Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 597 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. INCANDELA GIUSEPPE CP_1
UN PH con il patrocinio dell'Avv. INCANDELA GIUSEPPE
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04.01.2023
,matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Copparo al n. parte I serie ATTO N.2
-Ordinare al Comune di Copparo (FE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Omologare e confermare le seguenti condizioni: 1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE E COLLOCAZIONE
GENITORIALE: la casa coniugale, sita a Copparo (FE) in via Salvatore Quasimodo
n.2 di proprietà del Sig. resterà assegnata al fratello ricorrente Sig. CP_2
che continuerà a risiedervi con il figlio minorenne con CP_1 Persona_1 quanto in essa contenuto ed a corredo. 2) AFFIDAMENTO FIGLIO Il figlio minore che attualmente Persona_1 frequenta la scuola media di Copparo ,classe terza sezione C , viene affidato ad entrambi i genitori - che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza del padre Sig. CP_1
sita a Copparo (FE) in via Salvatore Quasimodo n.2 , Entrambi i genitori
[...] eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte concordemente dai genitori, in forma orale o scritta, anche tramite strumenti telefonici o telematici, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Qualora un genitore non risponda all'altro entro 10 (dieci) giorni, il silenzio equivale al proprio assenso. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di pagina 1 di 4
3) FREQUENTAZIONE CON Il FIGLIO MINORE: quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del figlio minore con la madre , questa avrà la facoltà vedere e di tenere con sé il figlio minore , ogniqualvolta lo vorrà compatibilmente con i suoi impegni scolastici o di altro genere del minore - La madre ,inoltre potrà tenere con sé il figlio ogni fine. settimana alternati, I-nel periodo scolastico dal venerdì _1 sera dalle ore 18:00, sino alle ore 21:00 della domenica successiva, ora in cui la madre lo riaccompagnerà di nuovo presso la residenza del padre;
II-nel periodo estivo dal venerdì sera dalle ore 18:00, sino alle ore 23:00 della domenica successiva, ora in cui la madre la riaccompagnerà di nuovo presso la residenza del padre -; B. inoltre, tutte le settimane due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente, , il martedì e il giovedì ovvero due giorni da concordare anche solo telefonicamente o con messaggi via wattsapp Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori pernottamenti , visite e frequentazioni, della madre con il figlio minore, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere del minore e previo accordo con il padre . Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché il figlio partecipi agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di suo interesse, anche accompagnandolo dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali. Durante le ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli, per un periodo di due settimane anche non consecutive, ovvero per periodi maggiori da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di maggio e/o Giugno di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Durante le vacanze Natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con il figlio , i seguenti periodi: 24/12-30/12 _1 oppure 31/12-6/1— Durante le vacanze Pasquali, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con il figlio , sino a 3 (tre) giorni consecutivi (includendovi il giorno _1 di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore. 4) MANTENIMENTO: il signor si occuperà in maniera esclusiva CP_1 del mantenimento del minore ed ogni altra sua esigenza di carattere economico - SPESE
5) STRAORDINARIE: Ciascun coniuge,invece secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in pagina 2 di 4 libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby-sitter; b) campi estivi. I genitori si obbligano, in ogni caso, ad osservare le linee guida individuate nel
Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia del 25 ottobre
2017 ed eventuali aggiornamenti. II- I genitori alla fine di ogni mese potranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente, o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 15 del mese successivo, con rilascio di relativa quietanza. Ogni spesa straordinaria che richiede previo consenso di entrambi i genitori dovrà essere concordata, pena l'assunzione dell'intero esborso da parte del genitore che abbia agito in proprio. III -I ricorrenti sosterranno, ciascuno per intero e secondo coscienza personale, le spese “particolari”, ossia quelle spese che richiedano un esborso di particolare tenore, inerenti a semplici richieste del figlio
, che non rientrano né tra quelle ordinarie di sostentamento dello stesso _1
(inserite nel contributo al mantenimento), né tra quelle considerate ex lege straordinarie, tuttavia ritenute sostenibili dai ricorrenti che intendono farvi fronte. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano, come spese
“particolari”, quelle per abbigliamento e accessori firmati e/o di pregio, supporti tecnologici (cellulari, computer portatili, ipad, notebook), ciclomotori, autovetture, attrezzature tecnico – sportive specifiche ecc…. 6) ASSEGNO UNICO: i coniugi di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico per sarà percepito dalla Sig.ra RO – _1
7) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: I ricorrenti dichiarano di aver regolato con il presente atto ogni questione di carattere economico tra gli stessi pendenti, di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro. Tutti gli altri rapporti patrimoniali tra i coniugi sono già stati preventivamente risolti. Le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione saranno a carico del Sig. Le CP_1 parti chiedono e si avvalgono della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare”.
Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
pagina 3 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/03/2025 i sigg.ri e CP_1
PH UN chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/01/2023.
Esponevano che dal matrimonio era nato il figlio minorenne che con _1 sentenza n. 923 del 21/11/2023 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/01/2023 in Copparo (FE) da e UN CP_1
PH e trascritto al n. 2 parte I , serie A del Registro degli atti di
Copparo (FE), alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Copparo (FE) di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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