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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Teramo, via Rozzi n. 8, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione
Attrice contro e , elettivamente domiciliati in Teramo, Corso Controparte_1 Controparte_2
De Michetti n.80, presso lo studio dell'avv. Eugenio Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: Comunione e Condominio
Conclusione delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in ottemperanza al decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17/09/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE ha citato in giudizio e nella loro qualità di eredi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 del de cuius , chiedendo di accertare e dichiarare nulli, annullabili e/o inefficaci i verbali di Persona_1 assemblea di comunione ereditaria del 23 e 28 dicembre 2021 e, per l'effetto, revocarli, con vittoria di spese.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 3/03/2019, a seguito della morte di , si apriva la successione legittima del de Persona_1 cuius, in virtù della quale era proprietaria iure ereditatis e pro quota, insieme con i convenuti, di alcuni beni immobili meglio descritti in atti;
- che, con delibera di assemblea di comunione ereditaria del 5/11/2021, veniva stabilito l'obbligo per i partecipanti alla comunione di provvedere per quattro mesi a testa alla gestione, manutenzione e vigilanza della massa ereditaria;
- che, nelle delibere del 23 e del 28/12/2022, veniva riconosciuto un compenso mensile di euro 501,00 a favore di pur non essendo mai stato nominato amministratore del compendio Controparte_1 ereditario;
- che, nella delibera del 28/12/2022, venivano stabiliti alcuni rimborsi in violazione delle norme sulla successione.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno chiesto il rigetto della Controparte_1 Controparte_2 domanda e la conferma delle delibere impugnate.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 17/09/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno provveduto al deposito di “note di trattazione scritta”, ed è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui ai termini 190 c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova sottolineare che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere dichiarata la annullabilità/nullità/inefficacia delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti in data 23/12/2021 e 28/12/2021, poiché in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1105, 1106 e ss. c.c. e viziate da eccesso di potere.
L'istituto dell'eccesso di potere assembleare, concepito nell'ambito della disciplina in tema di delibere delle società commerciali, è stato progressivamente esteso dalla giurisprudenza anche alle deliberazioni dell'assemblea del condominio di edifici, in ragione della situazione di coesistenza nel medesimo bene immobile di parti in proprietà esclusiva e parti necessariamente ricadenti nella contitolarità comune.
Per ciò che concerne la peculiare natura della comunione di diritti reali su beni immobili, è opportuno sottolineare che si tratta, invece, di una situazione in cui l'intero bene è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, ed è sempre consentito, senza impedimento alcuno al comunista, chiedere la divisione del bene comune ex art. 1111 c.c. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota, e così porre fine allo stato di comunione (Cass. sez. 2 n. 2754/1971, Cass. sez. 2 n. 707/1962); in sostanza, in materia di condominio, in deroga alla disciplina della comunione ordinaria, vige la regola della indivisibilità delle parti comuni dell'edificio, mentre in caso di comunione le parti comuni possono essere divise a semplice richiesta del comproprietario.
L'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il negli edifici comporta che gli istituti elaborati dalla giurisprudenza in tema di CP_3 controllo di legittimità sul merito delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini non possono assumere rilevanza in tema di assemblea dei comunisti, posto che le delibere sono impugnabili esclusivamente per le ragioni di cui all'art. 1109 c.c., ma, altresì e soprattutto, ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota. Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha formulato il seguente principio di diritto: "le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 c.c." (Cass. sez. 2 n. 2299/2022).
Nella specie, posto che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti non potevano essere impugnate deducendo un vizio fondato sull'eccesso di potere assembleare, occorre valutare se le deliberazioni adottate abbiano causano un grave pregiudizio oggettivo al bene comune, come prescritto dalla disposizione di cui all'art. 1109 c.c., il quale riconosce al comunista che ha votato contro la deliberazione assunta dalla maggioranza di partecipanti il potere di impugnare la delibera adottata.
Quanto alla nomina di quale amministratore della comunione, e al riconoscimento, Controparte_1 anche in via retroattiva, in capo a quest'ultimo di un compenso mensile di euro 501,00, giova precisare che l'amministratore di una comunione è colui che deve gestire la cosa comune nell'interesse dei comunisti e, secondo quanto prescritto dall'art. 1106 c.c., può essere nominato dall'autorità giudiziaria o dai comproprietari.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1106, 2° co., e 1105, 2° co., cod. civ. ed ai fini della delega ad un partecipante alla comunione delle potestà di ordinaria amministrazione, è sufficiente che la deliberazione sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei comunisti, calcolata secondo il valore delle rispettive quote. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che “In forza del secondo comma dell'art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma (e cioè calcolata secondo il valore delle quote) della medesima disposizione, la delegazione dell'amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo” (Cass. sent. 1507/1974).
Nel caso di specie, la deliberazione con la quale si prevedeva che assumesse il ruolo di Controparte_1 gestione, amministrazione e vigilanza del compendio ereditario, veniva adottata dalla maggioranza dei comunisti rappresentata dai 2/3.
Quanto al compenso attribuito al , occorre precisare che la comunione ereditaria è assimilabile alla CP_1 comunione ex art. 1110 c.c., con la conseguenza che – anche alla lue della giurisprudenza di legittimità,
Cass. SS.UU. n. 9148/08– l'amministratore della comunione raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei comunisti, delle disposizioni sul mandato. In particolare, l'art. 1709 stabilisce una presunzione di onerosità del mandato, tale per cui la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi. In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza “in tema di impugnazione di delibere di assemblea di condominio, ove venga contestata come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità spettante all'organo deliberativo, ma deve valutare sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condomini di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica” (Cass. n. CP_3
7615/2023).
In ogni caso, non rileva ai fini del giudizio de quo indagare la congruità del compenso previsto, avendo il dichiarato più volte negli atti di causa, a mezzo del proprio procuratore, di aver rinunciato ad CP_1 esso.
Anche per ciò che concerne gli altri aspetti delle delibere impugnate - previsione dei rimborsi per i lavori di cui alla fattura n. 2/2020 e imputazione a carico della massa ereditaria di una bolletta esclusivamente intestata a e di una esclusivamente intestata a – non si ritiene che Controparte_1 Parte_1 questi siano pregiudizievoli per la cosa comune.
Alla luce di quanto sopra esposto le delibere impugnate appaiono del tutto legittime e la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
a. RIGETTA la domanda di parte attrice e per l'effetto,
b. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre Iva, c.p.a. e spese forfettarie (15%) come per legge.
Così deciso in Teramo, addì 31/01/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Teramo, via Rozzi n. 8, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione
Attrice contro e , elettivamente domiciliati in Teramo, Corso Controparte_1 Controparte_2
De Michetti n.80, presso lo studio dell'avv. Eugenio Galassi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: Comunione e Condominio
Conclusione delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in ottemperanza al decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17/09/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE ha citato in giudizio e nella loro qualità di eredi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 del de cuius , chiedendo di accertare e dichiarare nulli, annullabili e/o inefficaci i verbali di Persona_1 assemblea di comunione ereditaria del 23 e 28 dicembre 2021 e, per l'effetto, revocarli, con vittoria di spese.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 3/03/2019, a seguito della morte di , si apriva la successione legittima del de Persona_1 cuius, in virtù della quale era proprietaria iure ereditatis e pro quota, insieme con i convenuti, di alcuni beni immobili meglio descritti in atti;
- che, con delibera di assemblea di comunione ereditaria del 5/11/2021, veniva stabilito l'obbligo per i partecipanti alla comunione di provvedere per quattro mesi a testa alla gestione, manutenzione e vigilanza della massa ereditaria;
- che, nelle delibere del 23 e del 28/12/2022, veniva riconosciuto un compenso mensile di euro 501,00 a favore di pur non essendo mai stato nominato amministratore del compendio Controparte_1 ereditario;
- che, nella delibera del 28/12/2022, venivano stabiliti alcuni rimborsi in violazione delle norme sulla successione.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno chiesto il rigetto della Controparte_1 Controparte_2 domanda e la conferma delle delibere impugnate.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 17/09/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno provveduto al deposito di “note di trattazione scritta”, ed è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui ai termini 190 c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova sottolineare che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere dichiarata la annullabilità/nullità/inefficacia delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti in data 23/12/2021 e 28/12/2021, poiché in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1105, 1106 e ss. c.c. e viziate da eccesso di potere.
L'istituto dell'eccesso di potere assembleare, concepito nell'ambito della disciplina in tema di delibere delle società commerciali, è stato progressivamente esteso dalla giurisprudenza anche alle deliberazioni dell'assemblea del condominio di edifici, in ragione della situazione di coesistenza nel medesimo bene immobile di parti in proprietà esclusiva e parti necessariamente ricadenti nella contitolarità comune.
Per ciò che concerne la peculiare natura della comunione di diritti reali su beni immobili, è opportuno sottolineare che si tratta, invece, di una situazione in cui l'intero bene è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, ed è sempre consentito, senza impedimento alcuno al comunista, chiedere la divisione del bene comune ex art. 1111 c.c. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota, e così porre fine allo stato di comunione (Cass. sez. 2 n. 2754/1971, Cass. sez. 2 n. 707/1962); in sostanza, in materia di condominio, in deroga alla disciplina della comunione ordinaria, vige la regola della indivisibilità delle parti comuni dell'edificio, mentre in caso di comunione le parti comuni possono essere divise a semplice richiesta del comproprietario.
L'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il negli edifici comporta che gli istituti elaborati dalla giurisprudenza in tema di CP_3 controllo di legittimità sul merito delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini non possono assumere rilevanza in tema di assemblea dei comunisti, posto che le delibere sono impugnabili esclusivamente per le ragioni di cui all'art. 1109 c.c., ma, altresì e soprattutto, ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota. Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha formulato il seguente principio di diritto: "le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 c.c." (Cass. sez. 2 n. 2299/2022).
Nella specie, posto che le deliberazioni dell'assemblea dei comunisti non potevano essere impugnate deducendo un vizio fondato sull'eccesso di potere assembleare, occorre valutare se le deliberazioni adottate abbiano causano un grave pregiudizio oggettivo al bene comune, come prescritto dalla disposizione di cui all'art. 1109 c.c., il quale riconosce al comunista che ha votato contro la deliberazione assunta dalla maggioranza di partecipanti il potere di impugnare la delibera adottata.
Quanto alla nomina di quale amministratore della comunione, e al riconoscimento, Controparte_1 anche in via retroattiva, in capo a quest'ultimo di un compenso mensile di euro 501,00, giova precisare che l'amministratore di una comunione è colui che deve gestire la cosa comune nell'interesse dei comunisti e, secondo quanto prescritto dall'art. 1106 c.c., può essere nominato dall'autorità giudiziaria o dai comproprietari.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1106, 2° co., e 1105, 2° co., cod. civ. ed ai fini della delega ad un partecipante alla comunione delle potestà di ordinaria amministrazione, è sufficiente che la deliberazione sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei comunisti, calcolata secondo il valore delle rispettive quote. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che “In forza del secondo comma dell'art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma (e cioè calcolata secondo il valore delle quote) della medesima disposizione, la delegazione dell'amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo” (Cass. sent. 1507/1974).
Nel caso di specie, la deliberazione con la quale si prevedeva che assumesse il ruolo di Controparte_1 gestione, amministrazione e vigilanza del compendio ereditario, veniva adottata dalla maggioranza dei comunisti rappresentata dai 2/3.
Quanto al compenso attribuito al , occorre precisare che la comunione ereditaria è assimilabile alla CP_1 comunione ex art. 1110 c.c., con la conseguenza che – anche alla lue della giurisprudenza di legittimità,
Cass. SS.UU. n. 9148/08– l'amministratore della comunione raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei comunisti, delle disposizioni sul mandato. In particolare, l'art. 1709 stabilisce una presunzione di onerosità del mandato, tale per cui la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi. In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza “in tema di impugnazione di delibere di assemblea di condominio, ove venga contestata come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità spettante all'organo deliberativo, ma deve valutare sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condomini di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica” (Cass. n. CP_3
7615/2023).
In ogni caso, non rileva ai fini del giudizio de quo indagare la congruità del compenso previsto, avendo il dichiarato più volte negli atti di causa, a mezzo del proprio procuratore, di aver rinunciato ad CP_1 esso.
Anche per ciò che concerne gli altri aspetti delle delibere impugnate - previsione dei rimborsi per i lavori di cui alla fattura n. 2/2020 e imputazione a carico della massa ereditaria di una bolletta esclusivamente intestata a e di una esclusivamente intestata a – non si ritiene che Controparte_1 Parte_1 questi siano pregiudizievoli per la cosa comune.
Alla luce di quanto sopra esposto le delibere impugnate appaiono del tutto legittime e la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai valori tabellari minimi, attesa la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
a. RIGETTA la domanda di parte attrice e per l'effetto,
b. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre Iva, c.p.a. e spese forfettarie (15%) come per legge.
Così deciso in Teramo, addì 31/01/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)