Articolo 14 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 13
Versione
20 marzo 1934
Art. 14.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo - Ercole - De Francisci - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

N. B. - La carta topografica ai cui all'art. 1 sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Entrata in vigore il 20 marzo 1934