Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/06/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
2481/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2481/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio
TRA
(c.f.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.12.1974 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Pianese nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rossella Cibelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Villaricca (NA) al Corso Italia 461, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: , nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Paolo Caldarelli e Anna Gallo e presso lo studio di quest'ultima è elettivamente domiciliato in
Boscoreale (NA) alla via S.T.E. Cirillo n. 67, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente si riportava a tutti gli atti e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste, con rigetto delle avverse domande. In particolare domandava: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della
1
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
stabilire che per il mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di CP_1
euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabilire che il sig. rinunci alla quota del 50% dell'assegno unico in CP_1
favore della sig.ra mai utilizzato per le necessità delle figlie. Pt_1
Parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi, impugnando quanto dedotto dalla ricorrente. In particolare, chiedeva dichiararsi la separazione personale con addebito alla moglie;
disporre a suo carico l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% dele spese straordinarie
Il Pubblico Ministero, in data 03.06.2025, concludeva chiedendo di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 24.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in Boscoreale (NA) il 14.06.2001, nel corso del quale sono nate due figlie, nata il [...], e , nata il [...], maggiorenni ed economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti, esponeva che la vita matrimoniale aveva subito una frattura a causa dell'atteggiamento assente del marito, dedito a una vita sentimentale libertina e disinteressato ai problemi familiari, moralmente e materialmente;
pertanto, domandava che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza parziale, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, di percepire interamente l'assegno unico, nonché di porre a carico del resistente, per il mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
infine, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale.
Il resistente, dal canto suo, si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione. In particolare, deduceva che la causa della fine dell'unione coniugale era da rinvenire nell'atteggiamento scostante della moglie, nonché nel clima di tensione che si era creato a causa dell'ingerenza della famiglia di origine della stessa, la quale, in occasione di
2 uno dei numerosi litigi, invitava il marito a lasciare il tetto coniugale;
pertanto, chiedeva che venisse pronunciata la separazione tra i coniugi, addebitandone alla ricorrente la responsabilità.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, si opponeva alle richieste di carattere economico in quanto sproporzionate rispetto alle sue effettive possibilità; pertanto, chiedeva che venisse posto a suo carico per il mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti la somma mensile di euro 400,00
(euro 200,00 da versare direttamente a ciascuna figlia), contribuendo alle spese straordinarie nella misura del 50%. Al riguardo, allegava che la figlia era percettrice di una rendita mensile di Per_1
euro 650,00 circa e titolare di un deposito presso Bancoposta s.p.a. di euro 22.600,00, mentre la figlia risultava titolare di buoni fruttiferi postali dell'importo di euro 2.000,00. Per_2
Domandava, inoltre, condannarsi la al risarcimento dei danni allo stesso derivati dalla Pt_1
presente lite giudiziaria.
Con istanza depositata il 25.09.2024, parte resistente deduceva che per errore, l'atto di costituzione era stato inviato a un diverso ruolo non corrispondente al presente procedimento;
che si era avveduta dell'errore solo successivamente alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, venendosi, così, a trovare in situazione di decadenza processuale;
pertanto, chiedeva la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Alla prima udienza del 23.10.2024, comparivano le parti personalmente e veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza adottata in pari data, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il giudice relatore rigettava l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte resistente e adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale, sita in Boscoreale alla via Aquini n.256, alla ricorrente convivente con le figlie e , maggiorenni ed economicamente non Per_1 Per_2 autosufficienti;
poneva a carico del l'obbligo di versare alla moglie l'importo mensile di CP_1
euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), a titolo di mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti;
rinviava all'udienza del 09.04.2025 per la decisione della causa, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e trasmettendo gli atti al P.M. per le sue conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata in data 10.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Orbene, va pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e
3 sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Quanto, poi, alla domanda di addebito avanzata dal resistente, siccome questi risulta essersi costituito con comparsa depositata in data 25.09.2024 per l'udienza del 23.10.2024 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza previsto ai sensi degli artt. 167 e 473-bis. 12, secondo, terzo e quarto comma c.p.c., la domanda deve considerarsi inammissibile.
Assegnazione della casa coniugale.
È pacifico tra le parti in causa che le figlie maggiorenni non sono ancora autosufficienti economicamente e che le stesse, in seguito all'allontanamento del resistente dalla casa familiare, hanno continuato a coabitare con la madre. Pertanto, la dimora coniugale sita in Boscoreale alla via
Aquini n. 256 va assegnata alla ricorrente, che la abiterà unitamente alle figlie.
Domanda di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti e domanda avente ad oggetto l'assegno unico.
Deve essere posto a carico del resistente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, occorre considerare che il ha dichiarato di lavorare come dipendente di CP_1
“Penisola Verde s.p.a.” con uno stipendio mensile di euro 1.500,00, di corrispondere al padre la somma di circa euro 500,00 a titolo di locazione per l'immobile in cui abita - e di cui egli è nudo proprietario mentre il padre è usufruttuario - e di versare una rata di euro 357,00 per un mutuo contratto per spese personali.
Al contempo, è emerso che la ricorrente lavora come infermiera con una retribuzione mensile di euro
1.700,00 circa, abita nella casa coniugale di proprietà della madre, è comproprietaria con i fratelli di un immobile a Sibari ed è proprietaria di un appartamento a Roma.
4 Al riguardo, poco verosimile è che quest'ultimo immobile non sia produttivo di reddito (mentre il resistente ha dedotto che la ricorrente percepisce euro 1.600,00 a titolo di canone di locazione, la ha dichiarato: “io sono proprietaria di un immobile a Roma gravato da due mutui;
l'immobile Pt_1
non è locato e ci sono delle mie amiche che lo hanno utilizzato a titolo gratuito nel periodo del covid, pagando solo le spese”), se solo si considera che la ricorrente è gravata dal pagamento di due rate, una di euro 870,00 e una di euro 460,00, per dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile in questione, a cui certamente non potrebbe far fronte con il suo solo stipendio, con il quale provvede anche alle spese familiari.
Quanto, poi, alle risorse economiche delle figlie, la circostanza che le stesse siano titolari di buoni fruttiferi postali (che quanto alla figlia derivano dall'investimento delle somme ricevute ai Per_1 sensi dell'art. 3 co. 1 l. 104/92, a seguito delle cure oncologiche a cui è stata sottoposta, secondo quanto allegato dalla ricorrente) o che la figlia percepisca un importo mensile proprio in Per_1 conseguenza delle patologie da cui è affetta, non possono incidere sull'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a versare per le figlie.
In particolare, per quanto concerne la pensione di invalidità, essa è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente. Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia.
Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Resta fermo, dunque, il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (articoli 147 e 337 ter c.c.).
In definitiva, tenuto conto della condizione economico reddituale delle parti, dell'età delle figlie e delle loro necessità, il Collegio reputa maggiormente adeguato determinare in euro 500,00 (euro
250,00 per ciascuna figlia) la somma da porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, economicamente non autosufficienti, somma da versare della ricorrente dell'assegno mensile, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT. A carico
5 di ciascun genitore va, poi, posto l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. È chiaro, infine, che non può essere disposto il versamento diretto in favore delle figlie benché maggiorenni – come richiesto dal resistente – non essendovi domanda da parte delle stesse e sussistendo la legittimazione concorrente della madre quale genitore convivente.
In merito, poi, alla domanda della ricorrente di percepire interamente l'assegno unico, il collegio ritiene, sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità sul punto, che la domanda sia ammissibile è fondata.
Si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione con la sentenza del 22/02/2025, n. 4672 ha evidenziato che ai sensi dell'art. 2 co. 1, del d.lgs. 230/2021 l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
CP_ Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell' n.
23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Ancora la Cassazione ha precisato che “la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti CP_ tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all' Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso”.
Dunque, considerato che - per espressa ammissione del resistente - questi, nel momento in cui si è allontanato dalla casa familiare (marzo/aprile 2024), non ha corrisposto alcunché per il mantenimento delle figlie e che gli oneri di mantenimento gravano prevalentemente sulla madre, l'assegno ben può essere attribuito a quest'ultima, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate delle figlie.
Pertanto, il collegio ritiene che la domanda sia fondata e che l'assegno unico debba essere attribuito nella misura del 100% alla ricorrente.
6 Domanda di risarcimento del danno avanzata dal resistente.
La tardività della costituzione in giudizio del resistente rende inammissibile la suddetta domanda, per cui ogni ulteriore considerazione appare superflua.
Rimessione della causa sul ruolo.
A questo punto, avendo la parte ricorrente chiesto anche la sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ed essendo la relativa domanda procedibile solo una volta decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorso un anno dalla data dall'udienza del 23.10.2024
e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda sulla domanda di divorzio e sulle relative richieste.
Regolamentazione delle spese di lite.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
28.12.1974) e (nato a [...] il [...]); CP_1
2) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dal resistente;
3) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal resistente;
4) assegna la casa coniugale sita in Boscoreale alla via Aquini n.256 a;
Parte_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti,
l'assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), somma da versare alla Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie nella misura del 50%;
6) dispone che l'assegno unico debba essere attribuito nella misura del 100% alla ricorrente
[...]
; Parte_1
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 22, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
8) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 4.06.2025.
7 Il giudice estensore dott.ssa Anna Coletti
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
8