Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/11/2022, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01749/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UI AR OV, MO EL TI AL e IO PU, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Cristina PU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/2018 del Comune di Matino, pubblicata all’albo online della prefata P.A. il 3/7/2018 per 15 giorni consecutivi, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 e tutti i relativi allegati;
e, ove occorra, anche dell’avviso di convocazione del Consiglio Comunale a firma del Presidente del Consiglio del Comune di Matino Rag. Enrico De Simone, del 15/6/2018, prot. 11142;
della nota prot. 10891 dell'11/6/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Marsano comunicava ai consiglieri comunali che, con deliberazione di G.C. n. 161 del 26/4/2018, era stata disposta l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 e che gli atti, unitamente alla relazione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 267/2000 e tutti i documenti allegati, erano depositati presso il Settore Affari Generali per la consultazione;
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/07/2018 del Comune di Matino, pubblicata all'albo online della prefata P.A. il 24/07/2018 per 15 giorni consecutivi, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/20, salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 Tuel) e tutti i relativi allegati;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche allo stato sconosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\1\2019 :
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 7/11/2018 del Comune di Matino, pubblicata all'albo online della prefata P.A. il 13/11/2018 per 15 giorni consecutivi, con la quale, al fine di eliminare il vizio di legittimità denunciato dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'Adunanza Consigliare si è determinata, in via di autotutela ex art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241/1990, alla riapprovazione e convalida del “del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017” e tutti i relativi allegati;
della deliberazione di CC n. 50 del 7/11/2018 del Comune di Matino, pubblicata all'albo online della prefata P.A. il 13/11/2018 per 15 giorni consecutivi, con la quale è stata riapprovata e convalidata la delibera di CC n. 38 del 17.07.2018 avente oggetto “bilancio di previsione 2018/20. Salvaguardia degli equilibri (art. 193 Tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175 co. 8 Tuel);
della deliberazione di CC n. 56 del 28/11/2018 del Comune di Matino, pubblicata all'albo online della prefata P.A. il 10/12/2018 per 15 giorni consecutivi, recante oggetto “variazione al bilancio previsione 2018/2020”;
ove occorra, dell'avviso di convocazione del consiglio comunale a firma del Presidente del Consiglio del Comune di Matino Rag. Enrico De Simone, del 30/10/2018, prot. 19538;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche allo stato sconosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti in seguito proposti, i ricorrenti – in qualità di “consiglieri comunali” del Comune di Matino – impugnano i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, afferenti, tra l’altro, l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, deducendo la violazione dei diritti e prerogative degli stessi, poiché privati della possibilità di “partecipare all’adunanza consiliare con piena consapevolezza e conoscenza degli atti di cui si verte” (in ragione del mancato rispetto del termine di venti giorni previsto dall’art. 227 del Tuel), nonché la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (per l’addotta impossibilità delle prescrizioni riportate in tale articolo di trovare applicazione “nella questione qui dibattuta”, concernente il “procedimento di approvazione degli atti contabili di un ente locale”, soggetto al rispetto di precise scansioni temporali, con ammissione di differimenti solo in virtù dell’adozione di apposito decreto del Ministero dell’Interno, del tutto carente nell’ipotesi in esame);
- con atto depositato in data 21 novembre 2018 si è costituito il Comune di Matino, il quale ha prodotto scritti difensivi al fine, tra l’altro, di eccepire l’improcedibilità delle impugnative de quibus “per sopravvenuta carenza di interesse” ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., in ragione sia dell’annullamento in autotutela degli atti impugnati con il ricorso introduttivo che dell’ulteriore “circostanza che, nelle more, è venuto a naturale scadenza il mandato elettorale dell’allora Consiglio comunale, rinnovato con le consultazioni del 12 giugno 2022”, sicchè “alcun beneficio né sanzione potrebbe seguire, pertanto, all’eventuale accoglimento dell’avverso ricorso, laddove pure ve ne sia stata mai l’utilità”;
- a seguito del deposito di “istanza di passaggio in decisione” ad opera dei ricorrenti, all’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022 la causa è stata trattenuto in decisione;
Ritenuto che l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente, sia fondata, atteso che:
- la deliberazione impugnata con il ricorso introduttivo è stata annullata in autotutela nonché sostituita da una nuova deliberazione di riapprovazione e convalida del “rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017”, sicchè risulta evidente che – in relazione all’impugnazione de qua – i ricorrenti versano nella indiscutibile condizione di non poter ricavare alcuna utilità da un eventuale accoglimento dell’azione di annullamento avverso di essa proposta, tenuto conto della già avvenuta espulsione della stessa dall’ordinamento (cfr., ex multis, TAR Lombardia, n. 2875 del 2014);
- per quanto attiene alle nuove deliberazioni, oggetto di impugnativa mediante la proposizione dei motivi aggiunti, è bene ricordare che – sempre secondo la giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lombardia, n. 2875 del 2014, già cit.) – la legittimazione a ricorrere discende dalla speciale qualificazione del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo, in concreto posto in essere nell’adozione dei provvedimenti oggetto di impugnazione. Soprassedendo, dunque, su profili inerenti all’ammissibilità o meno dell’azione proposta con i motivi aggiunti (da valutare – come noto - prioritariamente sulla base dell’esistenza di un effettivo pregiudizio dell’interesse individuale, qualificato e differenziato del consigliere comunale ovvero delle sue “prerogative”, e non del semplice interesse alla tutela della legalità dell’azione amministrativa – cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II ter, n. 5592 del 2012) nonché su profili di improcedibilità eventualmente riconducibili all’esaurimento degli effetti dei provvedimenti gravati (di riapprovazione e convalida del “rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017”, di riapprovazione e convalida della deliberazione avente ad oggetto “bilancio di previsione 2018/2020 e, ancora, di “variazione al bilancio previsione 2018/2020”), non può che convenirsi con l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione in ragione del rilievo che, in esito alla scadenza del mandato, la speciale posizione qualificata dei ricorrenti è inevitabilmente venuta meno, nel senso che quest’ultimi hanno perso quella posizione differenziata rispetto al “ quisque de populo ”, la quale - come in precedenza precisato – è a fondamento della stessa legittimazione a ricorrere (pena – in caso contrario – l’inaccettabile degradazione dell’impugnativa al rango di azione popolare e, quindi, l’ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che ordinariamente la normativa attribuisce al vigente sistema di giustizia amministrativa);
Ritenuto che, ciò detto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in seguito proposti debbano essere dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO