Decreto cautelare 17 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 30 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/06/2023, n. 10925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10925 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 10925/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15796 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio 7;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell'-OMISSIS-del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui il Direttore Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ha rigettato l'istanza di voltura dell'autorizzazione ministeriale (prot. -OMISSIS- alla costruzione e all'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti, unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute;
b) del provvedimento dell'1-OMISSIS- recante la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990 di preavviso di rigetto, unitamente a tutte le statuizioni e valutazioni ivi contenute, in quanto richiamate per relationem nel provvedimento di rigetto sub a);
c) per quanto occorra, quale atto presupposto, della circolare n. 10 del 28 maggio 2018 recante “ Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, nei termini in cui è stata applicata dal Ministero nei gravati provvedimenti;
d) per quanto occorra, quale ulteriore atto presupposto, della circolare n. 29 del 27 agosto 2010 recante “ Capo II, Titolo IV, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” ;
e) di ogni altro atto o comportamento preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato in data 9 gennaio 2023, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’-OMISSIS-del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui il Direttore Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ha rigettato l’istanza di voltura dell'autorizzazione ministeriale relativa al ponteggio metallico fisso a tubi e giunti.
In punto di fatto, si rappresenta che la -OMISSIS- inoltrava tre istanze di rinnovo delle autorizzazioni riferite alla costruzione ed all’impiego dei seguenti ponteggi:
- ponteggio da costruzione a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole”, denominazione commerciale LY EC (prot. arrivo n. 0011756 del 14 giugno 2018);
- ponteggio metallico fisso a tubi e giunti (prot. arrivo n. 11693 del 14 giugno 2018) e ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a perni”, denominazione commerciale LY JU CD e TP” (prot. arrivo n. 11691 del 14 giugno 2018).
I relativi procedimenti amministrativi si concludevano con i seguenti provvedimenti:
- comunicazione di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole”, denominazione commerciale LY EC (prot. n. 10289 dell’8 novembre 2022);
- comunicazione di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti (prot. n. 10290 dell’11 novembre 2022);
- comunicazione di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a perni”, denominazione commerciale LY JU CD e TP” (prot. n.-OMISSIS-).
Parte ricorrente provvedeva, inoltre, ad inoltrare anche tre istanze di voltura delle autorizzazioni riferite alla costruzione e all’impiego dei medesimi ponteggi, datate 24 maggio 2021, per le quali l’Amministrazione ha avviato altrettanti procedimenti.
In particolare, la Società ricorrente presentava:
- istanza di voltura dell’autorizzazione ministeriale relativa al ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole”, denominazione commerciale LY EC (prot. n. 11521 del 18 giugno 2021), procedimento conclusosi con il provvedimento di rigetto (prot. n. -OMISSIS-);
- istanza di voltura dell’autorizzazione ministeriale relativa al ponteggio metallico fisso a tubi e giunti (prot. n. 11530 del 18 giugno 2021), procedimento conclusosi con il provvedimento di rigetto (prot. n. -OMISSIS-);
- istanza di voltura dell’autorizzazione ministeriale relativa al ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati denominato LY JU CD e TP” (prot. n. -OMISSIS- procedimento conclusosi con il provvedimento di rigetto (prot. n. 10225 del 7 novembre 2022).
Nell’ambito del presente giudizio il ricorso - le cui doglianze si riferiscono essenzialmente al provvedimento prot. n. -OMISSIS- - risulta affidato a due motivi di ricorso:
I. Violazione ed errata applicazione del d.lgs. 81/2008, artt. 131 e ss. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990, artt. 1, 2, 3, 10, 10bis e 19. Violazione dei principi generali sulla gerarchia delle fonti. Illegittimità della Circolare Ministeriale n. 10 del 28.5.2018 e della Circolare Ministeriale n. 29 del 27.8.2010 per contrasto con la gerarchia delle fonti. Illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà manifesta, sviamento del potere, straripamento di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente ed errata motivazione. Carenza di potere e incompetenza.
Il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso muoverebbe dall’errata convinzione - scaturente dalla circolare ministeriale n. 10 del 28 maggio 2018 e dalla circolare ministeriale n. 29 del 27 agosto 2010 - che le autorizzazioni ministeriali alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi fissi rilasciate nella vigenza del previgente d.P.R. n. 164/1956 siano anch’esse soggette all’obbligo del rinnovo decennale introdotto dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 81/2008, e che detto adempimento debba essere avviato dal fabbricante entro e non oltre il termine del 15 giugno 2018, a pena di automatica revoca del titolo.
II. Violazione ed errata applicazione del d.lgs. 81/2008, artt. 131 e ss. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; violazione e falsa applicazione della l. della l. 241/1990, artt. 1, 2, 3, 10, 10bis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 138 del 2011 (convertito con l. 148/2011) e dell’art. 1 d.l. 1/2012. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Sproporzione e contraddittorietà.
In via subordinata, il provvedimento gravato sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto il Ministero avrebbe potuto e dovuto accogliere l’istanza che la ricorrente ha presentato in data 24 maggio 2021 (e già prima l’istanza del 12 giugno 2018), alla luce della circostanza che risulterebbero integrati tutti i presupposti di legge sia per ottenere la voltura che per proporre il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale originaria.
La difesa erariale si è costituita in giudizio instando per il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito, dal momento che nella comunicazione di rigetto aveva chiarito che: « l’istanza di voltura presentata .., di cui alla nota datata 24 maggio 2021 (prot. arrivo n. 0011530 del 18 giugno 2021), definita nelle osservazioni di cui alla sopra richiamata nota del 21 ottobre 2022 (cfr. osservazioni al preavviso di rigetto presentate dalla Società ricorrente ), quale “mera integrazione” di una istanza di rinnovo (prot. arrivo 11693 del 14 giugno 2008) – affermazione non deducibile dagli atti, ha ad oggetto una autorizzazione originaria da intendersi già revocata, in quanto per essa non è stata presentata previamente e nei termini, alcuna istanza di rinnovo dal legittimo titolare, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 10 del 2018 di questo Ministero» .
Con l’ordinanza 11 gennaio 2023, n. 123 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, considerata la natura immediatamente lesiva della circolare ministeriale n. 10 del 2018 (impugnata solo con l’odierno ricorso) e ferma la possibilità per la ricorrente di attivare un nuovo ed autonomo procedimento autorizzatorio.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto attività peculiari svolte dall’Amministrazione nell’ambito delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, si fa riferimento all’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi metallici fissi, utilizzati principalmente nel settore delle costruzioni.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli articoli 131 e seguenti del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
In particolare, il fabbricante del ponteggio è tenuto a chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorizzazione alla sua costruzione ed al suo impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo 132 del medesimo decreto legislativo.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni, per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico, così come espressamente stabilito dall’articolo 131, comma 5.
In attuazione di tali disposizioni, la competente Direzione generale rilascia, ai sensi del richiamato articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008, su istanza dei fabbricanti, le autorizzazioni alla costruzione e all’impiego dei ponteggi fissi, e provvede al loro rinnovo.
La previsione normativa di cui al comma 5 del medesimo articolo 131, rappresenta una novità rilevante rispetto alla normativa previgente, che non prevedeva alcun limite alla validità di tali provvedimenti, essendo volta a verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Al fine di stabilire criteri applicativi della norma da ultimo citata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 10 del 28 maggio 2018, ribadendo la necessità di “ analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni ”.
A tal fine è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche; le risultanze elaborate da tale Gruppo di lavoro consentono di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico.
Nelle more della conclusione dei lavori del suddetto gruppo tecnico, la già citata circolare ha previsto che “ il titolare dell’autorizzazione ministeriale deve trasmettere al MLPS apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso. Tale istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it. ”. Si è infine precisato, in adesione al dettato normativo dell’art. 131, comma 5, che “ l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018 ”.
Ferme tali coordinate ermeneutiche, diverso profilo problematico assume il tema delle modifiche soggettive nella titolarità di tali autorizzazioni, la cui durata - come già esaminato - prima del 2008 non era soggetta a limitazioni.
Dalla lettura della memoria depositata dalla difesa erariale emerge che il Ministero, in assenza di apposita previsione normativa, ha operato negli anni attraverso una procedura di autorizzazione nella forma della “voltura”, secondo principi generali che potessero contemperare le diverse esigenze.
In particolare, si è ritenuto di poter riconoscere una novazione soggettiva nella titolarità dell’autorizzazione amministrativa già concessa, solo in presenza di circostanze modificative dell’assetto o della titolarità dell’azienda, ritenendosi che l’autorizzazione alla costruzione di ponteggi costituisse elemento accessorio e strumentale al complesso dei beni aziendali e all’esercizio dell’attività d’impresa.
Diversamente, non si è ritenuto di poter autorizzare il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione laddove tali istanze di “voltura” fossero conseguenti a mere cessioni del provvedimento autorizzatorio, precedentemente rilasciato dalla pubblica amministrazione ad altro soggetto.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “ la p.a. ha il potere-dovere di accertare la sussistenza dei presupposti perché la stessa autorizzazione sia trasferita ad una persona diversa, non essendo l’effetto pubblicistico ricollegabile automaticamente al contratto privatistico; ne consegue, altresì, che la mera presentazione dell’istanza di voltura non è sufficiente, poiché il trasferimento si perfeziona solo con l’apposito provvedimento” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 3445 del 1° agosto 2012, emanato in sede di decisione di ricorso straordinario al Capo dello Stato).
Pertanto, sulla base di approfondite valutazioni tecnico-giuridiche e avuto riguardo al valore del bene interesse tutelato - rappresentato dalla salute e sicurezza di coloro che utilizzano ponteggi metallici fissi - si era giunti alla conclusione di non poter rilasciare provvedimenti che consentissero la modifica della titolarità dell’autorizzazione a beneficio di soggetti che avessero acquisito - a seguito di una mera cessione (evidentemente onerosa) - l’autorizzazione ministeriale precedentemente rilasciata all’originario soggetto richiedente, non essendo l’autorizzazione liberamente commerciabile tra privati.
Sul punto, tuttavia, il Collegio rileva che con la sentenza 29 ottobre 2020, n. 11090 questo Tribunale ha affermato: “ Sebbene non abbia ragione la ricorrente a sostenere che “l’autorizzazione ministeriale può essere ceduta tramite qualunque contratto capace di produrre effetti traslativi”, è però vero che […] l’autorizzazione è strettamente riferita al prodotto ai fini dell’attestazione della sua qualità e rispondenza alle prescrizioni tecniche e di sicurezza fissate dalla legge, con la conseguenza che, se quelle caratteristiche di sicurezza non sono mutate, non v’è ragione per negarne il trasferimento della titolarità in capo ad altro soggetto”.
Pertanto, ai fini dell’autorizzazione al subentro - a seguito della citata sentenza i cui effetti hanno conformato l’esercizio del potere dell’Amministrazione resistente - l’Ufficio competente deve limitarsi a verificare unicamente che:
a) sia resa dal richiedente la dichiarazione in ordine al mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;
b) sia resa dal cedente la dichiarazione in ordine alla cessazione della produzione;
c) l’autorizzazione risulti ancora in essere alla data della domanda.
Nel caso oggetto di esame, come rilevato nella comunicazione di rigetto dell’istanza in esame, la dichiarazione del giugno 2018 risulta pervenuta:
a) circa tre anni dopo la dichiarazione del liquidatore della -OMISSIS-resa in data 30 luglio 2015, con la quale quest’ultimo « ha contestualmente autorizzato -OMISSIS-… ad espletare tutte le procedure necessarie davanti alle autorità competenti, per la voltura a suo nome delle suddette autorizzazioni ministeriali»;
b) oltre la data del 15 giugno 2018, data indicata dalla circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del Ministero, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di rinnovo da parte dei titolari delle autorizzazioni in scadenza al 14 giugno 2018;
risultando, infatti, agli atti della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un’istanza di voltura dell’autorizzazione ministeriale relativa al ponteggio metallico fisso a tubi e giunti - nella quale si rende noto che “ con atto notarile del 7 aprile 2021 viene certificato l’avvenuto passaggio di proprietà della predetta autorizzazione e successive estensioni della -OMISSIS-), di cui si allega visura storica, alla -OMISSIS-
A seguito di tale istanza di voltura l’Amministrazione ha avviato un diverso e distinto procedimento - volto ad esaminare presupposti evidentemente del tutto diversi da quelli esaminati ai fini del rilascio di un eventuale provvedimento di rinnovo - conclusosi con un provvedimento di rigetto (prot. -OMISSIS-) che risulta gravato nell’ambito del presente giudizio.
Peraltro, nella motivazione del rigetto dell’istanza di rinnovo presentata dalla ricorrente si legge che: «l’istanza di voltura presentata .., di cui alla nota datata 24 maggio 2021 (prot. arrivo n. 0011530 del 18 giugno 2021), definita nelle osservazioni di cui alla sopra richiamata nota del 21 ottobre 2022 (cfr. osservazioni al preavviso di rigetto presentate dalla Società ricorrente ), quale “mera integrazione” di una istanza di rinnovo (prot. arrivo 11693 del 14 giugno 2008) – affermazione non deducibile dagli atti, ha ad oggetto una autorizzazione originaria da intendersi già revocata, in quanto per essa non è stata presentata previamente e nei termini, alcuna istanza di rinnovo dal legittimo titolare, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 10 del 2018 di questo Ministero» .
Il provvedimento (prot. 22186/PR/OP/PONT/V del 28 ottobre 2003), del quale è stato chiesto il rinnovo è un provvedimento di voltura del provvedimento n. 20249/OM-4 del 18 giugno 2002 (provvedimento in favore della Jolly S.p.A.), rilasciato alla Nuova Goffi S.r.l.
Il predetto provvedimento (prot. 22186/PR/OP/PONT/V del 28 ottobre 2003) non risulta, a sua volta, essere stato volturato in favore della Società ricorrente.
Pertanto, la -OMISSIS-non poteva ritenersi legittimata a proporre istanza di voltura, in quanto difettava il presupposto della validità dell’autorizzazione, non essendo pervenuta istanza di rinnovo nei termini indicati dalla circolare n. 10 del 2018 da parte del predetto titolare.
L’odierna ricorrente si limitava ad allegare all’istanza solo una copia di una scrittura privata del 30 luglio 2015 tra -OMISSIS-in liquidazione e la -OMISSIS-, con la quale sono state trasferite a quest'ultima, tra gli altri, il provvedimento di voltura (prot. 22186/PR/OP/PONT/V del 28 ottobre 2003).
Pertanto, dalla documentazione allegata emergeva che la richiesta formulata dalla Società ricorrente era riconducibile esclusivamente ad una mera cessione – mediante scrittura privata – del provvedimento autorizzatorio inizialmente rilasciato dal Ministero, alla quale non era seguita – dall’anno 2015 – alcuna attività volta ad ottenere un provvedimento di voltura da parte dell’Amministrazione.
La richiesta di voltura, presentata dalla ricorrente, risulta datata 24 maggio 2021 (prot. in arrivo n. 11530 del 18 giugno 2021), dunque successiva alla presentazione dell’istanza di rinnovo (di ben tre anni) - non potendo l’Amministrazione interpretare l’oggetto della domanda datata 12 giugno 2018 diversamente da quanto espressamente richiesto dall’istante.
Parte ricorrente lamenta che il Ministero avrebbe potuto “ sussumere l’istanza attivata dalla ricorrente anche nell’alveo della contestuale domanda di volturazione e per conseguenza istruirla anche con questa precipua finalità possedendone tutti i requisiti” , ma nel caso in esame non si rinviene la produzione contestuale delle domande, di rinnovo e di voltura – presentate invero a tre anni di distanza l’una dall’altra – con la conseguenza che, trattandosi di due fattispecie nettamente distinte e riferite a soggetti diversi, richiedono presupposti e perseguono finalità chiaramente non sovrapponibili.
Il provvedimento di rinnovo è richiesto dal titolare dell’autorizzazione la quale, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 “ è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico ” ed è strettamente legato al termine decennale; la voltura, è richiesta dal soggetto interessato a subentrare nella titolarità dell’autorizzazione già rilasciata ad altro soggetto, il quale deve dichiarare la cessazione dell’attività di produzione del ponteggio e la validità del titolo.
A parere del Collegio, non vi è motivo di dubitare della legittimità della circolare ministeriale oggetto del presente giudizio dal momento che - costituendo un atto immediatamente lesivo - non solo risulta impugnata tardivamente, ma appare anche essere in linea con quanto già contenuto nell’articolo 131, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Infatti, il citato articolo 131, al comma 5, prevede espressamente che “ l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.”
Ebbene l’autorizzazione della quale è stato chiesto il rinnovo – sebbene non dal legittimo titolare – è stata rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, con ogni evidenza, che ad essa viene ad applicarsi la disposizione concernente il rinnovo decennale.
Orbene, la circolare ministeriale n. 10 del 28 maggio 2018 risulta coerente con la prescrizione di legge.
A ciò si aggiunga che la circolare n. 29 del 27 agosto 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamata da ultimo nella circolare n. 10 del 28 maggio 2018 del medesimo Ministero, ha chiarito che “ La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018 ”.
Peraltro, la predetta circolare si colloca appieno nel solco della ratio del legislatore, come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge A.S. n. 1507 - Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro “ La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una progressiva stratificazione di fonti assai diverse ed eterogenee tra loro, succedutesi senza soluzione di continuità dagli anni Cinquanta ad oggi. Ne è derivato un quadro regolatorio particolarmente complesso, in cui i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie di «nuovo approccio» si sono sommati a disposizioni vecchie di decenni e di ben diversa logica dando vita ad una difficile compresenza. Pertanto, appare necessario il riassetto della materia, da realizzare nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell’equilibrio tra Stato e regioni garantendo, al contempo, l’uniformità della tutela sull’intero territorio nazionale ”.
Tale ratio è stata, altresì, ben esplicitata nella relazione illustrativa all’atto del Governo n. 233 - Schema di decreto legislativo: « Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro » – dove si legge “ Il Governo, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa […]”.
A ciò si aggiunga che nella memoria erariale si osserva come la stessa -OMISSIS- sebbene priva della legittimazione attiva alla richiesta di rinnovo, si conformava alle prescrizioni della circolare n. 10 del 2018 e presentava in data 12 giugno 2018 – tempestivamente rispetto alla scadenza indicata nella predetta circolare - tre istanze di rinnovo delle autorizzazioni riferite alla costruzione e all’impiego dei seguenti ponteggi: ponteggio da costruzione a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a boccole”, denominazione commerciale LY EC (prot. n. 0011756 del 14 giugno 2018), ponteggio metallico fisso a tubi e giunti (prot. n. 11693 del 14 giugno 2018) e ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a perni”, denominazione commerciale LY JU CD e TP” (prot. n. 11691 del 14 giugno 2018).
Come indicato nelle difese versate in atti, già nel 2020, sulla scorta delle previsioni della circolare 10 del 2018, alla ricorrente veniva inviata una prima comunicazione di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del ponteggio a telai prefabbricati tipo “Portale 105 a perni”, denominazione commerciale LY JU CD e TP” (prot.-OMISSIS-), alla quale di fatto, faceva acquiescenza, non risultando proposto alcun ricorso nei termini previsti.
Il ricorso in definitiva va respinto, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.