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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 727/2025 N. R.G. 511/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 511/2025, avverso la sentenza n.
162/2025, del Tribunale di Como, Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato Luca Passarelli del Foro di Sondrio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo (IM) in Via XX Settembre n° 19/11
APPELLANTE
C/
IE (C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Angelo CP_1 CodiceFiscale_2
TO (C.F. ) del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato ai fini C.F._3
del presente atto presso lo studio del difensore sito in Bergamo (BG), via Broseta n. 120
pagina 1 di 9 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 162/25 del Tribunale di Como, Sezione II Civile, depositata in data 15 aprile
2025 e notificata in data 16 aprile 2025, condannando alla corresponsione della CP_2
somma di €.6.900,00, di cui €.1.550,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di tredicesima del 2019 non corrisposta, €.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto, ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp.
att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE: - Rigettarsi l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Como, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_3
Como, esponendo: CP_2
“ dal 17 gennaio 2019 veniva assunta, senza la sottoscrizione di alcun Parte_1
contratto, da per assistere l'anziana madre invalida, ora CP_2 Persona_1
scomparsa.
L'odierna ricorrente svolgeva le mansioni di colf e badante, giorno e notte senza soluzione di
continuità, in Consiglio di Rumo (Co) Via Martesana n. 1, e veniva retribuita mensilmente,
seppur con qualche ritardo, in €.1.400,00, oltre un contributo spese di €.150,00.
Esercitava la propria attività con dedizione e professionalità, accudendo e curando l'anziana e
creando con lei un rapporto affettivo ed empatico.
A causa della pandemia da Covid-19, decideva di far rientro nel proprio Paese d'origine.
Con la correttezza e serietà nello svolgimento delle sue prestazioni professionali, per prima
cosa si preoccupava di avvisare delle proprie intenzioni e quindi si impegnava a Parte_2
reperire una sostituta al fine di garantire continuità ed assistenza all'anziana.
il 29 aprile 2020, con comunicazione WhatsApp, chiedeva l'esatta data di CP_2
partenza della collaboratrice e le coordinate bancarie per poter provvedere al pagamento
dello stipendio residuo.
La ricorrente, che riponeva erroneamente piena fiducia nel datore di lavoro, in data 5 maggio
2020, inserita la nuova badante, rientrava in Ucraina, comunicava i dati richiesti e CP_2 pagina 3 di 9 continuava a garantire falsamente di aver eseguito il bonifico estero alle coordinate CP_2
comunicate, ma, in realtà, non provvedeva più al pagamento delle residue prestazioni
professionali.
La lavoratrice, preso atto del comportamento del datore di lavoro, officiava il sottoscritto
avvocato di assisterla nel recupero del credito ed incaricava un consulente del lavoro di
verificare la congruità e la regolarità dei pagamenti ricevuti alla luce del vigente contratto
collettivo di lavoro di collaborazione domestica, applicabile agli assistenti familiari (colf,
badanti, babysitter ed altri profili professionali).
All'esito emergeva che il datore non aveva corrisposto né le tredicesime, né il trattamento di
fine rapporto previsto dal contratto collettivo di categoria e che la lavoratrice non aveva
goduto delle ferie e dei permessi, maturando il diritto alla relativa indennità.”
Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed
eccezione, - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è
intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 17 gennaio 2019 al 4 maggio 2020; - per
l'effetto condannare il datore di lavoro alla corresponsione della somma di CP_2
€.6.900,00, di cui €.1.550,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di
tredicesima del 2019 non corrisposta, €.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto,
ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel
periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta
in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla
maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”
pagina 4 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_2
delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Il Giudice di I grado, dopo aver svolto istruttoria orale, ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Ha rilevato che nel caso di specie parte ricorrente, su cui sola incombeva l'onere della prova,
non ha dimostrato l'inserimento nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo della convenuta.
La teste escussa non è stata in grado di fornire un'indicazione precisa dell'inizio del rapporto,
o di riferire dell'orario osservato dalla ricorrente, di attestare la continuità della prestazione resa, non ha nemmeno dichiarato di aver visto il convenuto dare direttive alla ricorrente.
ha proposto appello avverso la sentenza affidandosi a due motivi di Parte_1
gravame.
I motivo di appello intestato:“MALGOVERNO DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE E
OMESSO ESAME DEL MATERIALE PROBATORIO”
Sostiene che, a fronte della comprovata ed incontestabile presenza quotidiana della badante nella casa dell'invalida, data, con le dichiarazioni rese in udienza, dal medico condotto della il quale dichiarava che la ricorrente faceva la badante, che in ogni visita mensile era Per_1
presente solo lei, ma di non sapere nulla circa la retribuzione eventualmente percepita,
confermando così ogni allegazione in merito al rapporto di lavoro, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo non provato il rapporto di lavoro subordinato.
pagina 5 di 9 Inoltre evidenzia che il primo Giudice ha ignorato totalmente la corrispondenza WhatsApp
prodotta da parte ricorrente (doc. n. 1, fascicolo di primo grado) in cui ( ) chiedeva Per_2 CP_2
lumi sulla sostituzione della badante della madre e le coordinate bancarie per poter pagare lo stipendio residuo.
II motivo di appello intestato: “OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 232 C.P.C.”
Rileva che il Giudice non ha speso una sola riga di motivazione sul comportamento processuale della controparte che non rendeva l'interpello formale su capitoli dedotti da parte ricorrente, senza giustificare l'impedimento e, rinunciava ai testi dedotti.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
In relazione alla prima censura svolta da parte appellante si rileva quanto segue.
Osserva questo Collegio che, ai fini del riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, era in capo a l'onere innanzitutto di provare di aver svolto una Parte_1
prestazione lavorativa in favore di . CP_2
Tale onere probatorio, ad avviso del Collegio, non risulta compiutamente assolto.
Nel caso di specie, l'esame del ricorso di primo grado ed anche della prova testimoniale offerta, evidenziano una mancanza di tale prova: mancanza di uno svolgimento effettivo dell'attività lavorativa dal 17.01.2019 al 04.05.2020.
pagina 6 di 9 Nel ricorso introduttivo di I grado , come sopra riportato, non vengono Parte_1
indicate le mansioni svolte, l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, non viene allegato e indicato il contratto CCNL di riferimento applicabile.
La prova testimoniale nulla di più ha offerto a sostegno della domanda.
La teste dott.ssa in particolare, si è limitata a dichiarare: “conosco la Testimone_1
ricorrente, faceva la badante, in sostituzione della mamma, presso la signora Persona_1
Conosco il resistente di vista perché fa il parrucchiere in paese. Non so dire quali fossero gli
orari di lavoro della ricorrente. Io facevo visite a domicilio circa una volta al mese, e vedevo la
ricorrente a casa della signora Non so quale fosse la retribuzione. Le volte che sono Per_1
andata presso l'abitazione della signora era sempre sola con la badante, qualche Per_1
volta ho visto la mamma della signora La signora era incapace di intendere e Per_1 Per_1
di volere in quanto aveva una malattia neurodegenerativa, non so che rapporto avesse con la
ricorrente. Non so dire se la ricorrente si sia dovuta assentare. Non so dire niente di CP_2
, so che l'unica che si occupava della signora era la madre. Non credo che il
[...] Per_1
signor si sia mai interessato della signora Preciso che la mamma della signora CP_2 Per_1
all'epoca era ultraottantenne”. Per_1
Da tali dichiarazioni non emerge la prova della effettiva durata del rapporto di lavoro con un inizio e una fine, non vengono indicati gli eventuali orari di lavoro e non vengono indicate le mansioni svolte.
A ciò si aggiunga che nemmeno la documentazione prodotta - solo una foto di messaggi
WhatsApp, peraltro senza possibilità di individuare da chi provengono e a chi sono diretti, - è
sufficiente ed idonea a provare l'esistenza della subordinazione intesa, secondo la costante pagina 7 di 9 giurisprudenza di legittimità, come assoggettamento al potere direttivo, disciplinare, di controllo ed organizzativo che il sig. avrebbe svolto nei confronti dell'appellante. CP_2
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte: “ L'elemento che contraddistingue
il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di
soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore
di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento
nell'organizzazione aziendale.” (Cass. 7024/2015).
È evidente che manca una prova compiuta dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'Ordinanza istruttoria del 14.05.24 del Dott. Ortore così disponeva:
“ ammette
• la prova per interrogatorio formale e testi richiesta dalla ricorrente Parte_1
limitatamente ai capit.: 1, 2, 3 (da intendersi come descrizione dell'attività svolta), 6; con
esclusione dei capit.: 5, 7, 8 irrilevanti, 4, 9 pacifici, 10 documentato;
11 inammissibile;
. la prova per testi richiesta dal resistente limitatamente ai capit.: 3/6; con CP_2
esclusione dei capit.: 1, 2 irrilevanti, non essendo intervenuta alcuna modifica nel rapporto di
ospitalità concessa alla ricorrente;
dispone
la trasmissione del fascicolo alla sua titolare, dr.ssa Bignami, per il prosieguo del giudizio.”
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, l'avv. Passarelli, difensore dell'odierna parte appellante, ha chiesto fissarsi udienza per la discussione, non richiedendo più l'interrogatorio pagina 8 di 9 formale del resistente o eventuale prosieguo della prova;
a tale richiesta il difensore del CP_2
si è associato e il Giudice ha fissato l'udienza di discussione.
Ne discende che il sig. non si è sottratto all'interpello, semplicemente tale mezzo CP_2
istruttorio non è stato disposto dal Giudice incaricato dell'istruttoria, perché non più richiesto.
In ogni caso, la mancata risposta all'interrogatorio formale non costituisce una prova legale o una ficta confessio, ma un comportamento processuale che il Giudice può liberamente valutare, unitamente a tutti gli altri elementi di prova.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In ragione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda, si ritiene equo procedere alla compensazione integrale delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Como.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 511/2025, avverso la sentenza n.
162/2025, del Tribunale di Como, Dott.ssa Giulia Rachele Bignami, promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato Luca Passarelli del Foro di Sondrio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo (IM) in Via XX Settembre n° 19/11
APPELLANTE
C/
IE (C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Angelo CP_1 CodiceFiscale_2
TO (C.F. ) del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato ai fini C.F._3
del presente atto presso lo studio del difensore sito in Bergamo (BG), via Broseta n. 120
pagina 1 di 9 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 162/25 del Tribunale di Como, Sezione II Civile, depositata in data 15 aprile
2025 e notificata in data 16 aprile 2025, condannando alla corresponsione della CP_2
somma di €.6.900,00, di cui €.1.550,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di tredicesima del 2019 non corrisposta, €.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto, ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp.
att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE: - Rigettarsi l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Como, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
pagina 2 di 9 IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_3
Como, esponendo: CP_2
“ dal 17 gennaio 2019 veniva assunta, senza la sottoscrizione di alcun Parte_1
contratto, da per assistere l'anziana madre invalida, ora CP_2 Persona_1
scomparsa.
L'odierna ricorrente svolgeva le mansioni di colf e badante, giorno e notte senza soluzione di
continuità, in Consiglio di Rumo (Co) Via Martesana n. 1, e veniva retribuita mensilmente,
seppur con qualche ritardo, in €.1.400,00, oltre un contributo spese di €.150,00.
Esercitava la propria attività con dedizione e professionalità, accudendo e curando l'anziana e
creando con lei un rapporto affettivo ed empatico.
A causa della pandemia da Covid-19, decideva di far rientro nel proprio Paese d'origine.
Con la correttezza e serietà nello svolgimento delle sue prestazioni professionali, per prima
cosa si preoccupava di avvisare delle proprie intenzioni e quindi si impegnava a Parte_2
reperire una sostituta al fine di garantire continuità ed assistenza all'anziana.
il 29 aprile 2020, con comunicazione WhatsApp, chiedeva l'esatta data di CP_2
partenza della collaboratrice e le coordinate bancarie per poter provvedere al pagamento
dello stipendio residuo.
La ricorrente, che riponeva erroneamente piena fiducia nel datore di lavoro, in data 5 maggio
2020, inserita la nuova badante, rientrava in Ucraina, comunicava i dati richiesti e CP_2 pagina 3 di 9 continuava a garantire falsamente di aver eseguito il bonifico estero alle coordinate CP_2
comunicate, ma, in realtà, non provvedeva più al pagamento delle residue prestazioni
professionali.
La lavoratrice, preso atto del comportamento del datore di lavoro, officiava il sottoscritto
avvocato di assisterla nel recupero del credito ed incaricava un consulente del lavoro di
verificare la congruità e la regolarità dei pagamenti ricevuti alla luce del vigente contratto
collettivo di lavoro di collaborazione domestica, applicabile agli assistenti familiari (colf,
badanti, babysitter ed altri profili professionali).
All'esito emergeva che il datore non aveva corrisposto né le tredicesime, né il trattamento di
fine rapporto previsto dal contratto collettivo di categoria e che la lavoratrice non aveva
goduto delle ferie e dei permessi, maturando il diritto alla relativa indennità.”
Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed
eccezione, - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è
intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 17 gennaio 2019 al 4 maggio 2020; - per
l'effetto condannare il datore di lavoro alla corresponsione della somma di CP_2
€.6.900,00, di cui €.1.550,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, €.1.750,00, a titolo di
tredicesima del 2019 non corrisposta, €.1.821,82, a titolo di TFR maturato e non corrisposto,
ed infine della somma di €.1.750,00, a titolo di permessi e ferie maturate e non godute nel
periodo tra il 17.01.2019 ed il 04.05.2020, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta
in corso di causa, oltre rivalutazione, ai sensi dell'art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla
maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.”
pagina 4 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_2
delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Il Giudice di I grado, dopo aver svolto istruttoria orale, ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Ha rilevato che nel caso di specie parte ricorrente, su cui sola incombeva l'onere della prova,
non ha dimostrato l'inserimento nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo della convenuta.
La teste escussa non è stata in grado di fornire un'indicazione precisa dell'inizio del rapporto,
o di riferire dell'orario osservato dalla ricorrente, di attestare la continuità della prestazione resa, non ha nemmeno dichiarato di aver visto il convenuto dare direttive alla ricorrente.
ha proposto appello avverso la sentenza affidandosi a due motivi di Parte_1
gravame.
I motivo di appello intestato:“MALGOVERNO DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE E
OMESSO ESAME DEL MATERIALE PROBATORIO”
Sostiene che, a fronte della comprovata ed incontestabile presenza quotidiana della badante nella casa dell'invalida, data, con le dichiarazioni rese in udienza, dal medico condotto della il quale dichiarava che la ricorrente faceva la badante, che in ogni visita mensile era Per_1
presente solo lei, ma di non sapere nulla circa la retribuzione eventualmente percepita,
confermando così ogni allegazione in merito al rapporto di lavoro, il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo non provato il rapporto di lavoro subordinato.
pagina 5 di 9 Inoltre evidenzia che il primo Giudice ha ignorato totalmente la corrispondenza WhatsApp
prodotta da parte ricorrente (doc. n. 1, fascicolo di primo grado) in cui ( ) chiedeva Per_2 CP_2
lumi sulla sostituzione della badante della madre e le coordinate bancarie per poter pagare lo stipendio residuo.
II motivo di appello intestato: “OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 232 C.P.C.”
Rileva che il Giudice non ha speso una sola riga di motivazione sul comportamento processuale della controparte che non rendeva l'interpello formale su capitoli dedotti da parte ricorrente, senza giustificare l'impedimento e, rinunciava ai testi dedotti.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
In relazione alla prima censura svolta da parte appellante si rileva quanto segue.
Osserva questo Collegio che, ai fini del riconoscimento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, era in capo a l'onere innanzitutto di provare di aver svolto una Parte_1
prestazione lavorativa in favore di . CP_2
Tale onere probatorio, ad avviso del Collegio, non risulta compiutamente assolto.
Nel caso di specie, l'esame del ricorso di primo grado ed anche della prova testimoniale offerta, evidenziano una mancanza di tale prova: mancanza di uno svolgimento effettivo dell'attività lavorativa dal 17.01.2019 al 04.05.2020.
pagina 6 di 9 Nel ricorso introduttivo di I grado , come sopra riportato, non vengono Parte_1
indicate le mansioni svolte, l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, non viene allegato e indicato il contratto CCNL di riferimento applicabile.
La prova testimoniale nulla di più ha offerto a sostegno della domanda.
La teste dott.ssa in particolare, si è limitata a dichiarare: “conosco la Testimone_1
ricorrente, faceva la badante, in sostituzione della mamma, presso la signora Persona_1
Conosco il resistente di vista perché fa il parrucchiere in paese. Non so dire quali fossero gli
orari di lavoro della ricorrente. Io facevo visite a domicilio circa una volta al mese, e vedevo la
ricorrente a casa della signora Non so quale fosse la retribuzione. Le volte che sono Per_1
andata presso l'abitazione della signora era sempre sola con la badante, qualche Per_1
volta ho visto la mamma della signora La signora era incapace di intendere e Per_1 Per_1
di volere in quanto aveva una malattia neurodegenerativa, non so che rapporto avesse con la
ricorrente. Non so dire se la ricorrente si sia dovuta assentare. Non so dire niente di CP_2
, so che l'unica che si occupava della signora era la madre. Non credo che il
[...] Per_1
signor si sia mai interessato della signora Preciso che la mamma della signora CP_2 Per_1
all'epoca era ultraottantenne”. Per_1
Da tali dichiarazioni non emerge la prova della effettiva durata del rapporto di lavoro con un inizio e una fine, non vengono indicati gli eventuali orari di lavoro e non vengono indicate le mansioni svolte.
A ciò si aggiunga che nemmeno la documentazione prodotta - solo una foto di messaggi
WhatsApp, peraltro senza possibilità di individuare da chi provengono e a chi sono diretti, - è
sufficiente ed idonea a provare l'esistenza della subordinazione intesa, secondo la costante pagina 7 di 9 giurisprudenza di legittimità, come assoggettamento al potere direttivo, disciplinare, di controllo ed organizzativo che il sig. avrebbe svolto nei confronti dell'appellante. CP_2
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte: “ L'elemento che contraddistingue
il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di
soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore
di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento
nell'organizzazione aziendale.” (Cass. 7024/2015).
È evidente che manca una prova compiuta dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'Ordinanza istruttoria del 14.05.24 del Dott. Ortore così disponeva:
“ ammette
• la prova per interrogatorio formale e testi richiesta dalla ricorrente Parte_1
limitatamente ai capit.: 1, 2, 3 (da intendersi come descrizione dell'attività svolta), 6; con
esclusione dei capit.: 5, 7, 8 irrilevanti, 4, 9 pacifici, 10 documentato;
11 inammissibile;
. la prova per testi richiesta dal resistente limitatamente ai capit.: 3/6; con CP_2
esclusione dei capit.: 1, 2 irrilevanti, non essendo intervenuta alcuna modifica nel rapporto di
ospitalità concessa alla ricorrente;
dispone
la trasmissione del fascicolo alla sua titolare, dr.ssa Bignami, per il prosieguo del giudizio.”
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, l'avv. Passarelli, difensore dell'odierna parte appellante, ha chiesto fissarsi udienza per la discussione, non richiedendo più l'interrogatorio pagina 8 di 9 formale del resistente o eventuale prosieguo della prova;
a tale richiesta il difensore del CP_2
si è associato e il Giudice ha fissato l'udienza di discussione.
Ne discende che il sig. non si è sottratto all'interpello, semplicemente tale mezzo CP_2
istruttorio non è stato disposto dal Giudice incaricato dell'istruttoria, perché non più richiesto.
In ogni caso, la mancata risposta all'interrogatorio formale non costituisce una prova legale o una ficta confessio, ma un comportamento processuale che il Giudice può liberamente valutare, unitamente a tutti gli altri elementi di prova.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In ragione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda, si ritiene equo procedere alla compensazione integrale delle spese di lite anche di questo grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Como.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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