Articolo 197 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 196Articolo 299
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Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all' ((IVASS)) una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' ((IVASS)) puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
(( 3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonche' nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento. )) 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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