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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 247/2020, pubblicata in data 31.1.2020, iscritto al n. 3788/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in Pompei, Via Lepanto Parte_1 P.IVA_1
nn. 199/201, in persona del legale rappresentante p.t., sig. rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura posta in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Mauriello (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte C.F._1
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante - nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre Del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Eduardo Martucci (c.f. ) e dall'avv. Biagio Cozzolino (c.f. CodiceFiscale_2
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della CodiceFiscale_3
Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con sentenza n. 247/2020, pubblicata il 31.1.2020, il Tribunale di Torre Annunziata revocava
Parte il decreto n. 1901/2017 con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in favore dello
[...] dell'importo di 37.738,24 €, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per Parte_1
le prestazioni di radiodiagnostica e di patologia clinica rese negli anni 2016 e 2017, condannando
Parte l' al pagamento del minor importo di 2.767,43 € oltre interessi convenzionali.
Affermava il tribunale, interpretando il contenuto dei contratti stipulati tra le parti, che era
Parte fondata l'eccezione dell' relativa al superamento del tetto di spesa, in quanto provato che il tetto di spesa si era esaurito il 3.10.2016 per la branca radiodiagnostica e il 19.11.2016 per la branca di patologia clinica e di tale esaurimento era stata data comunicazione al Centro sanitario a mezzo p.e.c. dell'11.10.2016 e del 14.11.2016, non contestate nel loro ricevimento;
che pertanto non erano dovuti i compensi per prestazioni effettuate successivamente e quindi quelli inerenti le fatture n. 24, 25 e
26/2016 e 1 e 2/2017, per totali 30.789,72 €; che era infondata invece l'eccezione svolta con riferimento alle fatture 15, 16 e 20/2016, ad esclusione della contestazione relativa all'importo di
30,98 € per errata applicazione di tariffe tac di agosto e settembre 2016; che anteriormente al deposito del decreto ingiuntivo era stato già versato l'importo di 4.150,11 €; che in definitiva l'importo dovuto era pari a (37.738,24 – 30.789,72 – 30,98 - 4.150,11 =) 2.767,43 €, oltre interessi contrattuali.
Detta sentenza veniva impugnata dall'appellante con atto notificato il 30.10.2020, deducendo come primo motivo non essere sufficiente, ad escludere il pagamento delle prestazioni, la comunicazione di un eventuale superamento del tetto di spesa, occorrendo i dati a consuntivo delle prestazioni dell'area di interesse, per cui l'eccezione doveva ritenersi sfornita di prova.
Con un secondo, gradato, motivo, deduceva che per la branca di patologia clinica l'esaurimento del tetto di spesa alla data del 19.11.2016 non poteva comportare il mancato pagamento di tutte le prestazioni portate dalla fattura n. 25/2016 di 10.475,97 € relativa al mese di novembre.
Come terzo motivo censurava la avvenuta compensazione delle spese di lite, per non avere il tribunale rilevato che parte del pagamento era avvenuto in corso di causa e che era fondata la domanda di pagamento degli interessi convenzionali.
Instava pertanto per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque per la Parte condanna della al pagamento dell'importo di 33.932,23 € o in via gradata di 10.475,97 €, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la tardività dell'appello e comunque nel merito la sua infondatezza ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi nella misura ridotta di giorni 20 + 20. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, proposto tempestivamente in considerazione della moratoria dei termini di scadenza a seguito della pandemia dell'anno 2020, è in parte inammissibile e in parte infondato, e deve pertanto essere respinto. Parte
E' inammissibile il primo motivo di appello, con cui si sostiene che l' non avrebbe fornito la prova del superamento del tetto di spesa, non essendo a ciò sufficienti le comunicazioni della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa ma occorrendo un provvedimento che a consuntivo ne confermasse la data. La deduzione si presenta nuova e quindi inammissibile, non essendo stato in primo grado contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, peraltro individuabile nei verbali Parte del tavolo tecnico richiamati dall' avendo invece il Centro sanitario eccepito in comparsa di Parte costituzione solo che i dati provvisori dell' “non possono costituire la base di calcolo su cui Parte fondare la regressione tariffaria…….”, e che l' ”è tenuta al pagamento delle somme ingiunte salvo poi richiedere al centro, all'esito della chiusura dei lavori del tavolo tecnico, nota di credito per le somme in ipotesi da retrocedere per regressione tariffaria”; e, in memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., che “stante la mancata chiusura del Tavolo Tecnico, non è dato sapere i criteri adottati per l'applicazione della regressione tariffaria”. L'eccezione del Centro, in definitiva, è stata relativa alla sola impossibilità di determinare con precisione la regressione tariffaria in assenza di dati consuntivi
Parte precisi, laddove non è mai stata contestata l'affermazione dell' in ordine all'effettivo superamento del tetto di spesa.
E' inammissibile per carenza di specificità il secondo motivo di appello, con il quale si deduce che per la branca di patologia clinica l'esaurimento del tetto di spesa alla data del 19.11.2016 non poteva comportare il mancato pagamento di tutte le prestazioni portate dalla fattura n. 25/2016 di
10.475,97 € relativa al mese di novembre. Omette infatti l'appellante di specificare quante e quali prestazioni siano state rese, per la branca in oggetto, prima del 19.11.2016, e quindi quale sia l'eventuale relativo importo che dovrebbe comunque essere pagato, in quanto relativo a prestazioni rese prima della data di esaurimento del tetto di spesa.
E' infondato il terzo motivo di appello. Il Tribunale ha affermato che il pagamento parziale è infatti avvenuto prima del deposito del decreto ingiuntivo e dunque non in corso di causa, come dedotto dall'appellante senza specifica censura dell'affermazione del Tribunale, con cui quindi non si è confrontato. L'esiguo accoglimento della domanda creditoria rispetto al quantum richiesto, che Parte ha necessitato l'opposizione dell' ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 247/2020, in Parte_1
contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del Pt_3 presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo