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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 174/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCACCIA NERIO e SPINA GIOVANNI, con domicilio digitale presso i difensori
- APPELLANTE -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO Controparte_1
BETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via
Bartolo 10
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia
Sulle seguenti
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate rispettivamente il 6.6.2025 dall'appellante e il 10.6.2025 dall'appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 11 marzo 2024 il Dott. Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia con la quale è stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
volta ad ottenere il rimborso delle spese per le riparazioni, nonché le indennità
[...]
per i miglioramenti e le addizioni, sostenute per la ristrutturazione dell'immobile sito in
Torchiagina di Assisi, già adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva della convenuta.
A fondamento della pretesa in primo grado ha dedotto di aver contribuito, in Pt_1
costanza di matrimonio, in misura quanto meno paritetica con la coniuge CP_1
alle spese di ristrutturazione, miglioramento e manutenzione
[...]
dell'immobile, per un importo complessivo di €1.549.396,00, chiedendo il rimborso della metà, pari a €774.698,00 o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1150 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 1150 c.c. non potendosi il coniuge non proprietario qualificare come compossessore dell'immobile; inoltre ha escluso che fosse stata fornita la prova dell'impiego di denaro personale da parte dell'attore, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che ha accertato un importo complessivo dei lavori pari a €874.442,55, di cui
€344.665,22 pagati dal conto corrente intestato alla convenuta.
L'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione, lamentando:
1. Errata qualificazione giuridica dei fatti: il giudice ha omesso di considerare come esperita, sulla base dei fatti allegati, l'azione residuale ex art. 2041 c.c., ammissibile proprio in forza della non esperibilità dell'azione tipica ex art. 1150 c.c.
2. Motivazione carente e adesione acritica alla CTU: il primo Giudice ha ritenuto non raggiunta una prova adeguata sulla circostanza che i lavori di manutenzione straordinaria e recupero della villa di Torchiagina fossero stati finanziati con apporti di pag. 2/11 danaro provenienti da , senza considerare che negli anni Novanta era Parte_1
consueto che il pagamento avvenisse in contanti, inoltre vi è piena coincidenza fra le uscite del conto corrente e le quietanze rilasciate dai creditori. Vi è altresì perfetta corrispondenza tra date, importi, modalità di pagamento e versamenti nel conto della
Dr.ssa in occasione delle scadenze legate alla vendita della farmacia del dottor CP_1
risultando dunque dimostrato che questi ha utilizzato denari propri per Pt_1
finanziare la ristrutturazione della lussuosa villa della moglie.
3. Rigetto immotivato dell'istanza istruttoria per completamento della CTU:
l'appellante ha esposto che il ctu non ha risposto a parte del quesito, per il quale avrebbe dovuto avvalersi di un professionista architetto, agronomo o ingegnere, al fine di valutare lo stato dell'immobile prima e dopo la ristrutturazione
4. Errato regolamento delle spese di lite, in quanto alla riforma della sentenza dovrà conseguire la riforma anche di tale capo.
L'appellante dunque, riqualificata la originaria domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha chiesto di dichiarare che la convenuta si è arricchita senza giusta causa ai danni di
, conseguentemente dichiarare tenuta a Parte_1 Controparte_1
indennizzare nei limiti dell'arricchimento, della correlativa Parte_1
diminuzione patrimoniale.
Per l'effetto – presentando conclusioni in via progressivamente gradata – lo stesso ha chiesto che la sia condannata a pagare in suo favore il 50% dell'importo CP_1
dei lavori di ristrutturazione che verrà accertato in sede istruttoria, ovvero € 437.221,27
(pari al 50% dell'importo di € 874.442,55 come tale dichiarato essere l'importo totale dei lavori accertato secondo i criteri del CTU in primo grado), oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, ovvero al pagamento in favore di della somma di € 162,304,07 (uscita dal conto corrente personale n. Parte_1
44673 CARISP Foligno) e della ulteriore somma di € 172.332,00 (pari al 50%
pag. 3/11 dell'importo dei lavori di ristrutturazione riconosciuti dal Tribunale come pagati attingendo ai saldi del conto corrente n. 3702 intestato a ), Controparte_1
oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo. In ultima ipotesi, ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di € 172.332,00 (pari al 50% dell'importo dei lavori di ristrutturazione riconosciuti dal Tribunale come pagati attingendo ai saldi del conto corrente n. 3702 intestato a ), oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 Controparte_1
c.c. dalla domanda al saldo - in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo l'inammissibilità della nuova qualificazione giuridica proposta in appello e la correttezza delle valutazioni istruttorie e decisorie del Tribunale.
All'udienza del 11.9.2025, sostituita da note scritte, e all'esito del deposito delle note conclusive ex art. 352 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che il doc. 7 dell'appellante, pur denominato “Report
Internet Casa Sbrillo Siena” (che, secondo la descrizione contenuta nell'atto di citazione, avrebbe dovuto contenere immagini tratte da internet della dimora oggetto di ristrutturazione) contiene in realtà una lista di riepilogo delle spese dei vari fornitori, analoga al doc.
8. Documentazione fotografica della villa durante e dopo i lavori di ristrutturazione si rinviene solo nel fascicolo 5 allegato alla memoria 183 secondo comma c.p.c. di parte attrice/appellante.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata qualificazione giuridica da parte del Tribunale laddove ha ritenuto che non fosse stata proposta, neppure in via subordinata, una domanda ex art. 2041 c.c., senza porsi il pag. 4/11 problema di una corretta qualificazione della domanda. Poiché infatti i fatti costitutivi allegati sono i medesimi di quelli fondanti la domanda di ingiustificato arricchimento
(l'arricchimento della controparte convenuta, il depauperamento dell'attore, la correlazione del tutto prossima tra arricchimento e danno, la mancanza della giustificazione dello spostamento patrimoniale), la domanda ben poteva essere qualificata ab origine ex art. 2041 c.c.
In realtà, in primo grado è stata formulata un'unica domanda che è inequivocamente quella di rimborso delle spese fatte o di indennità per migliorie all'immobile di proprietà della moglie, adibito a casa familiare, qualificata espressamente ex art. 1150
c.c. Non pare che la domanda originaria possa essere qualificata ex art. 192 c.c. dal momento che le somme del patrimonio personale del dott. vengono indicate Pt_1
come destinate non al patrimonio comune, ma ad un bene che era di proprietà della sola moglie (in comproprietà con la madre . In ogni caso, si tratta di un'azione Persona_1
tipica e non può certo ritenersi che mediante le allegazioni svolte fosse stata implicitamente proposta l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento.
Detta azione costituisce, infatti, un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, deve escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo
(Cass., Sez. III, 11/10/2012, n. 17317).
Potrebbe discutersi se sia consentito riqualificare la domanda per la prima volta in appello, come la giurisprudenza in alcune occasioni ha ammesso “La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado”, cfr. Cass. Sez. 2, 24/11/2020, n. 26694. Nel caso in esame era stata domandata la restituzione di metà delle spese complessive sostenute oppure un indennizzo per le migliorie, ex art. 1150 terzo comma c.c., in relazione all'aumento di valore conseguito pag. 5/11 dal bene altrui. Detto aumento di valore, correlato alla diminuzione patrimoniale del coniuge che aveva sovvenzionato i lavori, rimasto a beneficio del solo coniuge proprietario dopo la rottura dell'unione matrimoniale, potrebbe astrattamente ricondursi alla previsione dell'arricchimento senza causa.
Senonché, all'accoglimento della eventuale domanda così qualificata osta una serie di considerazioni che di seguito verranno esposte.
In primo luogo, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale e non è ammissibile quando esista un'azione tipica;
in secondo luogo, essa può essere invocata soltanto per l'ipotesi che la domanda “principale” fondata su titolo contrattuale venga rigettata per inesistenza del titolo, ma non allorquando sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure quando la domanda contrattuale venga rigettata per ragioni di rito o di merito diverse dalla mera inesistenza del titolo (es. azione prescritta, contratto nullo per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico).
Nel caso di specie l'esito sfavorevole è conseguito sia alla ritenuta non applicabilità dell'art. 1150 c.c. al coniuge, in quanto costui sarebbe non possessore ma detentore qualificato, sia alla carenza di prova sull'entità degli esborsi sostenuti, avendo il Pt_1
prodotto documentazione contabile incompleta o comunque insufficiente a fornire prova dei propri assunti.
Ma vi è di più: non ricorre il requisito dell'ingiustizia dell'eventuale arricchimento in quanto la eventuale dazione di somme per finanziare i lavori di ristrutturazione non è stata priva di causa, fondandosi sul dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. (cfr. Cass. n. 10942/2015).
L'azione generale di arricchimento ha infatti come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un pag. 6/11 contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, sia tra coppie sposate che fra conviventi "more uxorio" è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, cfr. Cass. Sez. 3,
30/04/2025, n. 11337.
Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., in quanto espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Cass.
Ordinanza n. 23471/2024).
Nel caso di specie lo stesso attore ha, fin dall'epoca dell'introduzione del giudizio, allegato di essersi impegnato economicamente in quella ristrutturazione immaginando che quella sarebbe stata la sua casa negli anni a venire, unitamente alla sua famiglia.
Egli non ha in alcun modo provato un titolo diverso per i pagamenti né ha allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
L'attore ha altresì esposto in atto di citazione che le due farmacie di famiglia “potevano contare su introiti di sicuro rilievo sì che i coniugi/soci non stettero molto a pensare quando si trattò di restaurare la casa coniugale e di renderla una dimora unica e prestigiosa, arredandola anche in maniera sontuosa”, sistemando anche il grande parco con piscina che la circonda.
pag. 7/11 Sotto tale profilo, dunque, emerge che gli esborsi a tutto concedere accertati dal ctu e provenienti da fondi personali del (profilo che si approfondirà di seguito) Pt_1
ammontano ad € 144.607,93 (lire 280.000.000), a fronte di lavori per complessivi €
874.442,55. Trattasi quindi di importi che paiono proporzionali al valore dell'opera, nonché congrui con riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. È pacifico infatti che la famiglia di cui si discute, composta da due professionisti ciascuno titolare di una propria farmacia (successivamente ne hanno aperta una in comune) era certamente agiata e disponeva con regolarità, per ripetere le parole dell'attore di “introiti di sicuro rilievo”. Sarebbe stato onere Pt_1
dell'odierno appellante provare che, in tesi, gli apporti monetari a beneficio del coniuge assorbissero i suoi interi guadagni e quindi costituissero una donazione indiretta, superando i parametri di proporzionalità e congruità di cui all'art. 143 c.c.
Il motivo di appello va quindi rigettato posto che, quand'anche si ritenesse ammissibile la domanda “nuova” ex art. 2041 c.c., essa andrebbe rigettata per carenza dei relativi presupposti.
Secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla incompletezza o insufficienza della ctu, alla quale il tribunale avrebbe prestato adesione acritica.
Innanzitutto va rilevato che al ctu erano stati affidati molteplici quesiti, suggeriti dai difensori delle parti ed in tal forma recepiti dal giudice. Era stato chiesto, in particolare, di ricostruire i movimenti su alcuni conti correnti riconducibili alle parti verificando l'apporto finanziario ai lavori dato dal dott. o con pagamenti diretti ai fornitori Pt_1
o con versamenti sui conti in uso alla moglie, e verificare lo stato e le condizioni dell'immobile prima e dopo i lavori e le migliorie.
A tale ultima parte del quesito effettivamente il ctu, dottore commercialista, non ha dato risposta affermando che avrebbe dovuto avvalersi di un tecnico, esulando la stima dei pag. 8/11 lavori dalle sue competenze;
egli ha dichiarato di non aver formulato tale richiesta al giudice ritenendola superflua poiché, in virtù delle molteplici carenze documentali riscontrate, le risultanze di tale perizia non avrebbero agevolato la ricostruzione degli importi richiesti da parte attrice.
Pur essendo dunque palese la mancata risposta a parte del quesito (il che, in astratto, potrebbe giustificare la necessità di una integrazione della consulenza) per i motivi innanzi esposti deve ritenersi che ciò sia superfluo. Oltre alla carenza documentale che renderebbe la perizia meramente esplorativa (si richiama l'assenza del report indicato come doc. 7 e di qualsivoglia documentazione inerente lo stato dell'immobile prima dei lavori, salvo forse una sola foto, che riproduce il locale biblioteca, nel fascicolo contrassegnato come doc. 5) si osserva che l'eventuale indennizzo per incremento di valore dell'immobile non può essere riconosciuto né ai sensi dell'art. 1150 c.c. né ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i motivi ampiamente esposti in precedenza, con la conseguenza che gli eventuali accertamenti rimessi al perito non potrebbero condurre ad una decisione di diverso tenore.
Parimenti, anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Il consulente ha svolto un'analisi dettagliata della documentazione contabile e bancaria, giungendo a conclusioni coerenti e supportate da elementi oggettivi. Le critiche mosse dall'appellante non risultano idonee a scalfire la validità dell'elaborato peritale.
In particolare, l'appellante non ha potuto contestare la circostanza della mancanza di estratti conto (che ha impedito al ctu di fornire molte risposte) e si è limitato a rilevare che, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, potrebbero essere ricostruiti da un lato ulteriori passaggi di denaro sul conto della moglie effettuati in concomitanza delle scadenze previste per i pagamenti da parte del dott. che aveva acquistato Per_2
la farmacia del dott. dall'altro il pagamento diretto da parte sua dei fornitori per Pt_1
pag. 9/11 € 162.304,07 sarebbe comprovato dalle quietanze dei creditori per corrispondenti importi.
Tali argomenti risultano comunque inconferenti alla luce dei su richiamati principi in tema di obbligazioni naturali.
Seppure infatti si volesse ritenere, valorizzando appunto il dato presuntivo della coincidenza dei versamenti sul conto con date ed importi fissati nel contratto di vendita della farmacia di Nocera Umbra, che abbia contribuito alla Parte_1
ristrutturazione con euro 334.636,07 complessivi anziché con il solo versamento di 280 milioni di vecchie lire accertato dal ctu, si tratterebbe pur sempre di meno di metà del totale lavori. Persisterebbe, dunque, il difetto del presupposto per ripetere le somme, versate in adempimento di obblighi di contribuzione familiare. L'onere di provare l'esorbitanza di detti apporti rispetto alle condizioni patrimoniali del solvens e delle esigenze familiari gravava sull'attore/appellante che non l'ha offerta in alcun modo.
Va ribadito che l'immobile da ristrutturare era, per quanto allegato dalle parti, una dimora storica risalente al 1500, di oltre mille metri quadri con parco e piscina ed era ragionevole che due agiati professionisti investissero gran parte dei loro averi per rendere la loro abitazione non solo confortevole, ma anche adeguatamente rappresentativa del loro status sociale, con un recupero rispettoso, anche nella scelta dei materiali e degli arredi, del pregio intrinseco del bene. Il parametro dell'adeguatezza degli interventi rispetto alle esigenze familiari e all'entità del patrimonio degli interessati è un dato, infatti, da valutare in concreto con riguardo allo specifico nucleo familiare di cui si discute.
Infine, il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, è conseguenza della soccombenza dell'attore e non può essere riformato in assenza di accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla pag. 10/11 nota spese in atti, compresa la fase di trattazione in quanto in prima udienza è stata discussa l'istanza di sospensiva (Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia, così Parte_1
provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €14.239,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 15.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 174/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCACCIA NERIO e SPINA GIOVANNI, con domicilio digitale presso i difensori
- APPELLANTE -
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO Controparte_1
BETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via
Bartolo 10
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia
Sulle seguenti
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate rispettivamente il 6.6.2025 dall'appellante e il 10.6.2025 dall'appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 11 marzo 2024 il Dott. Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia con la quale è stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
volta ad ottenere il rimborso delle spese per le riparazioni, nonché le indennità
[...]
per i miglioramenti e le addizioni, sostenute per la ristrutturazione dell'immobile sito in
Torchiagina di Assisi, già adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva della convenuta.
A fondamento della pretesa in primo grado ha dedotto di aver contribuito, in Pt_1
costanza di matrimonio, in misura quanto meno paritetica con la coniuge CP_1
alle spese di ristrutturazione, miglioramento e manutenzione
[...]
dell'immobile, per un importo complessivo di €1.549.396,00, chiedendo il rimborso della metà, pari a €774.698,00 o la diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1150 c.c.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 1150 c.c. non potendosi il coniuge non proprietario qualificare come compossessore dell'immobile; inoltre ha escluso che fosse stata fornita la prova dell'impiego di denaro personale da parte dell'attore, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che ha accertato un importo complessivo dei lavori pari a €874.442,55, di cui
€344.665,22 pagati dal conto corrente intestato alla convenuta.
L'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione, lamentando:
1. Errata qualificazione giuridica dei fatti: il giudice ha omesso di considerare come esperita, sulla base dei fatti allegati, l'azione residuale ex art. 2041 c.c., ammissibile proprio in forza della non esperibilità dell'azione tipica ex art. 1150 c.c.
2. Motivazione carente e adesione acritica alla CTU: il primo Giudice ha ritenuto non raggiunta una prova adeguata sulla circostanza che i lavori di manutenzione straordinaria e recupero della villa di Torchiagina fossero stati finanziati con apporti di pag. 2/11 danaro provenienti da , senza considerare che negli anni Novanta era Parte_1
consueto che il pagamento avvenisse in contanti, inoltre vi è piena coincidenza fra le uscite del conto corrente e le quietanze rilasciate dai creditori. Vi è altresì perfetta corrispondenza tra date, importi, modalità di pagamento e versamenti nel conto della
Dr.ssa in occasione delle scadenze legate alla vendita della farmacia del dottor CP_1
risultando dunque dimostrato che questi ha utilizzato denari propri per Pt_1
finanziare la ristrutturazione della lussuosa villa della moglie.
3. Rigetto immotivato dell'istanza istruttoria per completamento della CTU:
l'appellante ha esposto che il ctu non ha risposto a parte del quesito, per il quale avrebbe dovuto avvalersi di un professionista architetto, agronomo o ingegnere, al fine di valutare lo stato dell'immobile prima e dopo la ristrutturazione
4. Errato regolamento delle spese di lite, in quanto alla riforma della sentenza dovrà conseguire la riforma anche di tale capo.
L'appellante dunque, riqualificata la originaria domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha chiesto di dichiarare che la convenuta si è arricchita senza giusta causa ai danni di
, conseguentemente dichiarare tenuta a Parte_1 Controparte_1
indennizzare nei limiti dell'arricchimento, della correlativa Parte_1
diminuzione patrimoniale.
Per l'effetto – presentando conclusioni in via progressivamente gradata – lo stesso ha chiesto che la sia condannata a pagare in suo favore il 50% dell'importo CP_1
dei lavori di ristrutturazione che verrà accertato in sede istruttoria, ovvero € 437.221,27
(pari al 50% dell'importo di € 874.442,55 come tale dichiarato essere l'importo totale dei lavori accertato secondo i criteri del CTU in primo grado), oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, ovvero al pagamento in favore di della somma di € 162,304,07 (uscita dal conto corrente personale n. Parte_1
44673 CARISP Foligno) e della ulteriore somma di € 172.332,00 (pari al 50%
pag. 3/11 dell'importo dei lavori di ristrutturazione riconosciuti dal Tribunale come pagati attingendo ai saldi del conto corrente n. 3702 intestato a ), Controparte_1
oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo. In ultima ipotesi, ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di € 172.332,00 (pari al 50% dell'importo dei lavori di ristrutturazione riconosciuti dal Tribunale come pagati attingendo ai saldi del conto corrente n. 3702 intestato a ), oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 c. 4 Controparte_1
c.c. dalla domanda al saldo - in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo l'inammissibilità della nuova qualificazione giuridica proposta in appello e la correttezza delle valutazioni istruttorie e decisorie del Tribunale.
All'udienza del 11.9.2025, sostituita da note scritte, e all'esito del deposito delle note conclusive ex art. 352 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che il doc. 7 dell'appellante, pur denominato “Report
Internet Casa Sbrillo Siena” (che, secondo la descrizione contenuta nell'atto di citazione, avrebbe dovuto contenere immagini tratte da internet della dimora oggetto di ristrutturazione) contiene in realtà una lista di riepilogo delle spese dei vari fornitori, analoga al doc.
8. Documentazione fotografica della villa durante e dopo i lavori di ristrutturazione si rinviene solo nel fascicolo 5 allegato alla memoria 183 secondo comma c.p.c. di parte attrice/appellante.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello l'appellante lamenta l'errata qualificazione giuridica da parte del Tribunale laddove ha ritenuto che non fosse stata proposta, neppure in via subordinata, una domanda ex art. 2041 c.c., senza porsi il pag. 4/11 problema di una corretta qualificazione della domanda. Poiché infatti i fatti costitutivi allegati sono i medesimi di quelli fondanti la domanda di ingiustificato arricchimento
(l'arricchimento della controparte convenuta, il depauperamento dell'attore, la correlazione del tutto prossima tra arricchimento e danno, la mancanza della giustificazione dello spostamento patrimoniale), la domanda ben poteva essere qualificata ab origine ex art. 2041 c.c.
In realtà, in primo grado è stata formulata un'unica domanda che è inequivocamente quella di rimborso delle spese fatte o di indennità per migliorie all'immobile di proprietà della moglie, adibito a casa familiare, qualificata espressamente ex art. 1150
c.c. Non pare che la domanda originaria possa essere qualificata ex art. 192 c.c. dal momento che le somme del patrimonio personale del dott. vengono indicate Pt_1
come destinate non al patrimonio comune, ma ad un bene che era di proprietà della sola moglie (in comproprietà con la madre . In ogni caso, si tratta di un'azione Persona_1
tipica e non può certo ritenersi che mediante le allegazioni svolte fosse stata implicitamente proposta l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento.
Detta azione costituisce, infatti, un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, deve escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo
(Cass., Sez. III, 11/10/2012, n. 17317).
Potrebbe discutersi se sia consentito riqualificare la domanda per la prima volta in appello, come la giurisprudenza in alcune occasioni ha ammesso “La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado”, cfr. Cass. Sez. 2, 24/11/2020, n. 26694. Nel caso in esame era stata domandata la restituzione di metà delle spese complessive sostenute oppure un indennizzo per le migliorie, ex art. 1150 terzo comma c.c., in relazione all'aumento di valore conseguito pag. 5/11 dal bene altrui. Detto aumento di valore, correlato alla diminuzione patrimoniale del coniuge che aveva sovvenzionato i lavori, rimasto a beneficio del solo coniuge proprietario dopo la rottura dell'unione matrimoniale, potrebbe astrattamente ricondursi alla previsione dell'arricchimento senza causa.
Senonché, all'accoglimento della eventuale domanda così qualificata osta una serie di considerazioni che di seguito verranno esposte.
In primo luogo, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale e non è ammissibile quando esista un'azione tipica;
in secondo luogo, essa può essere invocata soltanto per l'ipotesi che la domanda “principale” fondata su titolo contrattuale venga rigettata per inesistenza del titolo, ma non allorquando sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure quando la domanda contrattuale venga rigettata per ragioni di rito o di merito diverse dalla mera inesistenza del titolo (es. azione prescritta, contratto nullo per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico).
Nel caso di specie l'esito sfavorevole è conseguito sia alla ritenuta non applicabilità dell'art. 1150 c.c. al coniuge, in quanto costui sarebbe non possessore ma detentore qualificato, sia alla carenza di prova sull'entità degli esborsi sostenuti, avendo il Pt_1
prodotto documentazione contabile incompleta o comunque insufficiente a fornire prova dei propri assunti.
Ma vi è di più: non ricorre il requisito dell'ingiustizia dell'eventuale arricchimento in quanto la eventuale dazione di somme per finanziare i lavori di ristrutturazione non è stata priva di causa, fondandosi sul dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. (cfr. Cass. n. 10942/2015).
L'azione generale di arricchimento ha infatti come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un pag. 6/11 contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, sia tra coppie sposate che fra conviventi "more uxorio" è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, cfr. Cass. Sez. 3,
30/04/2025, n. 11337.
Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., in quanto espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (Cass.
Ordinanza n. 23471/2024).
Nel caso di specie lo stesso attore ha, fin dall'epoca dell'introduzione del giudizio, allegato di essersi impegnato economicamente in quella ristrutturazione immaginando che quella sarebbe stata la sua casa negli anni a venire, unitamente alla sua famiglia.
Egli non ha in alcun modo provato un titolo diverso per i pagamenti né ha allegato la circostanza di averli effettuati, in costanza di matrimonio, con finalità diversa dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare.
L'attore ha altresì esposto in atto di citazione che le due farmacie di famiglia “potevano contare su introiti di sicuro rilievo sì che i coniugi/soci non stettero molto a pensare quando si trattò di restaurare la casa coniugale e di renderla una dimora unica e prestigiosa, arredandola anche in maniera sontuosa”, sistemando anche il grande parco con piscina che la circonda.
pag. 7/11 Sotto tale profilo, dunque, emerge che gli esborsi a tutto concedere accertati dal ctu e provenienti da fondi personali del (profilo che si approfondirà di seguito) Pt_1
ammontano ad € 144.607,93 (lire 280.000.000), a fronte di lavori per complessivi €
874.442,55. Trattasi quindi di importi che paiono proporzionali al valore dell'opera, nonché congrui con riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. È pacifico infatti che la famiglia di cui si discute, composta da due professionisti ciascuno titolare di una propria farmacia (successivamente ne hanno aperta una in comune) era certamente agiata e disponeva con regolarità, per ripetere le parole dell'attore di “introiti di sicuro rilievo”. Sarebbe stato onere Pt_1
dell'odierno appellante provare che, in tesi, gli apporti monetari a beneficio del coniuge assorbissero i suoi interi guadagni e quindi costituissero una donazione indiretta, superando i parametri di proporzionalità e congruità di cui all'art. 143 c.c.
Il motivo di appello va quindi rigettato posto che, quand'anche si ritenesse ammissibile la domanda “nuova” ex art. 2041 c.c., essa andrebbe rigettata per carenza dei relativi presupposti.
Secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla incompletezza o insufficienza della ctu, alla quale il tribunale avrebbe prestato adesione acritica.
Innanzitutto va rilevato che al ctu erano stati affidati molteplici quesiti, suggeriti dai difensori delle parti ed in tal forma recepiti dal giudice. Era stato chiesto, in particolare, di ricostruire i movimenti su alcuni conti correnti riconducibili alle parti verificando l'apporto finanziario ai lavori dato dal dott. o con pagamenti diretti ai fornitori Pt_1
o con versamenti sui conti in uso alla moglie, e verificare lo stato e le condizioni dell'immobile prima e dopo i lavori e le migliorie.
A tale ultima parte del quesito effettivamente il ctu, dottore commercialista, non ha dato risposta affermando che avrebbe dovuto avvalersi di un tecnico, esulando la stima dei pag. 8/11 lavori dalle sue competenze;
egli ha dichiarato di non aver formulato tale richiesta al giudice ritenendola superflua poiché, in virtù delle molteplici carenze documentali riscontrate, le risultanze di tale perizia non avrebbero agevolato la ricostruzione degli importi richiesti da parte attrice.
Pur essendo dunque palese la mancata risposta a parte del quesito (il che, in astratto, potrebbe giustificare la necessità di una integrazione della consulenza) per i motivi innanzi esposti deve ritenersi che ciò sia superfluo. Oltre alla carenza documentale che renderebbe la perizia meramente esplorativa (si richiama l'assenza del report indicato come doc. 7 e di qualsivoglia documentazione inerente lo stato dell'immobile prima dei lavori, salvo forse una sola foto, che riproduce il locale biblioteca, nel fascicolo contrassegnato come doc. 5) si osserva che l'eventuale indennizzo per incremento di valore dell'immobile non può essere riconosciuto né ai sensi dell'art. 1150 c.c. né ai sensi dell'art. 2041 c.c. per i motivi ampiamente esposti in precedenza, con la conseguenza che gli eventuali accertamenti rimessi al perito non potrebbero condurre ad una decisione di diverso tenore.
Parimenti, anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Il consulente ha svolto un'analisi dettagliata della documentazione contabile e bancaria, giungendo a conclusioni coerenti e supportate da elementi oggettivi. Le critiche mosse dall'appellante non risultano idonee a scalfire la validità dell'elaborato peritale.
In particolare, l'appellante non ha potuto contestare la circostanza della mancanza di estratti conto (che ha impedito al ctu di fornire molte risposte) e si è limitato a rilevare che, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, potrebbero essere ricostruiti da un lato ulteriori passaggi di denaro sul conto della moglie effettuati in concomitanza delle scadenze previste per i pagamenti da parte del dott. che aveva acquistato Per_2
la farmacia del dott. dall'altro il pagamento diretto da parte sua dei fornitori per Pt_1
pag. 9/11 € 162.304,07 sarebbe comprovato dalle quietanze dei creditori per corrispondenti importi.
Tali argomenti risultano comunque inconferenti alla luce dei su richiamati principi in tema di obbligazioni naturali.
Seppure infatti si volesse ritenere, valorizzando appunto il dato presuntivo della coincidenza dei versamenti sul conto con date ed importi fissati nel contratto di vendita della farmacia di Nocera Umbra, che abbia contribuito alla Parte_1
ristrutturazione con euro 334.636,07 complessivi anziché con il solo versamento di 280 milioni di vecchie lire accertato dal ctu, si tratterebbe pur sempre di meno di metà del totale lavori. Persisterebbe, dunque, il difetto del presupposto per ripetere le somme, versate in adempimento di obblighi di contribuzione familiare. L'onere di provare l'esorbitanza di detti apporti rispetto alle condizioni patrimoniali del solvens e delle esigenze familiari gravava sull'attore/appellante che non l'ha offerta in alcun modo.
Va ribadito che l'immobile da ristrutturare era, per quanto allegato dalle parti, una dimora storica risalente al 1500, di oltre mille metri quadri con parco e piscina ed era ragionevole che due agiati professionisti investissero gran parte dei loro averi per rendere la loro abitazione non solo confortevole, ma anche adeguatamente rappresentativa del loro status sociale, con un recupero rispettoso, anche nella scelta dei materiali e degli arredi, del pregio intrinseco del bene. Il parametro dell'adeguatezza degli interventi rispetto alle esigenze familiari e all'entità del patrimonio degli interessati è un dato, infatti, da valutare in concreto con riguardo allo specifico nucleo familiare di cui si discute.
Infine, il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, è conseguenza della soccombenza dell'attore e non può essere riformato in assenza di accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla pag. 10/11 nota spese in atti, compresa la fase di trattazione in quanto in prima udienza è stata discussa l'istanza di sospensiva (Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1883/2023 del Tribunale di Perugia, così Parte_1
provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €14.239,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 15.9.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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