanenti.
La CT ha, invece, accertato la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea di nove mesi (da suddividere in: - Inabilità temporanea parziale al 50% per un mese;
- Inabilità temporanea parziale al
25% per otto mesi).
A tale ultimo proposito, si evidenzia, tuttavia, che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea, quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto;
ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01).
14 Nel caso di specie, l'unica specifica domanda formulata in ricorso, supportata dalle relative allegazioni in fatto (si veda, in particolare, la CTP di cui al doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente), riguarda il danno biologico permanente (quantificato nella misura del 10%), la cui sussistenza è stata esclusa all'esito della espletata CT medico legale, non essendovi, al contrario, specifica allegazione e domanda in relazione al danno biologico temporaneo, tanto che il quesito al CT è stato formulato limitatamente al danno biologico permanente (con conseguente accoglimento, sul punto, dell'osservazione sollevata dal CTP della resistente).
Infine, la CT ha quantificato l'ammontare delle spese mediche sostenute dal ricorrente in complessivi euro 2.182,00, in relazione al percorso psicoterapico effettuato dal 21.07.2021 al 22.04.2022 e alla relazione clinico psicologica.
Le conclusioni del CT sono recepite dal Tribunale, in quanto fondate su un esauriente esame anamnestico e su un coerente studio della documentazione medica prodotta, valutati secondo criteri medico-legali esenti da errori o vizi logici, non avendo, peraltro, i CT di parte mosso osservazioni alla
CT (salvo quanto osservato dal CT di parte resistente in ordine alla circostanza che l'accertamento del danno biologico temporaneo non era oggetto del quesito, osservazione che deve essere accolta, come sopra specificato).
Conseguentemente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 2.182,00, dovuta a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori di legge.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna di parte resistente al risarcimento del danno biologico permanente, avendo la CT accertato l'insussistenza di postumi permanenti, ed esistenziale, non essendo emerse conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit".
Al contrario, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, come emerse all'esito della espletata istruttoria orale, si ritiene accoglibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale e della reputazione del lavoratore (v. pag. n. 25 del ricorso) e del danno patrimoniale da dequalificazione.
In ordine al primo profilo di danno, si evidenzia che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011 (Rv. 616447 - 01).
15 Nel caso di specie, si ritiene sussistente la gravità della lesione, senz'altro superiore rispetto alla soglia di normale tollerabilità, considerato l'accertato demansionamento subito dal ricorrente e la lesione della sua immagine e reputazione professionale come emersa, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi e i quali hanno riferito che era stato detto loro, dal datore di lavoro, che il ricorrente Per_3 Tes_3 non era gradito nell'ambiente di lavoro, di non avere rapporti extra lavorativi con lui, di non dargli confidenza, di non parlare con lui, di non fidarsi di lui, di riferire tutto quello che il ricorrente diceva o faceva, ecc.
A tal proposito, si ritiene che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell'immagine professionale del ricorrente, per le condotte anzidette, possa essere liquidato, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ancora, per quanto attiene al danno alla professionalità, si osserva che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di dequalificazione professionale, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009).
Ulteriormente, la Suprema Corte ha affermato che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo, a tal fine, essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, è stato considerato provato il danno lamentato dalla vice direttrice di un ufficio postale, che, dopo essere stata assegnata a mansioni di minore ampiezza, era stata vittima di condotte obiettivamente mortificanti, tra cui l'estromissione dalla commissione esaminatrice per un concorso interno e la sua sostituzione con un dipendente dell'area operativa, il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti di qualifica inferiore, il silenzio datoriale in risposta alle sue richieste di adeguamento delle mansioni;
v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21 del 03/01/2019 (Rv. 652445 – 01; v. altresì Cass. Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018 (Rv. 651145 - 01).
16 Ritiene il Tribunale che, a fronte dell'accertamento dell'inadempimento datoriale, come sopra descritto, il lavoratore abbia dato prova del danno subito, derivante da demansionamento e dequalificazione professionale (comportanti un impoverimento del suo patrimonio professionale), anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo, a tal fine, essere valutati la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta successivamente alla sottrazione delle mansioni di responsabile di sala (essendogli state attribuite mansioni – sicuramente inferiori – di cameriere di sala, oltre che di addetto alle pulizie/riassetto, lavaggio stoviglie).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si ritiene congruo, tenuto conto della durata del demansionamento (per i mesi da settembre
2019 a maggio 2020, detratti i documentati periodi di CIGO, e da marzo 2021 sino al novembre 2021, ovvero sino all'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo), fare riferimento ad una percentuale del 15% dell'ammontare della retribuzione mensile percepita dal lavoratore al momento della dequalificazione, oltre interessi e rivalutazione.
Si veda, in senso conforme, per quanto concerne l'individuazione della percentuale della retribuzione mensile da moltiplicare per i periodi di effettivo demansionamento, Tribunale di Firenze, sentenza del
28.01.2021, resa nel giudizio R.G.N. 2121/2018, est. dott.ssa Consani.
2. Sulla domanda di riconoscimento del superiore livello di inquadramento rivendicato
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato come operaio specializzato OTI 104 CCNL Agricoltura
Operai (Area 1) e CIPL Firenze e Prato, per svolgere principalmente la mansione di responsabile di sala, presso il ristorante sito all'interno della tenuta (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte).
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, incombe sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Ora, l'art. 27 CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che: “Classificazione A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del
c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area
1ª Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze
17 e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2ª Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Area 3ª Declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.
L'art. 10 stabilisce che: “Parte specifica Sono specializzati super, i Controparte_3 Parte_5
seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: Il capo cuoco che con iniziativa autonoma ed operativa, nell'ambito di indicazioni generali impartitegli dal datore di lavoro o chi per lui, con funzioni di coordinamento e di controllo, disciplina tutto il lavoro inerente la cucina e gli approvvigionamenti per la medesima, effettuando direttamente la preparazione di pasti, essendo il responsabile anche della fase di somministrazione. Il responsabile-manutentore degli impianti agrituristici, che con specifica capacità professionale, acquisita per pratica o per titolo, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature inerenti l'attività agrituristica, effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda, essendone responsabile. Coordina
l'attività degli altri addetti ed in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature. Istruttore ippico-responsabile del maneggio. (…) Parte specifica Agriturismo
Sono specializzati, i seguenti operai addetti alle attività agrituristiche: cuoco unico che presti l'attività in aziende in cui la struttura del servizio di ristorazione richiede autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali - Muratore - Pizzaiolo - addetto ai campi sportivi ed ai giuochi - manutentore aree verdi con patentino fitosanitario - gestore degli spacci aziendali compresa la vendita
a prodotti di fattoria - magazziniere - addetto al ricevimento, sistemazione ospiti, intrattenimento, con padronanza di lingue straniere”.
Il medesimo articolo stabilisce che in presenza di attività di lavoro nuove o non contemplate nei gruppi sopraindicati, la classificazione di appartenenza sarà decisa dalle parti firmatarie del Contratto
Collettivo, su richiesta di una delle parti (lavoratori, azienda, organizzazioni sindacali e RSU) entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.
Ciò posto, il lavoratore ha rivendicato in ricorso l'inquadramento nel superiore livello operaio specializzato super, facendo riferimento per analogia - non essendo specificamente contemplata la figura del responsabile di sala - al profilo professionale del capo cuoco, ricompreso nella classificazione degli operai specializzati super, mentre il cuoco unico è compreso nella classificazione
18 degli operai specializzati, rivendicando lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività dei camerieri e di approvvigionamento del vino.
Tuttavia, si ritiene non accoglibile la prospettazione di parte ricorrente, attesa l'insussistenza, nella contrattazione collettiva integrativa applicabile al rapporto di lavoro, di una clausola che rinvii, per le figure professionali non specificamente contemplate (quale quella del responsabile di sala), a figure di analogo contenuto professionale;
al contrario, la contrattazione collettiva integrativa prevede, in tale ipotesi, che la classificazione di appartenenza sarà decisa dalle parti firmatarie del contratto Collettivo, su richiesta di una delle parti (lavoratori, azienda, organizzazioni sindacali e RSU) entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro, procedura che non risulta essere stata attuata nel caso in esame, con conseguente rigetto della domanda di superiore inquadramento contrattuale proposta dal ricorrente.
3. Sul licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 6.11.2021
In primo luogo, parte resistente ha eccepito, in memoria di costituzione, la decadenza del ricorrente dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 L. 604/1966, per non essere stata la dichiarazione allegata alla PEC inviata dal sindacato , in data 11.11.2021, alle ore 11.23 CP_4
(con oggetto “impugnazione licenziamento ” e nel cui corpo si legge: “In allegato Parte_1 quanto in oggetto, per ordine e conto del sig. ”), sottoscritta (nemmeno con firma Parte_1
digitale) dal lavoratore (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente e n. 37 del fascicolo di parte resistente) ed essendo la successiva PEC della , con allegata diffida sottoscritta dal CP_4 lavoratore (con la quale lo stesso confermava l'impugnazione del licenziamento), pervenuta al datore di lavoro soltanto in data 17.01.2022 (oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento).
Sul punto, tuttavia, si richiama quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18529 dell'08/07/2024 (Rv. 671925 - 01), secondo la quale l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una
PEC contenente un allegato file in "formato Word", non sottoscritto né dal ricorrente, né dal suo procuratore, non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore (nella specie, la
Suprema Corte, aderendo ad una impostazione sostanzialistica, contrapposta alla posizione formalistica assunta dalla Corte d'Appello, ha ritenuto valida e tempestiva l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, effettuata a mezzo PEC dal difensore del lavoratore, all'indirizzo della società datrice di lavoro, cui era allegato un file “word”, nel quale era contenuta la contestazione del
19 licenziamento per giusta causa, priva sia della sottoscrizione del lavoratore, che della sottoscrizione del difensore, evidenziando, altresì, che: “quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale (pure applicato in materia di licenziamento da
Cass. 12106 del 16/05/2017) “secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga - appunto - ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04;
Cass. n. 2826/2000)”).
In adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la svolta eccezione di decadenza deve essere respinta, essendo stato tempestivamente inoltrato alla parte datoriale, da parte dell'organizzazione sindacale (legittimata ex lege), un atto scritto idoneo allo scopo, riferibile con certezza al lavoratore (né parte resistente ha seriamente contestato in memoria di costituzione la riferibilità dello scritto al ricorrente), il quale, peraltro, lo ha successivamente confermato (con documento allegato alla PEC del 17.01.2022), nonché prodotto in giudizio, allegandolo al ricorso (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, parte ricorrente ha, in primo luogo, dedotto la ritorsività/illiceità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, la sua nullità, ai sensi dell'art. 2 D.lgs.
23/2015, avendo la datrice di lavoro inteso estromettere un lavoratore sgradito che, nonostante fosse stato demansionato e mobbizzato, non aveva inteso dimettersi ed anzi si era iscritto alla CGIL, a fronte, in ogni caso, della insussistenza del motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, non essendo le mansioni di responsabile di sala e di sommelier esternalizzabili, in quanto costituenti parte integrante ed essenziale del servizio di ristorazione.
Ora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo/illecito grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024 (Rv. 671589 - 01), secondo la quale: “
4. in linea di diritto è noto, ed è stato recentemente ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. 9 gennaio
2024, n. 741), che nella giurisprudenza di questa Corte, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato
l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. n. 17087 del 2011, in motivazione). Sicché, il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966; quest'ultimo, al pari della giusta causa
(art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo)
20 attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve avere efficacia determinativa e rileva “indipendentemente dal motivo formalmente addotto”, come recita l'art. 18, primo comma della legge 300 del 1970, nella versione modificata dalla legge n. 92 del
2012. Pertanto, l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022; n. 9468 del 2019 da ultimo v. Cass. n. 6838 del 2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento
(Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011). E “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore” e si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così
Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione).”).
Ancora, l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia); v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019 (Rv. 655062 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene insussistente il motivo oggettivo addotto a giustificazione dell'intimato licenziamento (per “soppressione del posto di lavoro”, avendo il datore di lavoro deciso di “esternalizzare le mansioni” assegnate al ricorrente;
v. doc. n. 12 del fascicolo di parte), poiché: il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del 6.11.2021, mentre la dedotta “esternalizzazione” delle (sole, secondo la prospettazione di parte resistente) mansioni di
21 sommelier, con attribuzione delle stesse ad un lavoratore autonomo/consulente, Testimone_1
è avvenuta soltanto nell'aprile 2022 (v. doc. n. 40 del fascicolo di parte resistente), ovvero 5 mesi dopo il licenziamento intimato al ricorrente (né dalla lettera di licenziamento si evince che la dedotta esternalizzazione avrebbe avuto effetti soltanto dalla stagione successiva, non essendo state nemmeno indicate, nella predetta lettera, le mansioni oggetto della dedotta esternalizzazione); non sono state invece oggetto, sempre nella prospettazione della resistente, di alcuna “esternalizzazione” le mansioni di responsabile di sala, contrattualmente attribuite al ricorrente in via prevalente (seppure, di fatto, dallo stesso non continuativamente esercitate, a causa dell'accertato demansionamento), alle quali, pertanto, il lavoratore avrebbe potuto essere utilmente adibito, avendo, peraltro, parte resistente negato, in memoria di costituzione, che abbia svolto le mansioni di responsabile di sala Persona_5 dall'ottobre 2021 (v. punto 31, lett. c, della memoria di costituzione), né quelle di cameriere di sala, pure di fatto svolte dal ricorrente (si vedano, sul punto, le dichiarazioni dei testi e , con la CP_1 Tes_5
conseguenza che difetta il nesso di causalità tra la prospettata (futura) riorganizzazione/esternalizzazione e la soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, circostanza di per sé idonea, considerato il complesso delle risultanze probatorie, a rendere il recesso pretestuoso.
Pertanto, tenuto conto del complesso delle emergenze istruttorie, come sopra indicate, si ritiene sussistente il motivo illecito di cui all'art. 1345 c.c., dovendosi ravvisare quale unico motivo fondante il licenziamento la volontà datoriale di liberarsi di un lavoratore non gradito (si vedano, in particolare, le dichiarazioni del teste : “in fase di colloquio mi era stato detto che il ricorrente non era Per_3 gradito all'interno dell'ambiente lavorativo”), costituendo il recesso l'ultimo epilogo delle accertate condotte demansionanti/vessatorie/ostili e ponendosi lo stesso in stretta correlazione con le stesse, considerato che, diversamente da molti dei suoi colleghi, dimessisi a fronte del clima ostile presente sul luogo di lavoro, il ricorrente non aveva rassegnato le proprie dimissioni ed, anzi, si era iscritto al sindacato per la tutela dei propri diritti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità dell'intimato licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 2 D.lgs. 23/2015 (rubricato: Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale), secondo il quale: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
22 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 28/02/2024
n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».
Pertanto, parte resistente deve essere condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, a favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
parte resistente deve essere, inoltre, condannata al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
23 SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
Le spese di CT, liquidate come da separato decreto del 19.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di €
2.182,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di danno patrimoniale;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro
2.000,00, oltre accessori di legge, dovuta a titolo di danno non patrimoniale per lesione del suo diritto all'immagine e alla reputazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, di una somma a titolo di danno alla professionalità, quantificata nella misura del 15% dell'ammontare della retribuzione mensile percepita dal lavoratore al momento della dequalificazione, tenuto conto della durata del demansionamento (per i mesi da settembre 2019 a maggio 2020, detratti i documentati periodi di
CIGO, e da marzo 2021 sino al novembre 2021, ovvero sino all'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo), oltre interessi e rivalutazione;
- accerta e dichiara la nullità, per motivo illecito determinante, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente con lettera del 6.11.2021 e, per l'effetto, ex art. 2 D.lgs.
23/2015, condanna parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna parte resistente al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- per il resto, rigetta il ricorso;
24 - condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto del 19.03.2025, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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