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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10661 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 il 20.10.22 e rappresentati e difesi dall'Avv. VALERIO Controparte_1 FEMIA E
Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.05.24 i ricorrenti in epigrafe esponevano: che aveva svolto la propria attività di assistente amministrativo Persona_1 alle dipendenze del in forza di contratto a tempo Controparte_2 indeterminato ed era stato beneficiario della seconda posizione economica prevista dall'articolo 50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Accordo 12 marzo 2009, e ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Accordo Nazionale 12 marzo 2009; che, successivamente, passava nel profilo di DSGA in virtù di contratto a t.i. con decorrenza giuridica dal 1.9.2021 (retrodatata al 1.9.2020) ed economica dal 1.9.2021, fino al suo decesso avvenuto in data 20.10.2022; che, prima del passaggio nel profilo di DSGA, il Sig. Per_1 aveva svolto attività di facente funzione DSGA in virtù di incarico conferito in sostituzione del DSGA per i seguenti periodi: a.s. 2018/2019
– 2019/2020 -2020/2021. La ricorrente esponeva: di solgere la propria attività Controparte_1 di assistente amministrativo alle dipendenze del in Controparte_2 forza di contratto a tempo indeterminato e di essere beneficiaria della prima posizione economica prevista dall'articolo 50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Accordo 12 marzo 2009, e ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Accordo Nazionale 12 marzo 2009; di aver svolto attività di facente funzione DSGA in virtù di incarico conferito in sostituzione del DSGA per i seguenti periodi: a.s. 2018/2019 – 2019/2020 -2020/2021- 2021/2022. I ricorrenti precisavano che la somma spettante ai titolari della seconda posizione economica (non in possesso della prima posizione antecedentemente al 01.09.2011) era stata determinata in 1800 euro annui da corrispondere in tredici mensilità mentre la somma spettante ai titolari di prima posizione economica era pari ad euro 1.200,00 (aumentata ad euro 2000.00 con il CCNL 2019-2021 del 18.1.2024. Assumevano che, a fronte dell'espletamento delle suddette superiori mansioni, avevano percepito un'indennità di funzioni superiori dalla quale era stato detratto arbitrariamente l'emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore;
che in data 8.8.2023 i predetti inviavano una lettera di diffida alla corresponsione delle somme dovute, rimasta infruttuosa. Tanto premesso, concludevano: ”Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il riconoscimento economico dei benefici della posizione economica ai sensi dell'art. 50 -62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati come meglio specificati in premessa e per i motivi di cui in narrativa : , , Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi del Sig. Parte_3 Parte_4 [...]
per il periodo dall' a.s. 2018/2019 all' a.s. 2020/2021 -seconda Per_1 posizione economica;
: periodo dall' as. 2018/2019 all' Controparte_1 a.s. 2021/2022 – prima posizione economica;
e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante a titolo di benefici della posizione economica come da specifica riportata in premessa e come da conteggio allegato al presente ricorso e da considerarsi qui integralmente riportato: Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi del Sig. per un Parte_4 Persona_1 importo complessivo pari ad euro 5.400,00; per un importo Controparte_1 complessivo pari ad euro 4.308,07; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario”.
Il Controparte_3
, benché regolarmente citati, non si costituivano.
[...]
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che seguono.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli (1005/25) considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento delle somme spettanti a titolo di benefici della posizione economica ai sensi dell'art. 50 - 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale (prima e seconda). I ricorrenti lamentano che l'amministrazione resistente ha identificato il trattamento previsto per la qualifica superiore di DSGA dal quale detrarre l'eventuale emolumento percepito in base alla posizione economica orizzontale. Infatti, nel momento in cui l'amministrazione corrisponde le somme a titolo di indennità di mansioni superiori non corrisponde le somme a titolo di posizione economica, detraendo, addirittura le eventuali somme - se precedentemente versate - a tale titolo. L'Indennità di funzioni superiori e di reggenza, riconosciuta ai sensi dell'art 69 del CCNL comparto Scuola all'assistente amministrativo incaricato della sostituzione del direttore amministrativo o del responsabile amministrativo, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, era stabilita in misura pari al differenziale tra i relativi livelli iniziali di inquadramento, mentre, a seguito dell'entrata in vigore della l. 228/2012 (legge di stabilità), il termine di raffronto è stato modificato con il trattamento “complessivamente in godimento”. Orbene, si ritiene che a seguito della modifica normativa (operante solo per i contratti di conferimento di mansioni superiori stipulati dopo la sua entrata in vigore: Corte Cost. n. 108/2016), nel “trattamento complessivamente in godimento” andasse inclusa anche l'indennità di progressione economica, con il corollario che l'indennità di sostituzione si riduce progressivamente e parallelamente man mano che aumenta la progressione economica per anzianità, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un certo numero di anni di servizio. Giova quindi ribadire che l'art. 1 l. n. 228/2012, ai commi 44 e 45, disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell'incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla l. n. 549/1995, al successivo comma 45 aggiunge che "La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato". Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega, i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura "pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento". La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore", ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che "il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro", ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né "manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo "sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)" (Corte Cost. n. 71/2021). 6.- All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Deve pertanto concludersi che, una volta determinata con le modalità sopra indicate l'indennità spettante per l'esercizio delle mansioni superiori (e fatta quindi eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo), la stessa va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, comprensivo dell'indennità di posizione economica, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere tutte queste voci, ovvero lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva per lo svolgimento delle mansioni superiori (così, testualmente, Cass. n. 15198/2024). Orbene, l'indennità di mansioni superiori e la posizione economica sono elementi distinti della retribuzione che assolvono funzioni differenti. Conseguentemente in mancanza di espressa disposizione di legge non possono elidersi tramite il riassorbimento della seconda nella prima. Infatti, il compenso di valorizzazione AT è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex articolo due della sequenza contrattuale dell'articolo 62 del CCNL del 29/11/2007, superando apposito test di accesso e partecipando al corso di formazione all'esito del quale viene attribuita la seconda posizione economica. Si tratta di un elemento riconosciuto in via continuativa indipendentemente dallo svolgimento delle mansioni DSGA. Ne discende il non assorbimento dello stesso in un compenso che ha natura diversa quale è l'indennità di mansioni superiori strettamente connessa allo svolgimento di esse. In definitiva, l'Amministrazione resistente trascura sia il dato letterale della sequenza contrattuale, laddove non è previsto alcun assorbimento dell'un emolumento nell'altro, sia il dato funzionale, dato che il compenso per la valorizzazione professionale AT (seconda posizione economica) è sganciato dall'effettivo assolvimento delle funzioni superiori ed è piuttosto legato all'esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione. Pertanto, poiché i due emolumenti assolvono a funzioni diverse, in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o contrattuale, essi si cumulano e non si elidono. Dalle buste paga e dalla documentazione prodotta emerge che il CP_2 ha errato al momento della liquidazione dello stipendio mensile, omettendo di corrispondere l'indennità di posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, ingiustificatamente, che la stessa fosse assorbita dall'indennità di mansioni superiori. Alla stregua di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e pertanto, va riconosciuto in favore dei ricorrenti il diritto all'indennità di posizione economica illegittimamente non corrisposta per i periodi di svolgimento delle mansioni superiori, nella misura indicata nei conteggi di parte, in quanto correttamente elaborati e così specificati:
[...]
, , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi del Sig. a.s. 2018/2019 importo pari ad euro Persona_1 1.800,00; a.s. 2019/2020 importo pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 importo pari ad euro 1.800,00 per un importo complessivo pari ad euro 5.400,00; : .a.s 2018/2019 importo pari ad euro 1.200,00; Controparte_1 a.s. 2019/2020 importo pari ad euro 1.116,00; a.s. 2020/2021 importo pari ad euro 1.116,00; a.s. 2021/2022 importo pari ad euro 876,67 per un importo complessivo pari ad euro 4.308,07. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento economico dei benefici della posizione economica ai sensi dell'art. 50 -62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale: per , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di eredi del Sig. , per il periodo dall'
[...] Persona_1 a.s. 2018/2019 all' a.s. 2020/2021 -seconda posizione economica e per : periodo dall' as. 2018/2019 all' a.s. 2021/2022 – prima Controparte_1 posizione e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore CP_2 di , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi del Sig. , della somma complessiva di euro Persona_1 5.400,00 ed in favore di della somma complessiva pari ad Controparte_1 euro 4.308,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo.
Condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di CP_2 lite liquidate in € 4216,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, il 08.12.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli