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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4921/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAZZIERO in sostituzione dell'avv. DEL GIACCO e il dott. ALBERTO BELLAMIO ai fini della pratica forense, nonché il resistente personalmente, non costituito tramite difensore. Si dà atto che l'udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del magistrato CP_1 affidatario. L'avv. Gazziero dà atto che l'immobile non è ancora stato rilasciato e che la morosità ad oggi ammonta ad Euro 1.820,68 sino al mese di giungo 2025 compreso. Insiste dunque nelle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4921/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARA DEL GIACCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5 giugno 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (d'ora in avanti solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 agito in giudizio ai sensi dell'art. 657 c.p.c. allegando di aver concesso in sublocazione ad
[...]
un vano dell'immobile sito in Padova, Via CP_2 Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12, dettagliatamente descritto con i relativi estremi catastali, con contratto di sublocazione ad uso abitativo stipulato in data 25 maggio 2020, (registrato presso l'Agenzia delle Entrate), ma di non aver ricevuto dal subconduttore il pagamento dei canoni di sublocazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità di luglio 2020, febbraio 2023, agosto 2023, gennaio 2025 e, in misura parziale, per altre 23 mensilità per complessivi euro pagina 2 di 6 1.797,23.
All' udienza dell'8 ottobre 2024 Controparte_2 comparso personalmente, si è opposto alla convalida dello sfratto, contestando la parziale insussistenza della morosità.
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, il Giudice ai sensi dell'art. 665 c.p.c. - rilevato che l'intimato non aveva sollevato eccezioni fondate su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi in contrario – ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30 novembre 2024 con riserva delle eccezioni del convenuto, disponendo contestualmente il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Visto l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va evidenziato che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata la contumacia del convenuto, Infatti, Controparte_2 se nella fase sommaria dello speciale procedimento per convalida di sfratto per morosità la parte intimata ha la facoltà di comparire personalmente all'udienza all'uopo fissata anche senza l'assistenza di un difensore munito di procura alle liti ed in mancanza di una “rituale” comparsa di costituzione (cfr. art. 660, comma 6, c.p.c.), in seguito al mutamento di rito disposto dal giudice ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., il convenuto deve provvedere a regolarizzare la propria posizione processuale, mediante il deposito di una formale memoria sottoscritta da un difensore munito da procura ad litem, dovendosi altrimenti considerare lo stesso contumace.
Nel caso di specie, il subconduttore, comparso personalmente nel procedimento sommario, non si è costituito tramite difensore nel presente procedimento a cognizione piena, nonostante la comunicazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. che ha disposto il mutamento del rito e del verbale di rinvio dell'udienza. 2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
pagina 3 di 6 3. La stipulazione, in data 25 maggio 2020, tra la ricorrente e il subconduttore, di un contratto di sublocazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Padova, Via Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12 di durata pari al contratto di locazione collegato, con decorrenza dal 25 maggio 2020 al 15 settembre 2035 per il canone annuale di euro
4.200,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 350,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 2 fascicolo sfratto). 4. La ricorrente, nella fase sommaria di convalida di sfratto, ha allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di luglio 2020, febbraio 2023, agosto 2023, ottobre 2024 e, in misura parziale, per altre 23 mensilità (cfr. doc. 4 fascicolo sfratto). Successivamente, la ricorrente ha precisato che la morosità era aumentata ad euro 1.820,68 (cfr. verbale udienza 8 ottobre 2024). Alla udienza del 5 giugno 2025 la ricorrente ha precisato che la morosità per canoni e oneri accessori ammonta tuttora a euro 1.820,68(cfr. verbale udienza 5 giugno 2025). 5. Il subconduttore, rimasto contumace, ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. Si tratta di inadempimento grave – perché involge l'obbligazione principale che incombe sul subconduttore e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile ad
[...]
, che non ha fornito valide giustificazioni CP_2 in ordine all'omesso pagamento dei canoni. 6. Per i motivi sinora esposti, dunque, va confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e va dichiarata la risoluzione del contratto di sublocazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per inadempimento grave ed imputabile del subconduttore, il quale va condannato all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, in favore del locatore. 7. Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni scaduti, va osservato che alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato che la morosità ammonta ad euro 1.820,68 e si riferisce anche ai canoni scaduti successivamente alla data del rilascio fissata nella ordinanza provvisoria emessa pagina 4 di 6 ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (30 novembre 2024), non eseguita dal subconduttore. Tali canoni, così come i canoni che matureranno sino alla data del rilascio, spettano alla ricorrente, in forza del disposto dell'art. 1591 c.c. – in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna - e tenuto conto che «in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento» (cfr. Cass. civ. n. 11603/2005). Il resistente va dunque condannato al pagamento del predetto importo, maggiorato degli interessi al tasso legale dalle scadenze di ciascuna mensilità al saldo. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese si Controparte_2 liquidano in dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva così da tenere conto anche dell'attività prestata nella fase sommaria e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi;
sono esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata. Il valore della causa è determinato in base al criterio del decisum (art. 5 comma 1 del D.M. citato).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza: 1. DICHIARA la risoluzione del contratto di sublocazione abitativa relativo all'immobile ubicato in Padova, Via Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12, stipulato in data 25 maggio 2020 tra ed Parte_1
per grave inadempimento del Controparte_2 subconduttore.
2. CONDANNA al rilascio immediato Controparte_2 dell'immobile di cui al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose, anche interposte.
3. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 di euro 1.820,68, oltre ai canoni e Parte_1 agli oneri accessori a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo.
4. CONDANNA al rimborso delle spese Controparte_2 di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.702,00 per compensi;
euro 76,00 per spese specifiche;
oltre a spese generali pari al 15% dei compensi. Infine, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, 5 giugno 2025 Il Giudice
Alberto Stocco
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TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAZZIERO in sostituzione dell'avv. DEL GIACCO e il dott. ALBERTO BELLAMIO ai fini della pratica forense, nonché il resistente personalmente, non costituito tramite difensore. Si dà atto che l'udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del magistrato CP_1 affidatario. L'avv. Gazziero dà atto che l'immobile non è ancora stato rilasciato e che la morosità ad oggi ammonta ad Euro 1.820,68 sino al mese di giungo 2025 compreso. Insiste dunque nelle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4921/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARA DEL GIACCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5 giugno 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (d'ora in avanti solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 agito in giudizio ai sensi dell'art. 657 c.p.c. allegando di aver concesso in sublocazione ad
[...]
un vano dell'immobile sito in Padova, Via CP_2 Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12, dettagliatamente descritto con i relativi estremi catastali, con contratto di sublocazione ad uso abitativo stipulato in data 25 maggio 2020, (registrato presso l'Agenzia delle Entrate), ma di non aver ricevuto dal subconduttore il pagamento dei canoni di sublocazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità di luglio 2020, febbraio 2023, agosto 2023, gennaio 2025 e, in misura parziale, per altre 23 mensilità per complessivi euro pagina 2 di 6 1.797,23.
All' udienza dell'8 ottobre 2024 Controparte_2 comparso personalmente, si è opposto alla convalida dello sfratto, contestando la parziale insussistenza della morosità.
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, il Giudice ai sensi dell'art. 665 c.p.c. - rilevato che l'intimato non aveva sollevato eccezioni fondate su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi in contrario – ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30 novembre 2024 con riserva delle eccezioni del convenuto, disponendo contestualmente il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Visto l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va evidenziato che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata la contumacia del convenuto, Infatti, Controparte_2 se nella fase sommaria dello speciale procedimento per convalida di sfratto per morosità la parte intimata ha la facoltà di comparire personalmente all'udienza all'uopo fissata anche senza l'assistenza di un difensore munito di procura alle liti ed in mancanza di una “rituale” comparsa di costituzione (cfr. art. 660, comma 6, c.p.c.), in seguito al mutamento di rito disposto dal giudice ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., il convenuto deve provvedere a regolarizzare la propria posizione processuale, mediante il deposito di una formale memoria sottoscritta da un difensore munito da procura ad litem, dovendosi altrimenti considerare lo stesso contumace.
Nel caso di specie, il subconduttore, comparso personalmente nel procedimento sommario, non si è costituito tramite difensore nel presente procedimento a cognizione piena, nonostante la comunicazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. che ha disposto il mutamento del rito e del verbale di rinvio dell'udienza. 2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
pagina 3 di 6 3. La stipulazione, in data 25 maggio 2020, tra la ricorrente e il subconduttore, di un contratto di sublocazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Padova, Via Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12 di durata pari al contratto di locazione collegato, con decorrenza dal 25 maggio 2020 al 15 settembre 2035 per il canone annuale di euro
4.200,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 350,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 2 fascicolo sfratto). 4. La ricorrente, nella fase sommaria di convalida di sfratto, ha allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di luglio 2020, febbraio 2023, agosto 2023, ottobre 2024 e, in misura parziale, per altre 23 mensilità (cfr. doc. 4 fascicolo sfratto). Successivamente, la ricorrente ha precisato che la morosità era aumentata ad euro 1.820,68 (cfr. verbale udienza 8 ottobre 2024). Alla udienza del 5 giugno 2025 la ricorrente ha precisato che la morosità per canoni e oneri accessori ammonta tuttora a euro 1.820,68(cfr. verbale udienza 5 giugno 2025). 5. Il subconduttore, rimasto contumace, ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. Si tratta di inadempimento grave – perché involge l'obbligazione principale che incombe sul subconduttore e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile ad
[...]
, che non ha fornito valide giustificazioni CP_2 in ordine all'omesso pagamento dei canoni. 6. Per i motivi sinora esposti, dunque, va confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e va dichiarata la risoluzione del contratto di sublocazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per inadempimento grave ed imputabile del subconduttore, il quale va condannato all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose anche interposte, in favore del locatore. 7. Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni scaduti, va osservato che alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato che la morosità ammonta ad euro 1.820,68 e si riferisce anche ai canoni scaduti successivamente alla data del rilascio fissata nella ordinanza provvisoria emessa pagina 4 di 6 ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (30 novembre 2024), non eseguita dal subconduttore. Tali canoni, così come i canoni che matureranno sino alla data del rilascio, spettano alla ricorrente, in forza del disposto dell'art. 1591 c.c. – in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna - e tenuto conto che «in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento» (cfr. Cass. civ. n. 11603/2005). Il resistente va dunque condannato al pagamento del predetto importo, maggiorato degli interessi al tasso legale dalle scadenze di ciascuna mensilità al saldo. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese si Controparte_2 liquidano in dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva così da tenere conto anche dell'attività prestata nella fase sommaria e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi;
sono esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata. Il valore della causa è determinato in base al criterio del decisum (art. 5 comma 1 del D.M. citato).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza: 1. DICHIARA la risoluzione del contratto di sublocazione abitativa relativo all'immobile ubicato in Padova, Via Felice Mendelssohn n. 2, piano 3, int. 12, stipulato in data 25 maggio 2020 tra ed Parte_1
per grave inadempimento del Controparte_2 subconduttore.
2. CONDANNA al rilascio immediato Controparte_2 dell'immobile di cui al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose, anche interposte.
3. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 di euro 1.820,68, oltre ai canoni e Parte_1 agli oneri accessori a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo.
4. CONDANNA al rimborso delle spese Controparte_2 di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.702,00 per compensi;
euro 76,00 per spese specifiche;
oltre a spese generali pari al 15% dei compensi. Infine, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, 5 giugno 2025 Il Giudice
Alberto Stocco
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