Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 144/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 144/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Eboli, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, (CF. , rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Claudio Mastrolia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.11.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.01.2022 [nato a [...] il [...], Parte_1
(CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti C.F._1 civili del matrimonio contratto con [nata a [...] il [...] Controparte_1
(CF. ] in data 12.09.2008 in Pellezzano (SA) e da cui C.F._2 erano nati i figli (25.11.2009) e (10.03.2012). Per_1 Per_2
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario e contestualmente domandava:
1. l'affido congiunto dei figli minori con collocazione presso di sé;
2. l'assegnazione della casa familiare;
3. la previsione di un assegno mensile pari ad € 900,00 (€ 450,00 per ciascuna figlio) da porre a carico del ricorrente per il mantenimento della prole.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 20.09.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 740/2023 emessa in data 20.2.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la valutazione delle ulteriori domande.
Effettuato l'ascolto dei minori, alla udienza del 14.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 740/2023 emessa in data 20.2.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nati i figli minori (25.11.2009) e Per_1 Per_2
(10.03.2012), entrambi ascoltati alla udienza del 28.11.2023.
Il Tribunale evidenzia che non sono emerse significative carenze genitoriali o elementi di pregiudizio per i minori, che possono dunque essere congiuntamente
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affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (come peraltro richiesto da entrambe le parti).
Attesa l'età adolescenziale raggiunta dai figli ( ha 15 anni e quasi Per_1 Per_2
13), la distanza dei luoghi geografici di residenza e la volontà chiaramente manifestata dai minori in sede di ascolto di non voler recarsi a Bologna presso il padre atteso il non positivo rapporto con la su attuale compagna (cfr. verb. ud.
28.11.2023), si ritiene congruo liberalizzare gli incontri padre figli prevedendo che il potrà concordare direttamente con i minori i tempi e le modalità dei Pt_1 loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi dei figli.
B) La domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Com'è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori a seguito della rottura dell'unità familiare.
Nel caso di specie, in sede di separazione consensuale (gennaio 2018 ) le parti avevano concordato “la casa familiare resterà in godimento al signor
[...]
mentre la signora trasferirà la residenza presso Pt_1 Controparte_1
l'abitazione della madre … ove di fatto già domicilia insieme ai figli” (punto 2 dell'accordo di negoziazione assistita in atti).
Appare, dunque, evidente che l'originaria casa familiare non costituisce più
l'habitat domestico dei minori che da molti anni (oltre sei) vivono stabilmente presso l'abitazione dei nonni materni, con conseguente mancanza del necessario presupposto per poter disporre l'assegnazione.
C) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
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La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie all'esito del procedimento è emerso che:
1) il ricorrente di anni 51 lavora come ingegnere libero professionista;
vive a
Bologna presso l'immobile della sua compagna;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di 18.253,00 euro, per l'anno di imposta 2019 un reddito imponibile di 28.853,00 euro, per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile di 32.980,00 euro;
non ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate nonostante l'invito del G.I. (cfr. verb. ud. 28.11.2023);
2) la resistente, di anni 46, è una insegnante di scuola secondaria di primo grado;
percepisce uno stipendio netto di circa 1.400,00 euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 26.753,00 euro, per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 21.115,00 euro;
per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di 23.221,00 euro, per l'anno di imposta 2019 un reddito imponibile di 23.201,00 euro, per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile di
23.268,00 euro;
vive insieme ai minori presso l'abitazione dei di lei genitori.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, delle aumentate esigenze dei figli connesse all'età, dei ridotti tempi di frequentazione e dei costi di viaggio che il padre affronta in media una sola volta al mese per vedere i figli, va quantificato in euro 400,00 per figlio l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre.
Entrambi i genitori dovranno contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento –
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le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori (25.11.2009) e Per_1 Per_2
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(10.03.2012) con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che il sig. potrà liberamente incontrare i minori Parte_1 concordando direttamente con i medesimi i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi dei minori;
- determina in complessivi euro 800,00 (400,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per i figli minori a carico del sig. da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 [...]
CP_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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