Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2692/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] – CF Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'avvocato Angelo Pagano
- RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Via E.Q. Visconti n. Controparte_1
8 (codice fiscale in persona del Presidente pro tempore, rappresenta e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'avvocato Alessia Zarrillo;
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_2
codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta P.IVA_2
e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gabriella Lupo.
-RESISTENTI-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 12.03.2024 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239009897188000, notificata in data 26.02.2024 e le seguenti sottostanti cartelle di pagamento:
29320180027667264000 e n. 29320200003139890000. Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la mancata contestazione degli addebiti ad opera di e la conseguente CP_1
violazione del procedimento amministrativo. Ha dedotto, l'illegittimità della richiesta di pagamento stante, che a seguito dell'accoglimento della “domanda di rateazione sanzionatoria”, comprensiva delle somme richieste, starebbe provvedendo al pagamento delle relative rate. Infine, ha eccepito la
Si è costituita la la quale, ha, preliminarmente, evidenziato Controparte_1
la natura dei crediti in oggetto, specificato che: nel ruolo 2018 è stata iscritta la contribuzione soggettiva e integrativa minima e di maternità anno 2014, oltre interessi, per l'importo di € 2.792,34, mentre nel ruolo 2019, quella soggettiva e integrativa minima e di maternità anno 2015, oltre interessi, per l'importo di €. 3.742,88. Ha, contestato l'eccezione di mancata contestazione degli addebiti, rilevando di avere richiesto la contribuzione 2014 e 2015, iscritta a ruolo, rispettivamente con le note protocollo n. 2017/115788 e n. 2018/121314. Ha comunque precisato che non sussiste un obbligo di notifica degli atti prodromici, quali la preventiva contestazione, anche mediante emissione di ordinanza ingiunzione, trovando nella specie applicazione D.Lgs n. 46/99, che prevede soltanto come facoltativa, la possibilità per l'Ente di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.
Ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento stante la loro regolare notifica e la tardività dell'opposizione, non avendo controparte impugnato le cartelle nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, con la conseguente incontestabilità di qualunque pretesa relativa al merito, tra cui anche la prescrizione antecedente. Ha comunque precisato l'applicabilità nella specie della prescrizione decennale.
Quanto all'eccezione di insussistenza del debito a seguito della rateizzazione, premessa la tardività della stessa, ha evidenziato che negli importi da pagare a titolo di procedura sanzionatoria, per le irregolarità accertate dal 2015 al 2018 e per i quali è stata chiesta e concessa la rateizzazione, non rientra la contribuzione minima e di maternità anni 2014 e 2015 oltre interessi, in quanto già iscritta a ruolo. Ha concluso chiedendo: respingere il ricorso, essendo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di intimazione impugnato, delle due cartelle e dei ruoli, condannando il ricorrente al pagamento in favore della della somma di €. CP_1
2.792,34 iscritta nel ruolo 2018, nonché della somma di €. 3.742,88, iscritta nel ruolo 2019, a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa minima e di maternità anni 2014 e 2015, oltre interessi
Si è costituita, con memorie depositate il 04.06.2024, che ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso intimazione di pagamento;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione su questioni attinenti all'an e al quantum debeatur;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa emergenziale 19. Ha, inoltre, CP_3
evidenziato che nella fattispecie trova applicazione la prescrizione decennale dei contributi. Ha concluso chiedendo: preliminarmente, confermare il Decreto, reso il 17.03.2024 che ha rigettato,
l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione e degli atti impugnati;
sempre in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' . Nel merito e senza recesso alcuno dalle Controparte_4
superiori eccezioni preliminari: a) ritenere e dichiarare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio e dei successivi atti di interruzione della prescrizione e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna prescrizione è intervenuta per le cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, alla base dell'intimazione di pagamento impugnata;
b) ritenere e dichiarare, per l'effetto, la regolarità della procedura seguita dall' Controparte_5
c) ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di responsabilità in capo alla Controparte_2
per l'eventuale ipotesi di accoglimento del ricorso imputabile all'Ente impositore;
Con
[...]
vittoria delle competenze del giudizio
All'odierna udienza le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Ciò posto si osserva che il ricorrente con i motivi formulati in ricorso ha fatto valere vizi che attengono al merito della pretesa contributiva quali l'eccepita prescrizione e l'insussistenza della pretesa creditoria. L'opposizione va, quindi, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto con il quale ne ha avuto conoscenza. Egli ha, inoltre, fatto valere motivi che attengono alla regolarità formale del titolo, dell'intimazione di pagamento e della procedura di riscossione (nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso bonario, nullità dell'intimazione di pagamento per omessa, invalida, e/o inesistente notifica delle cartelle di pagamento, quali atti presupposti. L'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Infine, parte ricorrente ha eccepito motivi che riguardano fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica del titolo esecutivo (ha eccepito qualunque prescrizione e quindi anche la prescrizione perfezionatasi successivamente alla notifica e l'insussistenza, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320180027667262000, della pretesa creditoria a seguito della rateizzazione stipulata successivamente alla notifica della cartella di pagamento) proponendo così una opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda.
Va in primo luogo esaminata l'ammissibilità dell'opposizione all'iscrizione a ruolo. A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, sì come di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n 4506). L'opposizione è da ritersi tardiva in quanto proposta otre il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento, così come documentata da
CP_6
Dalla documentazione prodotta da (referti di notifica doc. 2 e 3 fasc. è dato evincere CP_6 CP_6
che le cartelle di pagamento sono state validamente e regolarmente notificate nelle seguenti date: la n. 29320180027667264000, a mezzo pec, il 9.01.2019 e la n. 29320200003139890000 in data
18.10.2021 personalmente al ricorrente
Ciò posto avuto riguardo alle sopra citate date di notifica delle predette cartella di pagamento, si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 12.03.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma
5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta quindi precluso ogni eccezione afferente al merito della pretesa e quindi anche l'eccepita prescrizione, nonché, relativamente alla cartella di pagamento n. 29320200003139890000, l'eccezione di inesistenza della pretesa creditoria a seguito della rateizzazione.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506). La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Del pari inammissibile, in quanto tardiva oltre che infondata e da ritenersi l'eccezione di omessa notifica degli atti di accertamento e violazione del procedimento di riscossione stante la documentata notifica delle diffide ad opera della e la regolare notifica delle cartelle di pagamento. CP_1
Parte ricorrente ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento. La stessa, infatti, ritiene che nulla sia dovuto in quanto, a seguito dell'accoglimento della “domanda di rateazione sanzionatoria”, comprensiva, a suo dire, delle somme richieste, sta provvedendo al pagamento delle relative rate e quindi anche degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento oggi impugnata. Premesso, che, come detto, l'eccezione è comunque da ritenersi tardiva con riferimento alla cartella di pagamento n.29320200003139890000 atteso che la rateizzazione risulta essere stata accolta in data 30.04.2021 (doc. 14 e 15 fasc. e la cartella CP_1
notificata il 18.10.2021, va precisato che la rateizzazione non costituisce estinzione del debito ma una modalità di pagamento del debito che potrà ritenersi estinto solo a seguito del suo integrale pagamento. Nella specie, peraltro, non risulta documentato il pagamento di alcuna rata.
Ciò posto l'eccezione è da ritersi infondata.
Come correttamente rilevato dalla il provvedimento di cancellazione del 30.12.2020, distingue CP_1
tra la contribuzione già iscritta a ruolo, come quelle oggetto di causa (ruolo 2018 e 2019), per le quali l'eventuale pagamento avrebbe comportato lo sgravio del ruolo di appartenenza (doc. 14 fasc. CP_1
e doc. verifica contributiva accoglimento fasc parte ricorrente), dagli importi da pagare a titolo di procedura sanzionatoria per le irregolarità accertate dal 2015 al 2018. Nel suddetto provvedimento è infatti presente un primo allegato “CONTRIBUTI A RUOLO” ove sono indicati i contributi insoluti iscritti a ruolo, compresi i contributi iscritti nel 2018 e 2019 e oggetto delle cartelle impugnate, per complessivi €. 13.866,62; ed un secondo allegato “PROCEDURA SANZIONATORIA” ove sono indicate sanzioni ed interessi scaturenti da irregolarità negli adempimenti dichiarativi e/o contributivi per un importo complessivo di € 13.573,40, ridotto ad €.12.725,53, solo in presenza di sanzioni, ed effettuando il versamento nei termini e modalità indicate. L'Istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente riguarda solo le sanzioni e interessi indicati nell'allegato procedura sanzionatoria e non anche i contributi iscritti a ruolo nel 2018 e 2019 e i relativi interessi, oggetto delle cartelle di pagamento sopra citate.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente, ha, infatti eccepito il decorso di ogni termine di prescrizione e quindi anche l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, perfezionatasi successivamente alla notifica. Giova evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c.
Deve premettersi innanzi tutto che l'art. 19 L. 576/1980 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, CP_1
le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli CP_1
17 e 23”.
L'art. 3 L. 335/1995 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che CP_1
tale disposizione abbia, sia pur implicitamente, escluso l'applicabilità del comma 1 dell'art. 19 L.
576/1980, restando, invece, salvo il comma 2, che fa decorrere la prescrizione dalla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (v. Cass. n. 3586/2012, n. 3830/2012 CP_1
e n. 6259/2011).
Successivamente l'art. 66 L. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Detta norma, infatti, avendo stabilito l'inapplicabilità del termine Parte_2 quinquennale di prescrizione ha sostanzialmente fatto rivivere il comma 1 dell'art. 19 L. 576/1990, che, come detto, fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e per i relativi accessori dovuti dagli avvocati alla Trova quindi applicazione, per i periodi successivi all'entrata in CP_1
vigore della legge, il termine di prescrizione decennale
Ciò posto si osserva che, nella specie, la contribuzione dovuta riguarda la contribuzione minima e di maternità per l'anno 2014, maggiorata degli interessi per il mancato pagamento e la contribuzione minima e di maternità per l'anno 2015, maggiorata degli interessi per il mancato pagamento.
Le annualità 2014 e 2015 e relativi interessi sono successive all'entrate in vigore della L. 247/2012
(02.02.2013). Ne consegue che per la contribuzione richieste e per le tutte le annualità in oggetto trova quindi applicazione, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione decennale. Dalla data di notifica delle cartelle di pagamento (09.01.2019 e 18.10.2021) è cominciato a decorre un nuovo termine decennale di prescrizione che risulta utilmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 2932023900243606300, in data 5.09.2023 (doc. 4 fasc. . CP_6
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, 26.02.2024, nessuna prescrizione risulta perfezionata. Pertanto, i crediti portati dalle cartelle di pagamento impugnate in quanto non prescritti sono dovuti.
Per quanto sopra l'opposizione non può essere accolta.
3. La complessità e peculiarità delle questioni trattate e l'oggettiva incertezza interpretativa costituiscono idoneo motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti
Catania, 24 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi