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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 772/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO LI OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IN UF del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 16 marzo 2025 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 16 novembre 2016, che dalla loro unione non sono nati figli, Controparte_1 che la separazione dal marito era stata oggetto di decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 12 marzo 2019 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna condizione accessoria.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza tenutasi il 18 novembre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio (di cui era dichiarata la contumacia), Controparte_1 veniva sentita personalmente la ricorrente la quale confermava la propria volontà di non riconciliarsi, precisando di non vedere né sentire il coniuge da cinque anni. La difesa della ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 12 marzo 2019 e sono trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'espressa dichiarazione di non volersi conciliare resa dalla stessa – la quale ha precisato di non vedere né sentire il marito da Parte_1 cinque anni – inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Sfax (Tunisia), il 16 novembre 2016, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1 Parte_1 di Matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 60, p. 2, s. C, anno 2016.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Sfax (Tunisia), il 16 novembre 2016, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 60, p. 2, s. C, anno 2016;
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 19 novembre 2025
Il Presidente est.
MO LI OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO LI OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IN UF del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 16 marzo 2025 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 16 novembre 2016, che dalla loro unione non sono nati figli, Controparte_1 che la separazione dal marito era stata oggetto di decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 12 marzo 2019 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile in oggetto senza alcuna condizione accessoria.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza tenutasi il 18 novembre 2025, non comparso né costituitosi in giudizio (di cui era dichiarata la contumacia), Controparte_1 veniva sentita personalmente la ricorrente la quale confermava la propria volontà di non riconciliarsi, precisando di non vedere né sentire il coniuge da cinque anni. La difesa della ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 12 marzo 2019 e sono trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso.
Per converso, il tempo decorso dalla separazione e l'espressa dichiarazione di non volersi conciliare resa dalla stessa – la quale ha precisato di non vedere né sentire il marito da Parte_1 cinque anni – inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Sfax (Tunisia), il 16 novembre 2016, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti Controparte_1 Parte_1 di Matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 60, p. 2, s. C, anno 2016.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Sfax (Tunisia), il 16 novembre 2016, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Noceto (PR) al n. 60, p. 2, s. C, anno 2016;
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 19 novembre 2025
Il Presidente est.
MO LI OT