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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
n. 439 /2025 RG
All'udienza del 09/09/2025, alle ore 12,16 .
E' presente l'Avv. Marco Murru, in sostituzione dell'Avv. G. Di Tomassi il quale si riporta alle conclusioni come agli atti ed alle note conclusive e chiede che il procedimento venga trattenuto in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di AT, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.439 /2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 06/03/25, da
( c.f. : ) , con l'Avv. Giorgio Di Tomassi;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-parte ricorrente- contro nata a [...] il [...]; CP_1
( indicato anche come ) nato a [...] il [...]; CP_2 CP_3
nata a [...] il [...]; CP_4
1 nata a [...] il [...]; CP_5
fu CP_6 CP_7
-parte convenuta- contumace
Avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 undecies e 1158 c.c., notificato per pubblici proclami ex art.150 c.p.c., unitamente al pedissequo di decreto di fissazione udienza, giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale di AT nel proc. 2152/2024 R.G.V.S. con Decreto del
29/10/2024, il signor agiva confronti dei signori Parte_1 CP_1 [...]
(erroneamente generalizzato come ), , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 fu , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "… accertare, per le causali di cui in CP_7 narrativa nonché ai sensi dell'art.1158 c.c., l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per maturata usucapione e, per l'effetto, dichiarare che il signor Pt_1
è divenuto unico ed esclusivo proprietario della porzione immobiliare facente
[...]
parte dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat.
A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=, oggi area di sedime;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di AT e ai competenti uffici pubblici le necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Con Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2523/2025 del 18/03/2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 12/05/2025, assegnando alle parti i rispettivi termini di legge per la notifica di ricorso e decreto e per la costituzione in giudizio.
Alla udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva ammessa la prova testimoniale come articolata nel ricorso.
In data 27/5/25 parte ricorrente depositava verbale con esito negativo della promossa mediazione.
Ammessi ed escussi i testi indicati dal ricorrente nel ricorso introduttivo, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, quindi, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
La domanda del ricorrente sig. appare fondata e va accolta. Pt_1
2 Le emergenze documentali e dell'istruttoria orale espletata appaiono coerenti e convergenti e provano, senza dubbio alcuno, l'intervenuto consolidamento della piena titolarità del bene preteso, in ragione di usucapione ventennale, in capo al ricorrente.
In primo luogo risulta per tabulas come il signor sia pieno proprietario Parte_1
delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di AR (MC),
Borgo Piandebussi n.69 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani primo e secondo della consistenza catastale di vani otto e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 233 sub.2 cat. A/3 cl.2, vani 8,0 R.C.Euro 413,17=;
- locale deposito al piano terra della consistenza catastale di mq quarantotto e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 233 sub 1 cat. C/2 cl.1, mq 48
R.C.Euro 49,58=.
Il medesimo è altresì proprietario in comunione legale dei beni con la propria coniuge Per_1
delle seguenti porzioni immobiliari:
[...]
- Fabbricato diruto (Cat. F/1) con annesso terreno sito in Borgo Piandebussi riportato nel catasto fabbricati del comune di AR al foglio 7 p.lla 409 cat. F/1 mq 275
- frustolo di terreno della superficie catastale di mq quaranta e riportato nel catasto terreni del comune di AR al foglio 7 mappale 359 seminativo cl.03 mq 40 R.D.Euro 0,09
R.A.Euro 0,19;
- appezzamento di terreno della superficie catastale di mq milleottanta e riportato nel catasto terreni del comune di AR al foglio 7 mappale 234 seminativo cl.03 mq 1080 R.D.Euro
2,51 R.A.Euro 5,02 (1/4 in proprietà esclusiva e 1/4 in regime di separazione dei beni) (Cfr.
All.01 Ricorso).
Già da un primo esame dell'estratto di mappa si evince come le proprietà del signor Pt_1
(particelle 233, mappale 409 e 359 e mappale 234 del foglio 7) siano adiacenti alla proprietà per la quale si chiede il riconoscimento dell'acquisto a titolo di usucapione (Cfr. All.02 ricorso), ovvero la porzione immobiliare facente parte del -già- fabbricato sito nel Comune di
AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=.
Come emerge dagli atti il signor è divenuto proprietario della quota di 3/8 Parte_1
del bene usucapendo giusta atto di compravendita a rogito notaio di Persona_2
San Severino Marche in data 20/11/1990 (Repertorio n.18980/2991), trascritto a AT il
12/12/1990 per acquisto fattone dai signori, Parte_2 Controparte_8 CP_9
3 (quali eredi del fu ), , e (quali eredi Per_3 CP_10 CP_6 Controparte_11
del fu ) (Cfr. All.04 ricorso introduttivo). Persona_4
Quanto agli altri cointestatari del bene oggetto di causa, dai documenti prodotti dal ricorrente all'esito delle ricerche effettuate presso gli uffici dell'anagrafe del Comune di AR emerge che:
- la signora nata a [...] il [...] (coniugata con CP_1 Persona_5
il 01/11/1917) ha avuto un figlio (poi cambiato il nome in ) nato il Persona_6 Per_7
10/09/1919. La famiglia è emigrata in Argentina il 24/05/1924 e da allora non se ne hanno notizie (Cfr. All.05 ricorso);
- fu viene erroneamente indicato dal catasto come contitolare della quota CP_6 CP_7
di 1/8. Tuttavia non risulta esistere oltre al signor nato a [...] il [...] CP_6
attualmente residente in [...] erede del fu che ha Persona_4
ceduto la propria quota al signor alcun altro soggetto con le medesime generalità Pt_1
presso il medesimo ufficio negli anni dal 1885 al 1917 (Cfr. All.06 ricorso);
-il signor (erroneamente generalizzato come ) nato a [...] il CP_2 CP_3
12/09/1904 non ha avuto figli, né risultano annotazioni sull'atto di nascita (Cfr. All.05 ricorso);
Per_
- (in taluni documenti generalizzato come ) nato a [...] il [...] è Persona_8
emigrato in Argentina e morto a Buenos Aires il 16/03/1967. Ha avuto una unica figlia –
(nata a [...] il [...] e residente in [...]) la quale è stata CP_4
cancellata per irreperibilità in data 07/05/2018 (Cfr. All.07 e 08 ricorso).
, nato a [...] il [...], era coniugato con dal Persona_10 Controparte_12
24/04/1924. Dal matrimonio è nata in data [...] della quale non vi sono CP_5
più tracce presso l'anagrafe di nascita e che risulta, pertanto, irreperibile (Cfr. All.09 ricorso).
Risulta decorso tempo immemore dalla nascita e dalla emigrazione dei predetti e Persona_8
quindi (dichiarata irreperibile) e e presso la competente CP_4 CP_1
conservatoria dei registri immobiliari non risultano trascritte le successioni in morte dei resistenti convenuti (Cfr. All.10 ricorso).
Notizie ricercate presso l'ambasciata e/o il Consolato Italiano in Argentina sulla persona degli scomparsi oppure sull'eventuale esistenza dei suoi discendenti in vita, non hanno dato alcun esito (Cfr. All.11 ricorso).
È stata depositata documentazione catastale (Cfr. All.12 ricorso) richiesta su base nominativa su tutti e quattro gli intestatari dalla quale è emersa la mancanza di variazioni catastali CP_6
dal 1987 sino all'odierno. Sono state prodotte, altresì, le ispezioni ipotecarie telematiche su base nominativa scaricate dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del
4 Territorio di AT- con le quali è stato coperto il periodo a ritroso sino al 02/01/1978 (Cfr.
All.13). Il fatto che la ricerca abbia dato esito negativo conferma che l'immobile non abbia subito passaggi sin dall'anno 1978, fatto salvo l'atto notarile sopra indicato a rogito notaio e che ha interessato lo stesso ricorrente. Persona_2
Per quanto sopra, in base alla documentazione versata in atti può dirsi raggiunta la continuità delle trascrizioni dal 1917 sino all'odierno e la titolarità dell'immobile in capo ai signori CP_6
per averlo ereditato dal di loro padre nei primi anni del 1900 e quindi per oltre un CP_7
secolo.
Ed infatti, dai repertori reperiti presso la conservatoria di AT (Ex ) emerge che Per_11
i repertori volume 93 n.ri 110, 111, 112, 113, 115 116 trasferiscono rispettivamente in capo ai signori Fu , fu , fu , Per_3 CP_7 CP_10 CP_7 CP_6 CP_7 Persona_4
fu , fu e ilvio fu le quote sulla casa a AR (Cfr. CP_7 CP_2 CP_7 CP_6 CP_7
All.14 ricorso).
Risultano, altresì, dimostrati e sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. perché sia accertata e dichiarata la piena ed esclusiva proprietà della citata porzione immobiliare sita nel
Comune di AR in favore del signor , quali il possesso esclusivo, Parte_1
continuo e non interrotto sul bene (esplicitatosi nell'esercizio concreto di un potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà) e la continuità di tale possesso protrattosi senza interruzione per almeno un ventennio.
Infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che si ritengono assolutamente attendibili, è emerso: il teste , escusso all'udienza del 07/07/2025, ha confermato il Testimone_1
possesso pieno, pacifico esclusivo ed ultra ventennale da parte del ricorrente da oltre un cinquantennio dato che lo stesso teste era nato in [...] casa che dista c.ca 200 metri dal bene usucapendo (e quindi dalla proprietà e ha sempre frequentato i luoghi di causa sin Pt_1 dall'età di 9/10 anni ( e quindi nel 1975): “Sì è vero, ciò conosco perché io sono nato nella casa distante in linea d'aria circa 200 mt da quella del , che vedevo da casa mia. Pt_1
Conosco il da quando sono nato ed ho anche spesso frequentato la sua casa” Pt_1
(Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitolo 1). Il teste ha confermato con precisione la conoscenza dei luoghi specificando anche l'utilizzo che ne ha fatto il come Pt_1 deposito sino alla demolizione: “Sì è vero, ricordo che prima della demolizione ne ha sempre usufruito come deposito e la teneva in ordine e ciò sino a quando la proprietà non è divenuta pericolante ed ha dovuto demolire il fabbricato” ( Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitolo 2). Inoltre il teste ha confermato che il dopo la demolizione del manufatto Pt_1
lo ha utilizzato come area di parcheggio riconoscendo tra l'altro l'ubicazione del medesimo sull'estratto di mappa (allegato sub.2) esibito al teste. Ed infatti, il teste ha confermato che: “Sì
5 è vero, ricordo che dopo la demolizione ci parcheggiava le macchine; cap 4) Sì è vero, ho già risposto . Aveva fatto eseguire i lavori da una impresa di AR che aveva i mezzi;
cap 5)
“Sì è vero” (Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitoli 3-4-5)
Il teste ha fornito ulteriore conferma del possesso pacifico ultra Testimone_2
ventennale da parte del nonché dell'utilizzo dello stesso dapprima come magazzino e Pt_1
successivamente alla demolizione come area di parcheggio. Ed infatti, lo stesso ha confermato che: “cap 1) “Sì è vero, ciò posso dire perché siamo amici da una vita con e Pt_1
andiamo spesso insieme sui luoghi”; cap 2) “Sì è vero, lui ha provveduto a tutto”; cap 3) “Sì è vero”; cap 4) “ Sì è vero”; cap 5)“Sì è vero” (Verbale di udienza del 07/07/2025 risposte ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5).
Pertanto, a fronte delle prove testimoniali assunte e della documentazione versata in atti dal ricorrente si ritiene che nel caso di specie siano stati integrati tutti i presupposti di cui all'art.1158 c.c. e conseguentemente va dichiarato in favore del ricorrente sig. Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare facente parte
[...]
dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82= oggi area di sedime.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. (c.f. : Parte_1 C.F._1
) nei confronti di
[...]
1 n. a Cessapalombo il 14/11/1893 (coniugata con il CP_1 Persona_5
01/11/1917).
2 (erroneamente generalizzato come ) nato a [...] il [...]. CP_2 CP_3
3 nata a [...] il [...]. CP_4
4 nata a [...] il [...]; CP_5
5 fu . CP_6 CP_7
(Soggetti tutti privi di codice fiscale),
e, accertato quanto in parte motiva, dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per maturata usucapione in favore del signor della porzione Parte_1
immobiliare facente parte dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo
Piandebussi n.78 e precisamente: - appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e
6 primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=, oggi area di sedime.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di AT e ai competenti uffici pubblici di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volturazioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo.
Nulla per le spese.
Così deciso in AT, il 09/09/2025 alle ore 17,00,
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
7
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
n. 439 /2025 RG
All'udienza del 09/09/2025, alle ore 12,16 .
E' presente l'Avv. Marco Murru, in sostituzione dell'Avv. G. Di Tomassi il quale si riporta alle conclusioni come agli atti ed alle note conclusive e chiede che il procedimento venga trattenuto in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di AT, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.439 /2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 06/03/25, da
( c.f. : ) , con l'Avv. Giorgio Di Tomassi;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-parte ricorrente- contro nata a [...] il [...]; CP_1
( indicato anche come ) nato a [...] il [...]; CP_2 CP_3
nata a [...] il [...]; CP_4
1 nata a [...] il [...]; CP_5
fu CP_6 CP_7
-parte convenuta- contumace
Avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 undecies e 1158 c.c., notificato per pubblici proclami ex art.150 c.p.c., unitamente al pedissequo di decreto di fissazione udienza, giusta autorizzazione del
Presidente del Tribunale di AT nel proc. 2152/2024 R.G.V.S. con Decreto del
29/10/2024, il signor agiva confronti dei signori Parte_1 CP_1 [...]
(erroneamente generalizzato come ), , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 fu , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "… accertare, per le causali di cui in CP_7 narrativa nonché ai sensi dell'art.1158 c.c., l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per maturata usucapione e, per l'effetto, dichiarare che il signor Pt_1
è divenuto unico ed esclusivo proprietario della porzione immobiliare facente
[...]
parte dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat.
A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=, oggi area di sedime;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di AT e ai competenti uffici pubblici le necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Con Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2523/2025 del 18/03/2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 12/05/2025, assegnando alle parti i rispettivi termini di legge per la notifica di ricorso e decreto e per la costituzione in giudizio.
Alla udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva ammessa la prova testimoniale come articolata nel ricorso.
In data 27/5/25 parte ricorrente depositava verbale con esito negativo della promossa mediazione.
Ammessi ed escussi i testi indicati dal ricorrente nel ricorso introduttivo, la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, quindi, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
La domanda del ricorrente sig. appare fondata e va accolta. Pt_1
2 Le emergenze documentali e dell'istruttoria orale espletata appaiono coerenti e convergenti e provano, senza dubbio alcuno, l'intervenuto consolidamento della piena titolarità del bene preteso, in ragione di usucapione ventennale, in capo al ricorrente.
In primo luogo risulta per tabulas come il signor sia pieno proprietario Parte_1
delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di AR (MC),
Borgo Piandebussi n.69 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani primo e secondo della consistenza catastale di vani otto e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 233 sub.2 cat. A/3 cl.2, vani 8,0 R.C.Euro 413,17=;
- locale deposito al piano terra della consistenza catastale di mq quarantotto e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 233 sub 1 cat. C/2 cl.1, mq 48
R.C.Euro 49,58=.
Il medesimo è altresì proprietario in comunione legale dei beni con la propria coniuge Per_1
delle seguenti porzioni immobiliari:
[...]
- Fabbricato diruto (Cat. F/1) con annesso terreno sito in Borgo Piandebussi riportato nel catasto fabbricati del comune di AR al foglio 7 p.lla 409 cat. F/1 mq 275
- frustolo di terreno della superficie catastale di mq quaranta e riportato nel catasto terreni del comune di AR al foglio 7 mappale 359 seminativo cl.03 mq 40 R.D.Euro 0,09
R.A.Euro 0,19;
- appezzamento di terreno della superficie catastale di mq milleottanta e riportato nel catasto terreni del comune di AR al foglio 7 mappale 234 seminativo cl.03 mq 1080 R.D.Euro
2,51 R.A.Euro 5,02 (1/4 in proprietà esclusiva e 1/4 in regime di separazione dei beni) (Cfr.
All.01 Ricorso).
Già da un primo esame dell'estratto di mappa si evince come le proprietà del signor Pt_1
(particelle 233, mappale 409 e 359 e mappale 234 del foglio 7) siano adiacenti alla proprietà per la quale si chiede il riconoscimento dell'acquisto a titolo di usucapione (Cfr. All.02 ricorso), ovvero la porzione immobiliare facente parte del -già- fabbricato sito nel Comune di
AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=.
Come emerge dagli atti il signor è divenuto proprietario della quota di 3/8 Parte_1
del bene usucapendo giusta atto di compravendita a rogito notaio di Persona_2
San Severino Marche in data 20/11/1990 (Repertorio n.18980/2991), trascritto a AT il
12/12/1990 per acquisto fattone dai signori, Parte_2 Controparte_8 CP_9
3 (quali eredi del fu ), , e (quali eredi Per_3 CP_10 CP_6 Controparte_11
del fu ) (Cfr. All.04 ricorso introduttivo). Persona_4
Quanto agli altri cointestatari del bene oggetto di causa, dai documenti prodotti dal ricorrente all'esito delle ricerche effettuate presso gli uffici dell'anagrafe del Comune di AR emerge che:
- la signora nata a [...] il [...] (coniugata con CP_1 Persona_5
il 01/11/1917) ha avuto un figlio (poi cambiato il nome in ) nato il Persona_6 Per_7
10/09/1919. La famiglia è emigrata in Argentina il 24/05/1924 e da allora non se ne hanno notizie (Cfr. All.05 ricorso);
- fu viene erroneamente indicato dal catasto come contitolare della quota CP_6 CP_7
di 1/8. Tuttavia non risulta esistere oltre al signor nato a [...] il [...] CP_6
attualmente residente in [...] erede del fu che ha Persona_4
ceduto la propria quota al signor alcun altro soggetto con le medesime generalità Pt_1
presso il medesimo ufficio negli anni dal 1885 al 1917 (Cfr. All.06 ricorso);
-il signor (erroneamente generalizzato come ) nato a [...] il CP_2 CP_3
12/09/1904 non ha avuto figli, né risultano annotazioni sull'atto di nascita (Cfr. All.05 ricorso);
Per_
- (in taluni documenti generalizzato come ) nato a [...] il [...] è Persona_8
emigrato in Argentina e morto a Buenos Aires il 16/03/1967. Ha avuto una unica figlia –
(nata a [...] il [...] e residente in [...]) la quale è stata CP_4
cancellata per irreperibilità in data 07/05/2018 (Cfr. All.07 e 08 ricorso).
, nato a [...] il [...], era coniugato con dal Persona_10 Controparte_12
24/04/1924. Dal matrimonio è nata in data [...] della quale non vi sono CP_5
più tracce presso l'anagrafe di nascita e che risulta, pertanto, irreperibile (Cfr. All.09 ricorso).
Risulta decorso tempo immemore dalla nascita e dalla emigrazione dei predetti e Persona_8
quindi (dichiarata irreperibile) e e presso la competente CP_4 CP_1
conservatoria dei registri immobiliari non risultano trascritte le successioni in morte dei resistenti convenuti (Cfr. All.10 ricorso).
Notizie ricercate presso l'ambasciata e/o il Consolato Italiano in Argentina sulla persona degli scomparsi oppure sull'eventuale esistenza dei suoi discendenti in vita, non hanno dato alcun esito (Cfr. All.11 ricorso).
È stata depositata documentazione catastale (Cfr. All.12 ricorso) richiesta su base nominativa su tutti e quattro gli intestatari dalla quale è emersa la mancanza di variazioni catastali CP_6
dal 1987 sino all'odierno. Sono state prodotte, altresì, le ispezioni ipotecarie telematiche su base nominativa scaricate dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Agenzia del
4 Territorio di AT- con le quali è stato coperto il periodo a ritroso sino al 02/01/1978 (Cfr.
All.13). Il fatto che la ricerca abbia dato esito negativo conferma che l'immobile non abbia subito passaggi sin dall'anno 1978, fatto salvo l'atto notarile sopra indicato a rogito notaio e che ha interessato lo stesso ricorrente. Persona_2
Per quanto sopra, in base alla documentazione versata in atti può dirsi raggiunta la continuità delle trascrizioni dal 1917 sino all'odierno e la titolarità dell'immobile in capo ai signori CP_6
per averlo ereditato dal di loro padre nei primi anni del 1900 e quindi per oltre un CP_7
secolo.
Ed infatti, dai repertori reperiti presso la conservatoria di AT (Ex ) emerge che Per_11
i repertori volume 93 n.ri 110, 111, 112, 113, 115 116 trasferiscono rispettivamente in capo ai signori Fu , fu , fu , Per_3 CP_7 CP_10 CP_7 CP_6 CP_7 Persona_4
fu , fu e ilvio fu le quote sulla casa a AR (Cfr. CP_7 CP_2 CP_7 CP_6 CP_7
All.14 ricorso).
Risultano, altresì, dimostrati e sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. perché sia accertata e dichiarata la piena ed esclusiva proprietà della citata porzione immobiliare sita nel
Comune di AR in favore del signor , quali il possesso esclusivo, Parte_1
continuo e non interrotto sul bene (esplicitatosi nell'esercizio concreto di un potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà) e la continuità di tale possesso protrattosi senza interruzione per almeno un ventennio.
Infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che si ritengono assolutamente attendibili, è emerso: il teste , escusso all'udienza del 07/07/2025, ha confermato il Testimone_1
possesso pieno, pacifico esclusivo ed ultra ventennale da parte del ricorrente da oltre un cinquantennio dato che lo stesso teste era nato in [...] casa che dista c.ca 200 metri dal bene usucapendo (e quindi dalla proprietà e ha sempre frequentato i luoghi di causa sin Pt_1 dall'età di 9/10 anni ( e quindi nel 1975): “Sì è vero, ciò conosco perché io sono nato nella casa distante in linea d'aria circa 200 mt da quella del , che vedevo da casa mia. Pt_1
Conosco il da quando sono nato ed ho anche spesso frequentato la sua casa” Pt_1
(Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitolo 1). Il teste ha confermato con precisione la conoscenza dei luoghi specificando anche l'utilizzo che ne ha fatto il come Pt_1 deposito sino alla demolizione: “Sì è vero, ricordo che prima della demolizione ne ha sempre usufruito come deposito e la teneva in ordine e ciò sino a quando la proprietà non è divenuta pericolante ed ha dovuto demolire il fabbricato” ( Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitolo 2). Inoltre il teste ha confermato che il dopo la demolizione del manufatto Pt_1
lo ha utilizzato come area di parcheggio riconoscendo tra l'altro l'ubicazione del medesimo sull'estratto di mappa (allegato sub.2) esibito al teste. Ed infatti, il teste ha confermato che: “Sì
5 è vero, ricordo che dopo la demolizione ci parcheggiava le macchine; cap 4) Sì è vero, ho già risposto . Aveva fatto eseguire i lavori da una impresa di AR che aveva i mezzi;
cap 5)
“Sì è vero” (Verbale di udienza del 07/07/2025 risposta capitoli 3-4-5)
Il teste ha fornito ulteriore conferma del possesso pacifico ultra Testimone_2
ventennale da parte del nonché dell'utilizzo dello stesso dapprima come magazzino e Pt_1
successivamente alla demolizione come area di parcheggio. Ed infatti, lo stesso ha confermato che: “cap 1) “Sì è vero, ciò posso dire perché siamo amici da una vita con e Pt_1
andiamo spesso insieme sui luoghi”; cap 2) “Sì è vero, lui ha provveduto a tutto”; cap 3) “Sì è vero”; cap 4) “ Sì è vero”; cap 5)“Sì è vero” (Verbale di udienza del 07/07/2025 risposte ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5).
Pertanto, a fronte delle prove testimoniali assunte e della documentazione versata in atti dal ricorrente si ritiene che nel caso di specie siano stati integrati tutti i presupposti di cui all'art.1158 c.c. e conseguentemente va dichiarato in favore del ricorrente sig. Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione immobiliare facente parte
[...]
dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo Piandebussi n.78 e precisamente:
- appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82= oggi area di sedime.
Nulla per le spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. (c.f. : Parte_1 C.F._1
) nei confronti di
[...]
1 n. a Cessapalombo il 14/11/1893 (coniugata con il CP_1 Persona_5
01/11/1917).
2 (erroneamente generalizzato come ) nato a [...] il [...]. CP_2 CP_3
3 nata a [...] il [...]. CP_4
4 nata a [...] il [...]; CP_5
5 fu . CP_6 CP_7
(Soggetti tutti privi di codice fiscale),
e, accertato quanto in parte motiva, dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per maturata usucapione in favore del signor della porzione Parte_1
immobiliare facente parte dell'immobile sito nel Comune di AR (MC), Borgo
Piandebussi n.78 e precisamente: - appartamento ad uso abitativo disposto sui piani terra e
6 primo della consistenza catastale di vani cinque e riportato nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 7 p.lla 232 cat. A/4 cl.2, vani 5,0 R.C.Euro 229,82=, oggi area di sedime.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di AT e ai competenti uffici pubblici di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti volturazioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo.
Nulla per le spese.
Così deciso in AT, il 09/09/2025 alle ore 17,00,
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
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