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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 255/2023,
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Sc. Parte_1
C Int. 8 San Licandro Messina - c.f. , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1
procura in calce al presente atto, dall' Avv. Nicola Cannaò c.f. nel CodiceFiscale_2 cui studio sito in Messina Via Ugo Bassi n.77 is. 157 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_1
, il quale agisce in proprio e quale procuratore speciale (giusta atto per Notar P.IVA_2
Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, Persona_1 registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T,) della “Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto Controparte_2
del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, raccolta 7131, Persona_2 dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax 090 5724777, pec C.F._3
t, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente Email_1 giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto Resistente
E
, con sede in Roma via G. Grezar 14 con Controparte_3
c.f. e p. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. Alberto Giaconia, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 17/1/2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n.295 2022 90086362 59/000 notificata in data 12 dicembre del CP_ 2022 ed i ruoli e/o gli avvisi e le cartelle ivi contenute di natura contributiva – previdenziale eccependo la mancata notifica e la conseguente prescrizione di ogni credito e segnatamente: -avviso di addebito n.595 2012 0001157 323 000 per i periodi 2011/2012
pretesamente notificato il 21.05.2012; - 595 2012 000 4578 915 000 per i periodi 2011/2012
pretesamente notificato il 25.01.2013, - n.595 2013 000 2963 122 000 per i periodi 2012
pretesamente notificato il 10.01.2014, -n.595 2014 0000 9733 09 000 per i periodi 2013
pretesamente notificato il 12.06.2014;- n.595 2014 000 2854 737 000 per i periodi 2013
pretesamente notificata il 17.10.2014., -595 2018 000 1376 163 000 pretesamente notificata il 19.09.2018; l'avviso di addebito/ cartella n. 595 2019 000 3170 339 000 pretesamente notificata il 03.10.2019.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Contestava la mancata impugnazione dell'atto presupposto nei termini di legge;
la regolarità dell'avvenuta notifica dello stesso;
eccepiva la responsabilità di per la eventuale CP_4 prescrizione delle partite iscritte a ruolo spiegando a tal fine specifica domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna dell'ente di riscossione al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio ccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine CP_4
a tutte le questioni attinenti al fondamento della pretesa contributiva per la quale unico legittimato a contraddire sarebbe l'ente di previdenza.
Rivendicava la correttezza della procedura di riscossione evidenziando che, in ogni caso, per le cartelle del 2018 e 2019 l'intimazione impugnata aveva interrotto i termini di prescrizione. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione avanzati.
Vista la natura documentale della controversia le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente sulla nullità/illegittimità dell'AVA impugnato.
2.1 – Mancata notifica delle cartelle/ava sottesi all'atto impugnato.
L'eccezione è infondata avendo l' dimostrato la regolare notifica di tutti gli atti podromici CP_1
come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
2.2. Prescrizione.
Assume la ricorrente che il credito previdenziale per cui è causa sarebbe andato prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
L'eccezione è fondata limitatamente alle cartelle n.595 2012 0001157 323 000; - 595 2012
000 4578 915 000, - n.595 2013 000 2963 122 000 , -n.595 2014 0000 9733 09 000;- n.595
2014 000 2854 737 000 in quanto tra la notifica degli a.v.a. e la notifica dell'intimazione oggi opposta sono trascorsi oltre cinque anni e non sono stati notificati altri atti interruttivi.
3 – Domanda riconvenzionale dell' nei confronti di CP_1 CP_4
CP_ Con domanda riconvenzionale trasversale l' chiede la condanna di al risarcimento CP_4
del danno derivante dalla perdita delle somme andate prescritte in ragione della negligente condotta dell'ente di riscossione che non avrebbe curato di porre in essere i necessari adempimenti al fine del recupero delle somme da riscuotere.
In relazione alla superiore domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti (v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale “giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della nei confronti di Controparte_5
pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la CP_4
giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di stante la riconducibilità del petitum alla categoria, Controparte_6
residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "riqualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando "estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art. 172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
Si dà comunque atto che con le note dell'08.7.2024 l'ente previdenziale ha rinunciato alla domanda riconvenzionale.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 55/2014 147/22 previa compensazione di un terzo in ragione del limitato accoglimento della domanda, come da dispositivo con applicazione dei minimi tariffari in ragione della durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , uditi i procuratori delle Parte_2
parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti gli avvisi/cartelle ai nn. n.595 2012 0001157 323 000; - 595 2012 000 4578 915 000, - n.595 2013 000
2963 122 000 , -n.595 2014 0000 9733 09 000; - n.595 2014 000 2854 737 000; 2) Condanna in solido gli enti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in € 1796,66 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge .
Messina, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando