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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10918 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED SA Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. TA ON Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione in data 03.06.2025 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente pro tempore e il
[...] Parte_1 Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, domiciliano
ATTORI- CP_1
pagina 1 di 9 , in persona del Presidente del C.d.A. con sede legale Milano, via San Prospero, 4, e Controparte_2 per essa la mandataria in persona del legale rapp.te p.t. , giusta Controparte_3 Controparte_4 procura del 27.11.2019 a rogito del Notaio (Rep. n. 44029 Racc. n. 13796) Persona_1
Co rappresentata e difesa dalla avvocati per essa dall'Avv. CE IN Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4 giusta procura in atti
CONVENUTA- UE
E
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa la mandataria Controparte_6 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. , giusta mandato con procura del CP_3 Controparte_4
26/05/2020 a rogito del Notaio (Rep. n.44635 Racc. n. 14145) Persona_1 difesa, assistita e rappresentata dalla società tra avvocati nella persona dell'avvocato Controparte_7
CE IN, quale socia facente parte della compagine sociale della stessa Controparte_5
Società tra presso il cui studio in Roma Largo Arrigo VII n. 4 è elettivamente domiciliata Parte_3 giusta procura in atti
CONVENUTA – UE
E in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Sig. Controparte_8
CP_9 rappresentata e difesa, dall'Avv. Nicola Massafra unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Raffaella
DI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 59, in virtù di procura in atti
CONVENUTA- UE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10.02.2023, la Parte_4
Parte
(di seguito anche solo ) e il convenivano in giudizio dinanzi a
[...] Parte_2
C questo Tribunale , e (di seguito per brevità anche solo ), CP_2 CP_6 Controparte_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità materiale e/o comunque la non autenticità del test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo 2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test;
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nullo e Comunque improduttivo di qualsiasi effetto il test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo
2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test”.
A tal fine, in sintesi, esponevano che: - l'odierna domanda era finalizzata a privare il documento denominato “test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo 2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test”, della fede privilegiata e/o comunque di qualsivoglia efficacia probatoria nei plurimi giudizi (pure analiticamente indicati in citazione) proposti nei confronti delle amministrazioni dello Stato che si erano succedute nella gestione del periodo della pandemia e nei quali la predetta certificazione aveva assunto rilievo dirimente ai fini della relativa decisione;
- la certificazione EI n. MTCF031913-PPE, composto di 2 pagine di frontespizio più 8 di C test, era stata prodotta nei diversi giudizi azionati dalla società (e dalle successive cessionarie del credito, odierne convenute) per ottenere il pagamento di numerose e ingenti fatture, rimaste impagate, a fronte degli obblighi contrattualmente assunti dal Dipartimento della Protezione civile (cui era successivamente subentrato il Commissario straordinario per l'emergenza Covid) con la lettera di commessa 15042 del 18 marzo 2020, con la quale era stata richiesta la fornitura di dispositivi di protezione C individuale del produttore , modello KN95 (di cui era importatrice); - la CP_10 certificazione posta a fondamento delle pretese creditorie era stata tuttavia contraffatta ed era quindi falsa pagina 3 di 9 “nell'accezione rilevante agli effetti degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c.”; - infatti, in sede di acquisizione della documentazione necessaria per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio, disposta nel giudizio nrg 19229/2021 pendente innanzi al Tribunale di Milano, il perito di parte nominato dall'odierna querelante aveva rinvenuto una pec (doc.10 del fascicolo di parte) inviata al DPC, in data 3 luglio 2020, da C un legale per conto della , alla quale era allegato, tra gli altri, lo stesso report del laboratorio EI
(Sichuan), contrassegnato dallo stesso identificativo, MTCF031913-PPE, di pari data (19 marzo 2020), ma composto da un minor numero di pagine (n. 2 pagine di frontespizio e n. 6 pagine di test, all.12) e recante risultati diversi;
- la difformità tra i due documenti induceva a ritenere che fossero state aggiunte delle pagine al certificato originale e che fossero stati inseriti nel documento impugnato di falso (doc. 4 dell'atto di citazione) i risultati analitici di alcune prove (ritenute necessarie per attestare la conformità dei dispositivi alla normativa tecnica di riferimento), al contrario assenti nel test report di 6+2 pagine (doc.
12); - la circostanza era rilevante, in quanto il laboratorio cinese che aveva eseguito il test era regolarmente registrato presso l'ente di accreditamento nazionale, ma non era abilitato alla valutazione dei dispositivi;
- nel documento impugnato di falso, le due ultime pagine finali recanti l'esposizione dei risultati delle prove necessarie erano frutto di un'alterazione del documento originario in quanto aggiunte al certificato del laboratorio EI (Sichuan), MTCF031913-PPE composto di 2+6 pagine.
Si costituivano le parti querelate-convenute svolgendo nella sostanza analoghe difese. In particolare, eccepivano: - l'inammissibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c. per assenza di un interesse attuale e CP_1 concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.., in quanto sia l' sia le verifiche disposte dal
[...]
C
per l'emergenza Covid sulle mascherine della avevano consentito di accertare la Parte_6 conformità ai parametri 7.9.1 e 7.9.2 che il Test Report oggetto di querela tendeva a dimostrare, con conseguente conformità delle mascherine oggetto di fornitura alla normativa tecnica di riferimento;
-
l'infondatezza nel merito della querela, in quanto avente ad oggetto un documento antecedente
(circostanza facilmente riscontrabile aprendo le proprietà del file) al secondo difforme (che oltre ad essere C stato creato successivamente era stato utilizzato, non dalla società , ma da altre società importatrici per ottenere la validazione ); - l'inammissibilità e nullità del giudizio di falso per mancata allegazione CP_11 della procura speciale da parte della difesa erariale;
- l'inammissibilità e nullità della querela di falso,
pagina 4 di 9 stante la natura del documento che non godeva di fede privilegiata e per la mancata allegazione degli elementi di prova del falso, non essendo stato allegato alcun elemento idoneo a provare la genuinità dell'uno o dell'altro documento.
Chiedevano quindi che fosse dichiarata la nullità e l'inammissibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c.
e, nel merito, il rigetto della stessa.
Nel corso del giudizio la difesa erariale formalizzava la costituzione in prosecuzione, ai sensi dell'art. 302
c.p.c. nell'interesse del , subentrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto- Parte_2 legge 24 marzo 2022, n. 24- convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52- nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il confermava la proposta Parte_2 querela ai sensi dell'articolo 99 disp. att. c.p.c., insistendo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione ex art.221 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 05.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'eccezione di inammissibilità della querela per difetto di procura speciale e violazione dell'art. 221, comma 2, cpc è infondata. L'assunto di parte convenuta secondo cui “La normativa sul patrocinio obbligatorio per legge dell'Avvocatura dello Stato non esime la parte querelante (in questa caso un'Amministrazione dello Stato) dal dimostrare di aver piena contezza dell'atto dispositivo del diritto sostanziale cui mira la querela attraverso una dichiarazione in udienza (non verificatasi nel presente giudizio) oppure una procura speciale per il singolo specifico affare” è contraddetto e smentito dal chiaro disposto normativo, in particolare dall'art. 1 R.D. n.1611/1933 (“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”) che all'art. 1 espressamente dispone “la rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e
pagina 5 di 9 non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”.
Sussiste l'interesse ad agire delle Amministrazioni querelanti, anche se è stata offerta la prova da parte delle convenute che il report test oggetto di querela è stato superato dagli accertamenti disposti dal CP_1 Commissario straordinario e dalle attestazioni dell' che hanno accertato la conformità delle C mascherine fornite da alla normativa tecnica di riferimento. Invero, legittimato a proporre querela di falso in via principale è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi possa e/o abbia inteso avvalersi di esso. Il Tribunale è tenuto a verificare solo che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
che sia stato fatto uso del documento;
che il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (circostanze tutte sussistenti nel caso in esame).
Al riguardo è appena il caso di ricordare che “Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art.
222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (cfr. Cass. n.12130/2011).
Deve poi essere affermata la legittimazione passiva delle parti convenute, in considerazione dell'oggetto della querela di falso che consiste nell'accertamento con efficacia erga omnes della falsità dell'atto impugnato e che vede quindi come legittimi contraddittori tutti i soggetti che possono avvalersi di tale atto per fondare su di esso una pretesa giuridica (Cass. n. 18323/07).
pagina 6 di 9 Ciò detto deve premettersi che la querela di falso - proposta come già detto avverso il test report certificazione redatto dal laboratorio cinese EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo C 2020 (inviato dalla all' con file del 01/07/2020) - ha ad oggetto una certificazione sui risultati CP_11 delle analisi compiute da un laboratorio regolarmente registrato (codice di registrazione n. L0409, cfr. doc.
14 della difesa erariale) presso l'ente di accreditamento nazionale e quindi idoneo ad attestare i risultati delle analisi compiute (anche se non abilitato alla loro valutazione). In questo senso la certificazione fa fede fino a querela di falso limitatamente ai fatti che l'operatore attesta essere da lui compiuti.
La querela, nel caso in esame, è ammissibile, perché con essa si contesta non un falso ideologico dell'operatore che ha firmato il documento, ma si denuncia un falso materiale. Le parti querelanti hanno allegato una alterazione successiva alla formazione dell'atto vero (ritenuto quello di cui al doc. n. 12 di 8 pagine), con creazione di un atto falso (ritenuto quello di cui al doc. 4 di 10 pagine). La denunciata falsità materiale investe il profilo estrinseco del documento ovvero la sua "genuinità", manifestandosi nelle forme dell'alterazione (ovvero la modifica del documento originale) che può essere fatta valere solo proponendo querela di falso.
Parte querelante ha dedotto la falsità e alterazione del documento impugnato, allegando quale prova della falsità la difformità di due documenti, aventi la stessa provenienza, la stessa data e lo stesso numero identificativo, ma diversi nel numero di pagine e in alcuni risultati riportati, nonché la circostanza che i risultati di alcune prove (necessarie per attestare la conformità dei dispositivi alla normativa tecnica di riferimento) fossero presenti solo in un documento e non nell'altro. Su queste basi, le querelanti hanno ritenuto che il documento originale fosse quello con un numero minore di pagine e quello alterato fosse quello con le pagine aggiunte.
Ad avviso del Tribunale la domanda è infondata nel merito per i diversi motivi di seguito illustrati. C Il semplice raffronto tra i due certificati- il primo inviato dalla all' in formato file pdf a corredo CP_11 dell'istanza di validazione alla importazione delle mascherine Aoxing, andata a buon fine, e l'altro, sempre in file pdf, attestante il superamento dei test di idoneità delle stesse mascherine Aoxing eseguiti dal medesimo laboratorio e utilizzato da altre ditte importatrici, segnatamente Comstars S.R.L. e Remember
Mi, per la richiesta (anch'essa andata a buon fine) di validazione - non consente di individuare il CP_11
pagina 7 di 9 documento originale il cui contenuto sarebbe stato alterato. In realtà il raffronto è operato tra due file pdf e non risulta individuabile alcun originale.
Giova evidenziare che tra i due file pdf, quello impugnato di falso risulta formato precedentemente a quello ritenuto vero. Tale circostanza si evince dalla semplice lettura dei dati “proprietà del file PDF” da cui risulta che il documento impugnato di falso (all. 4 della difesa erariale) è stato creato il 19/03/2020 alle ore 10:14 e modificato il 23/04/2020 alle ore 09:47, mentre il documento ritenuto originale (doc. 12 della C CP_1 difesa erariale), peraltro mai inviato da all' ma utilizzato da altre società importatrici della stessa CP_1 mascherina per ottenere la validazione risulta un documento creato il 23/04/2020 e modificato il
03/07/2020. Ancora dalle indagini fatte eseguire dalle parti querelate tramite una società di cyber security certificata (cfr. ddocc. da 37 a 39 di JC) è emerso che il primo file, quello impugnato di falso, era criptato e quindi non editabile, mentre il secondo non lo era. C Alcune circostanze inducono ad escludere che il file pdf utilizzato dalla (per ottenere la validazione CP_1
fosse il frutto dell'alterazione di quello utilizzato per la stessa validazione (comunque ottenuta) da altre società importatrici dello stesso prodotto, ovvero:
-non vi era alcun motivo per alterare un certificato che comunque attestava l'esito positivo delle analisi del prodotto;
CP_1
- l'esito positivo delle analisi è stato pacificamente attestato sia dall' (che ha rilasciato la validazione all'esito di un procedimento di verifica non impugnato), sia dalle perizia tecnica svolta dall'
[...]
C
dopo la denuncia querela sporta da , su richiesta della struttura commissariale da Controparte_12
C cui è emerso che in relazione alle mascherine importate da oggetto delle forniture “La prova di Perdita di tenuta verso l'interno , eseguita sul campione tal quale con aerosol di cloruro di sodio È RISULTATA
CONFORME ai requisiti indicati al paragrafo 7.9.1 della normativa UNI.EN 149:2009” (cfr. docc. da 28
a 31 del fascicolo JC);
- gli stessi regolamenti tecnici richiamati da parte querelante ammettevano la possibilità di due certificati con lo stesso numero identificativo e la possibilità di utilizzarli nel procedimento di verifica di conformità delle mascherine, in virtù di successivi aggiornamenti. Non può quindi escludersi che i due certificati siano pagina 8 di 9 entrambi autentici, anche se il laboratorio non ha motivato il percorso di aggiornamento (circostanza che incide sulla regolarità della certificazione, ma non sulla sua falsità).
In conclusione, ritiene il Collegio, sulla scorta delle superiori considerazioni, che non sia stata acquisita prova certa ed univoca della dedotta falsità materiale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle difese svolte, in parte ripetitive e sostanzialmente simili per tutti i querelati, nonché del valore della causa
(indeterminabile medio).
Ai sensi dell'art. 226, 1° comma, cpc, la parte querelante deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00, mentre le ragioni della decisione e la circostanza che all'esito del giudizio non risulta individuato il documento originale il cui contenuto sarebbe stato alterato (non potendosi nemmeno escludere che si tratti di due certificati entrambi autentici) sono ostative alla pronuncia degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 226 cit.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la querela di falso proposta;
-condanna parte querelante alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori delle parti querelate dichiaratisi antistatari, liquidate per ciascuna parte in complessivi € 5.431,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
-condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
TA ON ED SA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ED SA Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. TA ON Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, trattenuta in decisione in data 03.06.2025 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1 in persona del Presidente pro tempore e il
[...] Parte_1 Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, domiciliano
ATTORI- CP_1
pagina 1 di 9 , in persona del Presidente del C.d.A. con sede legale Milano, via San Prospero, 4, e Controparte_2 per essa la mandataria in persona del legale rapp.te p.t. , giusta Controparte_3 Controparte_4 procura del 27.11.2019 a rogito del Notaio (Rep. n. 44029 Racc. n. 13796) Persona_1
Co rappresentata e difesa dalla avvocati per essa dall'Avv. CE IN Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4 giusta procura in atti
CONVENUTA- UE
E
in persona del legale rapp.te p.t. e per essa la mandataria Controparte_6 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. , giusta mandato con procura del CP_3 Controparte_4
26/05/2020 a rogito del Notaio (Rep. n.44635 Racc. n. 14145) Persona_1 difesa, assistita e rappresentata dalla società tra avvocati nella persona dell'avvocato Controparte_7
CE IN, quale socia facente parte della compagine sociale della stessa Controparte_5
Società tra presso il cui studio in Roma Largo Arrigo VII n. 4 è elettivamente domiciliata Parte_3 giusta procura in atti
CONVENUTA – UE
E in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Sig. Controparte_8
CP_9 rappresentata e difesa, dall'Avv. Nicola Massafra unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Raffaella
DI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 59, in virtù di procura in atti
CONVENUTA- UE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10.02.2023, la Parte_4
Parte
(di seguito anche solo ) e il convenivano in giudizio dinanzi a
[...] Parte_2
C questo Tribunale , e (di seguito per brevità anche solo ), CP_2 CP_6 Controparte_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità materiale e/o comunque la non autenticità del test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo 2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test;
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nullo e Comunque improduttivo di qualsiasi effetto il test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo
2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test”.
A tal fine, in sintesi, esponevano che: - l'odierna domanda era finalizzata a privare il documento denominato “test report del laboratorio EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo 2020, composto di n. 2 pagine di frontespizio e n. 8 pagine di test”, della fede privilegiata e/o comunque di qualsivoglia efficacia probatoria nei plurimi giudizi (pure analiticamente indicati in citazione) proposti nei confronti delle amministrazioni dello Stato che si erano succedute nella gestione del periodo della pandemia e nei quali la predetta certificazione aveva assunto rilievo dirimente ai fini della relativa decisione;
- la certificazione EI n. MTCF031913-PPE, composto di 2 pagine di frontespizio più 8 di C test, era stata prodotta nei diversi giudizi azionati dalla società (e dalle successive cessionarie del credito, odierne convenute) per ottenere il pagamento di numerose e ingenti fatture, rimaste impagate, a fronte degli obblighi contrattualmente assunti dal Dipartimento della Protezione civile (cui era successivamente subentrato il Commissario straordinario per l'emergenza Covid) con la lettera di commessa 15042 del 18 marzo 2020, con la quale era stata richiesta la fornitura di dispositivi di protezione C individuale del produttore , modello KN95 (di cui era importatrice); - la CP_10 certificazione posta a fondamento delle pretese creditorie era stata tuttavia contraffatta ed era quindi falsa pagina 3 di 9 “nell'accezione rilevante agli effetti degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c.”; - infatti, in sede di acquisizione della documentazione necessaria per lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio, disposta nel giudizio nrg 19229/2021 pendente innanzi al Tribunale di Milano, il perito di parte nominato dall'odierna querelante aveva rinvenuto una pec (doc.10 del fascicolo di parte) inviata al DPC, in data 3 luglio 2020, da C un legale per conto della , alla quale era allegato, tra gli altri, lo stesso report del laboratorio EI
(Sichuan), contrassegnato dallo stesso identificativo, MTCF031913-PPE, di pari data (19 marzo 2020), ma composto da un minor numero di pagine (n. 2 pagine di frontespizio e n. 6 pagine di test, all.12) e recante risultati diversi;
- la difformità tra i due documenti induceva a ritenere che fossero state aggiunte delle pagine al certificato originale e che fossero stati inseriti nel documento impugnato di falso (doc. 4 dell'atto di citazione) i risultati analitici di alcune prove (ritenute necessarie per attestare la conformità dei dispositivi alla normativa tecnica di riferimento), al contrario assenti nel test report di 6+2 pagine (doc.
12); - la circostanza era rilevante, in quanto il laboratorio cinese che aveva eseguito il test era regolarmente registrato presso l'ente di accreditamento nazionale, ma non era abilitato alla valutazione dei dispositivi;
- nel documento impugnato di falso, le due ultime pagine finali recanti l'esposizione dei risultati delle prove necessarie erano frutto di un'alterazione del documento originario in quanto aggiunte al certificato del laboratorio EI (Sichuan), MTCF031913-PPE composto di 2+6 pagine.
Si costituivano le parti querelate-convenute svolgendo nella sostanza analoghe difese. In particolare, eccepivano: - l'inammissibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c. per assenza di un interesse attuale e CP_1 concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.., in quanto sia l' sia le verifiche disposte dal
[...]
C
per l'emergenza Covid sulle mascherine della avevano consentito di accertare la Parte_6 conformità ai parametri 7.9.1 e 7.9.2 che il Test Report oggetto di querela tendeva a dimostrare, con conseguente conformità delle mascherine oggetto di fornitura alla normativa tecnica di riferimento;
-
l'infondatezza nel merito della querela, in quanto avente ad oggetto un documento antecedente
(circostanza facilmente riscontrabile aprendo le proprietà del file) al secondo difforme (che oltre ad essere C stato creato successivamente era stato utilizzato, non dalla società , ma da altre società importatrici per ottenere la validazione ); - l'inammissibilità e nullità del giudizio di falso per mancata allegazione CP_11 della procura speciale da parte della difesa erariale;
- l'inammissibilità e nullità della querela di falso,
pagina 4 di 9 stante la natura del documento che non godeva di fede privilegiata e per la mancata allegazione degli elementi di prova del falso, non essendo stato allegato alcun elemento idoneo a provare la genuinità dell'uno o dell'altro documento.
Chiedevano quindi che fosse dichiarata la nullità e l'inammissibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c.
e, nel merito, il rigetto della stessa.
Nel corso del giudizio la difesa erariale formalizzava la costituzione in prosecuzione, ai sensi dell'art. 302
c.p.c. nell'interesse del , subentrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto- Parte_2 legge 24 marzo 2022, n. 24- convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52- nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il confermava la proposta Parte_2 querela ai sensi dell'articolo 99 disp. att. c.p.c., insistendo nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione ex art.221 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 05.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'eccezione di inammissibilità della querela per difetto di procura speciale e violazione dell'art. 221, comma 2, cpc è infondata. L'assunto di parte convenuta secondo cui “La normativa sul patrocinio obbligatorio per legge dell'Avvocatura dello Stato non esime la parte querelante (in questa caso un'Amministrazione dello Stato) dal dimostrare di aver piena contezza dell'atto dispositivo del diritto sostanziale cui mira la querela attraverso una dichiarazione in udienza (non verificatasi nel presente giudizio) oppure una procura speciale per il singolo specifico affare” è contraddetto e smentito dal chiaro disposto normativo, in particolare dall'art. 1 R.D. n.1611/1933 (“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”) che all'art. 1 espressamente dispone “la rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e
pagina 5 di 9 non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”.
Sussiste l'interesse ad agire delle Amministrazioni querelanti, anche se è stata offerta la prova da parte delle convenute che il report test oggetto di querela è stato superato dagli accertamenti disposti dal CP_1 Commissario straordinario e dalle attestazioni dell' che hanno accertato la conformità delle C mascherine fornite da alla normativa tecnica di riferimento. Invero, legittimato a proporre querela di falso in via principale è chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi possa e/o abbia inteso avvalersi di esso. Il Tribunale è tenuto a verificare solo che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
che sia stato fatto uso del documento;
che il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (circostanze tutte sussistenti nel caso in esame).
Al riguardo è appena il caso di ricordare che “Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art.
222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (cfr. Cass. n.12130/2011).
Deve poi essere affermata la legittimazione passiva delle parti convenute, in considerazione dell'oggetto della querela di falso che consiste nell'accertamento con efficacia erga omnes della falsità dell'atto impugnato e che vede quindi come legittimi contraddittori tutti i soggetti che possono avvalersi di tale atto per fondare su di esso una pretesa giuridica (Cass. n. 18323/07).
pagina 6 di 9 Ciò detto deve premettersi che la querela di falso - proposta come già detto avverso il test report certificazione redatto dal laboratorio cinese EI (Sichuan) n. MTCF031913-PPE datato 19 marzo C 2020 (inviato dalla all' con file del 01/07/2020) - ha ad oggetto una certificazione sui risultati CP_11 delle analisi compiute da un laboratorio regolarmente registrato (codice di registrazione n. L0409, cfr. doc.
14 della difesa erariale) presso l'ente di accreditamento nazionale e quindi idoneo ad attestare i risultati delle analisi compiute (anche se non abilitato alla loro valutazione). In questo senso la certificazione fa fede fino a querela di falso limitatamente ai fatti che l'operatore attesta essere da lui compiuti.
La querela, nel caso in esame, è ammissibile, perché con essa si contesta non un falso ideologico dell'operatore che ha firmato il documento, ma si denuncia un falso materiale. Le parti querelanti hanno allegato una alterazione successiva alla formazione dell'atto vero (ritenuto quello di cui al doc. n. 12 di 8 pagine), con creazione di un atto falso (ritenuto quello di cui al doc. 4 di 10 pagine). La denunciata falsità materiale investe il profilo estrinseco del documento ovvero la sua "genuinità", manifestandosi nelle forme dell'alterazione (ovvero la modifica del documento originale) che può essere fatta valere solo proponendo querela di falso.
Parte querelante ha dedotto la falsità e alterazione del documento impugnato, allegando quale prova della falsità la difformità di due documenti, aventi la stessa provenienza, la stessa data e lo stesso numero identificativo, ma diversi nel numero di pagine e in alcuni risultati riportati, nonché la circostanza che i risultati di alcune prove (necessarie per attestare la conformità dei dispositivi alla normativa tecnica di riferimento) fossero presenti solo in un documento e non nell'altro. Su queste basi, le querelanti hanno ritenuto che il documento originale fosse quello con un numero minore di pagine e quello alterato fosse quello con le pagine aggiunte.
Ad avviso del Tribunale la domanda è infondata nel merito per i diversi motivi di seguito illustrati. C Il semplice raffronto tra i due certificati- il primo inviato dalla all' in formato file pdf a corredo CP_11 dell'istanza di validazione alla importazione delle mascherine Aoxing, andata a buon fine, e l'altro, sempre in file pdf, attestante il superamento dei test di idoneità delle stesse mascherine Aoxing eseguiti dal medesimo laboratorio e utilizzato da altre ditte importatrici, segnatamente Comstars S.R.L. e Remember
Mi, per la richiesta (anch'essa andata a buon fine) di validazione - non consente di individuare il CP_11
pagina 7 di 9 documento originale il cui contenuto sarebbe stato alterato. In realtà il raffronto è operato tra due file pdf e non risulta individuabile alcun originale.
Giova evidenziare che tra i due file pdf, quello impugnato di falso risulta formato precedentemente a quello ritenuto vero. Tale circostanza si evince dalla semplice lettura dei dati “proprietà del file PDF” da cui risulta che il documento impugnato di falso (all. 4 della difesa erariale) è stato creato il 19/03/2020 alle ore 10:14 e modificato il 23/04/2020 alle ore 09:47, mentre il documento ritenuto originale (doc. 12 della C CP_1 difesa erariale), peraltro mai inviato da all' ma utilizzato da altre società importatrici della stessa CP_1 mascherina per ottenere la validazione risulta un documento creato il 23/04/2020 e modificato il
03/07/2020. Ancora dalle indagini fatte eseguire dalle parti querelate tramite una società di cyber security certificata (cfr. ddocc. da 37 a 39 di JC) è emerso che il primo file, quello impugnato di falso, era criptato e quindi non editabile, mentre il secondo non lo era. C Alcune circostanze inducono ad escludere che il file pdf utilizzato dalla (per ottenere la validazione CP_1
fosse il frutto dell'alterazione di quello utilizzato per la stessa validazione (comunque ottenuta) da altre società importatrici dello stesso prodotto, ovvero:
-non vi era alcun motivo per alterare un certificato che comunque attestava l'esito positivo delle analisi del prodotto;
CP_1
- l'esito positivo delle analisi è stato pacificamente attestato sia dall' (che ha rilasciato la validazione all'esito di un procedimento di verifica non impugnato), sia dalle perizia tecnica svolta dall'
[...]
C
dopo la denuncia querela sporta da , su richiesta della struttura commissariale da Controparte_12
C cui è emerso che in relazione alle mascherine importate da oggetto delle forniture “La prova di Perdita di tenuta verso l'interno , eseguita sul campione tal quale con aerosol di cloruro di sodio È RISULTATA
CONFORME ai requisiti indicati al paragrafo 7.9.1 della normativa UNI.EN 149:2009” (cfr. docc. da 28
a 31 del fascicolo JC);
- gli stessi regolamenti tecnici richiamati da parte querelante ammettevano la possibilità di due certificati con lo stesso numero identificativo e la possibilità di utilizzarli nel procedimento di verifica di conformità delle mascherine, in virtù di successivi aggiornamenti. Non può quindi escludersi che i due certificati siano pagina 8 di 9 entrambi autentici, anche se il laboratorio non ha motivato il percorso di aggiornamento (circostanza che incide sulla regolarità della certificazione, ma non sulla sua falsità).
In conclusione, ritiene il Collegio, sulla scorta delle superiori considerazioni, che non sia stata acquisita prova certa ed univoca della dedotta falsità materiale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto delle difese svolte, in parte ripetitive e sostanzialmente simili per tutti i querelati, nonché del valore della causa
(indeterminabile medio).
Ai sensi dell'art. 226, 1° comma, cpc, la parte querelante deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00, mentre le ragioni della decisione e la circostanza che all'esito del giudizio non risulta individuato il documento originale il cui contenuto sarebbe stato alterato (non potendosi nemmeno escludere che si tratti di due certificati entrambi autentici) sono ostative alla pronuncia degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 226 cit.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la querela di falso proposta;
-condanna parte querelante alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori delle parti querelate dichiaratisi antistatari, liquidate per ciascuna parte in complessivi € 5.431,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
-condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
TA ON ED SA
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