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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocata Daniela De Parte_1 VA e dalla in persona dell'avv. Francesco Elia ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocata Paola Scarlato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8256/2024 pubblicata in data 11/07/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il proprio preteso diritto a percepire, a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa, l'assegno sociale ex art. 3 della l. 335/1995
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di far valere il suo preteso diritto a percepire Parte_1
l'assegno sociale nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (presentata in data 10/02/2023).
Allegava di essere in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, di quello reddituale non percependo alcun reddito, non essendole mai stato versato da parte dell'ex coniuge l'assegno divorzile ed essendo impossibilitata ad agire coattivamente nei confronti di quest'ultimo al fine di far valere tale diritto di credito stante la sua irreperibilità.
Il Tribunale respingeva integralmente la domanda non avendo la ricorrente fornito dimostrazione della consistenza della sua situazione reddituale con riferimento alla mancata percezione di redditi e alla dedotta circostanza di non aver potuto conseguire l'assegno di mantenimento assegnato in sede di divorzio stante l'asserita irreperibilità dell'ex coniuge obbligato, evidenziando l'insufficienza a tale scopo dell'autocertificazione prodotta dalla ricorrente (ed evidenziando altresì come il suddetto ex coniuge risultasse, dal 3/5/2018, residente in [...]).
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso la dimostrazione della sussistenza in suo capo del requisito reddituale.
Ribadisce il possesso di tale requisito per non esserle mai stato corrisposto dall'ex coniuge l'assegno divorzile (riconosciutole per l'importo di € 300 mensili con la sentenza del Tribunale di Roma di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 28/11/2021) e per non avere percepito altri redditi, lamentando l'erroneità della gravata sentenza ove aveva omesso di considerare come il suo diritto alla prestazione oggetto di domanda non sarebbe venuto meno neanche nell'ipotesi di computo del suddetto assegno divorzile, tale da non determinare comunque il superamento del limite reddituale previsto per legge.
Evidenziava l'irrilevanza a tale fine della sua posizione di comproprietaria, unitamente ad altre due coparti, a decorrere dall'anno 2004 di una unità immobiliare del valore di poco più di € 4.600 per costituire tale cespite non reddito ma patrimonio.
L'appello è infondato.
La prestazione oggetto di controversia, denominata “assegno sociale” (prestazione che, a decorrere dal 1/1/1996 ha sostituito la pensione sociale) è regolata dall'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, che dispone “… ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta,……, denominato assegno sociale”.
A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi ( a tale fine si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione secondo quanto dettagliatamente indicato nello stesso art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 ).
E' in particolare previsto che:” Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.
Alla stregua dei principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. n. 14513 del 09/07/2020. Nello stesso senso Cass. n. 24954 del 15/09/2021).
Non vi è dubbio che l'onere della prova della sussistenza del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di controversia ricada interamente, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., sull'assistito trattandosi di elemento costitutivo del diritto rivendicato.
Fatte tali premesse si osserva che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda dell'odierna appellante rilevando espressamente come la stessa, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non avesse articolato, in ordine alla mancanza di redditi, nonostante la contestazione CP_ effettuata dall' alcuna prova, documentale o di altra natura neanche con riferimento alla dedotta circostanza di non avere potuto conseguire l'assegno divorzile stante l'irreperibilità dell'ex coniuge.
Evidenziava a tale proposito (oltre alla possibilità di individuare l'effettivo indirizzo di residenza dell'ex coniuge sulla base dell'estratto anagrafico e quello storico di residenza prodotto in atti) come fosse inidoneo a tale scopo il documento prodotto dalla ricorrente e cioè la mera autocertificazione relativa alla irreperibilità del suddetto ex coniuge, documentazione quest'ultima alla quale, evidenziava il Tribunale, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva attribuirsi in ragione del suo carattere meramente unilaterale valore probatorio in sede di giudiziale inserendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione nei relativi giudizi amministrativi, non potendo operare, nella specie, il principio CP_ di non contestazione, non essendo la situazione reddituale dell'assistita conosciuta dall'
L'odierna appellante non solo non si confronta compiutamente con tale motivazione ma non ha prodotto nemmeno documentazione realmente attestante quanto allegato in ordine alla mancata percezione di redditi nel periodo di interesse (in particolare certificato Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi dichiarati). Non può che ribadirsi, del resto, a tale proposito, quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a costituire prova della situazione patrimoniale.
Le norme in materia di autocertificazione risultano applicabili, così come si evince con chiarezza dalla normativa del settore, esclusivamente ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non essendo invece applicabili nel diverso ambito dei procedimenti giurisdizionali, in quanto caratterizzati, questi ultimi, dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi" (cfr., tra le molte, Cass. n. 17358 del 23/07/2010, Cass. SU n. 12065 del 29/05/2014 e Cass. n. 11276 del 10/05/2018).
Ne consegue che, alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono, l'appello dovrà essere respinto non potendosi reputare sufficientemente comprovata la sussistenza in capo all'appellante del necessario requisito reddituale.
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocata Daniela De Parte_1 VA e dalla in persona dell'avv. Francesco Elia ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocata Paola Scarlato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8256/2024 pubblicata in data 11/07/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il proprio preteso diritto a percepire, a Parte_1 decorrere dalla domanda amministrativa, l'assegno sociale ex art. 3 della l. 335/1995
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio al fine di far valere il suo preteso diritto a percepire Parte_1
l'assegno sociale nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (presentata in data 10/02/2023).
Allegava di essere in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, di quello reddituale non percependo alcun reddito, non essendole mai stato versato da parte dell'ex coniuge l'assegno divorzile ed essendo impossibilitata ad agire coattivamente nei confronti di quest'ultimo al fine di far valere tale diritto di credito stante la sua irreperibilità.
Il Tribunale respingeva integralmente la domanda non avendo la ricorrente fornito dimostrazione della consistenza della sua situazione reddituale con riferimento alla mancata percezione di redditi e alla dedotta circostanza di non aver potuto conseguire l'assegno di mantenimento assegnato in sede di divorzio stante l'asserita irreperibilità dell'ex coniuge obbligato, evidenziando l'insufficienza a tale scopo dell'autocertificazione prodotta dalla ricorrente (ed evidenziando altresì come il suddetto ex coniuge risultasse, dal 3/5/2018, residente in [...]).
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso la dimostrazione della sussistenza in suo capo del requisito reddituale.
Ribadisce il possesso di tale requisito per non esserle mai stato corrisposto dall'ex coniuge l'assegno divorzile (riconosciutole per l'importo di € 300 mensili con la sentenza del Tribunale di Roma di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 28/11/2021) e per non avere percepito altri redditi, lamentando l'erroneità della gravata sentenza ove aveva omesso di considerare come il suo diritto alla prestazione oggetto di domanda non sarebbe venuto meno neanche nell'ipotesi di computo del suddetto assegno divorzile, tale da non determinare comunque il superamento del limite reddituale previsto per legge.
Evidenziava l'irrilevanza a tale fine della sua posizione di comproprietaria, unitamente ad altre due coparti, a decorrere dall'anno 2004 di una unità immobiliare del valore di poco più di € 4.600 per costituire tale cespite non reddito ma patrimonio.
L'appello è infondato.
La prestazione oggetto di controversia, denominata “assegno sociale” (prestazione che, a decorrere dal 1/1/1996 ha sostituito la pensione sociale) è regolata dall'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, che dispone “… ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta,……, denominato assegno sociale”.
A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi ( a tale fine si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione secondo quanto dettagliatamente indicato nello stesso art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 ).
E' in particolare previsto che:” Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.
Alla stregua dei principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. n. 14513 del 09/07/2020. Nello stesso senso Cass. n. 24954 del 15/09/2021).
Non vi è dubbio che l'onere della prova della sussistenza del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di controversia ricada interamente, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., sull'assistito trattandosi di elemento costitutivo del diritto rivendicato.
Fatte tali premesse si osserva che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda dell'odierna appellante rilevando espressamente come la stessa, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non avesse articolato, in ordine alla mancanza di redditi, nonostante la contestazione CP_ effettuata dall' alcuna prova, documentale o di altra natura neanche con riferimento alla dedotta circostanza di non avere potuto conseguire l'assegno divorzile stante l'irreperibilità dell'ex coniuge.
Evidenziava a tale proposito (oltre alla possibilità di individuare l'effettivo indirizzo di residenza dell'ex coniuge sulla base dell'estratto anagrafico e quello storico di residenza prodotto in atti) come fosse inidoneo a tale scopo il documento prodotto dalla ricorrente e cioè la mera autocertificazione relativa alla irreperibilità del suddetto ex coniuge, documentazione quest'ultima alla quale, evidenziava il Tribunale, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva attribuirsi in ragione del suo carattere meramente unilaterale valore probatorio in sede di giudiziale inserendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione nei relativi giudizi amministrativi, non potendo operare, nella specie, il principio CP_ di non contestazione, non essendo la situazione reddituale dell'assistita conosciuta dall'
L'odierna appellante non solo non si confronta compiutamente con tale motivazione ma non ha prodotto nemmeno documentazione realmente attestante quanto allegato in ordine alla mancata percezione di redditi nel periodo di interesse (in particolare certificato Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi dichiarati). Non può che ribadirsi, del resto, a tale proposito, quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inidoneità dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a costituire prova della situazione patrimoniale.
Le norme in materia di autocertificazione risultano applicabili, così come si evince con chiarezza dalla normativa del settore, esclusivamente ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non essendo invece applicabili nel diverso ambito dei procedimenti giurisdizionali, in quanto caratterizzati, questi ultimi, dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi" (cfr., tra le molte, Cass. n. 17358 del 23/07/2010, Cass. SU n. 12065 del 29/05/2014 e Cass. n. 11276 del 10/05/2018).
Ne consegue che, alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono, l'appello dovrà essere respinto non potendosi reputare sufficientemente comprovata la sussistenza in capo all'appellante del necessario requisito reddituale.
Attesa la natura della controversia ed il tenore della dichiarazione resa dall'appellante dovranno essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese del grado.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario